Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/04/2022, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00634/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01611/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2021, proposto da
ON LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua IS di accesso;
per la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. G. Zecca per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto UAnto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver formulato IS di accesso all’INPS, Sede di Nardò, al fine di ottenere copia del “ provvedimento motivato di rigetto della domanda di indennità onnicomprensiva D.L. n. 41/2021 per lavoratori stagionali turismo n. 6829979 ”.
La richiesta era motivata dalla necessità di verificare la sussistenza dei presupposti fondanti il suddetto provvedimento di diniego della prestazione richiesta.
Non essendovi stato alcun seguito alla suddetta IS, la Sig.ra LA ha proposto il ricorso all’esame, con cui si duole dell’omessa esibizione della documentazione richiesta, che le impedisce di poter eventualmente difendere i propri interessi nelle competenti sedi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l’accertamento del suo diritto di accedere alla copia del provvedimento richiesta con l’IS de UA GI , con condanna della parte resistente al rilascio della documentazione anzidetta e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
L’INPS, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
All’udienza camerale del 5.4.2022, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che la pretesa azionata è stata soddisfatta, chiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere ed insistendo per la refusione delle spese di lite.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il documento oggetto di accesso non risulta prodotto, giacché nella comunicazione inviata dall’INPS al ricorrente e da questi depositata in data 2.4.2022 si afferma che “ le comunicazioni degli esiti sono telematiche e, come tali, portate a conoscenza degli interessati ”.
I suddetti fattori impediscono una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma possono essere valutati in termini di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Per tali ragioni, l’odierno giudizio va dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi – rappresentati dall’insussistenza di elementi atti a dimostrare la produzione del documento per cui vi è causa – per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO