Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.6062/2025
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
Sezione Lavoro
Il Giudice Anna Pia Perpetua, considerato che il presente procedimento è stato iscritto al ruolo alla voce “retribuzione” ed è stato dunque trasmesso a questo Giudice, quale ricorso per decreto ingiuntivo, solo in data
12.06.2025; letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
considerato che
le condizioni di accoglibilità del ricorso per decreto ingiuntivo sono la sussistenza di un credito liquido e la deduzione di una prova scritta, dalla quale il diritto azionato deve emergere direttamente siccome determinato nel suo preciso importo (artt. 633,
n. 1 e 634 c.p.c.); rilevato che, con riguardo al TFR richiesto in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal
14.01.2019 al 31.08.2021, non vi è prova dell'interruzione del rapporto;
rilevato, altresì, che il TFR relativo all'ulteriore periodo di lavoro, dall'8.11.2021 al
15.12.2022, risulta dalla documentazione in atti già erogato e percepito dal ricorrente;
rilevato ancora che, con riferimento alla mancata erogazione delle mensilità di ottobre 2022, di quella di novembre 2022 e di quella di dicembre 2022, i relativi crediti, rispettivamente pari ad euro 1781,00, euro 1821,00 e euro 2067,89, sono stati richiesti dal ricorrente al netto delle ritenute fiscali in luogo dell'importo al lordo;
considerato che
, sul punto, è pacifico che “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto
ritenuto, pertanto, che il credito azionato dal ricorrente non risulta con certezza dalla prova scritta fornita;
ritenuto, quindi, che difettano i requisiti della procedura monitoria;
visto l'art. 640 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Aversa,12/06/2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua