Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 5283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/est dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g.v.g. 5283/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
TOLOMEI CINZIA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, Parte_2 dall'avv. TOLOMEI CINZIA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [emettere pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti]
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e con la libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) La IA , attualmente di anni 19, frequenta il primo anno di Università in Urbino e Per_1 risulta residente presso l'abitazione del signor in Ancona alla Via Montacuto n. Parte_1
111/a;
3)L'immobile sito in Ancona in Via Montacuto n. 111/a di proprietà esclusiva del Sig. Pt_1
- 1 -
rimarrà nella sua piena disponibilità e nel suo esclusivo uso, con i mobili e gli oggetti in esso contenuti;
la Sig.ra è anch'essa proprietaria di abitazione nella quale fisserà Parte_2 la propria residenza nei primi mesi dell'anno 2025;
4) essendo ormai maggiorenne i coniugi nulla prevedono in ordine alla sua Per_1
collocazione ed alle modalità di visita;
5) Il signor per accordo tra le parti provvederà al mantenimento diretto della Parte_1
IA e tale obbligo permarrà per tutto il corso degli studi universitari e comunque fino Per_1 al compimento dell'età di anni 26, salvo l'anteriore raggiungimento dell'indipendenza economica;
in particolare, il medesimo entro il giorno 5 di ogni mese, verserà direttamente alla IA l'importo complessivo di € 600,00 che sarà così suddiviso: € 410,00 verranno direttamente corrisposte al locatore della casa di Urbino come da contratto in essere
(contratto annuale rinnovabile) mentre la differenza verrà direttamente accreditata sul CC intestato alla IA ed in essere presso Banca BPER Sede di Ancona IBAN Per_1
[...]; per le spese ordinarie ulteriori di i genitori Per_1
provvederanno ognuno in via diretta secondo necessità;
6) Le spese straordinarie di cui dovesse aver bisogno la IA saranno suddivise tra i Per_1
genitori nella misura del 60 % a carico della Sig. e 40 % a carico della Sig.ra Parte_1
ciascuno e le stesse dovranno essere concordate e documentate secondo le modalità Pt_2
espressamente previste dal Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Ancona;
7) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente, avendo ciascuno una propria attività lavorativa e redditi adeguati, e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile, salvo quanto previsto al punto seguente;
8) I medesimi ricorrenti, tenuto conto delle loro condizioni e delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione dei loro patrimoni, dei loro rispettivi redditi da attività lavorativa, il tutto anche in rapporto alla durata del matrimonio, ritengono equo e convengono ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L. 898/1970 e succ. mod., che il sig. corrisponderà, in Parte_1
unica soluzione, alla sig.ra un importo una tantum, e quindi con efficacia Parte_2 preclusiva/estintiva di ogni ulteriore futura pretesa patrimoniale la somma di € 25.000,00
(venticinquemila/00), a mezzo bonifico bancario (codice IBAN
- 2 - [...]) entro 30 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza di divorzio;
9) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, rinunciando per l'effetto reciprocamente in modo tombale ad ogni pretesa economico/patrimoniale, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente ricorso al punto che precede;
10) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
11) Ordinare al Conservatore, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL la trascrizione/annotazione della emananda sentenza di [cessazione degli effetti civili] recte scioglimento del matrimonio sul fondo patrimoniale stipulato tra le parti con atto a firma del Notaio Dott. del Persona_2
12.12.2014, Repertorio n.1449, Raccolta n.905, trascritto in data 16.12.2014, RG 19721, RP
14419, relativamente all'unità immobiliare sita in Ancona - Frazione Montacuto n. 111/a, meglio distinta al NCEU di detto Comune al Foglio 82 n. 222 sub.
1 - z.c.
3 - Cat. A/7 - cl. 3 vani 9,5 rendita catastale € 1.349,24 e Foglio 82 n. 222 sub.
2 - z.c.
3 - Cat. C/6 - cl. 3 mq 26 rendita catastale € 145,02, e dunque lo scioglimento del vincolo medesimo.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili, recte, lo scioglimento (v. infra) del matrimonio contratto a
EL (MC) il 30/06/2007, rappresentando che dall'unione è nata la IA (in data Per_1
15/05/2005), studentessa universitaria e che, a seguito di ricorso congiunto, in data 09/12/2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la loro separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate e con le quali le parti hanno precisato l'oggetto della domanda
(scioglimento del matrimonio) e ribadito la volontà di non volersi riconciliare.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 27.12.2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
- 3 - Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n.12206/2020, pubblicato il
09/12/2020, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/11/2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi, decorrente dall'udienza presidenziale richiesto ex art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in EL (MC) il
30/06/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 12, parte II, serie C dell'anno 2007.
5. Le condizioni di divorzio prospettate non appaiono contrarie all'ordine pubblico, sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti all'interesse dell'unica IA
maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a EL (MC) il 30/06/2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di EL (MC) al n. 12, parte II, serie C dell'anno 2007;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (MC) di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Ancona la trascrizione del presente provvedimento ai fini dell'estinzione del fondo patrimoniale costituito tra le parti;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
- 4 - Il Presidente Estensore
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -