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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 857/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Euprepio Curto presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Francavilla Fontana via
Municipio n. 11;
APPELLANTE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Andrisano, elettivamente domiciliato in Lecce alla via 47° Reg. Fanteria presso lo studio legale associato degli Avv.ti Leo-Patarnello;
APPELLATO
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pezzuto presso il cui studio in Trepuzzi, P.tta Municipio n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare del Parte_1
“Bar Tomas”, sito in Francavilla Fontana, e del relativo patentino n. 200094/BR per la rivendita di generi di monopolio emesso dall per la Parte_2
Puglia, la Basilicata e il Molise – Sezione Operativa di Brindisi, conveniva in Parte_3
giudizio il rag. al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1
professionale dello stesso in ragione dell'erronea compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000 allegata all'istanza di rinnovo del patentino, rivelatasi non veritiera relativamente alla indicazione di assenza di pendenze fiscali e/o morosità verso l'Erario o verso il l'agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze definitive, risultando invece a suo carico quattro cartelle esattoriali non pagate e divenute definitive;
conseguentemente, chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, stimati in € 52.000,00.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea CP_1
deducendo di non essere mai stato formalmente incaricato dal TA per la compilazione dell'istanza per il rinnovo del patentino, essendosi semplicemente limitato a fornire allo stesso, per ragioni amicali, un mero supporto materiale nella compilazione dell'istanza sulla base dei dati forniti dallo stesso attore. Rilevava inoltre il convenuto che non aveva avuto alcuna notizia della notifica delle cartelle esattoriali ancora pendenti in capo al le quali, in ogni caso, avrebbero potuto essere definite Pt_1 soltanto in forza della disciplina introdotta dal D.L. 148/2017, con decorrenza dal 1°
gennaio 2018 e, dunque, successivamente al deposito dell'istanza di rinnovo del patentino.
Previa autorizzazione del giudice, il convenuto chiamava in causa Controparte_2
chiedendo di essere manlevato in ragione della stipula di polizza assicurativa per
[...]
la responsabilità civile professionale.
Ritualmente costituitosi, il terzo chiamato chiedeva il rigetto della domanda attorea e in subordine, in caso di eventuale accoglimento, evidenziava che contrattualmente la garanzia veniva prestata previo accertamento di uno scoperto del 10% per ogni sinistro e che, in ogni caso, la società non riconosceva le spese sostenute dall' per Parte_4
legali o tecnici che non fossero stati dalla stessa designati e non rispondeva di multe,
ammende e spese di giustizia penale.
Istruita la causa tramite interrogatorio formale dell'attore e prova per testimoni, con sentenza n. 1284/2023 del 18.09.2023 il Tribunale di Brindisi così provvedeva:
«Il Tribunale di Brindisi, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, nonché nei confronti del terzo chiamato Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria e diversa
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Spese interamente compensate.»
In particolare, riteneva il primo giudice dirimente la circostanza – evidente per tabulas
– che con provvedimento n. 24 del 7/2/2018 l' , la Controparte_4
Basilicata e adito dal con Controparte_5 Pt_1
istanza in data 1/12/2017 di rinnovo del patentino n.200094/BR per la vendita dei generi di monopolio, disponeva la soppressione del predetto patentino sulla base della non veridicità della dichiarazione dovuta alla mancata indicazione della presenza di pendenze verso il concessionario, con ciò incorrendo nelle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazione risultata non veritiera.
Evidenziava il giudice di prime cure che, benché l'attore avesse dedotto e documentato l'impugnativa del predetto provvedimento dinanzi al TAR ed il rinvio a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nei proprio confronti per il reato di cui agli artt. 483 c.p. e 76 del D.P.R. 445/2000, senza tuttavia documentare l'esito dei predetti procedimenti, nel caso di specie il mancato rinnovo del patentino avrebbe dovuto addebitarsi non tanto alla falsità documentale, quanto piuttosto al dato oggettivo della mancanza del requisito previsto dal D.M. 38/2013, art. 7, comma 3, lett.
g), e cioè la mancanza di pendenze e/o morosità verso l'Erario o verso l'agente della riscossione.
Il Tribunale richiamava sul punto l'interpretazione che del D.M. 38/2013, art. 7, comma
3, lett. g), aveva offerto la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 07/10/2021
la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, aveva statuito che, in forza della disciplina di cui agli artt. 7 e
8 D.M. n. 38 del 2013, la mancanza del requisito della regolarità fiscale è suscettibile di precludere il rinnovo del titolo anche a prescindere dalla falsità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, D.M.
n. 38 del 2013, lo spazio per l'apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità
definitivamente accertate si colloca, infatti, nella precedente fase di verifica dei requisiti,
anziché in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni.
Rilevava quindi il primo giudice che nel caso di specie, secondo quanto dedotto dalle parti ed emergente per tabulas, al momento della presentazione della istanza di rinnovo del patentino in data 1/12/2017, il aveva numerose pendenze nei confronti Pt_1
dell'agente delle riscossione costituite da ben 23 cartelle di pagamento definitive, di cui soltanto 19 già oggetto di definizione agevolata – rispetto alle quali il pagamento era peraltro ancora in corso e, dunque, a rigore anch'esse da ricomprendere nel disposto di cui all'art. 7, comma 3, lett. g), D.M. n. 38 del 2013, mentre 4 cartelle alla predetta data non erano state né pagate, né oggetto di definizione alternativa, posto che le stesse formavano oggetto di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 148/2017, come evincibile dalla dichiarazione datata 21/3/2018 e dunque successiva alla data di emissione del provvedimento di reiezione del rinnovo.
Affermava dunque il Tribunale che doveva pertanto ritenersi che la causa del mancato rinnovo e della conseguente soppressione del patentino risiedeva non nella non veridicità della dichiarazione contenuta nell'atto notorio allegato all'istanza bensì dal dato oggettivo della presenza al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo di numerosi carichi pendenti con l'agente della riscossione, quale elemento ostativo a norma del D.M. 38/2013, art. 7, comma 3, lett. g), e dunque da una circostanza addebitabile non già alla dedotta negligenza del o dei suoi collaboratori di CP_1
studio nel redigere l'atto notorio, bensì ed esclusivamente al fatto che il fosse Pt_1
solito non effettuare con tempestività il pagamento dei propri debiti fiscali/previdenziali.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 23.10.2023, Pt_1
deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo.
[...]
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito ha contestato la fondatezza del gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita anche concludendo per l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ovvero per il rigetto del gravame.
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello in relazione agli artt. 342 e 348-bis c.p.c. L'atto di gravame, invero, consente di ricavare le argomentazioni contrapposte a quelle del primo giudice volte a censurare il fondamento giuridico della decisione;
esso, inoltre, non è palesemente infondato, tenuto conto dei rilievi e delle argomentazioni giuridiche in esso contenuti.
2. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno dell'errore professionale denunciato e,
solo successivamente, valutare la sussistenza del danno ed infine – se del caso -
determinare il quantum.
Il motivo è infondato.
Invero, nella fattispecie non è dato ravvisare alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il principio in parola sottende, in realtà, il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente nella domanda, nonché il divieto di porre a base della decisione una diversa causa petendi,
ossia elementi di fatto che non siano ritualmente dedotti o comunque acquisiti al processo come oggetto del contraddittorio (in tal senso, si veda Cass. n. 11289/2018).
Pertanto, deve ritenersi sussistente una violazione dell'art. 112 c.p.c. nei casi in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,
nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo volta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 7269/2015; Cass. n. 11455/2004).
Ciò posto, va ricordato che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta a controparte dimostrare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (cfr., ex
multis, Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 26907/2020).
Pertanto, una volta che il Tribunale aveva ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova del nesso di causalità tra la condotta attribuita al convenuto ed il mancato rinnovo del patentino, alcuna indagine doveva essere esperita in merito alla sussistenza dell'errore professionale denunciato.
