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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/07/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTAGNARO GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCARO Controparte_1 C.F._2
GIORGIA Parte_2
APPELLATO
OGGETTO: spese di lite in appello avverso sentenza giudice di pace di Rossano
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
I fatti relativi al giudizio di prime cure sono adeguati compendiati nella sentenza impugnata nei seguenti termini: Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 59/2020 emesso dal Giudice di Pace di Rossano in forza del quale esso era stato ingiunto a pagare la somma di euro 4.000,00, oltre interessi pagina 1 di 7 legali e spese del procedimento, a favore di , ciò sulla base di un assegno Parte_1
bancario n. 0409241896-11 del 16 settembre 2018 tratto dal conto corrente n. 1813 della
Banca Credem, che messo all'incasso in data 21 dicembre 2018 non veniva pagato, perché fuori termine. Deduceva l'opponente, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva avendo esso sottoscritto l'assegno in questione nella qualità di delegato del conto corrente intestato alla IG.ra , proprietaria dell'azienda agricola con la Per_1 Parte_3 quale il aveva collaborato. Nel merito asseriva che l'assegno azionato di euro Parte_1
4.000,00 era stato sostituito mediante la riconsegna di due assegni circolari dell'importo di euro 2.000,00 cadauno emessi in data 7.12.2018 e 19.12.2018, regolarmente incassati;
che
l'opposto, nonostante l'avvenuto pagamento, non aveva provveduto a restituire l'assegno bancario di euro 4.000,00, azionato con ricorso per decreto ingiuntivo.
Deduceva ancora che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo formalizzava esposto querela nei confronti del creditore opposto.
Il convenuto resisteva alla domanda asserendo che l'assegno di euro Parte_1
4.000,00 era stato emesso per avere prestato attività lavorativa presso l'azienda agricola di famiglia “Angela Toscano”, i cui lavori eseguiti da lui e non solo erano di notevole rilievo rispetto alla somma di euro 4.000,00. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e formulava domanda risarcitoria per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. La causa veniva istruita con prova testimoniale e documentale. All'udienza del 9 febbraio 2024, precisate le conclusioni e depositate note difensiva, la causa veniva introitata a sentenza.
Con sentenza n.108/24 pubblicata il 18.03.24 il Giudice di Pace di Rossano, cosi statuiva:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 59/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello deducendo l'erroneità e Parte_1
l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite, ritenendo ingiusta la compensazione delle stesse, nonché nella parte relativa al rigetto della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. di risarcimento danni per lite temeraria. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
Voglia l'adito Tribunale di Castrovillari, contrariis rejectis, così provvedere:
- Accogliere l'interposto gravame e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
108/2024 emessa dal GOP di Rossano, condannare al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze di lite del primo grado, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
pagina 2 di 7 - Liquidare le spese e competenze di lite del primo grado come da di Controparte_2 cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e secondo l'attività professionale svolta e le spese sostenute;
- Dichiarare che l'opponente ha agito con mala fede o colpa grave o Controparte_1
gravissima ed in aperta violazione delle regole della comune prudenza per agire in giudizio e, conseguentemente, condannare detta convenuta, a mente dell'art. 96 c.p.c. - nuova formulazione, al ristoro, in via equitativa facendo ricorso agli artt. 1226 e 2056 c.c., dei danni tutti subiti dall'istante per lite temeraria che si indicano nella misura di Euro 1.500,00 ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che l'adito Giudice di Pace riterrà di giustizia e di ragione;
- Condannare il convenuto alle spese e competenze di lite del Controparte_1
presente gravame, ex Parametri Forensi Civili di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre le spese vive documentate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato, il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità.
All'udienza del 07.07.25, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c.
2. Sul merito del giudizio.
2.1 Sull'ammissibilità dell'appello.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, il quale sostiene che l'appellante si sia limitato ad esporre osservazioni generiche circa i motivi di gravame (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
L'eccezione è infondata. Infatti, il paradigma generale dell'atto di appello, previsto dall'art. 342
c.p.c., non richiede che le affermazioni e le argomentazioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante, più semplicemente, di: a) individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono;
b) formulare le ragioni di dissenso, in fatto o in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
c)
pagina 3 di 7 esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata che vengono richieste (cfr., ad esempio, Cass., Sez. lavoro, n. 2143/2015).
