Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1969, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1969, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari.