Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 14.01.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1136/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
14.01.2025 tra:
La (P.Iva ), Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Formia, via Rubino, 4 c/o lo Studio dell'Avv. Giuseppe M. Valenti che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto di citazione in appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
In persona del suo l.r.p.t (P. IVA ), e per Controparte_1 P.IVA_2 essa, quale mandataria con rappresentanza, (P.IVA ) in Controparte_2 P.IVA_3 persona del Direttore dell'Area , elett.te dom.ta in Roma, Piazza di Priscilla, 4 CP_3
c/o lo studio dell'Avv. Massimo Bevere che la rappresenta e difende giusta procura depositata in sostituzione del precedente difensore.
- APPELLATA –
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 950/2020 del Tribunale di Cassino
[...] che parzialmente accoglieva le domande attoree in sede di opposizione a precetto e pignoramento immobiliare, ricalcolando il saldo finale del conto corrente n. 8228, mentre per il resto rigettava le doglianze relative al contratto di mutuo, in particolare non riconosceva la natura usuraria degli interessi dovuti e condannava la Società in favore della per una somma pari a € 379.296,32 e € 16.540,00 in ricalcolo degli interessi dovuti in CP_1 relazione al c.c., così statuendo:
“Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
-In parziale accoglimento dell'atto di citazione in opposizione a precetto:
- conferma la somma dovuta alla da parte opponente per l'importo di €. CP_4
379.296,32, non essendo stati riscontrati interessi superiori al Tasso legale, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
-In ricalcolo degli interessi dovuto in relazione al c.c. oggetto di causa, il debito dovuto alla da parte della Controparte_1 Parte_2
è pari ad €. 16.540,00.
[...]
Spese compensate ad eccezione di quelle di C.T.U. poste definitivamente a carico di parte opponente.”
A fondamento della controversia giudiziaria si pone un rapporto creditizio tra la Società e l'Istituto confluito in un accordo transattivo avente ad oggetto un piano di rientro CP_5 del debito maturato dalla prima in favore della per il contratto di mutuo ipotecario e CP_1 il conto corrente n. 8228.
Con due motivi di appello la società ha impugnato la sentenza gravata in merito alla omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado, con riferimento alla risoluzione pag. 2/9 dell'accordo transattivo, sulla illegittimità della decadenza dal termine e sulla improcedibilità dell'azione esecutiva per l'intero credito azionata dalla nonché in merito natura CP_1 usuraria del mutuo de quo.
Ha, pertanto, concluso, nei seguenti termini:
“Voglia la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata:
- accertare che il parziale inadempimento della Pt_1 Parte_1 alla data del non giustificava la risoluzione dell'accordo, la
[...] decadenza dalla dilazione ivi contenuta e quindi l'azione esecutiva immobiliare promossa dalla che è perciò illegittima e va dichiarata improcedibile, con tutte le conseguenze CP_4 di legge, incluso l'ordine di cancellazione del pignoramento alla competente agenzia del territorio e la restituzione all'opponente del compendio pignorato.
Accertarsi, previa rinnovazione della CTU, il superamento della soglia per l'usura nel tasso applicato al mutuo ipotecario del 14.11.2005 n. di repertorio 38.137/15.353, condannarsi Contr per l'effetto la alla restituzione di tutte le somme illegittimamente computate in ragione del tasso di interesse ultralegale e quindi scomputarle da quanto risultante ancora dovuto, assegnando a parte debitrice una congrua dilazione per la corresponsione dell'eventuale residuo”.
Si è costituita la quale mandataria di che Controparte_2 Controparte_1 chiede il rigetto del gravame perché improcedibile in virtù del principio del ne bis in idem per quanto concerne il punto sulla natura non usuraria degli interessi, nonché inammissibile ai sensi degli artt. 342, 345 e 348bis c.c. e infondato nel merito, ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi su esposti: In via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare improcedibile e per l'effetto rigettare l'atto di citazione in appello per tutti i motivi dedotti, per violazione del principio del “ne bis in idem”, con le conseguenze di legge;
- in via gradata, accertare e dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare l'atto di citazione in appello per tutti i motivi dedotti, di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. con le conseguenze di Legge.;
pag. 3/9 -in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare l'atto di citazione di appello per tutti i motivi dedotti di cui all'art.348 bis c.p.c., con le conseguenze di Legge.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni:
- accertare e dichiarare infondato e comunque respingere nel merito l'Appello, con ogni conseguenza di Legge, con conferma della Sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”
All'udienza a trattazione scritta del 14.01.2025, la Corte, a seguito di note conclusive depositate dalle parti, ha deciso la causa con motivazione contestuale.