Tale concetto è stato ribadito e precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 27199/2017, con cui è stato chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate - l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In altre parole, quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Orbene, nel caso in esame, sono chiare le censure che l'appellante muove alla sentenza appellata, avendo sostanzialmente lo stesso evidenziato un'erronea regolamentazione delle spese di lite, in violazione del principio della soccombenza, nonché l'ingiusto rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
Va dunque disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
2.2. Sul merito del giudizio.
Nel merito l'appello è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
2.2.1 Sulla compensazione delle spese di lite.
Invero, il principio della soccombenza, che trova una sua espressa codificazione nell'art. 91
c.p.c., costituisce la regola generale in sede di regolamentazione delle spese di lite.
A fondamento della condanna alle spese di lite vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in considerazione del rilievo che la parte vittoriosa non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto. pagina 4 di 7 Sulla scia di tali considerazioni, la Suprema Corte con l'ordinanza 17966 del 1° luglio 2024, ha evidenziato che in base all'art. 92 c.p.c., come novellato dal D.L. 132 del 2014, la compensazione delle spese può avvenire soltanto nei casi di: soccombenza reciproca; assoluta novità della questione trattata; mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Va, altresi, evidenziato che a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", sicchè precisa la Cassazione, nella ordinanza 17966/24, la "particolarità" della controversia non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese, cosi come le "oscillazioni della giurisprudenza di merito", sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92.
Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, non ricorra alcuno dei presupposti che giustifichi la compensazione delle spese di lite, essendo il Giudice di prime cure pervenuto al rigetto dell'opposizione, alla luce della disamina della prova per testi, nonché argomentando sulla base del principio dell'astrattezza del titolo di credito, che è un principio consolidato, oltre che sulla base dell'art. 14 della legge 1736/33 , non potendosi, pertanto, le questioni affrontata in prime cure considerarsi assolutamente nuova.
Va, dunque , condannato l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di prime cure con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 1.101,00
a 5.200) , secondo i valori medi, tenuto conto e della natura e della non particolare complessità delle questioni trattate e, quindi, nella misura di € 1.265,00 (236,00 per fase di studio;
€ 252,00 per fase introduttiva;
€ 352,00 per istruttoria/trattazione; € 425,00 per fase decisionale) oltre € 76,00 per spese vive.
2.2.2. Sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria
La domanda di risarcimento del danno per lite temerari ex art.96 c.p.c. è infondata e non può trovare accoglimento, non potendosi ritenere provato che l'opponente abbia agito in giudizio per mala fede o colpa grave, avendo lo stesso giudice di prime cure evidenziato che lo stesso aveva provato in giudizio la delega di firma che gli consentiva di operare in rappresentanza della madre. pagina 5 di 7 L'appellante, peraltro, non ha nemmeno dedotto l'esistenza di un danno effettivo subito, sicchè la somma richiesta a titolo di risarcimento è priva di riscontro probatorio sia con riferimento all'an che al quantum.
Invero, la liquidazione equitativa del danno, ammessa allorquando sia impossibile o particolarmente difficoltosa la sua precisa determinazione, richiede in ogni caso la dimostrazione della sua consistenza, che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo l' appellante fornito alcun elemento probatorio circa il parametro di riferimento da cui desumere il valore per l'eventuale liquidazione del danno, neppure in via presuntiva, pur essendo gravato del relativo onere, in considerazione delle contestazioni mosse sul punto dalla controparte.
3. Le spese del presente giudizio
Appare equo in ragione della soccombenza reciproca, compensare le spese del presente grado di giudizio, atteso che in sede di appello una domanda è stata accolta
(regolamentazione delle spese di lite) e l'atra rigettata (domanda di risarcimento ex art.96
c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto:
• Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di prime cure in favore dell'appellante che liquida in € 76,00 per spese vive ed € 1.265,00 per onorario, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
• Rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria.
• Compensa le spese del presente giudizio.
Castrovillari, 08.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTAGNARO GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCARO Controparte_1 C.F._2
GIORGIA Parte_2
APPELLATO
OGGETTO: spese di lite in appello avverso sentenza giudice di pace di Rossano
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
I fatti relativi al giudizio di prime cure sono adeguati compendiati nella sentenza impugnata nei seguenti termini: Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 59/2020 emesso dal Giudice di Pace di Rossano in forza del quale esso era stato ingiunto a pagare la somma di euro 4.000,00, oltre interessi pagina 1 di 7 legali e spese del procedimento, a favore di , ciò sulla base di un assegno Parte_1
bancario n. 0409241896-11 del 16 settembre 2018 tratto dal conto corrente n. 1813 della
Banca Credem, che messo all'incasso in data 21 dicembre 2018 non veniva pagato, perché fuori termine. Deduceva l'opponente, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva avendo esso sottoscritto l'assegno in questione nella qualità di delegato del conto corrente intestato alla IG.ra , proprietaria dell'azienda agricola con la Per_1 Parte_3 quale il aveva collaborato. Nel merito asseriva che l'assegno azionato di euro Parte_1
4.000,00 era stato sostituito mediante la riconsegna di due assegni circolari dell'importo di euro 2.000,00 cadauno emessi in data 7.12.2018 e 19.12.2018, regolarmente incassati;
che
l'opposto, nonostante l'avvenuto pagamento, non aveva provveduto a restituire l'assegno bancario di euro 4.000,00, azionato con ricorso per decreto ingiuntivo.
Deduceva ancora che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo formalizzava esposto querela nei confronti del creditore opposto.
Il convenuto resisteva alla domanda asserendo che l'assegno di euro Parte_1
4.000,00 era stato emesso per avere prestato attività lavorativa presso l'azienda agricola di famiglia “Angela Toscano”, i cui lavori eseguiti da lui e non solo erano di notevole rilievo rispetto alla somma di euro 4.000,00. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e formulava domanda risarcitoria per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. La causa veniva istruita con prova testimoniale e documentale. All'udienza del 9 febbraio 2024, precisate le conclusioni e depositate note difensiva, la causa veniva introitata a sentenza.
Con sentenza n.108/24 pubblicata il 18.03.24 il Giudice di Pace di Rossano, cosi statuiva:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 59/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello deducendo l'erroneità e Parte_1
l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite, ritenendo ingiusta la compensazione delle stesse, nonché nella parte relativa al rigetto della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. di risarcimento danni per lite temeraria. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
Voglia l'adito Tribunale di Castrovillari, contrariis rejectis, così provvedere:
- Accogliere l'interposto gravame e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
108/2024 emessa dal GOP di Rossano, condannare al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze di lite del primo grado, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
pagina 2 di 7 - Liquidare le spese e competenze di lite del primo grado come da di Controparte_2 cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e secondo l'attività professionale svolta e le spese sostenute;
- Dichiarare che l'opponente ha agito con mala fede o colpa grave o Controparte_1
gravissima ed in aperta violazione delle regole della comune prudenza per agire in giudizio e, conseguentemente, condannare detta convenuta, a mente dell'art. 96 c.p.c. - nuova formulazione, al ristoro, in via equitativa facendo ricorso agli artt. 1226 e 2056 c.c., dei danni tutti subiti dall'istante per lite temeraria che si indicano nella misura di Euro 1.500,00 ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che l'adito Giudice di Pace riterrà di giustizia e di ragione;
- Condannare il convenuto alle spese e competenze di lite del Controparte_1
presente gravame, ex Parametri Forensi Civili di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre le spese vive documentate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato, il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità.
All'udienza del 07.07.25, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c.
2. Sul merito del giudizio.
2.1 Sull'ammissibilità dell'appello.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, il quale sostiene che l'appellante si sia limitato ad esporre osservazioni generiche circa i motivi di gravame (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
L'eccezione è infondata. Infatti, il paradigma generale dell'atto di appello, previsto dall'art. 342
c.p.c., non richiede che le affermazioni e le argomentazioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante, più semplicemente, di: a) individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono;
b) formulare le ragioni di dissenso, in fatto o in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
c)
pagina 3 di 7 esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata che vengono richieste (cfr., ad esempio, Cass., Sez. lavoro, n. 2143/2015).
