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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/10/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 612/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERTA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale giudice del lavoro, all'udienza dell'11-3- 2025, all'esito della discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 612/2023 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. N. Sforza e L. Mentili ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso i loro domicili PEC e Email_1
come da procura allegata al ricorso;
Email_2
RICORRENTE nei confronti di
, con sede in Roma, via Trastevere, Controparte_1
n. 46/A, e Controparte_2
, in persona dei rispettivi
[...] legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall'
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, ex art. 417 Controparte_2 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliati presso l'
[...]
, sito a via Padre Matteo Controparte_2 CP_2
Ricci, n. 31, indirizzi PEC: e Email_3
Email_4
CONVENUTI e nei confronti di;
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE Oggetto: inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A. - Provincia di per i profili professionali di Assistente CP_2
Amministrativo e Collaboratore Scolastico ed attribuzione punteggio spettante. Le parti costituite hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19-10-2023 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il , l Controparte_1 [...]
[... di Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e, quali CP_2 litisconsorti controinteressati, tutti gli iscritti nelle Graduatorie Permanenti per il personale TA pubblicate in data 08/08/2023 per l'a. s. 2023/2024, profili professionali Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, per la Provincia di tra i quali indicava la dott.ssa (posizionatasi nella Graduatoria CP_2 CP_3
A.T.A. Assistenti Amministrativi al n. 31), mediante notifica ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione nei siti internet delle Amministrazioni convenute, e chiedeva:
“a) In via cautelare:
“- Ex art. 700 e 669 bis c.p.c., sospeso ogni provvedimento e/o atto contrastante, disporre l'inserimento medio tempore della Ricorrente nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A., Provincia di , per i profili CP_2 professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, con condanna delle Amministrazioni agli atti di propria competenza e rinviando ogni valutazione definitiva al merito;
“b) Nel merito:
“- In via principale e per tutte le ampie ragioni addotte in narrativa nel primo e secondo motivo di Ricorso, accertato il diritto della Ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A., Provincia di , CP_2 per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, dichiarare nulli, annullare ed in ogni caso disapplicare gli atti anche amministrativi contrastanti con tale diritto, compresa la previsione del Bando di Gara per Assistente Amministrativo di cui al secondo capoverso dell'art. 2.2., lett. a) come ogni altra previsione con esso contrastante, il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023, la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, i Verbali della Commissione sul punto, il rigetto del Ricorso in opposizione ed ogni ulteriore atto/provvedimento con esso contrastante comprese le graduatorie nella parte in cui non recano il nome della Ricorrente e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della Dott.ssa nelle Pt_1 medesime graduatorie con correzione delle stesse;
“- In subordine e per le ragioni addotte in narrativa nel terzo motivo di Ricorso, accertato il diritto della Ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale a. s. 2023/2024 per il personale Provincia di , per il profilo professionale CP_5 CP_2 di Collaboratore Scolastico, dichiarare nulli, annullare ed in ogni caso disapplicare gli atti anche amministrativi contrastanti con tale diritto, compreso il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023 e la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, i Verbali della Commissione sul punto, il rigetto del Ricorso in opposizione ed ogni ulteriore atto/provvedimento con esso contrastante compresa la
2 graduatoria nella parte in cui non reca il nome della Ricorrente e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della Ricorrente nella medesima graduatoria per l'indicata figura professionale con correzione delle stessa;
“c) Con riserva di azione risarcitoria, eventualmente anche all'esito del presente giudizio;
“d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. La agiva per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nelle Pt_1 graduatorie provinciali per l'a. s. 2023/2024 di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 per il personale A.T.A., profili professionali di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, per la Provincia di con disapplicazione, inefficacia, CP_2 annullamento di ogni atto adottato dalle P.A. in contrasto con tale diritto e condanna delle stesse al reinserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali e correzione delle stesse ed esponeva: ella aveva ricevuto, negli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'incarico di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per un periodo complessivo di oltre 31 mesi, pari esattamente a 943 giorni (fino al 18- 5-2023, ultimo giorno calcolato per l'inserimento in I fascia): in data 21/05/2020, con provvedimento del Dirigente dell di era stata Controparte_6 CP_2 individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ex art. 44 CCNL 29/11/2007 per il Comparto Scuola per il profilo di D.S.G.A., in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A.; il 16/10/2020, con DDG dell Controparte_2
era stata individuata quale destinataria di incarico a tempo determinato
[...] fino al 31/08/2021 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di Mercatino NC (PU); il 13/10/2021 era stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di per il profilo professionale di Assistente Amministrativo;
il 21/10/2021 CP_2 con DDG dell'U.S.R. per le era stata individuata quale destinataria di incarico CP_2
a tempo determinato al 31/08/2022 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di Mercatino NC (PU); il 20/09/2022, era stata destinataria di proposta di contratto individuale presso l'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC) per il profilo professionale di Assistente Amministrativo;
infine, con DDG n. 1680 del 24/09/2022 dell era stata destinataria di Parte_2 incarico a tempo determinato al 31/08/2023 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di AR di AR (AN), incarichi tutti svolti dalla ricorrente con dedizione e sacrificio, spesso lontana dal luogo di residenza con sacrifici personali ed economici.
3 Il 26/04/2023, con DD.DD.GG. nn. 276 e 282, l aveva pubblicato Parte_2
i Bandi di Concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, relative ai profili professionali, rispettivamente, di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario statale di tutte le province della Regione Marche, con presentazione delle candidature su base provinciale;
il 10/05/2023, in forza dei suddetti DD.DD.GG. dell la ricorrente aveva Parte_2 presentato, tramite l'apposita piattaforma del Controparte_1
“Istanze online”, la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali A.T.A., relativamente ai profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico del personale TA di tutte le province della Regione alla quale era stato assegnato CP_2 il protocollo n. “m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.9591787.10-05- CP_7
2023.10-05-2023” ed in forza della quale la era stata inserita nella Graduatoria Pt_1
Provinciale A.T.A. ed il suo profilo, unitamente alla posizione in graduatoria ed al punteggio di ammissione, servizi e titoli, era risultato visibile e consultabile nella sezione della piattaforma Istanze online “Visualizzazione graduatorie d'istituto personale TA I-II fascia”; il 10/07/2023, la ricorrente aveva effettuato, accedendo alla medesima piattaforma, in forza dell'avvenuto inserimento in I Fascia, utilizzando l'apposito modulo, “l'indicazione delle Istituzioni Scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie di istituto di I fascia per l'a. s. 2023/2024”, cui era stato assegnato il protocollo n.
“m_pi. REGISTROUFFICIALE.I.9773594.10-07-2023”; il 20/07/2023 le CP_7 era stato notificato a mezzo pec dall' Controparte_8
il decreto di esclusione dai concorsi in oggetto, relativamente all'inserimento
[...] nella graduatoria permanente a. s. 2023/2024 di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
a seguito di accesso agli atti, l'Ufficio competente aveva trasmesso la nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023 richiamata nel provvedimento di esclusione ed i verbali della Commissione di concorso;
il 26/07/2023, la aveva proposto ricorso in Pt_1 opposizione con istanza di riesame della propria posizione, all'U.S.R., il quale, l'08/08/2023, aveva respinto le richieste richiamando il Bando di concorso;
in pari data erano state pubblicate le graduatorie definitive relative alla Provincia di per CP_2
Assistenti Amministrativi e per Collaboratori Scolastici, senza inserimento della ricorrente, la quale affermava il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali esponendo: ribadita preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione oggetto di causa, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. civ. SS.UU. n. 8090/20 e n. 9330 del 04/04/2023), la affermava che la Pt_1 fonte del proprio diritto all'inserimento nelle predette graduatorie era costituita da una
4 norma primaria, l'art. 554, co. 3, D. Lgs. n. 297/94; la ragione addotta dall
[...] ai fini dell'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali A.T.A. per Pt_2
Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, che rappresentava un unicum sul piano nazionale e persino regionale, in quanto la posizione dell
[...]
, contenuta nel “Bando di concorso per l'aggiornamento e Controparte_8
l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. l.vo 297/94, relativamente al profilo professionale di assistente amministrativo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale di tutte le province della Regione
, nell'enunciare i requisiti, aveva previsto, all'art. 2.2., con una formula CP_2 presente in modo identico anche nell'altro bando per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico ed in aderenza al co. 3 dell'art. 554 D. Lgs. n. 297/94: “Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi;
[…]) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorre”, aggiungendo tuttavia: “Sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, nonché nel verbale di intesa del 18 settembre 2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione effettuata in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo”; quest'ultima affermazione, apparentemente frutto di un refuso o di un errore, non era presente né nell'altro bando, per collaboratori scolastici, né nell'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, con il quale era anzi in palese contrasto;
quindi la ragione dell'esclusione della ricorrente era contenuta nella mancata considerazione dell'anzianità di servizio maturata negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, anzianità la quale, in quanto non presa in considerazione dal bando perché non oggetto delle intese sindacali, era come se non esistesse. Il provvedimento di esclusione era così motivato: “Preso atto che l'art.
2.2. lettera a) del bando di concorso n. 276 prevede che “… gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione effettuata in qualità di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo ...” e non anche il servizio prestato negli aa. ss. successivi 2021/2022 e 2022/2023;
“[…] Considerato quindi, che il servizio reso dall'aspirante Dott.ssa Parte_1 negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 raggiunge complessivamente Mesi 13 e Giorni 17 di servizio, insufficienti per la partecipazione ai concorsi sia di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico;
5 “DECRETA
“Art. 1 – Per mancanza dei requisiti sopra citati, di cui all'art.
2.2. lett. a) del bando, la candidata Dott.ssa nata a [...] il [...], è esclusa dal Parte_1 concordo di cui trattasi, relativamente all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. l.vo 297/94, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo;
“Art. 2 – Conseguentemente è esclusa anche dal concorso relativo all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. l.vo 297/94, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico”.; la Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023 dell'USR richiamata nel provvedimento di esclusione si era espressa nello stesso modo, interpretando in modo erroneo l'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, e affermando che le intese con le OO.SS. per gli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 rispettivamente del 12/09/2019 e del 18/09/2020 costituivano una eccezionale deroga alla normativa che avrebbe consentito, soltanto per gli anni indicati, la valutazione del periodo di D.S.G.A. ai fini concorsuali;
pertanto, non essendo “stata prevista, al contrario, alcuna estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati dagli assistenti amministrativi nel diverso profilo dei D.S.G.A. nel successivo anno scolastico 2021/2022 e nel corrente anno scolastico 2022/2023”, “ed essendo quella prevista dalle intese sottoscritte in data 12 settembre 2019 e in data 18 settembre 2020 una deroga a specifiche norme (lex specialis) con le quali sono annualmente regolamentate le procedure concorsuali per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., in assenza di ulteriori specifici accordi a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie dei CC.CC.NN.LL. del comparto istruzione e Ricerca 2016-2018 e del 6.12.2022, non si ritiene che la valutazione del servizio prestato in qualità di D.S.G.A. a favore degli assistenti amministrativi che chiedono di essere ammessi o di aggiornare la loro posizione nelle graduatorie permanenti utili per l'a. s. 2023/2024, possa essere
“estesa” ad anni in cui tale valutazione non è stata oggetto delle apposite intese precedentemente sottoscritte”. La segnalava che tale interpretazione era totalmente contrastante con la Pt_1 normativa in materia: la ricorrente rilevava che, in applicazione dell'art. art. 554 D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994, ella incontestabilmente alla data dei bandi aveva svolto il servizio di D.S.G.A. per di più di 24 mesi, avendo pertanto diritto a partecipare ai concorsi in questione, ai sensi del 3° co. dell'art. 554, in quanto il ruolo di D.S.G.A. rientrava in una qualifica superiore a quella di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
il ruolo di D.S.G.A. si era sviluppato dalle vecchie figure del Segretario (T.U. n. 3/1957), Coordinatore Amministrativo (D.P.R. n. 588/1985), Responsabile Amministrativo (CCNL 4/8/1995) per essere definito nel CCNL del 15/03/2001 e poi nei successivi CC.CC.NN.LL.; esso era stato definito specificamente
6 nella Tabella A – Profili professionali, come segue: “D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale TA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
“Firma tutti gli atti di sua competenza.
“L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa.
“Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche”, con identici qualificazione e ruolo nei successivi CC.CC. il D.S.G.A. era un ruolo/qualifica superiore a quello di CP_9
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, i quali erano alle sue dirette dipendenze e ricevevano dal medesimo specifiche direttive, che dovevano eseguire, mentre il D.S.G.A. aveva maggiore autonomia, sottoscriveva atti a rilevanza anche esterna ed era sottoposto alle esclusive direttive del Dirigente Scolastico;
ciò era confermato indirettamente dalla diversa configurazione della figura dell'Assistente Amministrativo, per il quale il medesimo CCNL del 2001 prevedeva: “Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute”, ed a maggior ragione di quella del Collaboratore Scolastico, il quale “esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;
di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.” ed infine la conferma definitiva proveniva dalle Intese del 12/09/2019 e 18/09/2020
7 richiamate dal nel Bando di Assistente Amministrativo, nelle quali si CP_1 leggeva: “premesso e considerato che:
• Al DSGA sono attribuite le funzioni direttive ed apicali del personale amministrativo dell'istituzione scolastica;
• La presenza del DSGA è indispensabile per la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti amministrativi contabili dell'istituzione scolastica” e le quali avevano consentito eccezionalmente la copertura dei ruoli di D.S.G.A., necessari per avviare gli anni scolastici, vista la loro carenza, mediante le previste procedure straordinarie, quindi anche mediante “conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l'incarico di DSGA e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007”; l'eccezionalità era dovuta alla carenza di tali figure essenziali che aveva determinato la decisione di conferire l'incarico a chi ricoprisse un profilo inferiore, gli Assistenti Amministrativi, purché fossero rispettate le condizioni legate al necessario titolo di studio;
pertanto, considerato che il co. 3 dell'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 prevedeva: “Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo di partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore” ed osservato che il D.S.G.A. era una qualifica superiore a quelle di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico per le quali la ricorrente aveva presentato domanda, era indubbio che ella poteva partecipare al concorso in base alla suddetta norma;
l'errore di impostazione dell' era Parte_2 individuabile anche nel Decreto di esclusione e nella nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, nei quali, richiamato il bando, l'Amministrazione aveva affermato che solo per il tramite delle Intese chi aveva svolto l'incarico di DSGA nei soli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 poteva dichiararlo “quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo ...”, quando, invece, in base al co. 3 dell'art. 554, non solo chi aveva svolto l'identico incarico di Assistente Amministrativo poteva partecipare al concorso, ma anche chi aveva ricoperto una qualifica superiore, quale quella di D.S.G.A., rispetto a quelle messe a concorso, essendo il motivo logicamente chiaro: se una persona aveva potuto svolgere l'incarico superiore, la stessa poteva
“spendere” quel servizio ai fini partecipativi per l'incarico inferiore;
pertanto era errato il solo bando per Assistenti Amministrativi (poiché quello per Collaboratori Scolastici non conteneva tale menzione), nella parte in cui, richiamato l'art. 554, aveva aggiunto la frase per la quale erano valutabili soltanto le annualità 2019/2020 e 2020/2021 e non le successive, in quanto erano invece valutabili tutte le annualità di D.S.G.A., ruolo
8 superiore a quelli per i quali il concorso era stato indetto e, conseguentemente, erano errati i successivi atti amministrativi che avevano applicato in modo illogico tale previsione concorsuale, in violazione diretta della normativa fonte del diritto soggettivo della ricorrente;
dovevano quindi essere disapplicati tutti gli atti amministrativi contrastanti con il suddetto diritto soggettivo, quali il bando di Assistente Amministrativo, il provvedimento di esclusione, la nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023 dell i verbali della Commissione sulla questione, la nota di Parte_2 rigetto del ricorso in opposizione con conferma dell'esclusione ed ogni ulteriore atto con esso contrastante, e condannate le Amministrazioni convenute all'inserimento della nelle relative graduatorie, nella lista provinciale di ove era stata Pt_1 CP_2 inizialmente e correttamente inserita. A parere della ricorrente, la posizione dell era errata anche sotto altri Parte_2 profili: a) era infatti erronea la lettura sia delle Intese con le OO.SS. del 12/09/2019 e del 18/09/2020, sia della Nota DGPER n. 40769/2019, e la loro portata letterale e operativa;
b) erano palesi la disparità di trattamento e la violazione di principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, parità di trattamento, ragionevolezza, buon andamento, legittimo affidamento che tale interpretazione comportava;
c) un simile sistema di reclutamento determinava conseguenze illogiche;
secondo i convenuti, infatti, tali Intese, essendo limitate agli aa. ss. 2019/2020 e 2021/2022 e non rinnovate per mancato accordo, non si sarebbero potute applicare ad anni diversi, non essendo stato in tal modo considerato il co. 3 dell'art. 554 cit., mentre esse non riguardavano affatto la spendibilità dell'incarico di D.S.G.A. al fine della partecipazione ad altri concorsi, ma solo il reclutamento di D.S.G.A., carenti in numero ed essenziali per l'attività scolastica, attingendo a qualifiche inferiori quali Assistenti Amministrativi e non invece il contrario, cioè la possibilità di spendere il servizio già prestato quale D.S.G.A. e quindi la rilevanza dell'espletato servizio di D.S.G.A. limitandolo ai periodi presi in considerazione dalle Intese in questione, ciò dimostrando che chi aveva svolto quel servizio poteva in base alla normativa partecipare a concorsi per qualifiche inferiori, unica lettura possibile delle Intese, come confermato nella Nota DGPER n. 40769 del 13/09/2019, richiamata nel bando per Assistenti Amministrativi al punto 2.2 (“Sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, nonché nel verbale di intesa del 18 settembre 2020 ...”), interpretata erroneamente dai convenuti, che atteneva anch'essa esclusivamente al reclutamento di D.S.G.A. e nulla disponeva circa la “spendibilità” concorsuale dell'incarico già svolto;
comunque, anche ammettendo per vero quanto affermato dalle P.A., le suddette Intese ed una Nota interna non potevano derogare disposizioni di legge costituenti norma primaria, né violare principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, parità di trattamento,
9 ragionevolezza e buon andamento della P.A.; l come si leggeva negli Parte_2 interpelli, in sede di indizione degli stessi aveva bypassato la mancanza del rinnovo dell'Intesa per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 non soltanto richiamando il verbale di intesa sottoscritto il 18/09/2020, ma appellandosi all'incontro tenutosi in data 15/09/2022 con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca 2016- 2018, all'art. 14 del CCNI triennale 8-7-2020 e agli artt. 8 e 9 del C.C.D.R. sottoscritto il 23-6-2022, essendo illogico ed illegittimo richiamare l'intesa per rendere valido l'interpello regionale rivolto alla copertura di posti vacanti da D.S.G.A. e, contestualmente, in forza di esso, non riconoscere il servizio prestato dalla ricorrente negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 in qualità di D.S.G.A., bypassando la mancata stipula dell'intesa per coprire i posti vacanti di scuole che necessitavano della figura apicale del D.S.G.A., ed invece, nella diversa ipotesi del riconoscimento del servizio a chi quel ruolo aveva ricoperto con responsabilità, “decoro, disciplina e onore”, conformemente all'art. 54 Cost., ritenendo impossibile o invalido il richiamo all'intesa; ciò violava i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, parità di trattamento, ragionevolezza, buon andamento della P.A. (artt. 3, 97, 98 Cost. ed altri), con lesione dei diritti della ricorrente ex art. 2 Cost., che avrebbe svolto un servizio, in assenza di Intesa relativa, irrilevante in sede curriculare, non potendo intendersi “factum infectum fieri nequit”, come da giurisprudenza in tema di spendibilità dei requisiti curriculari persino in ipotesi di nullità (Consiglio di Stato, sentenza n. 6655 del 06/10/2021), secondo cui il servizio espletato non poteva non valere ai fini curriculari;
a fronte di un contratto legittimamente stipulato, infatti, i medesimi principi imponevano che il relativo punteggio dovesse sempre essere riconosciuto;
soltanto nell'ipotesi in cui l'aspirante avesse reso il servizio in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili interessati o sulla base di dichiarazioni mendaci vi sarebbe stato un servizio a cui non era attribuibile alcun punteggio (Corte d'Appello Roma, Sez. Lav., Sent. 28/10/2022, n. 3834); conformemente a quanto disposto dal Testo Unico sul Pubblico Impiego, D. Lgs. n. 165/01, secondo cui “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi [era] stata retribuzione, anche ridotta”; il medesimo D. Lgs. n. 165/01 non a caso nel suo art. 1 aveva affermato che la ratio sottesa a tutto l'impianto normativo era quella di “a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni … b) riconoscere un punteggio ed agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione … c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o
10 psichica”; la ricorrente non solo aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze di una P. A., ma sempre con impegno e dedizione, come da lettera di merito a firma del D. S. dell'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche, prof. , del 5/10/2020 Persona_1 riferita all'attività espletata dalla nel ruolo di D.S.G.A., avendo ella “… svolto Pt_1 le sue funzioni espletando un lodevole servizio” , considerato “l'importante supporto che la Direttrice Amministrativa è stata in grado di dare in un periodo Parte_1 che ha visto entrambe le figure apicali (Dirigente e Direttore) sostituite”, e da lettera di merito della D.S. dell'I. C. di AR, prof.ssa del 16/10/2023, Per_2 in cui si dichiarava che la ricorrente aveva “… ricoperto le sue funzioni espletando un lodevole servizio. Nello specifico si ritiene opportuno mettere in luce come la Dott.ssa abbia dato prova di sicura professionalità e generosa collaborazione, Pt_1 rivelandosi in grado di fornire un fondamentale e sostanziale supporto in un periodo che ha visto questo coinvolto in un processo di fusione con l' CP_10 Controparte_11
che ha richiesto il compimento di una molteplicità di atti ed adempimenti di
[...] natura amministrativo-contabile volti a garantire le operazioni di dimensionamento dell' stesso operanti a far data dal 1 Settembre 2023”; la veva svolto gli CP_10 Pt_1 incarichi anche in altre Province, nei Comuni di Mercatino NC e AR, sostenendo i costi personali ed economici di quei servizi, ed aveva subito una violazione del legittimo affidamento, infine con rilevante disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri candidati nella sua stessa posizione che avevano ottenuto la valorizzazione dei servizi prestati come D.S.G.A.; tale sistema di reclutamento, oltreché illegittimo, sarebbe stato anche illogico, poiché il mancato ed ingiusto riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente non soltanto le aveva impedito di essere inserita in graduatoria e di ottenere, dall'01/09/2023, un incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto) conferito dall' nonché di aspirare ad un incarico a Pt_3 tempo indeterminato dall'anno successivo per effetto dell'aggiornamento, ma aveva di fatto comportato che la stessa fosse stata scavalcata da aspiranti meno titolati e che non avevano svolto incarichi di D.S.G.A., nonostante la ricoprendo, negli aa. ss. dal Pt_1
2019/2020 al 2022/2023, un ruolo apicale negli istituti scolastici nonché le funzioni direttive indispensabili per la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti amministrativi contabili degli stessi, avesse acquisito livelli di competenza e professionalità che non potevano essere equiparati agli aspiranti candidati che avevano accesso alle graduatorie permanenti in qualità di Assistenti Amministrativi o di Collaboratori Scolastici, essendo in tal modo impedito a chi aveva titoli persino in eccedenza (laurea in Giurisprudenza quinquennale LMG-01) oltre ai servizi maturati di ottenerne il riconoscimento;
inoltre, come da premessa al decreto di esclusione n. 3494 del 20-7-2023, la richiesta di chiarimenti era stata formulata dall'Ambito V all' in data 11/07/2023, non solo ad inserimento già avvenuto della Parte_2
11 ricorrente nelle graduatorie di I fascia, soprattutto ad allegato G già compilato e trasmesso;
alla ricorrente erano stati già riconosciuti sia l'inserimento in I fascia, sia la possibilità di procedere alla compilazione del “modulo per l'indicazione delle Istituzioni Scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie di istituto di I fascia per l'a. s. 2023/2024”, con un'esclusione intervenuta soltanto ex post;
in ulteriore subordine, quanto al diritto all'inserimento, anche in caso di adesione alla ricostruzione dell nella graduatoria di cui alla lista provinciale MC per il profilo Parte_2 professionale di Collaboratore Scolastico, la tesi dei convenuti non avrebbe mai potuto condurre all'esclusione della ricorrente in entrambi i concorsi:
considerato che
unica base di tale conseguenza era, sia nel provvedimento espulsivo sia nella sua conferma la considerazione del secondo capoverso della lett. a) art.
2.2 del bando nella parte in cui richiamava i verbali d'Intesa consentendo la spendibilità del servizio D.S.G.A. per i soli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, tale previsione era presente soltanto nel bando per Assistente Amministrativo, mentre era totalmente assente in quello per Collaboratore Scolastico, come dimostrato dal fatto che l' sembrava persino Parte_2 accorgersene nel richiamare, nel provvedimento espulsivo dal concorso, il solo bando di concorso n. 276 per Assistente Amministrativo per poi decretare all'art. 1 l'esclusione ed aggiungere esclusivamente: “Art. 2 – Conseguentemente è esclusa anche dal concorso relativo all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. lvo 297/94, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico”, per ragioni illogiche ed oscure;
quindi, anche in caso di accoglimento dell' illogica posizione dell , sarebbe stata comunque illegittima l'esclusione della Parte_2 dalle graduatorie per la figura di Collaboratore Scolastico. Pt_1
Chiarito la sussistenza sia del fumus sia del periculum, lamentando un danno grave ed irreparabile incombente su di lei, la ricorrente chiedeva quindi che, ex art. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c., venisse disposto l'inserimento immediato della ricorrente nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 sia per Assistenti Amministrativi che per Collaboratori Scolastici, dichiarando espressamente di riservarsi l'esercizio in via separata dell'azione risarcitoria, e, quanto al merito:
“… - In via principale e per tutte le ampie ragioni addotte in narrativa nel primo e secondo motivo di Ricorso, accertato il diritto della Ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A., Provincia di , CP_2 per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, dichiarare nulli, annullare ed in ogni caso disapplicare gli atti anche amministrativi contrastanti con tale diritto, compresa la previsione del Bando di Gara per Assistente Amministrativo di cui al secondo capoverso dell'art. 2.2., lett. a) come ogni altra previsione con esso contrastante, il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023, la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, i Verbali della
12 Commissione sul punto, il rigetto del Ricorso in opposizione ed ogni ulteriore atto/provvedimento con esso contrastante comprese le graduatorie nella parte in cui non recano il nome della Ricorrente e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della Dott.ssa nelle medesime graduatorie Pt_1 con correzione delle stesse;
“- In subordine e per le ragioni addotte in narrativa nel terzo motivo di Ricorso, accertato il diritto della Ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale a. s. 2023/2024 per il personale Provincia di , per il profilo professionale CP_5 CP_2 di Collaboratore Scolastico, dichiarare nulli, annullare ed in ogni caso disapplicare gli atti anche amministrativi contrastanti con tale diritto, compreso il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023 e la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, i Verbali della Commissione sul punto, il rigetto del Ricorso in opposizione ed ogni ulteriore atto/provvedimento con esso contrastante compresa le graduatoria nella parte in cui non reca il nome della Ricorrente e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della Ricorrente nella medesima graduatoria per l'indicata figura professionale con correzione delle stessa;
…”, con vittoria delle spese di lite. Si costituivano ritualmente il , l Controparte_1 [...]
Controparte_12
i quali chiedevano il rigetto delle domande
[...] CP_2 sia cautelare sia di merito ed esponevano: quanto alla pretesa di riconoscimento del diritto della all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti e nelle Pt_1 graduatorie di circolo e di istituto di I fascia della Provincia di per il CP_2 conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato al personale A.T.A. appartenente ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico in virtù del possesso di almeno 24 mesi di servizio in istituzioni scolastiche statali, la ricorrente, aspirante all'inserimento per l'a. s. 2023/2024 nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 della provincia di per i profili CP_2 professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, per il triennio scolastico 2014-2017, con domanda indirizzata all'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC), aveva chiesto l'inserimento ex novo nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili professionali A.T.A. di assistente amministrativo (AA) e collaboratore scolastico (CS); con la valutazione dei titoli dichiarati, in detto triennio, per entrambi i profili professionali richiesti aveva ottenuto il medesimo punteggio, attribuito esclusivamente per il titolo di studio in suo possesso e sulla base della votazione con cui lo stesso era stato conseguito: punti 7,50; dall'inserimento nelle graduatorie di III fascia TA nel triennio 2014-2017 e per l'a. s. 2017/2018, non le erano derivati incarichi per alcuno dei due profili richiesti e pertanto non erano stati
13 effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dall'interessata nel modello di domanda;
per il triennio 2017-2020, con slittamento di un a. s. della validità delle graduatorie, con domanda datata 17-10-2017 indirizzata all'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC), la ricorrente aveva nuovamente chiesto l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A., per i medesimi profili professionali di assistente amministrativo (AA) e collaboratore scolastico (CS) già richiesti nel precedente triennio, dichiarando nuovamente, quale titolo ai fini dell'accesso e dell'attribuzione di punteggio il diploma di maturità e, per il solo profilo di assistente amministrativo, anche il conseguimento del diploma di laurea;
sulla base della valutazione dei titoli di accesso e di cultura dichiarati nel modello di domanda, la si era collocata nelle graduatorie di istituto di III fascia delle trenta scuole della Pt_1 provincia di scelte con la presentazione dell'apposito Modello Allegato D3: CP_2
- con punti 9,50 per i profili di assistente amministrativo (AA) (punti 7,50 per il titolo di studio di accesso e punti 2,00 per il diploma di laurea); - con punti 7,50 per il profilo di collaboratore scolastico (CS) (spettante per il possesso del diploma di maturità, valutato sia ai fini dell'accesso che per l'attribuzione di punteggio); in virtù del suo inserimento nelle graduatorie di III fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. nel profilo di assistente amministrativo e della posizione occupata nella graduatoria di istituto (posto n. 10 con punti 9,50), nell'a. s. 2019/2020, secondo anno di validità delle graduatorie predisposte ai sensi del D.M. n. 640/2017 e prorogate con D.M. 967/2017, la ricorrente era divenuta destinataria di un incarico nel profilo professionale di D.S.G.A. nell'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche (MC), inizialmente per il periodo dal 26-5-2020 al 31-7-2020, per la sostituzione temporanea della D.S.G.A. titolare , assente dal 20-5-2020 al 31-7-2020; con Controparte_13 contratti prot. n. 4612 del 4-8-2020 e prot. n. 4672 del 10-8-2020, a seguito della prosecuzione dell'assenza della Carletta, l'incarico conferito alla ricorrente era stato prorogato, dapprima, per il periodo dall'1-8-2020 al 9-8-2020, e, successivamente, dal 10-8-2020 al 31-8-2020; essendo quello conferito alla l primo incarico nell'arco Pt_1 di validità delle graduatorie aggiornate ed integrate ai sensi del D.M. n. 640/17, il D.S. dell'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche aveva effettuato i controlli sulla veridicità della dichiarazioni sottoscritte dall'interessata, che si erano conclusi con la conferma dei punteggi attribuitole dall'Istituto capo-fila, l'I. C. “Giovanni XXIII” di AN, in quanto riferiti esclusivamente al conseguimento e possesso di titoli di studio (il diploma di maturità e il diploma di laurea); nell'a. s. 2020/2021, la ricorrente era divenuta destinataria di un incarico a tempo determinato di durata annuale in qualità di D.S.G.A. in provincia di Pesaro e Urbino nell'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC, una delle 11 scuole normodimensionate con posti rimasti vacanti e disponibili al termine delle operazioni di reclutamento con contratto a tempo indeterminato di
14 personale A.T.A. appartenente al profilo professionale dei D.S.G.A.; il 22-10-2020 era stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro prot. n. 3992/C4, con durata dell'incarico dal 21-10-2020 al 31-8-2021; la ricorrente, nella domanda datata 22-4- 2021 di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. per il triennio 2021/2024, presentata telematicamente attraverso la piattaforma ministeriale “Istanze on Line” sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. n. 50 del 3-3-2021, indirizzata sempre all'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC), per i medesimi profili professionali già richiesti nei precedenti trienni, di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, aveva chiesto la valutazione (per l'a. s. 2020/2021, fino al 22-4-2021, data di scadenza fissata per la presentazione delle domande) di tali servizi, oltre che di un attestato di addestramento professionale conseguito valutabile esclusivamente per il profilo di assistente amministrativo;
la ricorrente, ai fini dell'accesso, per entrambi i profili professionali, aveva confermato il possesso del diploma di maturità conseguito presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati il 3-7-2007 con la votazione di 75/100, corrispondente alla votazione 7.50 / 10; ai fini dell'attribuzione del punteggio: per il solo profilo professionale di assistente amministrativo, aveva dichiarato il possesso del diploma di laurea, titolo già dichiarato con l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia per il triennio 2018-2021 ai sensi del D.M. 640/2017 e di un attestato di addestramento professionale per la dattilografia / attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici conseguito in data 14-4-2021, rilasciato dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Mosè Bianchi” di Monza;
per entrambi i profili professionali, aveva inoltre dichiarato di aver prestato servizio negli aa. ss. 2019/2020 (dal 26-5-2020 al 31-8-2020, per complessivi 98 giorni, presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche, e 2020/2021 (dal 21-10-2020 al 22-4- 2021, data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, per complessivi 184 giorni, presso l'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC), nel profilo di assistente amministrativo, aggiungendo solo nel CAMPO NOTE, “… di aver svolto i propri servizi ricoprendo la figura di DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMMINISTRATIVI”; sulla base della valutazione dei titoli di accesso, di cultura e di servizio dichiarati nel modello di domanda, la si era collocata nelle graduatorie Pt_1 di istituto di III fascia delle trenta scuole della provincia di scelte CP_2 contestualmente alla presentazione della domanda di aggiornamento: - con punti 15,00 per il profilo di assistente amministrativo (AA), di cui complessivi punti 10,50 per i titoli di studio e di cultura/professionali (punti 7,50 per la maturità classica, punti 2,00 per il diploma di laurea e punti 1,00 per l'attestato di addestramento professionale) e complessivi punti 4,50 per il servizio dichiarato come prestato nel profilo di assistente
15 amministrativi, ma in realtà svolto in esecuzione di incarichi ottenuti nel diverso profilo A.T.A. dei D.S.G.A., a cui era stata attribuita la valutazione prevista, dall'Allegato A/1 al D.M. n. 50/2021, per il servizio specifico (cioè prestato nel medesimo profilo professionale di inserimento); tale ultimo punteggio, attribuito sulla base di una dichiarazione solo in parte corretta dell'interessata, era errato in quanto quello svolto nel profilo di D.S.G.A. non poteva essere valutato come servizio specifico nel diverso profilo di assistente amministrativo [il punto B).7.1) dell'Allegato A/1 al D.M. n. 50/2021 prevedeva infatti che fosse valutato come SPECIFICO il “Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali”, con diritto all'attribuzione per ogni anno di punti 6,00 e per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di punti 0,50; la però negli aa. ss. Pt_1
2019/2020 e 2020/2021 non aveva prestato servizio né in qualità di assistente amministrativo né nel profilo di responsabile amministrativo (profilo A.T.A. ad esaurimento dal 2001); anche nelle graduatorie di istituto di III fascia per supplenze nel profilo A.T.A. degli assistenti amministrativi, per i titoli di servizio in suo possesso (“Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente”), la ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di complessivi punti 1,35 e, quindi, al conseguente inserimento in graduatoria con complessivi punti 11,85 e non punti 15,00]; per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze nel profilo di assistente amministrativo, per il servizio svolto negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 (fino al 22-4-2021) la ricorrente avrebbe quindi avuto diritto al medesimo punteggio che le era stato attribuito per le graduatorie di collaboratore scolastico, punti 1,35, con attribuzione quindi in graduatoria di complessivi punti 11,85; con punti 8,85 per il profilo di collaboratore scolastico (CS), di cui punti 7,50 per il diploma di maturità, unico - tra i titoli di studio, culturali/professionali in suo possesso - valutabile per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia per le assunzioni nel profilo di collaboratore scolastico e complessivi punti 1,35 per il servizio dichiarato come prestato nel profilo di assistente amministrativo, che, secondo quanto previsto dal punto B).5) dell'Allegato A/5 al D.M. n. 50/2021, era stato valutato come servizio aspecifico, cioè come “Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio
16 prestato come modello vivente”, con diritto all'attribuzione di punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni e fino ad un massimo di punti 1,80 per un intero anno;
pubblicate le graduatorie di III fascia definitive per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. nel triennio 2021-2024, nell'a. s. 2021/2022, in data 13- 10-2021, la aveva inizialmente ottenuto una supplenza breve e saltuaria su uno Pt_1 dei c.d. posti COVID per 36 ore settimanali di servizio in qualità di assistente amministrativo presso il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di incarico che CP_2 aveva svolto per soli 10 giorni, fino al 22-10-2021; dal 23-10-2021, la ricorrente era stata infatti nuovamente individuata quale destinataria di un incarico a tempo determinato annuale in qualità di D.S.G.A. nuovamente in provincia di Pesaro e Urbino nell'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC, una delle 6 scuole normodimensionate (1 in provincia di Ancona e 5 in provincia di Pesaro e Urbino) rimasta con il posto di D.S.G.A. vacante e disponibile, conclusi i movimenti del personale a tempo indeterminato e al termine delle operazioni di reclutamento con contratto a tempo indeterminato di personale A.T.A. appartenente al profilo professionale dei D.S.G.A.; il 23-10-2021 era stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro, con durata dell'incarico dal 23-10-2021 al 31-8-2022; dal 16-4-2021, la ricorrente si era assentata dal servizio fino alla conclusione del suo incarico fissata al 31-8-2021 per congedo di maternità ed era stata sostituita con l'attribuzione della reggenza alla NA LT, assistente amministrativo a tempo indeterminato titolare presso l'I. C. “Villa S. Martino” di Pesaro e già in servizio per lo svolgimento di funzioni superiori nel profilo di D.S.G.A. presso l'I. C. “Olivieri” di Pesaro;
nell'a. s. 2022/2023, successivamente a due supplenze brevi e saltuarie, dal 20-9-2022 al 21- 9-2022 e dal 22-9-2022 al 25-9-2022, per complessivi 6 giorni di servizio in qualità di assistente amministrativa, la aveva ottenuto dal D.S. dell'I. C. “Giovanni XXIII” Pt_1 di AN, un incarico a tempo determinato annuale in qualità di D.S.G.A. in provincia di Ancona presso l'I. C. AR-AR; il 5-10-2022 era stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro prot. n. 6410, con durata dell'incarico dal 26-9-2022 al 31-8-2022; tali servizi, uniti ai periodi di servizio già svolti negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, secondo le argomentazioni e le valutazioni della ricorrente, le avrebbero consentito di maturare uno dei requisiti (almeno 24 mesi di servizio prestati nella medesima qualifica per cui concorreva o in quella immediatamente superiore) richiesti per essere ammessi a partecipare al concorso per soli titoli bandito annualmente ai sensi dell'art. 554 del D. Lgs. 16-4-1994 n. 297 (c.d. concorso dei 24 mesi) per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e, con priorità, a tempo determinato annuali e fino al termine delle attività didattiche al personale CP_5 banditi per le assunzioni da effettuare nell'a. s. 2023/2024 nelle scuole statali della regione con Decreti del Vice Direttore Generale dell' n. 276 e CP_2 Parte_2
17 n. 282 del 26-4-2023; con domanda datata 10-5-2023, assunta al protocollo del con gli estremi m_pi REGISTRO Controparte_1 CP_7
UFFICIALE.I.9591787.10-05-2023, la aveva chiesto l'inserimento nelle Pt_1 graduatorie permanenti della provincia di per i profili professionali di CP_2 assistente amministrativo e di collaboratore scolastico;
ai fini dell'accesso, per entrambi i profili professionali ella aveva dichiarato: - quale titolo di studio, il diploma di maturità classica conseguito nell'a. s. 2006/2007 in data 3-7-2007 presso il Liceo Classico Statale “G. Leopardi” di con la votazione di 75/100; - quale modalità CP_2 di accesso, la modalità A, ovvero di essere in servizio a tempo determinato, in qualità di assistente amministrativo (AA) (nella sezione del modello relativa alla “Richiesta di inserimento nella graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo”) e di collaboratore scolastico (CS) (nella sezione del modello relativa alla “Richiesta di inserimento nella graduatoria per il profilo di Collaboratore Scolastico”) o profilo superiore, dichiarando di aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o profili professionali appartenenti all'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui concorreva e di prestare servizio presso l'I. C. AR - AR in provincia di Ancona;
ai fini dell'attribuzione del punteggio, a) per il solo profilo di assistente amministrativo, aveva dichiarato il possesso anche della laurea in giurisprudenza (LMG-01) conseguita l'8-4-2016 presso l'Università degli Studi di Macerata e dell'Attestato di addestramento professionale per la dattilografia conseguito in data 27-4-2021 (data diversa rispetto a quella dichiarata nella domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. nel triennio 2021-2024 presentata il 22-4-2021) presso l' di Monza, per Controparte_14
l'attribuzione di complessivi 3,00 punti (punti 2,00 per la laurea e punti 1,00 per l'attestato di addestramento professionale); b) per entrambi i profili professionali aveva dichiarato: - il diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 75/100, per l'attribuzione di punti 7,50; - il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, dichiarato dall'interessata quale “servizio valido ai fini dell'accesso” prestato in scuole statali: nell'a. s. 2019/2020, dal 26.5.2020 al 31.8.2020, per complessivi 3 mesi e 6 giorni, presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche;
nell'a. s. 2020/2021, dal 21-10-2020 al 31-8-2021, per complessivi 10 mesi e 11 giorni, presso l'I. C.
“Raffaello Sanzio” di Mercatino NC;
nell'a. s. 2021/2022, dal 23-10-2021 al 31-8- 2022, per complessivi 10 mesi e 9 giorni, sempre presso l'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC;
nell'a. s. 2022/2023, dal 28-9-2022 al 18-5-2023 (data inizialmente fissata quale scadenza per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento, successivamente posticipata al 25-5-2023, ma senza diritto alla valutazione degli ulteriori 7 giorni né ai fini della maturazione del diritto
18 all'accesso né ai fini dell'attribuzione di punteggio), per complessivi 7 mesi e 23 giorni, presso l'I. C. AR - AR di AR;
per l'attribuzione di preferenze, per entrambi i profili professionali, la aveva dichiarato di avere Pt_1 diritto all'attribuzione della preferenza “Q - prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Controparte_15
” e della preferenza “R – coniugato e non coniugato con riguardo al numero
[...] dei figli a carico – Numero figli 1”; a seguito di valutazione della posizione della Pt_1 la Commissione giudicatrice appositamente costituita per la valutazione delle domande di inserimento / aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di per l'accesso ai profili dell'Area A e dell'Area B del personale CP_2
A.T.A., accertato che la ricorrente aveva dichiarato ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico esclusivamente servizio prestato nel profilo A.T.A. dei D.S.G.A. [In realtà, la ricorrente aveva anche prestato 16 giorni di servizio nel profilo di assistente amministrativo, 6 nell'a. s. 2021/2022 e 10 nel successivo a. s. 2022/2023, prima di essere assunta con incarichi annuali in qualità di D.S.G.A.], che sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12-9-2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13-9-2019, nonché nel verbale di intesa del 18-9-2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo avevano avuto diritto di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di D.S.G.A. negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo, che non era stata prevista alcuna estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati dagli assistenti amministrativi nel diverso profilo dei D.S.G.A. negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, aveva confermato la proposta di esclusione della dalla partecipazione al concorso per l'inserimento Pt_1 nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di per i profili di CP_2
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, già decisa nel corso della prima riunione svoltasi il 21-6-2023. Preso atto della proposta della Commissione giudicatrice, il Dirigente dell'A. T. della provincia di con Decreto prot. n. AOOUSPMC.0003494 del 20-7-2023, “… CP_2
CONSIDERATO quindi, che il servizio reso dall'aspirante Dott.ssa negli Parte_1 aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 raggiunge complessivamente Mesi 13 e Giorni 17 di servizio, insufficienti per la partecipazione ai concorsi sia di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico …”, aveva deciso l'esclusione della “… dal Pt_1 concorso di cui trattasi, relativamente all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. l.vo 297/94, per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO …” “… per mancanza dei requisiti … di cui all'art.
2.2 lett. a) del bando …”; considerato che la ricorrente aveva chiesto di partecipare al concorso anche per le assunzioni nel profilo di Collaboratore Scolastico, dichiarando di essere
19 in servizio a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico (CS) o profilo superiore, e di aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o profili professionali appartenenti all'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui concorreva, stabilito che la medesima nell'a. s. 2022/2023, alla data di presentazione della domanda, non era in servizio nel profilo di assistente amministrativo o in alcuno degli altri profili A.T.A. appartenenti all'Area B, né aveva prestato almeno 24 mesi di servizio nel profilo dei collaboratori scolastici né in alcuno dei profili A.T.A. appartenenti all'Area B (cioè, nei profili di assistente amministrativo o di assistente tecnico o di cuoco o di infermiere), la sua esclusione era stata disposta conseguentemente “… anche dal concorso relativo all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. l.vo 297/94, per il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO …”; pertanto il mancato riconoscimento del servizio prestato in qualità di D.S.G.A. negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 aveva determinato il mancato raggiungimento dei richiesti 24 mesi di servizio effettivamente prestati nel profilo immediatamente superiore a quello per il quale la ricorrente aveva chiesto di partecipare alla procedura concorsuale;
tale esclusione era legittima e perciò confermata dal Dirigente dell'A. T. della provincia di nella nota prot. n. AOOUSPMC.0003778 dell'8-8-2023, CP_2 con la quale era stato rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla quindi, Pt_1 per entrambi i profili professionali A.T.A. richiesti, la ricorrente non risultava presente né nelle graduatorie provvisorie né in quelle definitive, non corrispondendo al vero quanto affermato in ricorso circa l'iniziale inserimento della ricorrente nelle graduatorie e la successiva illegittima esclusione;
per l'a. s. 2023/2024, la era Pt_1 stata comunque nuovamente individuata e assunta con contratto a tempo determinato annuale, dall'8-9-2023 al 31-8-2024, in qualità di D.S.G.A. presso l'I.I.S. “Francesco Filelfo” di Tolentino (MC) (Liceo classico, Liceo coreutico, Liceo scientifico, Liceo scientifico op. scienze applicate, Istituto Tecnico Economico); ritenendo totalmente infondata la domanda della quanto all'inserimento nelle graduatorie provinciali Pt_1 permanenti della provincia di predisposte per l'a. s. 2023/2024 per le CP_2 assunzioni con contratto a tempo indeterminato e determinato nei profili A.T.A. degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici in virtù del servizio prestato esclusivamente nel diverso profilo dei D.S.G.A. anche negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, nonché alla riserva di domanda risarcitoria, formulata in modo non specifico, le Amministrazioni resistenti le contestavano integralmente, eccependo l'insussistenza del periculum in mora, anche in considerazione dell'incarico annuale ottenuto per l'a. s. 2023/2024, e, quanto alla pretesa di conseguimento dell'assunzione in ruolo in uno dei due profili scelti per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di la ricorrente, per l'a. s. 2023/2024, non CP_2
20 avrebbe avuto alcuna possibilità di vedere stabilizzato il suo rapporto di lavoro con il e del merito in scuole statali: con la valutazione dei titoli Controparte_1 dichiarati nella domanda del 10-5-2023, ella si sarebbe infatti inserita nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di - per il profilo professionale di a. CP_2
a., al posto n. 27-bis con punti 26,00 complessivi, di cui punti 10,50 per i titoli di studio e professionali e punti 15,50 per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 202172022 e 2022/2023 in qualità di D.S.G.A. incaricata annuale;
- per il profilo professionale di c.s., al posto n. 253-bis con punti 11,55 complessivi, di cui punti 7,50 per il solo titolo di studio valutabile (diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 7,50/100) e punti 4,05 per il servizio prestato negli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in qualità di D.S.G.A. incaricata annuale;
per l'a. s. 2023/2024, in provincia di non avrebbe quindi avuto CP_2 diritto: - né all'assunzione con contratto a tempo indeterminato in qualità di a. a., a copertura di uno dei 17 posti assegnati alla provincia di per le nuove CP_2 assunzioni in ruolo di personale A.T.A. appartenente a tale profilo, su cui erano stati assegnati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva pubblicata con decreto prot. n. 3773 dell'8-8-2023, dal posto n. 1 ( – punti 52,37) al Persona_3 posto n. 18 – punti 28,90); - né alla nomina in ruolo in qualità di c. s., a Per_4 copertura di uno dei 50 posti assegnati alla provincia di per le nuove CP_2 assunzioni in ruolo di personale A.T.A. appartenente a tale profilo, su cui erano stati assegnati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva pubblicata sempre con il medesimo decreto, dal posto n. 1 ( – punti 28,00) al posto CP_16
n. 50 – punti 20,75); il diritto della quindi, non poteva Persona_5 Pt_1 ritenersi minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile;
i resistenti eccepivano altresì l'insussistenza del fumus boni iuris, in quanto le domande proposte dalla Pt_1 erano infondate anche nel merito: quanto ai concorsi per soli titoli per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e, con priorità, con incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94, ogni anno i Direttori Generali degli in ottemperanza alle specifiche ordinanze ministeriali integrate da annuali Parte_4 indicazioni della Direzione Generale del personale scolastico, predisponevano e pubblicavano i bandi dei concorsi per soli titoli finalizzati all'integrazione ed all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti da utilizzare in ogni a. s. per le assunzioni nei ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A.; in particolare, dal 2002 in poi, i concorsi per soli titoli (c.d. dei 24 mesi per il requisito del servizio richiesto per la partecipazione) erano stati indetti, in ciascuna regione italiana ad eccezione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di specifiche disposizioni ministeriali e, dal 2009,
21 l'O.M. 23-2-2009 n. 21, nuova ordinanza adottata a seguito della sottoscrizione il 29- 11-2007 del C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, il quale, in relazione all'art. 4 della sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007, aveva modificato la Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A., modifica che aveva reso necessario riformulare le tabelle di valutazione dei titoli annesse all'O.M. 30.12.2004 n. 91, non essendo più possibile applicare il criterio della valutazione del miglior titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso, in virtù dell'unicità del titolo di studio richiesto;
annualmente, inoltre, ad integrazione dell'O.M. n. 21/2009, erano state fornite, con note della Direzione Generale per il personale scolastico, indicazioni e chiarimenti finalizzati a garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94; negli ultimi cinque anni, l'O.M. 23-2-2009 n. 21 era stata integrata con le indicazioni fornite: con le note prot. n. 8991 del 6-3-2019, prot. n. 5196 dell'11.3.2020 e con le successive prot. n. 6969 del 24-3-2020 (di sospensione delle procedure concorsuali per l'aggravarsi della situazione epidemiologica del COVID-19) e prot. n.10588 del 29-4-2020, con quella AOODGPER.0010301 del 31-3-2021, quella prot. AOODGPER.0013671 del 5-4-2022, infine, con nota prot. AOODGPER.0026352 del 5-4-2023; quanto ai titoli di servizio richiesti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e, con priorità, con incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche, i resistenti richiamavano l'art. 554 co. 2 e 3 D. Lgs. n. 297/94, l'O.M. n. 21 del 23-2-2009, adottata in applicazione dell'art. 554 co. 1 D. Lgs. n. 297/94, che prevedeva al 2° co. dell'art. 2 che, per essere ammessi al concorso i candidati dovevano, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;
le frazioni di mese erano tutte sommate e si computavano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso veniva indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorre;
contemporaneamente, l'Allegato A/1 all'O.M. n. 21/09 prevedeva, al punto B).6) (trasfuso nel punto B).6) anche del Bando di concorso pubblicato, per il profilo professionale degli assistenti amministrativi, con Decreto del Vice Direttore Generale dell n. 276 del 26-4-2023), che per il “… servizio effettivo di ruolo e Parte_2 non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili
22 dello Stato …” fossero attribuiti: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni;
le disposizioni appena richiamate disponevano quindi che, per il profilo professionale degli a. a.: - ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale fossero necessari, oltre al titolo di studio, 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese venivano tutte sommate e si computavano in ragione di un mese ogni 30 giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considerava come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorreva, con esclusione quindi della valutazione del servizio prestato nell'attuale profilo A.T.A. dei D.S.G.A., non immediatamente superiore al profilo degli assistenti amministrativi;
- ai fini dell'attribuzione del punteggio era invece considerato servizio “specifico” (per il quale spettava l'attribuzione di punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) anche quello prestato nel profilo ad esaurimento di responsabile amministrativo (già coordinatore amministrativo), a cui era consentito l'accesso con titoli di studio diversi da quelli attualmente necessari per essere assunti in qualità di D.S.G.A. e/o di a. a. (già collaboratori amministrativi) e a cui erano assegnati compiti e mansioni parimenti diversi da quelli degli assistenti amministrativi e degli stessi D.S.G.A.; in deroga alle disposizioni di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 e dell'O.M. n. 21/2009, con nota prot. AOODGPER.0026352 del 5-4-2023 dell'Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolastico, anche per i concorsi per soli titoli da indire nell'a. s. 2022/2023, finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a. s. 2023/2024 per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A, sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12-9-2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13-9-2019, nonché nel verbale di intesa del 18-9-2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo avevano avuto diritto di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo, mentre non era stata prevista alcuna estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati dagli assistenti amministrativi nel diverso profilo dei D.S.G.A. nel successivo a. s. 2021/2022 ed in quello corrente 2022/2023; essendo quella prevista dalle indicazioni ministeriali sulla base delle intese sottoscritte il 12-9-2019 e il 18-9-2020 una deroga a specifiche norme, quale lex specialis, con le quali erano annualmente regolamentate le procedure concorsuali per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., in assenza di ulteriori specifici accordi a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 e
23 del 6-12-2022, sarebbe stata illegittima la valutazione del servizio prestato in qualità di D.S.G.A. a favore degli aa. aa. che chiedevano di essere ammessi o di aggiornare la loro posizione nelle graduatorie permanenti utili per l'a. s. 2023/2024, con l'estensione della deroga espressamente prevista solo per gli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, ad anni di servizio in cui tale valutazione non era stata oggetto delle suddette intese;
quanto ai profili professionali del personale A.T.A., l'art 49 (Area e funzioni) del C.C.N.L. del 4-8-1995 aveva previsto, al co. 1, che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle Controparte_17 dell' , dell' , delle Controparte_18 Controparte_19 istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolvesse alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i capi di istituto e con il personale docente, ed al co. 2, che l'area del personale A.T.A. fosse articolata “… nell'area funzionale dei servizi amministrativi, nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi generali …”; in particolare per il personale A.T.A. delle scuole, in attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica, il C.C.N.L. 4-8-1995 aveva previsto la suddivisione dei profili professionali in tre distinte qualifiche funzionali, in cui erano confluite le dotazioni organiche dei profili previsti dal D.P.R. n. 588/85; nella II qualifica funzionale era stato inserito il profilo di Responsabile amministrativo, profilo previsto anche nel C.C.N.L. del 25-6- 1999, non più previsto nel C.C.N.L. del 24-7-2003), per il quale era stato previsto lo svolgimento di attività lavorativa complessa, che richiedeva la conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo- contabili;
con l'affidamento di compiti di organizzazione dei servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa e di responsabilità del funzionamento degli stessi e con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, anche di rilevanza esterna, nonché di elaborazione di progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche e di cura dell'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni;
gli assistenti amministrativi erano stati invece inseriti nella III qualifica funzionale, cioè in una qualifica immediatamente inferiore, insieme agli assistenti tecnici, ai cuochi e agli infermieri, con assegnazione di attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali e, in relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, era previsto che partecipassero alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento e con compiti esecutivi di diretta ed
24 immediata collaborazione con il responsabile amministrativo, richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, con autonomia operativa e con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo- contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute;
con competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo e assegnazione ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché al controllo dello stato di conservazione del materiale librario;
nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino gli assistenti amministrativi erano stati addetti, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza;
i collaboratori scolastici erano stati invece inquadrati nella IV qualifica funzionale;
ai sensi dell'art. 31 “Sistema di classificazione professionale del personale A.T.A” del successivo C.C.N.L. del 29- 5-1999, era stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, suddiviso in aree (Area D, Area C, Area B e Area A), improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie di personale e profili professionali;
ogni dipendente era stato inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella nuova posizione economica;
ai sensi del successivo art. 34, dall'1-9- 2000, nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, era stato inoltre istituito il profilo professionale del D.S.G.A. per garantire la piena attuazione dell'autonomia scolastica ed accompagnare la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici e nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico;
per l'accesso a tale profilo era stato richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti;
in prima applicazione, l'accesso al profilo di D.S.G.A. era stato consentito al personale con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a. s. 1999/2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale;
per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo contabile, erano stati previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale;
la Tabella A allegata al C.C.N.L. 29-5-1999 aveva stabilito inoltre che al personale A.T.A. di nuova istituzione inquadrato nell'Area D/2, fossero affidate funzioni di particolare complessità con lo scopo di assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza
25 e strumentalmente rispetto alle finalità e agli obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa, con lo svolgimento di attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi, con lo svolgimento di attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna e con il compito di sovrintendere, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e di curarne l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale TA, posto alle sue dirette dipendenze, con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumevano nei casi previsti rilevanza anche esterna;
