Decreto cautelare 4 novembre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli e Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara ed Istituto d'Istruzione Superiore “-OMISSIS-”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di assegnazione delle ore di sostegno, prot. -OMISSIS-- 2025/2026 e Prot. n.-OMISSIS-, comunicati dell’Istituto di Istruzione superiore “-OMISSIS-” ai ricorrenti in data 13 ottobre 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti, con cui l’amministrazione scolastica intimata ha disposto l’assegnazione, per l’alunna -OMISSIS-, di un insegnante di sostegno per 9 ore settimanali (5 ore in organico di diritto più 4 ore in deroga) senza la previa redazione del Piano educativo individualizzato;
e per l’accertamento
- dell’obbligo dell’amministrazione intimata di compilazione del PEI con la motivata indicazione e proposta del numero di ore di sostegno didattico necessarie per assicurare l’inclusione scolastica dell’alunna nel corrente anno scolastico;
- dell’obbligo dell’amministrazione stessa di attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante di sostegno per il numero di ore settimanali ritenute necessarie dal Gruppo di Lavoro Operativo;
e per la conseguente condanna dell’Istituto scolastico intimato ad adempiere ai suddetti obblighi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara ed Istituto d'Istruzione Superiore “-OMISSIS-”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AR RT e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Con il ricorso in esame è stata dedotta l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione scolastica, in ragione dell’assegnazione, alla figlia dei ricorrenti, di un numero di ore di sostegno inferiore a diciotto (riconosciuto come dovuto dal giudice ordinario nel 2023) e della mancata predisposizione del PEI.
Il gravame si articola in una prima doglianza che ha riguardo alla pretesa violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2017, che imporrebbe alla scuola l’approvazione del PEI di norma entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico, dal momento che la famiglia non è stata convocata per il GLO entro tale data.
Ne deriverebbe altresì l’illegittimità (censura n. 2) della fissazione del numero di ore di diritto, in quanto intervenuta senza che vi sia stata la predisposizione del PEI.
Con la terza censura, inoltre, si contesta l’illegittimità rispetto al giudicato costituzionale e all’art. 19, comma 11 del d.l. n. 98 del 2011, dal momento che la riduzione delle ore di sostegno è stata motivata con riferimento ai vincoli di bilancio.
È stata, quindi, dedotta l’assenza di base istruttoria e motivazione, laddove le determinazioni in materia di sostegno didattico dovrebbero essere assistite da una motivazione che espliciti le ragioni collegate alle condizioni psico-sanitarie della persona, come individuate attraverso i diversi passaggi previsti dal complesso iter amministrativo normativamente predisposto.
Infine, i ricorrenti lamentano la violazione dell’ordinanza del Tribunale di Ferrara n. -OMISSIS-, che ha individuato in diciotto le ore di sostegno spettanti alla figlia dei ricorrenti per l’anno scolastico 2023-2024.
Si è costituito in giudizio il Ministero, congiuntamente con l’Ufficio scolastico regionale, rappresentando come la predisposizione del PEI sia stata posticipata a causa del fatto che l’alunna è stata iscritta all’Istituto per la prima volta nell’anno scolastico in corso. Ciò ha richiesto un’istruttoria ex novo , sull’espletamento della quale ha inciso, oltre al ritardo nella presentazione della certificazione richiesta (essendo scaduta quella esibita in agosto) da parte della famiglia, il fatto che l’alunna è risultata assente per oltre il 60 % delle ore di lezione, rendendone impossibile quell’osservazione che è presupposto necessario per valutarne le esigenze.
In ogni caso, la riunione del GLO è intervenuta in data 26 novembre 2025 ed è stato redatto e condiviso l’apposito verbale, mentre il Consiglio di Classe ha esaminato e discusso il PEI. Poiché il verbale del G.LO prevede che la studentessa goda di 18 ore settimanali di sostegno, l’Amministrazione ha, quindi, dedotto l’improcedibilità del ricorso.
A fronte di tutto ciò, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria non dell’improcedibilità, ma della intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente imputazione delle spese del giudizio a carico dell’amministrazione, con liquidazione di esse a favore dell’avvocato, dichiaratosi antistatario.
Tale richiesta può essere accolta solo parzialmente, ovvero nella misura in cui tende alla definizione in rito prendendo atto della piena soddisfazione delle pretese fatte valere, dal momento che parte ricorrente ha ottenuto sia l’approvazione del PEI, che il riconoscimento delle ore di sostegno richieste.
Quanto alla imputazione delle spese del giudizio non può trascurarsi che:
- da un lato, vi è stato un improprio uso dello strumento giudiziario, in quanto, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto essere più propriamente fatto ricorso alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione nell’adozione degli atti di competenza;
- dall’altro, parte ricorrente non ha nemmeno tentato di confutare le ragioni addotte dall’istituzione scolastica a giustificazione del ritardo nella redazione del PEI e ad essa non imputabili.
Ciò induce a ritenere che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CA, Presidente
AR RT, Consigliere, Estensore
LO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RT | LO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.