1. In via preliminare, con riferimento alla richiesta di rinnovazione della CTU la Corte deve esprimersi in senso negativo, palesandosi una nuova attività peritale meramente esplorativa, ed in tal senso preclusa, alla luce di quanto già chiaramente emerso nell'istruttoria di primo grado e comunque riguardante temi che, come meglio si esporrà in seguito, costituiscono oramai oggetto di pronunce granitiche della Giurisprudenza di legittimità.
2. Passando al merito della questione l'appello è infondato e quindi non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'odierna appellante contesta al Tribunale di Cassino di aver omesso di pronunciarsi su una questione decisiva della controversia, ovvero quella concernente la risoluzione dell'accordo transattivo e quindi la decadenza dal beneficio del termine e l'azione in via esecutiva per l'intero credito originario eseguita dalla Banca.
Secondo quanto affermato dalla società opponente l'accordo transattivo stipulato tra le parti, ed avente ad oggetto un piano di rientro del debito maturato con riferimento al contratto di mutuo e al conto corrente, avrebbe avuto natura novativa rispetto all'originario rapporto creditizio e, per tale ragione, l'eventuale inadempimento non avrebbe potuto dar luogo alla risoluzione e alla contestuale riviviscenza dell'originario debito, così come disposto dall'art. 1976 c.c., derivandone pertanto, a giudizio della società, l'illegittimità dell'azione esecutiva esercitata dalla per l'intero credito originario. CP_1
In ogni caso la parte invoca la disciplina indicata dall'art. 1455 c.c. e quella specifica di settore prevista all' art. 40 TUB in materia di gravità dell'inadempimento.
Nello specifico, la società sostiene che l'inadempimento di un debito scaduto di un importo pari ad €2.947,00, secondo un criterio oggettivo, non possa raggiungere rilevanza in termini pag. 4/9 di gravità nell'economia complessiva del rapporto e, pertanto, non possa integrare gli estremi di legge della predetta risoluzione.
Ebbene, per quanto concerne la qualifica della transazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante il Giudice di prime cure risulta essersi espresso sul punto, non riconoscendo la natura novativa in quanto non provata dalla parte.
Ed infatti, dagli atti di causa non risulta che l'accordo transattivo avesse natura novativa per volontà delle parti, ed ancora in tale giudizio d'appello la parte appellante non deposita la documentazione necessaria per poter evincere altrimenti, non raggiungendo in tal modo l'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c.
Si ritiene opportuno evidenziare, tra l'altro, che la natura novativa di un accordo transattivo deve risultare dalla stipula dell'accordo stesso come precisato recentemente dalla
Cassazione con ordinanza n. 6821 del 7 marzo 2023 “L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.”
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Cassino ha ritenuto non raggiunto l'onere della prova ed ha escluso la natura novativa della transazione.
Da tale assunto, alla luce della disciplina di cui all'art. 1976 c.c., che si ricorda costituisce una eccezione ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, ne discende a contrario che la risoluzione de qua in caso di inadempimento della transazione sia ammissibile.
Passando ora al tema della rilevanza dell'inadempimento, con riferimento al principio enunciato all'art. 1455 c.c. ed invocato dalla società appellante, si precisa che la norma, nel fare riferimento all'impossibilità della risoluzione nel caso di inadempimento di “scarsa importanza”, prevede l'onere di valutazione dell'interesse della controparte non inadempiente che secondo oramai giurisprudenza consolidata deve essere esaminato tanto in termini oggettivi quanto soggettivi, come giustamente riportato dalla appellante stessa.
pag. 5/9 Così la suddetta valutazione della gravità dell'inadempimento, qualificata quale questione di fatto, viene rimessa al prudente apprezzamento del Giudice (Cass. civ. n. 12182/2020).
Ed invero nel valutare la gravità dell'inadempimento il Giudice non può limitarsi ad una analisi oggettiva che tenga conto solo dell'equilibrio economico del sinallagma contrattuale, ma deve operare anche una valutazione in termini soggettivi dell'interesse dell'altra parte all'adempimento della prestazione, laddove per interesse debba intendersi la convenienza della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita, e che deve presumersi leso qualora l'inadempimento se sia stato di rilevante entità, o qualora abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie, o ancora quando sia frutto di un reiterato comportamento contrario a buona fede.
Nel caso di specie, come si evince dagli atti di causa, il piano di rientro de quo veniva stipulato dalle parti a seguito di un susseguirsi di inadempimenti da parte della mutuataria/correntista che avevano portato la dapprima ad una diffida stragiudiziale CP_1 ad adempiere e poi, a seguito dell' infruttuoso decorrere del tempo, a procedere con atto di precetto, con la stipula della predetta proposta di sistemazione stragiudiziale, anch'essa disattesa, e infine con la dichiarazione di risoluzione della stessa e l'azione esecutiva per l'intero credito, questioni a monte del predetto giudizio, come dettagliatamente indicato da parte opposta e non contestato dall'odierna appellante.