ai D.S.G.A. potevano inoltre essere affidati anche incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche o di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del restante personale A.T.A.; per l'accesso al profilo professionale degli assistenti amministrativi (inquadrati nell'Area B/1) era stato invece previsto il possesso del a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende;
operatore della gestione aziendale;
operatore dell'impresa turistica); b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 L. n. 845/78; in caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) era valido un diploma di maturità che consentisse l'accesso agli studi universitari;
con il C.C.N.L. del 24-7-2003 era stata mantenuta la suddivisione del personale A.T.A. delle scuole statali di ogni ordine e grado nelle quattro precedenti diverse aree, con l'istituzione però dell'Area A/s (servizi scolastici e servizi agrari): Area D, cui erano stati affidati i compiti assegnati dal C.C.N.L. 26-5- 1999 ai D.S.G.A.; Area C - amministrativo, cui erano stati affidati i compiti assegnati dal C.C.N.L. 26-5-1999 ai responsabili amministrativi;
Area B - amministrativi, cui erano stati affidati i compiti assegnati dal C.C.N.L. 26.5.1999 agli assistenti amministrativi;
Area A, alla quale erano stati affidati i compiti assegnati dal C.C.N.L. 26.5.1999 ai collaboratori scolastici;
i titoli di accesso e i compiti affidati al personale A.T.A. appartenente ai due diversi profili professionali dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi e degli Assistenti Amministrativi, che la ricorrente riteneva assorbibili, erano rimasti pressoché immutati nel successivo C.C.N.L. del 29-11-2007; tutto ciò consentiva di sostenere la legittimità delle decisioni assunte dall'Amministrazione circa la non valutazione del servizio prestato dalla negli Pt_1 aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023; infatti, con riferimento al profilo degli assistenti amministrativi, il servizio valutabile ai fini dell'accesso e dell'attribuzione del
26 punteggio “pieno”, oltre a quello prestato nel medesimo profilo, era solo quello effettuato in scuole statali con incarichi nel profilo immediatamente superiore dei responsabili amministrativi, ex coordinatori amministrativi nelle dotazioni organiche dei profili A.T.A. previsti dal D.P.R. 588/85; doveva pertanto escludersi il servizio prestato in qualità di D.S.G.A. profilo A.T.A. non immediatamente superiore;
allo stesso modo, per il profilo dei collaboratori scolastici, si aveva diritto all'accesso al concorso, oltre che con il servizio svolto nel medesimo profilo, anche con la valutazione del servizio prestato in uno dei profili A.T.A. immediatamente superiore, ovvero in uno dei profili appartenenti all'Area B (assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere); al contrario non erano valutabili i titoli di servizio acquisiti mediante lo svolgimento di incarichi nel profilo dei D.S.G.A., perché non immediatamente superiore a quello di partecipazione al concorso;
non era pertanto legittima una valutazione fondata sul presupposto che l'aver svolto “un ruolo apicale nell'Istituzione scolastica nonché le funzioni direttive indispensabili per la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti amministrativi contabili dell'Istituzione scolastica” consentisse di acquisire livelli di competenza e professionalità che non potevano in nessun modo essere equiparati agli aspiranti candidati che avevano accesso alle graduatorie permanenti in qualità di assistenti amministrativi o, addirittura, di collaboratori scolastici;
i convenuti evidenziavano che gli aspiranti “meno titolati” da cui la ricorrente lamentava di essere stata scavalcata avevano prestato servizio nel medesimo profilo per cui avevano chiesto di partecipare al concorso, requisito fondamentale in un concorso per soli titoli, in cui non erano previste prove di alcun genere ed in cui, quindi, dovevano essere premiate l'esperienza lavorativa effettivamente svolta e l'acquisizione di specifiche competenze;
altrimenti si sarebbe giunti a consentire, ad esempio, l'accesso al ruolo di cuoco, ad un aspirante in possesso anche del diploma di qualifica e di maturità rilasciati da un istituto alberghiero per il settore cucina che, al pari della ricorrente, avesse prestato servizio esclusivamente in qualità di D.S.G.A. solo in virtù dello svolgimento di “un ruolo apicale nell'Istituzione scolastica”, ma sicuramente non specifico. Con ordinanza del 27-5-2024 il ricorso cautelare veniva accolto e veniva disposto, visti gli artt. 700 e 669 sexies e segg. c.p.c., veniva disposto che la ricorrente venisse inserita nella graduatorie provinciali per l'a. s. 2023/2024 per la provincia di per i CP_2 profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico con l'attribuzione del punteggio in ciascuna di esse rispettivamente spettantele, con decisione sulle spese rimessa al definitivo. Costituendosi per la trattazione del merito le Amministrazioni convenute, ribadite le considerazioni sopra esposte, aggiungevano: l'incarico annuale ottenuto per l'a. s. 2023/2024 aveva consentito alla i lavorare nel profilo di D.S.G.A. dall'8.9.2023 Pt_1
27 al 31.8.2024, per complessivi 11 mesi e 23 giorni (da arrotondare a 12 mesi), servizio di cui la ricorrente aveva chiesto la valutazione nella domanda datata 30.5.2024 prot. m_pi REGISTRO UFFICIALE.I.11235090.30-05-2024.30-05-2024, con CP_7 cui aveva chiesto nuovamente l'inserimento nelle graduatorie permanenti della provincia di per i profili professionali di assistente amministrativo e di CP_2 collaboratore scolastico;
successivamente all'ordinanza del 27-5-2024, la ricorrente aveva altresì diffidato l ad includerla nelle graduatorie Parte_2 permanenti del personale TA per l'a. s. 2022/23 e, conseguentemente, ad aggiornare l'applicativo polis-istanze online, consentendole di depositare nei termini e per il tramite dell'apposito gestionale la domanda di aggiornamento in luogo della domanda di inserimento, diffidando l'Amministrazione convenuta “… In subordine … ad applicare l'Ordinanza in sede di valutazione dell'istanza (quando cioè la Commissione che si insedia per la valutazione delle istanze si riunisce), laddove i tempi richiesti per il compimento degli atti e delle procedure di cui sopra siano stringenti al punto da non consentire all'Amministrazione di sbloccare in tempo utile le funzioni di sistema e, quindi, da non consentir[le] …neppure … di procedere nei termini con la compilazione di una domanda di aggiornamento …”, anticipando che “… in tal caso, avrebbe presentato domanda di inserimento (per impossibilità materiale di presentare domanda di aggiornamento) con dichiarazione di tutti i servizi, sia di quelli resi fino all'a. s. 2022/2023, alcuni dei quali (2021/2022 e 2022/2023), non riconosciuti, sono stati motivo per l'amministrazione territoriale di emanazione di decreto di esclusione, sia di quello reso nell'a. s. corrente 2023/2024 …”; la ricorrente non aveva comunque avuto necessità di procedere con ulteriori azioni a tutela della propria posizione;
l'U.S.R. resistente, con nota prot. n. 0017411 del 25-6-2024, dopo aver CP_20 ricordato che,“… come per i precedenti aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, anche nell'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A. per l'a. s. 2023/2024, l'Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolastico, nella nota prot. n. AOODGPER.0055934 del 19 aprile 2024 – richiamando il verbale d'intesa del 12 settembre 2019, la nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019 e l'intesa del 18 settembre 2020 – [aveva] … rappresentato “… l'esigenza di prevedere, nei bandi di concorso, la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a. s. 2019/2020 …” e nell'a. s. 2020/2021
“quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo” …” e che erano “… rimasti quindi esclusi dal riconoscimento i servizi svolti nel profilo di D.S.G.A. negli anni scolastici successivi, dall'a. s. 2021/2022 …”, “… pur in assenza di specifiche intese con le parti sindacali, anche allo scopo di evitare possibili controversie di lavoro …”, aveva ritenuto di poter estendere tale riconoscimento anche
28 a favore degli assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie di istituto di 3a fascia per supplenze al personale A.T.A., per il servizio prestato nello svolgimento di incarichi temporanei in qualità di D.S.G.A. fino all'a. s. 2023/2024 a seguito di interpello regionale;
la al pari di diversi altri aspiranti ad incarichi A.T.A. Pt_1 marchigiani con gran parte dei servizi svolti nel profilo A.T.A. dei D.S.G.A., aveva pertanto avuto diritto alla valutazione di tutti i servizi prestati fino all'a. s. 2023/2024 in detto profilo A.T.A., sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi di servizio richiesto per la partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94, sia ai fini della valutazione dei titoli per il posizionamento nelle graduatorie provinciali permanenti, nelle quali, pubblicate con decreto prot. n. 4259 del 14-8-2024 del Dirigente dell' di la Controparte_21 CP_2 Pt_1 era stata inserita a pieno titolo: - per il profilo di assistente amministrativo, al posto n. 15 con punti 33,50, - per il profilo di collaboratore scolastico, al posto n. 314 con punti 9,40, ed in virtù di tale inserimento era stata assunta con un incarico a tempo determinato annuale, dal 4.9.2024 al 31.8.2025, per 36 ore settimanali di servizio in qualità di assistente amministrativa presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di
CP_2
Quanto ai titoli di servizio richiesti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e, con priorità, con incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche in profili A.T.A., per completezza, i convenuti ribadivano: l'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, rubricato “Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale”, ai commi 2 e 3, prevedeva che ai concorsi provinciali per titoli per le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica del personale A.T.A. (ora area B) “… è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore …”; l'O. M. n. 21 del 23-2-2009, adottata in applicazione dell'art. 554 co. 1 D. Lgs. n. 297/94, prevedeva al co. 2 dell'art. 2 che per essere ammessi al concorso i candidati dovevano altresì possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;
le frazioni di mese venivano tutte sommate e si computavano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considerava come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso era indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA
29 statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorreva;
contestualmente, l'Allegato A/1 all'O.M. n. 21/09 prevedeva, al punto B).6) (trasfuso nel punto B).6) anche del Bando di concorso pubblicato, per il profilo professionale degli assistenti amministrativi, con Decreto del Vice Direttore Generale dell' Pt_2
n. 276 del 26-4-2023), che per il “… servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
[...] prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato …” fossero attribuiti: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, disponendo quindi che, per il profilo professionale degli assistenti amministrativi: - ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale erano necessari, oltre al titolo di studio, 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso era indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorreva, con esclusione quindi della valutazione del servizio prestato nell'attuale profilo A.T.A. dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), non immediatamente superiore al profilo degli assistenti amministrativi;
- ai fini dell'attribuzione di punteggio era invece considerato servizio “specifico” (per il quale dunque spettava l'attribuzione di punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) anche quello prestato nel profilo ad esaurimento di responsabile amministrativo (già coordinatore amministrativo), a cui era consentito l'accesso con titoli di studio diversi da quelli attualmente necessari per essere assunti in qualità di D.S.G.A. e/o di assistenti amministravi (già collaboratori amministrativi) e a cui erano assegnati compiti e mansioni parimenti diversi da quelli degli assistenti amministrativi e degli stessi D.S.G.A.; in deroga alle disposizioni di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 e dell'O.M. n. 21/2009, con nota prot. AOODGPER.0026352 del 5-4-2023 dell'Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolastico, assunta al prot. dell Parte_5
REGISTRO UFFICIALE.E.0008097.05-04-2023, anche per i
[...] CP_20 concorsi per soli titoli da indire nell'a. s. 2022/2023, finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a. s. 2023/2024 per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A, sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12-9-2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13-9-2019, nonché nel verbale di intesa del 18-9-2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo avevano avuto diritto di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di D.S.G.A. negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo;
non era invece stata
30 prevista alcuna estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati dagli assistenti amministrativi nel diverso profilo dei D.S.G.A. nei successivi aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023; essendo quella prevista dalle indicazioni ministeriali sulla base delle intese sottoscritte il 12-9-2019 e il 18-9-2020 una deroga a specifiche norme (lex specialis) con le quali erano annualmente disciplinate le procedure concorsuali per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., in assenza di ulteriori specifici accordi a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 e del 6.12.2022, sarebbe stata illegittima la valutazione del servizio prestato in qualità di D.S.G.A. a favore degli assistenti amministrativi che chiedevano di essere ammessi o di aggiornare la loro posizione nelle graduatorie permanenti utili per l'a. s. 2023/2024, con l'”estensione” della “deroga” espressamente prevista soltanto per gli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, ad anni di servizio in cui tale valutazione non era stata oggetto delle apposite intese precedentemente sottoscritte: per i successivi aa. ss., non più oggetto di intese, tale valutazione non era stata legittimamente più prevista, ed era stato pertanto necessario un intervento a livello di uffici regionali, che con autonome decisioni dei singoli direttori generali, avevano stabilito se valutare o meno i servizi prestati anche negli aa. ss. successivi al 2020/2021; il Direttore Generale dell' , come Parte_2 alcuni direttori generali di altre regioni ma diversamente da altri, con il provvedimento del 25-6-2024, aveva fornito indicazioni per “… estendere il detto riconoscimento / valutazione anche a favore degli assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie di istituto di 3^ fascia per supplenze al personale A.T.A., per il servizio prestato nello svolgimento di incarichi temporanei in qualità di D.S.G.A. fino al corrente anno scolastico 2023/2024 a seguito di interpello regionale.”; nella premessa dell'indicazione era stata però chiarita la motivazione per cui la decisione veniva assunta: “pur in assenza di specifiche intese con le parti sindacali, anche allo scopo di evitare possibili controversie di lavoro”; pertanto la valutazione dei detti servizi decisa per gli aa. ss. successivi al 2019/2020 e 2020/2021 non era sicuramente un atto di acquiescenza alle argomentazioni di controparte circa la corrispondenza del profilo dei D.S.G.A. a quello immediatamente superiore al profilo degli assistenti amministrativi;
comunque, con l'estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati in aa. ss. successivi al 2019/2020 e 2020/2021 nel diverso profilo A.T.A. dei D.S.G.A. ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per il profilo di assistente amministrativo, le Amministrazioni convenute ritenevano cessata la materia del contendere tra le parti, avendo la ricorrente ottenuto quanto preteso in sede giudiziale e concludevano quindi chiedendo:
“… - di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la dott.ssa Pt_1
a già ottenuto la valutazione di tutti i periodi di servizio prestati nel diverso
[...]
31 profilo A.T.A. dei D.S.G.A. per l'inserimento e la collocazione nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. appartenente al profilo degli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e dei COLLABORATORI SCOLASTICI;
ovvero
“- previo accertamento e dichiarazione del difetto di interesse ad agire in capo alla sig.ra dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente Parte_1 giudizio, o rigettarlo in rito con la diversa statuizione ritenuta del caso.
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della ricorrente, si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame – che le spese predette siano compensate.”. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza alla controinteressata , la stessa non si costituiva CP_3 ed, all'odierna udienza, ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. Nelle proprie conclusioni, la ricorrente, depositando alcuni documenti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio, rilevava che in essi i convenuti avevano riconosciuto le ragioni fatte valere dalla medesima, valutando il Servizio DSGA, con la Nota prot. n. 17411 del 25.06.2024 di riconoscimento del Servizio di DSGA, con l'Accordo Regionale in cui, all'art. 4, si riconosceva il Servizio di DSGA, nonché con l'inserimento con riserva della nelle Graduatorie Provinciali ed infine con le Pt_1
Graduatorie provinciali definitive aggiornate (rispettivamente docc. 27, 28, 29 e 30 del fascicolo di parte ricorrente), evidenziando che, nell'ultima graduatoria aggiornata al corrente anno, forse in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento del Servizio di DSGA e dell'Accordo Regionale di cui sopra, la ricorrente era stata inserita al n. 15 per Assistente Amministrativo e al n. 314 per Collaboratore Scolastico senza la “R” che indicava la riserva, ma sembrava a pieno titolo, con ogni conseguenza in punto di riconoscimento della fondatezza delle ragioni fatte valere nel presente giudizio, lamentando però che, nonostante quanto appena rilevato, non risultava che i medesimi Uffici avessero provveduto contestualmente all'annullamento o revoca del Decreto di esclusione originariamente emesso nei confronti della ricorrente. Non essendo le parti concordi sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, deve procedersi all'esame del merito della controversia.
32 La ricorrente ha ricevuto, negli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'incarico di D.S.G.A., per un periodo complessivamente superiore a 30 mesi, pari a 943 giorni (fino al 18-5-2023, giorno ultimo calcolato per l'inserimento in I fascia): in particolare: il 21-5-2020, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ex art. 44 CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola per il profilo di D.S.G.A., in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A.; il 16-10-2020, è stata individuata quale destinataria di incarico a tempo determinato fino al 31-8-2021 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di Mercatino NC (PU); il 13-10-2021 è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di per il profilo CP_2 professionale di assistente amministrativo;
il 21-10-2021 è stata individuata quale destinataria di incarico a tempo determinato al 31-8-2022 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di Mercatino NC (PU); il 20/09/2022 è stata destinataria di proposta di contratto individuale presso l'I. C.
“Giovanni XXIII” di AN (MC) per il profilo professionale di assistente amministrativo;
il 24-9-2022 ha ricevuto l'incarico a tempo determinato al 31-8-2023 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di AR di AR (AN); incarichi tutti svolti dalla ricorrente, come risulta dallo stato matricolare della stessa. Il 26-4-2023, con DD.DD.GG. nn. 276 e 282, l ha pubblicato i Parte_2 bandi di concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, relative ai profili professionali, rispettivamente, di assistente amministrativo e collaboratore scolastico del personale TA statale di tutte le province della Regione con presentazione delle CP_2 candidature su base provinciale;
il 10-5-2023, in forza dei suddetti DD.DD.GG., la ricorrente ha presentato, tramite la piattaforma del “Istanze CP_1 Controparte_1 online”, domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali A.T.A., relativamente ai profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico del personale Contr
di tutte le province della Regione protocollata in pari data, venendo CP_2 quindi inserita nella Graduatoria Provinciale A.T.A., con profilo, posizione in graduatoria e punteggio di ammissione, servizi e titoli, visibile e consultabile nella sezione della piattaforma Istanze online “Visualizzazione graduatorie d'istituto personale TA I-II fascia”; il 10/07/2023, la medesima ha effettuato, nella citata piattaforma, ed in forza del già avvenuto inserimento in I Fascia, utilizzando lo specifico modulo, l'indicazione delle Istituzioni Scolastiche in cui richiedeva l'inclusione in graduatorie di istituto di I fascia per l'a. s. 2023/2024, anch'essa protocollata in pari data;
il 20-7-2023 le è stato notificato a mezzo pec dall
[...]
[...] di il decreto di esclusione dai concorsi di cui Controparte_22 CP_2 trattasi, relativamente all'inserimento nella graduatoria permanente a. s. 2023/2024 di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
a seguito di accesso, le sono stati trasmessi la nota Prot. n. 16682 del 19-7-2023 richiamata nel provvedimento di esclusione ed i verbali della Commissione di concorso;
all'esito del rigetto del ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente, in data 8-8-2023, sono state pubblicate le graduatorie definitive relative alla Provincia di per assistenti amministrativi e per collaboratori CP_2 scolastici), in cui non è stata inserita la ricorrente. L'art. 554 D. Lgs. 16-4-1994 n. 297, relativo all'accesso ai ruoli della terza qualifica funzionale, ora Area “A”, ed alla quarta, ora Area “B”, stabilisce:
“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi principali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Controparte_23
, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
[...]
“2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. É consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
“3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
“4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.
“5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.
“6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il , con propria ordinanza, sentite le Controparte_23 organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
“7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo ripotato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non
34 ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dai nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
“8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.”. L'art. 587 D. Lgs. n. 297/94 stabilisce:
“1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
“2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.”. L'art. 581 D. Lgs. n. 297/94 risulta abrogato dall'art. 4 L. 3-5-1999 n. 124. La ricorrente ha ottenuto, in concomitanza con la stipula del primo contratto di lavoro a tempo determinato per l'assunzione in qualità di D.S.G.A. nell'a. s. 2019/2020 (dal 26-5-2020 al 31-8-2020) presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche, a seguito dello specifico controllo previsto in tale sede, il decreto del D.S. di conferma del punteggio attribuitole nelle graduatorie di istituto di III fascia per il triennio 2018- 2021, ivi specificamente indicate: “assistente amministrativo punti 9,50; collaboratore scolastico punti 7,50;”; stante la disponibilità manifestata dalla quale assistente Pt_1 amministrativo entro l'8-10-2020 a ricoprire l'incarico di D.S.G.A. in istituti scolastici della provincia di Pesaro e Urbino, come da DDG n. 1335 dell'1-10-2020 del CP_24 finalizzato alla copertura dei relativi posti vacanti, con D.D.G. n. 1432 del 16-10-2020 l' le ha conferito l'incarico a tempo determinato nel profilo A.T.A. dei Parte_2
D.S.G.A. nell'a. s. 2020/2021, come da contratto individuale di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il D.S. dell'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC (PU) il 22-10-2020 con decorrenza dal 21-10-2020 al 31-8-2021. Il 22-4-2021 la ha presentato domanda di inserimento nella III fascia delle Pt_1 graduatorie di circolo e di istituto per supplenze al personale A.T.A. per il triennio 2021-2024 in relazione ai due profili professionali di inserimento: assistente amministrativo e collaboratore scolastico, e con l'indicazione dei titoli culturali e di servizio nelle more maturati ai fini dell'aggiornamento del punteggio;
il 13-10-2021 è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di per il profilo professionale di assistente CP_2 amministrativo ed ha svolto la relativa attività dal 13-10-2021 al 22-10-2021, come risulta anche dai documenti in atti;
tale rapporto di lavoro si è poi interrotto poiché, a seguito del D.D.G. n. 1220 adottato in pari data 13-10-2021 dall' Parte_2
35 contenente l'Avviso per la copertura di posti nel profilo di D.S.G.A. per l'a. s. 2021/2022, cui la ha partecipato, e del D.D.G. n. 1255 del 21-10-2021 Pt_1 Pt_2
è stata approvata la graduatoria regionale per il conferimento di incarichi a
[...] tempo determinato nel profilo di D.S.G.A., ed il 21-10-2021 la ricorrente è stata individuata quale destinataria di incarico a tempo determinato sino al 31-8-2022 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC (PU), avendo il 23-10-2021 stipulato il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il D.S. di tale I. C. con decorrenza dal medesimo giorno e scadenza al 31-8-2022; il 20/09/2022 la stessa è stata destinataria di proposta di contratto individuale presso l'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC) per il profilo professionale di assistente amministrativo, presso il quale risulta dal 20 al 25-9-2022, come da stato matricolare allegato;
a seguito del D.D.G. n. 1680 del 24- 9-2022, di approvazione della graduatoria regionale per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo A.T.A. dei D.S.G.A. nell'a. s. 2022/2023, come poi confermato dal D.D.G. n. 1771 del 16-10-2022, di conferimento dei suddetti incarichi, la ha interrotto detto rapporto di lavoro quale assistente amministrativo ed il 24- Pt_1
9-2022 ha stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il D. S. dell'I. C. di AR di AR (AN) per la copertura del posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso tale I. C. normodimensionato, con decorrenza dal 26-9- 2022 e scadenza al 31-8-2023; tutti i descritti incarichi sono stati espletati effettivamente dalla come da contratti allegati e da stato matricolare relativo Pt_1 alla ricorrente (docc. allegati ai nn. da 2 a 7 dei fascicoli di parte sia ricorrente sia convenuta); Quanto alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, in tema di classificazione del personale scolastico, devono richiamarsi: il CCNL Comparto Scuola del 4-8-1995, in vigore dall'1-1-1994 al 31-12-1997, che prevedeva:
“ART. 51 - Profili professionali Contr
“1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale sono individuate dal presente articolo. Le corrispondenze tra i profili professionali previsti dal D.P.R n. 588 del 1985 e quelli contemplati dal presente CCNL sono stabilite dall' allegata Tabella I. I servizi prestati nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 sono considerati a tutti gli effetti come resi nei corrispondenti profili di cui al presente CCNL. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata Tabella II.
“2. In attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica, i profili professionali del personale TA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito
36 specificato. Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da operarsi ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle dotazioni dei profili previgenti, sulla base della Tabella di equiparazione allegata.
“I - Qualifica di inquadramento del Direttore amministrativo
“I/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale amministrativo e da quello addetto ai servizi generali, posti alle sue dirette dipendenze. È funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
“II - Qualifica di inquadramento del Responsabile amministrativo
“II/1: Profilo: Responsabile amministrativo. Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla
37 stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle accademie e nei conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali;
è consegnatario dei beni mobili;
sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.
“III - Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo ed equiparati
“III/1: Profilo: Assistente amministrativo. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
“III/2: Profilo: Assistente tecnico. Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
* alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende
38 agrarie cui è assegnato, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
* al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
“III/3: Profilo: Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione Tes_1 professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
* alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
* alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;
* allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.
“Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.
“III/4: Profilo: Infermiere. Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. È addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
* provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
* pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie;
“IV - Qualifica di inquadramento del Collaboratore scolastico ed equiparati
39 “IV/1: Profilo: Collaboratore scolastico. Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;
di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. In particolare svolge le seguenti mansioni:
* sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
* concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
* custodia e sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola;
* pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
* compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
* lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni didattiche comportino l'uso della cucina e della sala bar;
* servizi esterni inerenti la qualifica.
* Può, infine, svolgere:
* attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio, e simili;
* attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;
* assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
* compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
“In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
40 “IV/2: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico. Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite. Specializzazioni: a) aiutante cuoco: collabora con il cuoco nella preparazione dei pasti, nella conservazione delle derrate alimentari e nella distribuzione dei cibi. Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;
- alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchia anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa. b) guardarobiere: esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
“Provvede, inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.
“Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba. c) addetto alle aziende agrarie: esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. In particolare, può essere addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiali e prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
41 - alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.”, ed, alla “Tabella I (art. 51, comma 1)
“REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A.
“Direttore amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle Accademie): a) diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime;
titoli equipollenti.
“Responsabile amministrativo: a) diploma di ragioniere e perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;
rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
-b) diploma di analista contabile;
diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali. I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo- contabili e di durata non inferiore a 600 ore;
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio;
economia bancaria;
laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
“In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, è valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.
“Assistente amministrativo: a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende); b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
“Assistente tecnico:
42 a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
“UO: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
“Infermiere: a) diploma di infermiere professionale.
“Collaboratore scolastico: a) diploma di scuola media.
“Aiutante cuoco: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. 845 del 1978.
“Guardarobiere: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. 845 del 1978.
“Addetto alle aziende agrarie: a) diploma di scuola media. b) attestato di qualifica specifica
“Per il personale TA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.”. Il CCNL Comparto Scuola del 26-5-1999, in vigore dall'1-1-1998 al 31-12-2001, ha così disposto:
“Sezione III - Personale TA
“ART. 30 - AREA E FUNZIONI
43 “1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle dell Controparte_17 Controparte_18
, dell' , delle istituzioni educative e degli
[...] Controparte_19 istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.
“2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
“3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
“ART. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA
“1. I profili professionali del personale TA sono individuati dalla tabella A. “Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.
“2. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali;
ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.
“ART. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE TA
“1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nell'ambito dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36.
“2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:
“A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito corso
44 organizzato dall'amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34. b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
“B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
“Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
“3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
“ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
“1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
“2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B. In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. È ammesso, altresì, al corso il personale di cui all'art. 21 della legge 463/1978, purché contestualmente all'ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo. Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale. … .
“ART. 35 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
45 “Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dell'istituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorché avrà piena attuazione l'autonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni. … .
“ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE TA
“1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.
“2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 32, comma 1 lettera b), che saranno assegnate a tempo determinato. Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo: a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile amministrativo, funzioni di coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;
b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento di più addetti operanti in aree professionali della medesima specializzazione;
c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento di più operatori in detti servizi;
d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità; … . …
“Art. 50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
“Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2. … .
“… Tabella A - Profili professionali
46 “1.I profili professionali del personale TA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.
“Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
“D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) È responsabile dell'osservanza delle leggi e regolamenti. Nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale Contr
, posto alle sue dirette dipendenze.
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. È funzionario delegato.
“Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare pareri.
“Firma tutti gli atti di sua competenza.
“Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
“D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale TA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
“Firma tutti gli atti di sua competenza.
“L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa.
47 “Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
“C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
“Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali;
è consegnatario dei beni mobili;
sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. (detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori).
“C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di Musica.
“È addetto ai servizi di biblioteca, all'inventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. È responsabile dell'integrità del materiale bibliotecario affidatogli.
“B/1: Profilo: Assistente amministrativo
48 “Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
“Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
“In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
“Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, nonché attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
“B/2 Profilo: Assistente tecnico
“Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e
49 immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
“B/3: Profilo: UO …
“B/4: Profilo: Infermiere …
“A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
“… “Articolazioni del profilo: a) - guardarobiere: … b) - addetto alle aziende agrarie: …
“A/2: Profilo: Collaboratore scolastico Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;
di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
“In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
50 - lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
“Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
“Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale TA.
“Direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.
“Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Responsabile amministrativo: a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;
rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
“I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
51 - corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo contabili;
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a), b) e c) é valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio;
economia bancaria;
laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
“In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, é valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a), b) e c), la laurea anche in discipline non specifiche.
“Assistente di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai Conservatori, diploma di Conservatorio.
“Assistente amministrativo: a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende;
operatore della gestione aziendale;
operatore dell'impresa turistica); b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
“Assistente tecnico: a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
“UO: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
52 “Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
“Guardarobiere: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“Addetto alle aziende agrarie: a) diploma di scuola media. b) attestato di qualifica specifica.
“Per il personale TA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi. Contr
“ Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale Nuove Aree Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995 D Direttore amministrativo D Direttore dei servizi generali ed amministrativi C Responsabile amministrativo C Assistente di biblioteca B Assistente amministrativo B Assistente tecnico B UO B Infermiere A Guardarobiere A Addetto alle aziende agrarie A Collaboratore scolastico”. Il profilo del Responsabile amministrativo è rimasto in vigore soltanto fino al 31-8- 2000, successivamente sostituito dal Coordinatore amministrativo. Il CCNL Comparto Scuola 24-7-2003, in vigore per il quadriennio normativo 2002/2005, ha stabilito:
“ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA . (art. 51 del CCNL 4-8-1995 ed art31 del CCNL 26-5-1999)
“1. I profili professionali del personale TA sono individuati dall'allegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
“2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti
53 ciascuno uno o più profili professionali;
la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.
“3. Il personale appartenente al profilo di “guardarobiere” è collocato nel medesimo profilo dell'area B, con il corrispondente trattamento economico.
“ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE TA (art. 32 del CCNL 26-5-1999)
“1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
“a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
“b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
“2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99.
“Esse verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.
“ART. 48 - MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA
“1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art.46 possono avvenire:
“A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002. b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
“B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure: Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
54 “2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.
“ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI.
“1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il attiverà CP_24 procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi, da finanziarsi con le somme indicate al punto 4 dell'integrazione all'atto di indirizzo del 14.04.03.
“… ART. 55 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA (art. 35 del CCNL 26-5-1999)
“1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di amministrazione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 86, comma 2, lettera h), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
“2. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA viene sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art. 47.
“3. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
“… TABELLE
“TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE TA (introdotta dal CCNL 4- 8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
“1. L'unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale TA individuati dalla presente tabella.
“Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
“Area D:
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle Attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli
55 indirizzi impartiti, al personale TA, posto alle sue dirette dipendenze. Contr
“Organizza autonomamente l'attività del personale nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale TA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.
“Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
“Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
“Area C - Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
“amministrativo
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B.
“tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante l'utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B.
“Area B: Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta
“amministrativo
- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle
56 procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.
“tecnico
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
“cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l'ordinaria manutenzione.
“infermeria
- organizzazione e funzionamento dell'infermeria dell'istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.
“guardaroba
- conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
“Area A s
“Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
“servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.
“servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
“Area A
“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale
57 agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
“Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale TA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
“Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore amministrativo:
“a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;
rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
“b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
“c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
“In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica.
“Coordinatore tecnico:
- a) diploma di maturità di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di istituto tecnico corrispondente;
“In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica.
“Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende;
operatore della gestione aziendale;
operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
“Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
58 “In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
“UO:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
“Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica.
- b) diploma di qualifica professionale specifica.
“Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di scuola media
- b) corso certificato di formazione sull'assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori
“Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
“È fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che sono già inseriti in graduatoria.
“Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale TA (introdotta dal CCNL 26-5-1999)
“Nuove Aree Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995 D Direttore dei servizi generali ed amministrativi C Coordinatore amministrativo C Coordinatore tecnico B Assistente amministrativo B Assistente tecnico B UO B Infermiere B Parte_6
A s Collaboratore scolastico dei servizi A s Addetto alle aziende agrarie A Collaboratore scolastico
“TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale TA
59 “Vecchia Area Vecchia qualifica Nuova qualifica Nuova Area D D.S.G.A. D.S.G.A. D C Coordinatore amm. o tecnico Coordinatore amm. o tecnico C B Assistente amm. o tecnico Assistente amm. o tecnico B B B Testimone_1
B Infermiere Infermiere B
------- B Parte_6
------- Collaboratore scolastico dei servizi As
------- Addetto alle aziende agrarie As A -------- Parte_6
A Addetto alle aziende agrarie Collaboratore scolastico A A Collaboratore scolastico -------- ”. Il CCNL Comparto Scuola del 29-11-2007, in vigore per il quadriennio normativo 2006-2009, ha stabilito:
“ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA .
“1. I profili professionali del personale TA sono individuati dall'allegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
“2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali;
la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.
“ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE TA
“1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
“2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99.
“Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
60 “ART. 48 - MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA
“1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art.46 possono avvenire:
“A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002. b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
“B) ALL'INTERNO DELL con le seguenti procedure: CP_25
“Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
“I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.
“ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI . Parte_
“1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il ttiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.
“… ART. 56 - INDENNITA' DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA
“1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
“2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 l'indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla
61 Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. … .
“4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art. 47.
“5. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
“TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE TA (Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
“1. L'unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale TA individuati dalla presente tabella.
“Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
“Area D:
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale TA, posto alle sue dirette dipendenze. Contr
“Organizza autonomamente l'attività del personale nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale TA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.
“Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
“Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
“Area C
“Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
“amministrativo
62 - attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B.
“tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante l'utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B.
“Area B:
“Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta
“amministrativo
- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.
“tecnico
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
“cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l'ordinaria manutenzione.
“infermeria
- organizzazione e funzionamento dell'infermeria dell'istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.
“guardaroba
63 - conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
“Area A s
“Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
“servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.
“servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
“Area A
“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
“Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale TA
“Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- laurea specialistica in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore amministrativo: a) laurea triennale in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore tecnico:
- a) laurea triennale specifica.
“Assistente amministrativo:
- a) diploma di maturità
“Assistente tecnico:
64 - a) diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
“UO:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
“Infermiere:
- laurea in scienze infermieristiche.
“Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
“Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di qualifica professionale specifica.
“Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di qualifica professionale e corso certificato di formazione sull'assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori
“Collaboratore scolastico:
- diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media.
“È fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che sono già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un mese di servizio.
“Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale TA (Tabella C del C.C.N.L. 24/07/03) Nuove Aree Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995
D Direttore dei servizi generali ed amministrativi
C Coordinatore amministrativo
C Coordinatore tecnico
B Assistente amministrativo
B Assistente tecnico
B UO
B Infermiere
B Guardarobiere
A s Collaboratore scolastico dei servizi
A s Addetto alle aziende agrarie
A Collaboratore scolastico
TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale TA
65 Vecchia Nuova Vecchia qualifica Nuova qualifica Area Area
Direttore dei servizi generali e Direttore dei servizi generali e D D amministrativi amministrativi
Coordinatore amministrativo o Coordinatore amministrativo o C C tecnico tecnico
Assistente amministrativo o Assistente amministrativo o B B tecnico tecnico
B UO UO B
B Infermiere Infermiere B
Guardarobiere B
Collaboratore scolastico dei
A s servizi
Addetto alle aziende agrarie A s
A Guardarobiere
A Addetto alle aziende agrarie Collaboratore scolastico A
A Collaboratore scolastico
”. Contr La Sequenza contrattuale per il Personale prevista dall'art. 62 CCNL del 29/11/2007 del ha stabilito, tra l'altro, quanto segue: CP_26
“Art. 1. - COMPITI DEL PERSONALE TA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
“… 3 – L'art. 49 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente: Parte_
“1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il ttiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.”;
“ART.
4 - MODIFICA DELLA TABELLA B ALLEGTA AL CCNL 29.11.2007
“1. La Tabella B (REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE TA) annessa al CCNL 29/11/2007 è modificata come segue:
“Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- laurea specialistica in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore amministrativo:
66 - laurea triennale in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore tecnico:
- laurea triennale specifica.
“Assistente amministrativo:
- diploma di maturità.
“Assistente tecnico:
- diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
“UO:
- diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
“Infermiere:
- laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.
“Guardarobiere:
- diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
“Addetto alle aziende agrarie:
- diploma di qualifica professionale di:
1 – Operatore agrituristico;
2 – Operatore agro industriale;
3 - Operatore agro ambientale.
“Collaboratore scolastico dei servizi:
- diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi sociali.
“Collaboratore scolastico:
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
“È fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.
“Per i diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale si fa riferimento al DM n. 250 del 14 aprile 1997.”. Tale Sequenza normativa, che incontrovertibilmente prevede e disciplina, tra i vari profili TA, quello del coordinatore amministrativo, è stata abrogata dalle nuove previsioni della contrattazione collettiva approvate nel 2023: il CCNL Comparto
67 Istruzione e Ricerca sottoscritto il 14-7-2023, in vigore per il periodo 2019-2021, prevede infatti:
“Titolo IV
RS TA
“Capo I
“ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE TA
“Art. 49
“Obiettivi e finalità
“1. Il modello classificatorio del personale TA persegue la finalità di realizzare l'equilibrato bilanciamento tra le esigenze ed obiettivi organizzativi delle istituzioni scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti a cui è offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalità e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di crescita professionale.
“Art. 50
“Classificazione personale TA
“1. Il sistema di classificazione del personale TA è articolato in quattro aree, cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia:
- Area dei collaboratori
- Area degli operatori
- Area degli assistenti
- Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione
“2. Le aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto nell'Allegato A. All'interno dell'Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro sulla base del Piano delle attività.
“3. In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuati i profili professionali indicati nell'Allegato A.
“4. È previsto un solo livello di accesso dall'esterno per ogni area.
“5. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali o specifici titoli di studio.
“Art. 51
“Posizioni stipendiali all'interno delle aree … .
68 “Art. 52
“Posizioni economiche all'interno delle Aree
“1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadranti nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori e nell'Area degli Assistenti possono essere attribuite, con le modalità di cui ai commi seguenti, posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
“2. Il numero e gli importi delle posizioni economiche è indicato nell'allegata tabella E.1.9. … .
“Art. 53
“Mobilità professionale all'interno delle aree
“1. È possibile, nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine, il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area. Tale passaggio avviene con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
“2. Il presente articolo abroga l'art. 48 del CCNL 29/11/2007.
“Art. 54 Contr
“Incarichi specifici al personale
“1. Le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
“2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennità, avente carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) in relazione alle risorse del per il miglioramento CP_27 dell'offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
“3. L'attribuzione degli incarichi è effettuata dal dirigente scolastico, su proposta del titolare di incarico di DSGA, previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b1) (livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). … .
“Art. 55
“Incarichi di elevata qualificazione
“1. Nel rispetto delle norme vigenti, presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, è istituita una posizione di lavoro di direzione
69 dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale.
“2. Ciascuna delle posizioni di cui al comma 1 costituisce oggetto di un incarico a termine di Elevata qualificazione (EQ) attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.
“3. La posizione di lavoro di DSGA richiede:
- conoscenze complete, approfondite e specializzate, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale;
- responsabilità amministrativa e di risultato, garantendo la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre persone e gruppi, favorendo la gestione corrente e la stabilità delle condizioni, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo;
- autonomia esercitata sovrintendendo al processo decisionale ed attuativo e curandone l'organizzazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili.
“4. A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il personale cui è conferito l'incarico di DSGA, nell'ambito di direttive di massima e degli obiettivi assegnati:
- sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili;
- cura l'organizzazione ai servizi generali amministrativo-contabili svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale TA posto alle sue dirette dipendenze;
- si coordina con il dirigente scolastico per l'autorizzazione delle ferie al personale TA;
- organizza autonomamente l'attività del personale TA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico;
- individua il personale TA, nell'ambito del piano delle attività, da proporre per l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa ed autorizza le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario;
- svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
- è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili;
“5. L'incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dall Controparte_2 al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). Resta fermo che, fino a quando il
70 personale inquadrato nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni è pari al numero degli incarichi di DSGA, in fase di attribuzione/rinnovo dell'incarico di DSGA ha titolo di precedenza sugli altri candidati che hanno presentato domanda per la stessa sede il lavoratore che ha ivi svolto l'incarico nel triennio precedente. … .
“Art. 57.
“Sostituzione del titolare di incarico di DSGA
“1. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
“2. Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio.
“3. Qualora nella vigenza del contratto triennale di cui al comma 5 dell'art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell'incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, l'Ambito territoriale: a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali); b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.“... . Art. 59
“Norme di prima applicazione
“1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
“2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'Allegato B - Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione.
“3. Il personale in servizio che alla data di entrata in vigore del presente Capo risulti titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all'art. 50 del CCNL
71 29/11/2007 come sostituito dall'art. 2 del CCNL 25/07/2008, mantiene la posizione economica in godimento.
“4. Fermo restando il potere di autotutela dell'Amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Capo.
“5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'Allegato D.
“6. Il definisce in relazione alle caratteristiche proprie delle Controparte_1 aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a4) (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 4, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza;
b) titolo di studio;
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.
“7. Nel passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza costituisce pre-requisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi. Analogamente, nei passaggi dall'Area degli operatori all'Area degli Assistenti, costituisce pre-requisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l'aver svolto a tempo pieno - con contratto a tempo determinato - le mansioni dell'area e profilo per cui si concorre. … .
“Allegato A
“DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TA - SETTORE SCUOLA
72 “AREA DEI COLLABORATORI:
“Appartengono a quest'area i lavoratori che eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute, attività caratterizzata da procedure definite, anche in sequenze diversificate, che possono richiedere l'uso di strumentazione.
“Specifiche professionali comuni:
- conoscenze concrete di moderata ampiezza, attestate dal possesso di un diploma di qualifica triennale;
- capacità di utilizzare saperi, materiali e strumenti ed abilità cognitive, relazionali e sociali, per svolgere i compiti assegnati all'interno di una gamma definita di variabili di contesto;
- responsabilità di eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la conformità delle attività svolte;
- autonomia esercitata nell'ambito di un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni diversificate.
“Specifiche professionali dei singoli profili professionali:
“1. Collaboratore scolastico
“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
“È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti.
“Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
“Requisiti di base per l'accesso:
“Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità,
73 conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.
“AREA DEGLI OPERATORI:
“Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità operative e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
“Specifiche professionali comuni:
- conoscenze concrete attestate dal possesso del titolo di studio richiesto per l'acceso dall'esterno ai singoli profili professionali;
- capacità di utilizzare saperi, materiali e strumenti ed abilità cognitive, relazionali e sociali, per svolgere con padronanza i compiti assegnati all'interno di una gamma definita di variabili di contesto;
- responsabilità di eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la piena conformità delle attività svolte;
- autonomia esercitata nell'ambito di un contesto strutturato.