3. Con il secondo motivo d'appello il evidenzia due elementi fattuali che Pt_1
condurrebbero a ritenere sussistente l'errore professionale dell'odierno appellato.
Deduce, in primo luogo, che in tal senso deporrebbero le dichiarazioni rese da esso attore nel corso dell'interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 04.03.2021, durante il quale il sostenne che, non avendo egli le necessarie competenze essendo Pt_1
fornito della sola licenza di scuola elementare, aveva affidato tutta l'amministrazione della propria attività al il quale, in sede di compilazione della dichiarazione CP_1
sostitutiva di atto notorio del 07.12.2017 necessaria per la presentazione dell'istanza di rinnovo del patentino, non aveva ritenuto opportuno inserire le cartelle esattoriali in quanto non ancora definite. Lo stesso avrebbe poi ammesso il proprio errore CP_1
frutto di una sua errata interpretazione.
La circostanza che la dichiarazione sostitutiva fosse stata integralmente redatta dal risulterebbe poi dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15.04.2021 CP_1 da , dipendente del , la quale aveva affermato di aver Testimone_1 CP_1
materialmente compilato la dichiarazione sostitutiva.
In secondo luogo, l'appellante evidenzia che la sentenza penale di assoluzione resa in data 05.12.2021 traeva fondamento nelle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa
, la quale aveva ammesso l'errore interpretativo in cui era incorsa in Testimone_1
quanto, sebbene fosse a conoscenza dell'esistenza di cartelle esattoriali ancora pendenti, erroneamente riteneva che la loro impugnazione e/o pagamento rateale in corso fossero sufficienti ai fini della compilazione dell'autodichiarazione, con ciò
sostanzialmente ammettendo la responsabilità dello . Controparte_6
Il motivo è infondato.
Posto che le dichiarazioni a sé favorevoli rese dalla parte in sede di interrogatorio formale non assumono specifico rilievo probatorio, è sufficiente rilevare che le censure mosse dall'appellante si appuntano sulla asserita negligenza del professionista e costituiscono pertanto – alla stregua delle argomentazioni innanzi espresse –
circostanze irrilevanti ai fini della decisione della controversia una volta escluso il nesso causale tra condotta e danno lamentato.
4. Con il terzo e quarto motivo – esaminabili congiuntamente in quanto si incentrano entrambi sulla rilevanza del provvedimento n. 24 del 07.02.2018 emesso dall' CP_4
- l'appellante sostiene che il mancato rinnovo e la revoca del patentino per la
[...]
vendita di prodotti di monopolio, così come evincibile dalla lettura del provvedimento,
erano fondati esclusivamente sulla discordanza tra quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva e quanto invece accertato dall'amministrazione in relazione alla pendenza delle cartelle esattoriali prima menzionate.
Di talché la revoca del patentino – in disparte le valutazioni circa l'esatta interpretazione dell'art. 7 comma 3, lettera g), D.M. n. 38/2013 – dovrebbe ritenersi addebitabile alla non veridicità di quanto contenuto nell'atto notorio e, conseguentemente, all'errore professionale dello;
si tratterebbe, secondo l'appellante, di un errore Controparte_6 non scusabile anche in ragione della conoscenza che l'appellato disponeva di tutti i dati fiscali del , essendo abilitato ad agire sul cassetto fiscale di quest'ultimo. Pt_1
Dalla disamina di tali elementi fattuali risulterebbe quindi acclarata la sussistenza dell'errore professionale dell'appellato nonché il nesso causale tra lo stesso ed il danno subito dall'appellante.
Le censure sono infondate.
Ribadito che non assume rilievo ai fini della decisione della causa l'asserito errore professionale, rileva il Collegio come le argomentazioni critiche riferibili alla sussistenza nella fattispecie del nesso causale tra la condotta tenuta dal ed il preteso CP_1
danno non valgono ad inficiare la fondatezza della sentenza impugnata.
Non appare invero condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui il provvedimento di revoca del patentino traeva fondamento nella non veridicità dell'atto notorio allegato all'istanza di rinnovo del patentino.
Il primo giudice, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del
07/10/2021, ha rilevato che la mancanza del requisito della regolarità fiscale è
suscettibile di precludere il rinnovo del patentino anche a prescindere dalla falsità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, D.M. n. 38 del 2013, lo spazio per l'apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità
definitivamente accertate si colloca nella precedente fase di verifica dei requisiti, anziché
in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni.
Appare quindi giuridicamente corretto il ragionamento svolto dal Tribunale, che trova autorevole riscontro nelle argomentazioni espresse dal giudice delle leggi, secondo cui la causa del mancato rinnovo e della conseguente soppressione del patentino risiede non nella non veridicità della dichiarazione contenuta nell'atto notorio allegato all'istanza
– circostanza valutata dall' ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 Controparte_4
e che aveva determinato l'instaurazione del procedimento penale - ma nel dato oggettivo della presenza, al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo, di numerosi carichi pendenti con l'agente della riscossione, quale elemento ostativo a norma del D.M. 38/13, art.7, comma 3, lett. g), e dunque una circostanza addebitabile non già alla dedotta negligenza del o dei suoi collaboratori di studio nel CP_1
redigere l'atto notorio, bensì ed esclusivamente al fatto che il non avesse Pt_1
onorato i debiti fiscali/previdenziali.
La oggettiva assenza dei requisiti previsti dalla legge, stante la mancanza del requisito della regolarità fiscale in capo al , costituisce dunque elemento ostativo al Pt_1
rinnovo del patentino rispetto al quale la riscontrata non veridicità della dichiarazione contenuta nell'atto notorio costituisce una mera conseguenza, che non integra dunque la causa del provvedimento di diniego.
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 23.10.2023 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1284/2023 Controparte_2
del 18.09.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle parti appellate, in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 857/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Euprepio Curto presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Francavilla Fontana via
Municipio n. 11;
APPELLANTE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Andrisano, elettivamente domiciliato in Lecce alla via 47° Reg. Fanteria presso lo studio legale associato degli Avv.ti Leo-Patarnello;
APPELLATO
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pezzuto presso il cui studio in Trepuzzi, P.tta Municipio n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare del Parte_1
“Bar Tomas”, sito in Francavilla Fontana, e del relativo patentino n. 200094/BR per la rivendita di generi di monopolio emesso dall per la Parte_2
Puglia, la Basilicata e il Molise – Sezione Operativa di Brindisi, conveniva in Parte_3
giudizio il rag. al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1
professionale dello stesso in ragione dell'erronea compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000 allegata all'istanza di rinnovo del patentino, rivelatasi non veritiera relativamente alla indicazione di assenza di pendenze fiscali e/o morosità verso l'Erario o verso il l'agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze definitive, risultando invece a suo carico quattro cartelle esattoriali non pagate e divenute definitive;
conseguentemente, chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, stimati in € 52.000,00.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea CP_1
deducendo di non essere mai stato formalmente incaricato dal TA per la compilazione dell'istanza per il rinnovo del patentino, essendosi semplicemente limitato a fornire allo stesso, per ragioni amicali, un mero supporto materiale nella compilazione dell'istanza sulla base dei dati forniti dallo stesso attore. Rilevava inoltre il convenuto che non aveva avuto alcuna notizia della notifica delle cartelle esattoriali ancora pendenti in capo al le quali, in ogni caso, avrebbero potuto essere definite Pt_1 soltanto in forza della disciplina introdotta dal D.L. 148/2017, con decorrenza dal 1°
gennaio 2018 e, dunque, successivamente al deposito dell'istanza di rinnovo del patentino.
Previa autorizzazione del giudice, il convenuto chiamava in causa Controparte_2
chiedendo di essere manlevato in ragione della stipula di polizza assicurativa per
[...]
la responsabilità civile professionale.
Ritualmente costituitosi, il terzo chiamato chiedeva il rigetto della domanda attorea e in subordine, in caso di eventuale accoglimento, evidenziava che contrattualmente la garanzia veniva prestata previo accertamento di uno scoperto del 10% per ogni sinistro e che, in ogni caso, la società non riconosceva le spese sostenute dall' per Parte_4
legali o tecnici che non fossero stati dalla stessa designati e non rispondeva di multe,
ammende e spese di giustizia penale.
Istruita la causa tramite interrogatorio formale dell'attore e prova per testimoni, con sentenza n. 1284/2023 del 18.09.2023 il Tribunale di Brindisi così provvedeva:
«Il Tribunale di Brindisi, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, nonché nei confronti del terzo chiamato Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria e diversa
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Spese interamente compensate.»
In particolare, riteneva il primo giudice dirimente la circostanza – evidente per tabulas
– che con provvedimento n. 24 del 7/2/2018 l' , la Controparte_4
Basilicata e adito dal con Controparte_5 Pt_1
istanza in data 1/12/2017 di rinnovo del patentino n.200094/BR per la vendita dei generi di monopolio, disponeva la soppressione del predetto patentino sulla base della non veridicità della dichiarazione dovuta alla mancata indicazione della presenza di pendenze verso il concessionario, con ciò incorrendo nelle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazione risultata non veritiera.
Evidenziava il giudice di prime cure che, benché l'attore avesse dedotto e documentato l'impugnativa del predetto provvedimento dinanzi al TAR ed il rinvio a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nei proprio confronti per il reato di cui agli artt. 483 c.p. e 76 del D.P.R. 445/2000, senza tuttavia documentare l'esito dei predetti procedimenti, nel caso di specie il mancato rinnovo del patentino avrebbe dovuto addebitarsi non tanto alla falsità documentale, quanto piuttosto al dato oggettivo della mancanza del requisito previsto dal D.M. 38/2013, art. 7, comma 3, lett.
g), e cioè la mancanza di pendenze e/o morosità verso l'Erario o verso l'agente della riscossione.
Il Tribunale richiamava sul punto l'interpretazione che del D.M. 38/2013, art. 7, comma
3, lett. g), aveva offerto la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 07/10/2021
la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, aveva statuito che, in forza della disciplina di cui agli artt. 7 e
8 D.M. n. 38 del 2013, la mancanza del requisito della regolarità fiscale è suscettibile di precludere il rinnovo del titolo anche a prescindere dalla falsità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, D.M.
n. 38 del 2013, lo spazio per l'apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità
definitivamente accertate si colloca, infatti, nella precedente fase di verifica dei requisiti,
anziché in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni.
Rilevava quindi il primo giudice che nel caso di specie, secondo quanto dedotto dalle parti ed emergente per tabulas, al momento della presentazione della istanza di rinnovo del patentino in data 1/12/2017, il aveva numerose pendenze nei confronti Pt_1
dell'agente delle riscossione costituite da ben 23 cartelle di pagamento definitive, di cui soltanto 19 già oggetto di definizione agevolata – rispetto alle quali il pagamento era peraltro ancora in corso e, dunque, a rigore anch'esse da ricomprendere nel disposto di cui all'art. 7, comma 3, lett. g), D.M. n. 38 del 2013, mentre 4 cartelle alla predetta data non erano state né pagate, né oggetto di definizione alternativa, posto che le stesse formavano oggetto di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 148/2017, come evincibile dalla dichiarazione datata 21/3/2018 e dunque successiva alla data di emissione del provvedimento di reiezione del rinnovo.
Affermava dunque il Tribunale che doveva pertanto ritenersi che la causa del mancato rinnovo e della conseguente soppressione del patentino risiedeva non nella non veridicità della dichiarazione contenuta nell'atto notorio allegato all'istanza bensì dal dato oggettivo della presenza al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo di numerosi carichi pendenti con l'agente della riscossione, quale elemento ostativo a norma del D.M. 38/2013, art. 7, comma 3, lett. g), e dunque da una circostanza addebitabile non già alla dedotta negligenza del o dei suoi collaboratori di CP_1
studio nel redigere l'atto notorio, bensì ed esclusivamente al fatto che il fosse Pt_1
solito non effettuare con tempestività il pagamento dei propri debiti fiscali/previdenziali.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 23.10.2023, Pt_1
deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo.
[...]
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito ha contestato la fondatezza del gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita anche concludendo per l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ovvero per il rigetto del gravame.
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello in relazione agli artt. 342 e 348-bis c.p.c. L'atto di gravame, invero, consente di ricavare le argomentazioni contrapposte a quelle del primo giudice volte a censurare il fondamento giuridico della decisione;
esso, inoltre, non è palesemente infondato, tenuto conto dei rilievi e delle argomentazioni giuridiche in esso contenuti.
2. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno dell'errore professionale denunciato e,
solo successivamente, valutare la sussistenza del danno ed infine – se del caso -
determinare il quantum.
Il motivo è infondato.
Invero, nella fattispecie non è dato ravvisare alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il principio in parola sottende, in realtà, il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente nella domanda, nonché il divieto di porre a base della decisione una diversa causa petendi,
ossia elementi di fatto che non siano ritualmente dedotti o comunque acquisiti al processo come oggetto del contraddittorio (in tal senso, si veda Cass. n. 11289/2018).
Pertanto, deve ritenersi sussistente una violazione dell'art. 112 c.p.c. nei casi in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,
nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo volta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 7269/2015; Cass. n. 11455/2004).
Ciò posto, va ricordato che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta a controparte dimostrare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (cfr., ex
multis, Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 26907/2020).
Pertanto, una volta che il Tribunale aveva ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova del nesso di causalità tra la condotta attribuita al convenuto ed il mancato rinnovo del patentino, alcuna indagine doveva essere esperita in merito alla sussistenza dell'errore professionale denunciato.
3. Con il secondo motivo d'appello il evidenzia due elementi fattuali che Pt_1
condurrebbero a ritenere sussistente l'errore professionale dell'odierno appellato.
Deduce, in primo luogo, che in tal senso deporrebbero le dichiarazioni rese da esso attore nel corso dell'interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 04.03.2021, durante il quale il sostenne che, non avendo egli le necessarie competenze essendo Pt_1
fornito della sola licenza di scuola elementare, aveva affidato tutta l'amministrazione della propria attività al il quale, in sede di compilazione della dichiarazione CP_1
sostitutiva di atto notorio del 07.12.2017 necessaria per la presentazione dell'istanza di rinnovo del patentino, non aveva ritenuto opportuno inserire le cartelle esattoriali in quanto non ancora definite. Lo stesso avrebbe poi ammesso il proprio errore CP_1
frutto di una sua errata interpretazione.
La circostanza che la dichiarazione sostitutiva fosse stata integralmente redatta dal risulterebbe poi dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15.04.2021 CP_1 da , dipendente del , la quale aveva affermato di aver Testimone_1 CP_1
materialmente compilato la dichiarazione sostitutiva.
In secondo luogo, l'appellante evidenzia che la sentenza penale di assoluzione resa in data 05.12.2021 traeva fondamento nelle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa
, la quale aveva ammesso l'errore interpretativo in cui era incorsa in Testimone_1
quanto, sebbene fosse a conoscenza dell'esistenza di cartelle esattoriali ancora pendenti, erroneamente riteneva che la loro impugnazione e/o pagamento rateale in corso fossero sufficienti ai fini della compilazione dell'autodichiarazione, con ciò
sostanzialmente ammettendo la responsabilità dello . Controparte_6
Il motivo è infondato.