Appare evidente il reiterato comportamento inadempiente della società, che insolvente anche nei riguardi del piano di ammortamento ha validamente ingenerato nell'istituto di credito l'interesse all'adempimento della prestazione integrale ed originaria, non potendo più beneficiare la mutuataria del termine di favore previsto con l'accordo transattivo.
Da ciò, discende che ai fini della valutazione dell'inadempimento della debitrice, in considerazione della natura non novativa dell'accordo transattivo e del suo necessario collegamento con il rapporto originario, non sia possibile non considerare l'insieme delle condotte da essa poste in essere secondo una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le insolvenze a suo carico, come debitamente provate dall'estratto della posizione debitoria depositata dalla Banca in primo grado, che conferma diversi inadempimenti in numero consistente e legittimante la risoluzione anche ai sensi dell'art. 40 TUB invocato dalla stessa società, quand'anche applicabile.
pag. 6/9 Infatti, è opportuno precisare con riferimento a quest'ultima disciplina, che la stessa regola unicamente le ipotesi di ritardato pagamento delle rate di mutuo fondiario., mentre quello oggetto del presente giudizio costituisce una ipotesi di mutuo ipotecario.
In conclusione, le argomentazioni esposte dalla società appellante non risultano condivisibili in quanto non provate, ed in tal senso si ritiene corretta la valutazione del
Giudice di primo grado che ne è derivata in via consequenziale.
Con il secondo motivo di appello la società contesta l'accoglimento da parte del Tribunale di Cassino delle conclusioni formulate dal CTU in merito al mancato superamento delle soglie di usura dei tassi di interesse, in quanto ritiene che il Giudice abbia recepito le risultanze peritali in maniera acritica e senza valutare le contestazioni di parte formulate nelle proprie difese.
Questa Corte ritiene tale contestazione oramai superata e pacificamente risolta dalle copiose pronunce della Giurisprudenza di legittimità che si sono espresse in materia, che assorbono ogni altra eccezione proposta dalle parti sul punto.
Ed infatti l'orientamento oramai consolidato afferma il principio per cui non è consentita la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori ai fini del calcolo dell'usura, in quanto fondati su presupposti diversi e predisposti per finalità distinte (principio di simmetria).
“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cassazione Sentenza n. 14214 del
05.05.2022).
Ed ancora “non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità. Certamente non lo ho fatto Cass. n. 350 del 2013, che si limitò
a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui - come frequentemente accade - il tasso di mora era pag. 7/9 contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi.
Ed è evidente la differenza che corre tra prendere atto della modalità con cui le parti hanno fissato il tasso di mora (tasso corrispettivo + X%) ed elaborare ab extrinseco un diverso tasso dato dalla somma di tasso di mora e tasso degli interessi corrispettivi “. (Cass.
Ordinanza n. 13144 del 15.05.2023)
Al riguardo, si deve ribadire inoltre come la determinazione di un “Tasso Effettivo di
Mora”, che muove dal presupposto che debbano essere sommate al tasso di mora contrattualmente pattuito le spese e gli oneri previsti, in analogia con il concetto di Tasso
Effettivo Globale (T.E.G.), non tiene conto del fatto che quest'ultimo è riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori previsti per l'erogazione del credito, dovendosi, al contrario, escludere tale ricomprensione degli oneri con riguardo al tasso di interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito quanto, piuttosto, dall'inadempimento del debitore.
Ai fini del calcolo del T.E.G., come disciplinato nella Direttiva 2011/90/UE e dal successivo provvedimento della Banca d'Italia del 28.3.2013, occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati, circostanza che non è evidentemente estendibile agli interessi di mora, di cui non si conosce a priori né la base di calcolo né la durata su cui devono essere calcolati.
Alla luce dei principi poc'anzi esposti risulta del tutto priva di pregio qualsiasi argomentazione che preveda un calcolo composito tra interessi corrispettivi e interessi di mora e che pretenda di computare questi ultimi nel calcolo del TEG
In conclusione, a parere di Questa Corte il presente gravame non merita accoglimento e, per l'effetto si conferma la sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. Parte_1
950/2020 del Tribunale di Cassino contro e per essa la Controparte_1
pag. 8/9 quale mandataria ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così Controparte_2 provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore di e per Controparte_1 essa della mandataria con rappresentanza la delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio che liquida in €14.239,00 secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9