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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5642/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a Luggern (SVIZZERA), in [...] Parte_1
13/11/1969, elettivamente domiciliata in CARINI, VIA PIO LA TORRE N. 28, presso lo studio dell'Avv. ARMETTA DOMENICO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in CAPACI, VIA ZIMA N. 5 presso lo studio dell'Avv.
LO BELLO ORAZIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
1 sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 277/2025 del 06.03.2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi nata a Parte_1
RN (CH) il 13/11/1969 e , nato a [...] il Controparte_1
17/10/1967 (matrimonio contratto in IN, in data 12/07/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune di IN, atto n. 52, Parte
II^, Serie A, Anno 1990).
3. Affidare la figlia minore in modo esclusivo alla madre con cui convive da sempre in modo tale che quest'ultima potrà assumere ogni decisione nell'interesse della figlia ciò anche in considerazione del grave handicap da cui
è affetta. A tal fine si pattuisce che il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni qualvolta lo vorrà e sarà presente in loco, previa concertazione organizzativa con la madre.
4. Disporre che il sig. provveda al mantenimento della figlia, Controparte_1 in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Parte_1 dell'importo di €500,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat.
2 5. Disporre che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole. A tal fine le parti si riportano al Protocollo di intesa del 04/07/2019 in uso al Tribunale di Palermo.
6. Nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi.
7. Nulla disporre per gli altri figli autonomi ed indipendenti.
8. Ratificare il mutuo consenso dei coniugi al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo Capo, al momento del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN (PA), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in CARINI, in data 12/07/1990, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 52, parte II, serie A, dell'anno
1990, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5642/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a Luggern (SVIZZERA), in [...] Parte_1
13/11/1969, elettivamente domiciliata in CARINI, VIA PIO LA TORRE N. 28, presso lo studio dell'Avv. ARMETTA DOMENICO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in CAPACI, VIA ZIMA N. 5 presso lo studio dell'Avv.
LO BELLO ORAZIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
1 sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 277/2025 del 06.03.2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi nata a Parte_1
RN (CH) il 13/11/1969 e , nato a [...] il Controparte_1
17/10/1967 (matrimonio contratto in IN, in data 12/07/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune di IN, atto n. 52, Parte
II^, Serie A, Anno 1990).
3. Affidare la figlia minore in modo esclusivo alla madre con cui convive da sempre in modo tale che quest'ultima potrà assumere ogni decisione nell'interesse della figlia ciò anche in considerazione del grave handicap da cui
è affetta. A tal fine si pattuisce che il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni qualvolta lo vorrà e sarà presente in loco, previa concertazione organizzativa con la madre.
4. Disporre che il sig. provveda al mantenimento della figlia, Controparte_1 in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Parte_1 dell'importo di €500,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat.
2 5. Disporre che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole. A tal fine le parti si riportano al Protocollo di intesa del 04/07/2019 in uso al Tribunale di Palermo.
6. Nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi.
7. Nulla disporre per gli altri figli autonomi ed indipendenti.
8. Ratificare il mutuo consenso dei coniugi al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo Capo, al momento del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN (PA), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in CARINI, in data 12/07/1990, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 52, parte II, serie A, dell'anno
1990, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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