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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 30/01/2026, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1491/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16834/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN04344 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN04344 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN04344 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1444/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TF501EN04344/20254 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di PO, notificato l'8 luglio 2025, relatvo ad imposte Irpef, add.li ragionale e comunale e sanzioni anno 2016.
La ricorrente premetteva che a gennaio 2025, l'AdE DP II di PO notificava alla ricorrente lo schema di atto n. TF5T21000521/2024 avente ad oggetto l'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno
2016, per un ammontare pari ad € 125.275,20 a titolo di irpef, € 5.545,20 a titolo di addizionale regionale ed € 2.185,00 a titolo di addizionale comunale, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad € 133.005,60. Deduceva che tale schema d'atto traeva origine da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Asti, nei confronti della società MTK Carburanti Srl, che aveva intrattenuto rapporti di natura illecita e fraudolenta con la società Società_1 SRL - società “cartiera” – della quale la sig.ra Ricorrente_1 avrebbe rivestito la carica di amministratore di fatto.
A seguito di istanza di accesso agli atti e relativa convocazione, la ricorrente presentava delle osservazioni eccependo che DE non aveva provato la riferita qualità nell'ambito della società Società_1 srl e che la contestazione mossa alla Ricorrente_1, di essere stata amministratrice di fatto della richiamata società, era completamente destituita di ogni fondamento. Nelle more, l'istante a seguito dell'accesso al fascicolo prendeva atto anche della presenza della richiesta di sequestro conservativo emessa dalla Procura presso il Tribunale di PO nell'ambito del procedimento rg n. 14253/2016.
In data 8.7.2025 veniva notifica l'avviso impugnato in cui si imputava che il provento illecito ai sigg.ri
Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, individuati quali amministratori di fatto della società.
Eccepisce la ricorrente la mancanza di prova in merito alla riferita qualità, la decadenza e conseguente impossibilità di accertare l'anno di imposta 2016. Formula richieste istruttorie di audizioni di testimoni.
Si è costituita DE PO che ha chiarito che l'azione di accertamento concerne l'attribuzione dei proventi illeciti alla Ricorrente_1, unitamente ai sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, individuati quali autori di una frode fiscale che vede coinvolta la società Società_1 s.r.l. quale mero schermo giuridico e fiscale, nei cui confronti venivano accertate, per il 2016, imposte evase afferenti fatture per operazioni inesistenti pari ad € 1.404.803,00, per cui la determinazione dei proventi illeciti seguiva all'attribuzione, a ciascuno dei soci, di una quota di partecipazione alla società pari al 33,33%.
La contestazione a monte nei confronti della Società_1 s.r.l., con oggetto l'attività il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, è formalizzata nell'avviso di accertamento n. TF3030102324/2019, emesso dalla D.P. I di PO e noto all'attuale ricorrente.
Tale avviso di accertamento, afferente alla posizione fiscale della società scaturiva dagli esiti di una verifica fiscale, che esitava nel p.v.c. della Guardia di Finanza di Asti del 27.03.2019 ed aveva origine dal procedimento penale Rg n.5349/2016, pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, per il quale veniva emesso apposito nulla osta all'utilizzo ai fini fiscali.
I militari della Finanza rilevavano il coinvolgimento della Società_1 s.r.l. in un'articolata frode Iva nel settore della commercializzazione dei carburanti attraverso lo schema della c.d. “frode carosello”, concretatosi nell'utilizzo di imprese “interposte fittiziamente nel ciclo di fatturazione” (tra le quali la Società_1), società aventi il solo fine di emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di consentire di evadere l'Iva con la conseguente riduzione del prezzo del prodotto commercializzato. In particolare, dagli accertamenti della Guardia di Finanza, emergeva che la Società_1 s.r.l. emetteva fatture a favore della società Società_2 s.r.l., sebbene i pagamenti avvenissero nei confronti del primo fornitore, vale a dire la società A.R.L. s.r.l.
Dalle indagini emergeva, infatti, che nelle cessioni tra la Società_2 s.r.l. e la A.R.L. s.r.l. si interponevano società cosiddette missing trader, tra cui la Società_1 s.r.l., la quale risultava aver emesso fatture sottocosto con l'applicazione dell'Iva nei confronti dei vari destinatari del prodotto petrolifero e quindi si trattava di soggetto “cartiera”, consapevole, attraverso i soggetti che si celavano dietro lo schermo rappresentato da tale società, di partecipare alla frode.
In tale contesto emergeva che la Società_1 s.r.l. era un mero soggetto fittizio, inserito nel ciclo di fatturazione al solo fine di abbattere il prezzo del prodotto, praticando, per la totalità delle transazioni, un prezzo imponibile al litro inferiore a quello di acquisto. Su tale prezzo veniva poi applicata l'IVA al 22%, nella consapevolezza che la stessa non sarebbe mai stata versata, ciò rendeva il prezzo finale, iva compresa, leggermente superiore a quello di acquisto senza applicazione dell'Iva.
In relazione ai motivi di ricorso l'ufficio contestava l'eccezione di decadenza e nel merito insisteva nella legittimità del provvedimento emanato a seguito degli accertamenti fiscali effettuati, peraltro in assenza di contestazione nel merito delle circostanze di fatto dedotte nell'avviso impugnato dalla parte della ricorrente che, nelle osservazioni rese, si era limitata solo a formulare eccezioni in punto di diritto e non di fatto.
Precisava che l'accertamento impugnato è correttamente motivato per relationem ad atti di cui il contribuente ha avuto piena conoscenza e da cui emergeva che la sig.ra Nominativo_3, amministratrice di diritto dichiarata, rivestiva tale qualifica solo da un punto di vista meramente formale mentre la società era amministrata e gestita anche da altri soggetti, tra cui Ricorrente_1, anche in virtù dei rapporti tenuti dallo schema societario con la MTK. Confermava che l'avviso nei confronti della ricorrente corrispondeva alla quota del 33% delle sanzioni applicate, prudenzialmente limitate in ogni caso, complessivamente, solo alla metà delle imposte evase dalla società. Tale somma veniva richiesta alla ricorrente in virtù del fatto che, come si desume dalla richiesta di sequestro preventivo ex. art. 322-ter c.p.p. e art. 1 co. 143 della L. n. 244/2007, la sig.ra
Ricorrente_1 si associava ad altri soggetti (tra cui Nominativo_2 e Nominativo_1) allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, specialmente di tipo penal-tributario, avvalendosi della stabile organizzazione di società a ciò preposte, tra cui figura proprio la Società_1 s.r.l. con l'intento di realizzare meccanismi fraudolenti nell'ambito, in particolare, dell'acquisto di prodotti petroliferi.
Produce, a sostegno della pretesa erariale, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere ex. art. 272 e segg. c.p.p. del Tribunale di PO n. 379/2020, resa nel giudizio rg. n.14253/2016 , in virtù della quale viene disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di vari soggetti, tra cui Ricorrente_1, indagata nell'ambito di un meccanismo fraudolento ai fini dell'evasione in materia di Iva.
Deposita in giudizio la sentenza penale, resa dalla Corte di Appello di PO, n. 5144/2022 con cui si riconosce che gli amministratori di fatto delle società coinvolte nella “cartiera” erano i sigg.ri dei sigg.ri Nominativo_2, Nominativo_4, Nominativo_1, Nominativo_5 e Nominativo_6.
Deduce altresì che l'avviso di accertamento integrativo (disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), può essere emesso dopo l'emissione di un primo avviso, a condizione che si verifichi, come è avvenuto nel caso di specie, la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
La ricorrente depositava memorie insistendo sulle proprie eccezioni ed evidenziando come, la Ricorrente_1
, anche nella fase delle indagini relative alla richiesta di misura cautelare (poi revocata nei confronti della ricorrente), sia stata accusata solo del livello inferiore (quello meramente amministrativo), non apicale né, tantomeno, esecutivo, mentre la procura individuava nelle persone dei sigg.ri Nominativo_2, Nominativo_4 , Nominativo_1, Rallo e Nominativo_6 i soggetti cui addebitare le conseguenze penali. Allega al riguardo anche la sentenza n. 1840/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di PO, da cui scaturisce l'annullamento di altri avvisi di accertamento emessi nei confronti della ricorrente in relazione all'anno di imposta 2016, che conclude riconoscendo non provata ai fini dell'imposizione tributaria la qualità di amministratore nei confronti della sig. Ricorrente_1 nella societa coinvolta nella cartiera. All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente si duole di essere stata illegittimamente ritenuta dall'ufficio amministratrice di fatto della società Società_1 srl, coinvolta nella “cartiera” e per l'effetto le siano stati attribuiti i proventi illeciti della società, senza che sia stata fornita dall'Agenzia alcuna prova in tal senso.
Va tenuto presente che, in analogo giudizio, proposto dalla ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di PO ha concluso, con sentenza 1840/2025, per l'accoglimento dell'appello sulla base del presupposto che la sentenza penale n. 5144/2022, resa dalla Corte di Appello Penale di PO, divenuta irrevocabile, aveva definitivamente accertato la responsabilità dei soli sigg.ri Nominativo_2, Rallo, Nominativo_6 e Nominativo_7, quali responsabili ed amministratori di fatto della società indagata, anch'essa coinvolta nella medesima frode carosello come società cartiera e che pertanto l'accertamento in fatto, in merito al mancato riconoscimento della qualifica di amministratrice di fatto della ricorrente, acquisito in sede penale, anche se non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, poteva essere utilizzato in sede tributaria.
Deve ritenersi, anche nel caso che ci occupa, che, in assenza di prova in ordine ai due requisiti: a) che il soggetto “interponente” abbia agito quale uti dominus della società di capitali, gestendola come una esternazione della propria volontà e dei propri interessi ed agendo in autonomia in merito alle attività ed alle transazioni poste in essere;
b) che il medesimo soggetto sia “l'effettivo possessore per interposta persona” del reddito imputato alla società, la Ricorrente_1 non possa essere ritenuta amministratrice di fatto della società coinvolta nella cartiera e conseguentemente non possano attribuirsi alla stessa le conseguenze tributarie degli illeciti ascritti alla società indagata.
L'atto impugnato va quindi annullato in quanto illegittimamente emesso nei confronti di persona che non risulta la legittimata passiva dell'obbligazione tributaria connessa alle operazioni penal- tributarie fraudolente imputate alla società indagata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio per euro 5.500,00
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16834/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN04344 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN04344 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN04344 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1444/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TF501EN04344/20254 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di PO, notificato l'8 luglio 2025, relatvo ad imposte Irpef, add.li ragionale e comunale e sanzioni anno 2016.
La ricorrente premetteva che a gennaio 2025, l'AdE DP II di PO notificava alla ricorrente lo schema di atto n. TF5T21000521/2024 avente ad oggetto l'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno
2016, per un ammontare pari ad € 125.275,20 a titolo di irpef, € 5.545,20 a titolo di addizionale regionale ed € 2.185,00 a titolo di addizionale comunale, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad € 133.005,60. Deduceva che tale schema d'atto traeva origine da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Asti, nei confronti della società MTK Carburanti Srl, che aveva intrattenuto rapporti di natura illecita e fraudolenta con la società Società_1 SRL - società “cartiera” – della quale la sig.ra Ricorrente_1 avrebbe rivestito la carica di amministratore di fatto.
A seguito di istanza di accesso agli atti e relativa convocazione, la ricorrente presentava delle osservazioni eccependo che DE non aveva provato la riferita qualità nell'ambito della società Società_1 srl e che la contestazione mossa alla Ricorrente_1, di essere stata amministratrice di fatto della richiamata società, era completamente destituita di ogni fondamento. Nelle more, l'istante a seguito dell'accesso al fascicolo prendeva atto anche della presenza della richiesta di sequestro conservativo emessa dalla Procura presso il Tribunale di PO nell'ambito del procedimento rg n. 14253/2016.
In data 8.7.2025 veniva notifica l'avviso impugnato in cui si imputava che il provento illecito ai sigg.ri
Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, individuati quali amministratori di fatto della società.
Eccepisce la ricorrente la mancanza di prova in merito alla riferita qualità, la decadenza e conseguente impossibilità di accertare l'anno di imposta 2016. Formula richieste istruttorie di audizioni di testimoni.
Si è costituita DE PO che ha chiarito che l'azione di accertamento concerne l'attribuzione dei proventi illeciti alla Ricorrente_1, unitamente ai sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, individuati quali autori di una frode fiscale che vede coinvolta la società Società_1 s.r.l. quale mero schermo giuridico e fiscale, nei cui confronti venivano accertate, per il 2016, imposte evase afferenti fatture per operazioni inesistenti pari ad € 1.404.803,00, per cui la determinazione dei proventi illeciti seguiva all'attribuzione, a ciascuno dei soci, di una quota di partecipazione alla società pari al 33,33%.
La contestazione a monte nei confronti della Società_1 s.r.l., con oggetto l'attività il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, è formalizzata nell'avviso di accertamento n. TF3030102324/2019, emesso dalla D.P. I di PO e noto all'attuale ricorrente.
Tale avviso di accertamento, afferente alla posizione fiscale della società scaturiva dagli esiti di una verifica fiscale, che esitava nel p.v.c. della Guardia di Finanza di Asti del 27.03.2019 ed aveva origine dal procedimento penale Rg n.5349/2016, pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, per il quale veniva emesso apposito nulla osta all'utilizzo ai fini fiscali.
I militari della Finanza rilevavano il coinvolgimento della Società_1 s.r.l. in un'articolata frode Iva nel settore della commercializzazione dei carburanti attraverso lo schema della c.d. “frode carosello”, concretatosi nell'utilizzo di imprese “interposte fittiziamente nel ciclo di fatturazione” (tra le quali la Società_1), società aventi il solo fine di emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di consentire di evadere l'Iva con la conseguente riduzione del prezzo del prodotto commercializzato. In particolare, dagli accertamenti della Guardia di Finanza, emergeva che la Società_1 s.r.l. emetteva fatture a favore della società Società_2 s.r.l., sebbene i pagamenti avvenissero nei confronti del primo fornitore, vale a dire la società A.R.L. s.r.l.
Dalle indagini emergeva, infatti, che nelle cessioni tra la Società_2 s.r.l. e la A.R.L. s.r.l. si interponevano società cosiddette missing trader, tra cui la Società_1 s.r.l., la quale risultava aver emesso fatture sottocosto con l'applicazione dell'Iva nei confronti dei vari destinatari del prodotto petrolifero e quindi si trattava di soggetto “cartiera”, consapevole, attraverso i soggetti che si celavano dietro lo schermo rappresentato da tale società, di partecipare alla frode.
In tale contesto emergeva che la Società_1 s.r.l. era un mero soggetto fittizio, inserito nel ciclo di fatturazione al solo fine di abbattere il prezzo del prodotto, praticando, per la totalità delle transazioni, un prezzo imponibile al litro inferiore a quello di acquisto. Su tale prezzo veniva poi applicata l'IVA al 22%, nella consapevolezza che la stessa non sarebbe mai stata versata, ciò rendeva il prezzo finale, iva compresa, leggermente superiore a quello di acquisto senza applicazione dell'Iva.
In relazione ai motivi di ricorso l'ufficio contestava l'eccezione di decadenza e nel merito insisteva nella legittimità del provvedimento emanato a seguito degli accertamenti fiscali effettuati, peraltro in assenza di contestazione nel merito delle circostanze di fatto dedotte nell'avviso impugnato dalla parte della ricorrente che, nelle osservazioni rese, si era limitata solo a formulare eccezioni in punto di diritto e non di fatto.
Precisava che l'accertamento impugnato è correttamente motivato per relationem ad atti di cui il contribuente ha avuto piena conoscenza e da cui emergeva che la sig.ra Nominativo_3, amministratrice di diritto dichiarata, rivestiva tale qualifica solo da un punto di vista meramente formale mentre la società era amministrata e gestita anche da altri soggetti, tra cui Ricorrente_1, anche in virtù dei rapporti tenuti dallo schema societario con la MTK. Confermava che l'avviso nei confronti della ricorrente corrispondeva alla quota del 33% delle sanzioni applicate, prudenzialmente limitate in ogni caso, complessivamente, solo alla metà delle imposte evase dalla società. Tale somma veniva richiesta alla ricorrente in virtù del fatto che, come si desume dalla richiesta di sequestro preventivo ex. art. 322-ter c.p.p. e art. 1 co. 143 della L. n. 244/2007, la sig.ra
Ricorrente_1 si associava ad altri soggetti (tra cui Nominativo_2 e Nominativo_1) allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, specialmente di tipo penal-tributario, avvalendosi della stabile organizzazione di società a ciò preposte, tra cui figura proprio la Società_1 s.r.l. con l'intento di realizzare meccanismi fraudolenti nell'ambito, in particolare, dell'acquisto di prodotti petroliferi.
Produce, a sostegno della pretesa erariale, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere ex. art. 272 e segg. c.p.p. del Tribunale di PO n. 379/2020, resa nel giudizio rg. n.14253/2016 , in virtù della quale viene disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di vari soggetti, tra cui Ricorrente_1, indagata nell'ambito di un meccanismo fraudolento ai fini dell'evasione in materia di Iva.
Deposita in giudizio la sentenza penale, resa dalla Corte di Appello di PO, n. 5144/2022 con cui si riconosce che gli amministratori di fatto delle società coinvolte nella “cartiera” erano i sigg.ri dei sigg.ri Nominativo_2, Nominativo_4, Nominativo_1, Nominativo_5 e Nominativo_6.
Deduce altresì che l'avviso di accertamento integrativo (disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), può essere emesso dopo l'emissione di un primo avviso, a condizione che si verifichi, come è avvenuto nel caso di specie, la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
La ricorrente depositava memorie insistendo sulle proprie eccezioni ed evidenziando come, la Ricorrente_1
, anche nella fase delle indagini relative alla richiesta di misura cautelare (poi revocata nei confronti della ricorrente), sia stata accusata solo del livello inferiore (quello meramente amministrativo), non apicale né, tantomeno, esecutivo, mentre la procura individuava nelle persone dei sigg.ri Nominativo_2, Nominativo_4 , Nominativo_1, Rallo e Nominativo_6 i soggetti cui addebitare le conseguenze penali. Allega al riguardo anche la sentenza n. 1840/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di PO, da cui scaturisce l'annullamento di altri avvisi di accertamento emessi nei confronti della ricorrente in relazione all'anno di imposta 2016, che conclude riconoscendo non provata ai fini dell'imposizione tributaria la qualità di amministratore nei confronti della sig. Ricorrente_1 nella societa coinvolta nella cartiera. All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente si duole di essere stata illegittimamente ritenuta dall'ufficio amministratrice di fatto della società Società_1 srl, coinvolta nella “cartiera” e per l'effetto le siano stati attribuiti i proventi illeciti della società, senza che sia stata fornita dall'Agenzia alcuna prova in tal senso.
Va tenuto presente che, in analogo giudizio, proposto dalla ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di PO ha concluso, con sentenza 1840/2025, per l'accoglimento dell'appello sulla base del presupposto che la sentenza penale n. 5144/2022, resa dalla Corte di Appello Penale di PO, divenuta irrevocabile, aveva definitivamente accertato la responsabilità dei soli sigg.ri Nominativo_2, Rallo, Nominativo_6 e Nominativo_7, quali responsabili ed amministratori di fatto della società indagata, anch'essa coinvolta nella medesima frode carosello come società cartiera e che pertanto l'accertamento in fatto, in merito al mancato riconoscimento della qualifica di amministratrice di fatto della ricorrente, acquisito in sede penale, anche se non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, poteva essere utilizzato in sede tributaria.
Deve ritenersi, anche nel caso che ci occupa, che, in assenza di prova in ordine ai due requisiti: a) che il soggetto “interponente” abbia agito quale uti dominus della società di capitali, gestendola come una esternazione della propria volontà e dei propri interessi ed agendo in autonomia in merito alle attività ed alle transazioni poste in essere;
b) che il medesimo soggetto sia “l'effettivo possessore per interposta persona” del reddito imputato alla società, la Ricorrente_1 non possa essere ritenuta amministratrice di fatto della società coinvolta nella cartiera e conseguentemente non possano attribuirsi alla stessa le conseguenze tributarie degli illeciti ascritti alla società indagata.
L'atto impugnato va quindi annullato in quanto illegittimamente emesso nei confronti di persona che non risulta la legittimata passiva dell'obbligazione tributaria connessa alle operazioni penal- tributarie fraudolente imputate alla società indagata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio per euro 5.500,00