Posto che le dichiarazioni a sé favorevoli rese dalla parte in sede di interrogatorio formale non assumono specifico rilievo probatorio, è sufficiente rilevare che le censure mosse dall'appellante si appuntano sulla asserita negligenza del professionista e costituiscono pertanto – alla stregua delle argomentazioni innanzi espresse –
circostanze irrilevanti ai fini della decisione della controversia una volta escluso il nesso causale tra condotta e danno lamentato.
4. Con il terzo e quarto motivo – esaminabili congiuntamente in quanto si incentrano entrambi sulla rilevanza del provvedimento n. 24 del 07.02.2018 emesso dall' CP_4
- l'appellante sostiene che il mancato rinnovo e la revoca del patentino per la
[...]
vendita di prodotti di monopolio, così come evincibile dalla lettura del provvedimento,
erano fondati esclusivamente sulla discordanza tra quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva e quanto invece accertato dall'amministrazione in relazione alla pendenza delle cartelle esattoriali prima menzionate.
Di talché la revoca del patentino – in disparte le valutazioni circa l'esatta interpretazione dell'art. 7 comma 3, lettera g), D.M. n. 38/2013 – dovrebbe ritenersi addebitabile alla non veridicità di quanto contenuto nell'atto notorio e, conseguentemente, all'errore professionale dello;
si tratterebbe, secondo l'appellante, di un errore Controparte_6 non scusabile anche in ragione della conoscenza che l'appellato disponeva di tutti i dati fiscali del , essendo abilitato ad agire sul cassetto fiscale di quest'ultimo. Pt_1
Dalla disamina di tali elementi fattuali risulterebbe quindi acclarata la sussistenza dell'errore professionale dell'appellato nonché il nesso causale tra lo stesso ed il danno subito dall'appellante.
Le censure sono infondate.
Ribadito che non assume rilievo ai fini della decisione della causa l'asserito errore professionale, rileva il Collegio come le argomentazioni critiche riferibili alla sussistenza nella fattispecie del nesso causale tra la condotta tenuta dal ed il preteso CP_1
danno non valgono ad inficiare la fondatezza della sentenza impugnata.
Non appare invero condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui il provvedimento di revoca del patentino traeva fondamento nella non veridicità dell'atto notorio allegato all'istanza di rinnovo del patentino.
Il primo giudice, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del
07/10/2021, ha rilevato che la mancanza del requisito della regolarità fiscale è
suscettibile di precludere il rinnovo del patentino anche a prescindere dalla falsità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, D.M. n. 38 del 2013, lo spazio per l'apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità
definitivamente accertate si colloca nella precedente fase di verifica dei requisiti, anziché
in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni.
Appare quindi giuridicamente corretto il ragionamento svolto dal Tribunale, che trova autorevole riscontro nelle argomentazioni espresse dal giudice delle leggi, secondo cui la causa del mancato rinnovo e della conseguente soppressione del patentino risiede non nella non veridicità della dichiarazione contenuta nell'atto notorio allegato all'istanza
– circostanza valutata dall' ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 Controparte_4
e che aveva determinato l'instaurazione del procedimento penale - ma nel dato oggettivo della presenza, al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo, di numerosi carichi pendenti con l'agente della riscossione, quale elemento ostativo a norma del D.M. 38/13, art.7, comma 3, lett. g), e dunque una circostanza addebitabile non già alla dedotta negligenza del o dei suoi collaboratori di studio nel CP_1
redigere l'atto notorio, bensì ed esclusivamente al fatto che il non avesse Pt_1
onorato i debiti fiscali/previdenziali.
La oggettiva assenza dei requisiti previsti dalla legge, stante la mancanza del requisito della regolarità fiscale in capo al , costituisce dunque elemento ostativo al Pt_1
rinnovo del patentino rispetto al quale la riscontrata non veridicità della dichiarazione contenuta nell'atto notorio costituisce una mera conseguenza, che non integra dunque la causa del provvedimento di diniego.
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 23.10.2023 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1284/2023 Controparte_2
del 18.09.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle parti appellate, in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito