Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 423 /2025 , promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CONTI PAOLA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio CP_2 dell'avv. CONTI MANUEL parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato da tale unione in Terni, in data 09.07.2016. Per_1
I ricorrenti hanno premesso:
-che essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, la e il , nel mese di Gennaio 2025, hanno deciso di cessare la propria CP_1 CP_2 convivenza;
a far data dal 08/01/2025 si è trasferito nell'immobile di CP_2 sua proprietà sito in Via Leone IV n. 17, Amelia;
ed il figlio CP_1 PE
vivono tuttora nell'immobile di Strada di Rivetta n. 3/B, Amelia (TR) ma si
[...] trasferiranno in altro immobile sito in Via Roma n. 40, Amelia (TR) (doc. 3);
-che è socia lavoratrice della Convitto Snc di OE IT e C. con CP_1 retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00.
- che è dipendente della con retribuzione mensile netta CP_2 Controparte_3 di circa € 1.500,00.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato le seguenti condizioni per l'affidamento e il mantenimento del figlio:
1- Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, avendo comunque cura di tenersi reciprocamente informati.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2- L'attuale casa familiare sita in Strada di Rivetta n. 3/B Amelia sarà venduta entro il
31.05.2025 e gli incassi saranno ripartiti, d'accordo e come in premessa, tra i SIg.ri e . CP_1 CP_2
3- A stretto giro, e comunque entro il 05.06.2025, la SI.ra trasferirà la sua CP_1 residenza e quella del figlio in Via Roma n. 40, Amelia (TR). Persona_2
4- Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il CP_2 CP_1 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio PE
, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre
[...] al 50% delle spese straordinarie.
5- Per quanto attiene la distinzione fra spese ordinarie e spese straordinarie e la distinzione fra spese che richiedono e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, si fa espresso richiamo a quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Terni del 27.06.2018.
6- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei CP_2 Persona_2 tempi e con le modalità di seguito indicate:
a) potrà stare e pernottare con il padre, ogni martedì dall'uscita di scuola - ore Per_1
16.00 (ovvero dalla mattina nel periodo estivo, laddove il minore non dovesse essere impegnato nei campi estivi) fino alle ore 09:00 del mercoledì;
b) potrà stare e pernottare con il padre a fine settimana alternati dalle ore 13.30 Per_1 del sabato fino alle ore 21.30 della domenica;
c) potrà stare con il padre ogni giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 fino alle ore Per_1
21.30;
d) potrà stare con il padre il 25 Aprile di ogni anno (in occasione del compleanno Per_1 del SI. ); CP_2
e) potrà stare con la madre, a prescindere da quanto sopra accordato, il 9 aprile Per_1 di ogni anno (in occasione del compleanno della SI.ra ); CP_1
f) Durante le vacanze estive potrà stare con ciascun genitore per almeno 14 Per_1 giorni, frazionati in due settimane non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i
SIg.ri e;
CP_1 CP_2
g) Per le festività ed i ponti infra – annuali (1 gennaio, 6 gennaio, 1 maggio, 2 giugno,
15 agosto, 31 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre,
31 dicembre) starà con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, un anno con Per_1 la madre e l'anno successivo con il padre;
h) Per le vacanze di Natale e di Pasqua, esclusi i giorni festivi, si seguirà il criterio ordinario laddove i SIg.ri e siano liberi dal lavoro. In caso contrario, CP_1 CP_2
starà con i nonni, sempre previo accordo tra i genitori. Per_1
Tutto quanto sopra indicato, potrà sempre essere oggetto di deroga previo accordo dei genitori.
7- Spese legali compensate.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott..ssa Monica Velletti