Tale concetto è stato ribadito e precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 27199/2017, con cui è stato chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate - l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In altre parole, quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Orbene, nel caso in esame, sono chiare le censure che l'appellante muove alla sentenza appellata, avendo sostanzialmente lo stesso evidenziato un'erronea regolamentazione delle spese di lite, in violazione del principio della soccombenza, nonché l'ingiusto rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
Va dunque disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
2.2. Sul merito del giudizio.
Nel merito l'appello è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
2.2.1 Sulla compensazione delle spese di lite.
Invero, il principio della soccombenza, che trova una sua espressa codificazione nell'art. 91
c.p.c., costituisce la regola generale in sede di regolamentazione delle spese di lite.
A fondamento della condanna alle spese di lite vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in considerazione del rilievo che la parte vittoriosa non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto. pagina 4 di 7 Sulla scia di tali considerazioni, la Suprema Corte con l'ordinanza 17966 del 1° luglio 2024, ha evidenziato che in base all'art. 92 c.p.c., come novellato dal D.L. 132 del 2014, la compensazione delle spese può avvenire soltanto nei casi di: soccombenza reciproca; assoluta novità della questione trattata; mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Va, altresi, evidenziato che a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", sicchè precisa la Cassazione, nella ordinanza 17966/24, la "particolarità" della controversia non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese, cosi come le "oscillazioni della giurisprudenza di merito", sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92.
Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, non ricorra alcuno dei presupposti che giustifichi la compensazione delle spese di lite, essendo il Giudice di prime cure pervenuto al rigetto dell'opposizione, alla luce della disamina della prova per testi, nonché argomentando sulla base del principio dell'astrattezza del titolo di credito, che è un principio consolidato, oltre che sulla base dell'art. 14 della legge 1736/33 , non potendosi, pertanto, le questioni affrontata in prime cure considerarsi assolutamente nuova.
Va, dunque , condannato l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di prime cure con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 1.101,00
a 5.200) , secondo i valori medi, tenuto conto e della natura e della non particolare complessità delle questioni trattate e, quindi, nella misura di € 1.265,00 (236,00 per fase di studio;
€ 252,00 per fase introduttiva;
€ 352,00 per istruttoria/trattazione; € 425,00 per fase decisionale) oltre € 76,00 per spese vive.
2.2.2. Sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria
La domanda di risarcimento del danno per lite temerari ex art.96 c.p.c. è infondata e non può trovare accoglimento, non potendosi ritenere provato che l'opponente abbia agito in giudizio per mala fede o colpa grave, avendo lo stesso giudice di prime cure evidenziato che lo stesso aveva provato in giudizio la delega di firma che gli consentiva di operare in rappresentanza della madre. pagina 5 di 7 L'appellante, peraltro, non ha nemmeno dedotto l'esistenza di un danno effettivo subito, sicchè la somma richiesta a titolo di risarcimento è priva di riscontro probatorio sia con riferimento all'an che al quantum.
Invero, la liquidazione equitativa del danno, ammessa allorquando sia impossibile o particolarmente difficoltosa la sua precisa determinazione, richiede in ogni caso la dimostrazione della sua consistenza, che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo l' appellante fornito alcun elemento probatorio circa il parametro di riferimento da cui desumere il valore per l'eventuale liquidazione del danno, neppure in via presuntiva, pur essendo gravato del relativo onere, in considerazione delle contestazioni mosse sul punto dalla controparte.
3. Le spese del presente giudizio
Appare equo in ragione della soccombenza reciproca, compensare le spese del presente grado di giudizio, atteso che in sede di appello una domanda è stata accolta
(regolamentazione delle spese di lite) e l'atra rigettata (domanda di risarcimento ex art.96
c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto:
• Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di prime cure in favore dell'appellante che liquida in € 76,00 per spese vive ed € 1.265,00 per onorario, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
• Rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria.
• Compensa le spese del presente giudizio.
Castrovillari, 08.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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