“Specifiche professionali dei singoli profili professionali:
“1. Operatore scolastico
“Svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
“È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi e nella cura dell'igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti;
- attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità;
- supporto ai servizi amministrativi e tecnici.
“Requisiti di base per l'accesso:
74 • Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“In alternativa
• Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
“2. Operatore dei servizi agrari
“Effettua attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
“Requisiti di base per l'accesso:
“Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro- industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“AREA DEGLI ASSISTENTI
“Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti complessi richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure, anche con l'utilizzazione di macchinari o attrezzature elettroniche, di cui hanno piena conoscenza comprensione e consapevolezza.
“Specifiche professionali comuni:
- conoscenze prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici, attestate dal possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.
- capacità di applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti, per risolvere i problemi ed abilità cognitive, relazionali, sociali e propositive necessarie per superare difficoltà crescenti.
- responsabilità di raggiungere i risultati previsti assicurando la conformità delle attività svolte.
- autonomia esercitata individuando le modalità di realizzazione più adeguate, nell'ambito di un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.
“Specifiche professionali dei singoli profili professionali:
“1. Assistente amministrativo
“Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti informatici nonché
75 di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale). Ha competenza e responsabilità diretta della tenuta dell'archivio, del protocollo e del magazzino, del quale garantisce anche la custodia, la verifica, la registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
“Requisiti di base per l'accesso:
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“2. Assistente tecnico
“Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo:
- la conduzione tecnica di laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità;
- il supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche;
- la guida degli autoveicoli e la loro manutenzione ordinaria;
- l'assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
“Requisiti di base per l'accesso
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“3. … . Tes_1
“Requisiti di base per l'accesso
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“4. Guardarobiere … .
“Requisiti di base per l'accesso
• Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“5. Infermiere … .
“Requisiti di base per l'accesso Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVTA QUALIFICAZIONE
“Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attività lavorativa che può anche avere rilevanza esterna, con autonomia operativa nella definizione e nella predisposizione degli atti e nello svolgimento dei servizi amministrativi e tecnici, con
76 possibili funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti sulla base delle eventuali risorse assegnate.
“Specifiche professionali:
- conoscenze complete e approfondite, integrate dal punto di vista della dimensione attuale e/o concettuale;
- capacità di saper applicare un'ampia gamma di metodi, prassi, procedure e strumenti in modo consapevole e selettivo, anche al fine di modificarli, nonché un set esauriente di abilità cognitive, relazionali, sociali e propositive che consentano di trovare soluzioni tecniche anche non convenzionali identificando e proponendo interventi di revisione e sviluppo;
- responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, garantendo la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse coordinate;
- autonomia esercitata partecipando al processo decisionale ed attuativo in un contesto di norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.
“Requisiti di base per l'accesso
“Per il personale destinato ai servizi amministrativi: Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“Per il personale destinato ai servizi tecnici: Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“Allegato B
“TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TA Attuale sistema di classificazione Nuovo sistema di classificazione Area Area D FUNZIONARI ED ELEVTA QUALIFICAZIONE C FUNZIONARI ED ELEVTA QUALIFICAZIONE B ASSISTENTI As OPERATORI A COLLABORATORI
“Allegato D
“TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 5, PER IL PERSONALE TA Progressione di Area Requisiti
- da Area dei Collaboratori ad Area degli Operatori
77 a) attestato di qualifica professionale richiesto per l'accesso dall'esterno - ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di primo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- da Area degli Operatori ad Area degli Assistenti
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o diverso titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori esperti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure b) attestato di qualifica professionale che consente l'accesso all'area dei Collaboratori esperti ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori esperti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione a) laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione”;”. Considerato che il CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, concernente, ex art. 2, “il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 sia per la parte giuridica che per la parte economica”, all'art. 59 espressamente prevede:
“Norme di prima applicazione
“1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
“2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'Allegato B - Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione.”, deve concludersi, per quanto qui rileva, che fino all'1-11-2023, era previsto, tra gli altri, il profilo del coordinatore amministrativo (già responsabile amministrativo), figura intermedia tra gli assistenti amministrativi ed i D.S.G.A., compreso nell'Area C della classificazione del personale TA, mentre il D.S.G.A. era inquadrato nell'Area D e l'assistente amministrativo nell'Area B. Dall'1-11-2023 sia il coordinatore amministrativo sia il D.S.G.A. si trovano inquadrati nell'unica nuova Area del personale TA dei “FUNZIONARI E DELL'ELEVTA QUALIFICAZIONE”; conseguentemente ai sensi dell'“ART. 554. ACCESSO AI RUOLI DELLA TERZA E QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE”, secondo cui
78 “1 . Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
“2 . Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
“3 . Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.”, la avendo stipulato contratti per lo svolgimento di attività di assistente Pt_1 amministrativa, all'epoca Area B, in applicazione della norma da ultimo richiamata, in virtù dell'attività ulteriore prestata in posti di D.S.G.A. scoperti, allora Area D, oltre alla partecipazione al concorso provinciale per titoli per l'immissione nel ruolo degli assistenti amministrativi della provincia scelta, poteva partecipare anche a quello eventualmente indetto per la copertura di posti di coordinatore amministrativo, all'epoca Area C (profilo esistente fino al 10-11-2023), in quanto immediatamente inferiore al profilo di D.S.G.A. dalla stessa ricoperto a tempo determinato per oltre due anni. Inoltre, anche successivamente a tale data, in applicazione dell'art. 554 cit., la ricorrente poteva continuare a partecipare al concorso per la copertura di posti di assistente amministrativo, in quanto ancora immediatamente inferiore al posto di D.S.G.A. dalla stessa ricoperto a tempo determinato per oltre due anni, periodo che la norma peraltro richiede di servizio prestato “in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti”, ed attività all'attualità rientrante nell'“Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”. Lo svolgimento di prestazioni superiori costituisce esclusivamente un titolo di servizio ulteriore che consente di partecipare ad un concorso ulteriore rispetto a quello concernente la qualifica (prima), il profilo (poi) ed infine l'Area nella cui graduatoria si è già iscritti ed in virtù del punteggio ottenuto, nella quale si siano già ricevuti incarichi per la corrispondente qualifica (assistente amministrativa), mentre ulteriormente, esclusivamente quale assistente amministrativa, la ha potuto Pt_1 ottenere gli ulteriori incarichi di D.S.G.A., per l'espletamento dei quali ella ha interrotto i rapporti di lavoro instaurati quale assistente amministrativa (come risultante dai contratti in atti e dal suo stato matricolare), non potendosi svolgere contestualmente entrambe le attività, tanto più in province diverse, e, soprattutto, non potendo un aspirante ottenere incarichi di D.S.G.A. se non già D.S.G.A. in altro istituto scolastico
79 ovvero inserito nelle graduatorie dei D.S.G.A. o, in assenza di dette figure, se non assistente amministrativo di ruolo o infine inserito nelle relative graduatorie, come appunto la ricorrente. Ciò tuttavia non implica che vadano espunte l'attività lavorativa svolta e comunque la possibilità per il candidato di aggiornare anche con il punteggio conseguente ai servizi svolti come D.S.G.A. le graduatorie in cui sia stato già inserito come assistente amministrativo: alla luce della disciplina legislativa e della contrattazione collettiva sopra richiamata, si ritiene pertanto sussistente il corrispondente diritto azionato dalla ricorrente. Conseguentemente l'aggiornamento della posizione della nelle graduatorie di Pt_1 cui trattasi deve beneficiare del punteggio corrispondente all'effettivo servizio prestato, anche a seguito di espressa disponibilità dalla stessa manifestata all'Amministrazione resistente quale assistente amministrativa, non potendo essere considerato come inutilmente prestato il servizio quale D.S.G.A., dovendo essere dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A. - Provincia di Macerata, per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, disapplicati in parte qua i provvedimenti con esso contrastanti, tra cui il Bando di Gara per Assistente Amministrativo, il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023, la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, e tutti gli atti conseguenziali, comprese le graduatorie nella parte in cui non contengono le generalità della ricorrente, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della medesima nelle graduatorie suddette a pieno titolo e con l'attribuzione del punteggio in ciascuna di esse spettantele. Alla soccombenza segue la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo e comprensive di quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati, con ricorso depositato il 19-10-2023, nel contraddittorio delle parti e nella contumacia della controinteressata , ogni ulteriore domanda, eccezione ed CP_3 allegazione respinta, così provvede: 1) accertato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A. - Provincia di per i profili professionali CP_2 di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, disapplicati in parte qua i provvedimenti con esso contrastanti, tra cui il Bando di Gara per Assistente Amministrativo, il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023, la
80 precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, e tutti gli atti conseguenziali, comprese le graduatorie nella parte in cui non recano il nome della ricorrente, condanna le Amministrazioni resistenti, come sopra rappresentate, all'inserimento immediato della Dott.ssa nelle graduatorie suddette a pieno titolo e con l'attribuzione del Pt_1 punteggio in ciascuna di esse spettantele;
2) condanna le Amministrazioni resistenti, come sopra rappresentate, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.299,00 quale compenso professionale per il procedimento cautelare in corso di causa, € 3.688,50 quale compenso professionale per il giudizio di merito, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dalla ricorrente, pari ad € 259,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 11-3-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
81
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERTA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale giudice del lavoro, all'udienza dell'11-3- 2025, all'esito della discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 612/2023 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. N. Sforza e L. Mentili ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso i loro domicili PEC e Email_1
come da procura allegata al ricorso;
Email_2
RICORRENTE nei confronti di
, con sede in Roma, via Trastevere, Controparte_1
n. 46/A, e Controparte_2
, in persona dei rispettivi
[...] legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall'
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, ex art. 417 Controparte_2 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliati presso l'
[...]
, sito a via Padre Matteo Controparte_2 CP_2
Ricci, n. 31, indirizzi PEC: e Email_3
Email_4
CONVENUTI e nei confronti di;
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE Oggetto: inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A. - Provincia di per i profili professionali di Assistente CP_2
Amministrativo e Collaboratore Scolastico ed attribuzione punteggio spettante. Le parti costituite hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19-10-2023 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il , l Controparte_1 [...]
[... di Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e, quali CP_2 litisconsorti controinteressati, tutti gli iscritti nelle Graduatorie Permanenti per il personale TA pubblicate in data 08/08/2023 per l'a. s. 2023/2024, profili professionali Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, per la Provincia di tra i quali indicava la dott.ssa (posizionatasi nella Graduatoria CP_2 CP_3
A.T.A. Assistenti Amministrativi al n. 31), mediante notifica ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione nei siti internet delle Amministrazioni convenute, e chiedeva:
“a) In via cautelare:
“- Ex art. 700 e 669 bis c.p.c., sospeso ogni provvedimento e/o atto contrastante, disporre l'inserimento medio tempore della Ricorrente nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A., Provincia di , per i profili CP_2 professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, con condanna delle Amministrazioni agli atti di propria competenza e rinviando ogni valutazione definitiva al merito;
“b) Nel merito:
“- In via principale e per tutte le ampie ragioni addotte in narrativa nel primo e secondo motivo di Ricorso, accertato il diritto della Ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A., Provincia di , CP_2 per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, dichiarare nulli, annullare ed in ogni caso disapplicare gli atti anche amministrativi contrastanti con tale diritto, compresa la previsione del Bando di Gara per Assistente Amministrativo di cui al secondo capoverso dell'art. 2.2., lett. a) come ogni altra previsione con esso contrastante, il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023, la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, i Verbali della Commissione sul punto, il rigetto del Ricorso in opposizione ed ogni ulteriore atto/provvedimento con esso contrastante comprese le graduatorie nella parte in cui non recano il nome della Ricorrente e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della Dott.ssa nelle Pt_1 medesime graduatorie con correzione delle stesse;
“- In subordine e per le ragioni addotte in narrativa nel terzo motivo di Ricorso, accertato il diritto della Ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale a. s. 2023/2024 per il personale Provincia di , per il profilo professionale CP_5 CP_2 di Collaboratore Scolastico, dichiarare nulli, annullare ed in ogni caso disapplicare gli atti anche amministrativi contrastanti con tale diritto, compreso il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023 e la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, i Verbali della Commissione sul punto, il rigetto del Ricorso in opposizione ed ogni ulteriore atto/provvedimento con esso contrastante compresa la
2 graduatoria nella parte in cui non reca il nome della Ricorrente e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della Ricorrente nella medesima graduatoria per l'indicata figura professionale con correzione delle stessa;
“c) Con riserva di azione risarcitoria, eventualmente anche all'esito del presente giudizio;
“d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. La agiva per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nelle Pt_1 graduatorie provinciali per l'a. s. 2023/2024 di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 per il personale A.T.A., profili professionali di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, per la Provincia di con disapplicazione, inefficacia, CP_2 annullamento di ogni atto adottato dalle P.A. in contrasto con tale diritto e condanna delle stesse al reinserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali e correzione delle stesse ed esponeva: ella aveva ricevuto, negli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'incarico di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per un periodo complessivo di oltre 31 mesi, pari esattamente a 943 giorni (fino al 18- 5-2023, ultimo giorno calcolato per l'inserimento in I fascia): in data 21/05/2020, con provvedimento del Dirigente dell di era stata Controparte_6 CP_2 individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ex art. 44 CCNL 29/11/2007 per il Comparto Scuola per il profilo di D.S.G.A., in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A.; il 16/10/2020, con DDG dell Controparte_2
era stata individuata quale destinataria di incarico a tempo determinato
[...] fino al 31/08/2021 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di Mercatino NC (PU); il 13/10/2021 era stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di per il profilo professionale di Assistente Amministrativo;
il 21/10/2021 CP_2 con DDG dell'U.S.R. per le era stata individuata quale destinataria di incarico CP_2
a tempo determinato al 31/08/2022 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di Mercatino NC (PU); il 20/09/2022, era stata destinataria di proposta di contratto individuale presso l'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC) per il profilo professionale di Assistente Amministrativo;
infine, con DDG n. 1680 del 24/09/2022 dell era stata destinataria di Parte_2 incarico a tempo determinato al 31/08/2023 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di AR di AR (AN), incarichi tutti svolti dalla ricorrente con dedizione e sacrificio, spesso lontana dal luogo di residenza con sacrifici personali ed economici.
3 Il 26/04/2023, con DD.DD.GG. nn. 276 e 282, l aveva pubblicato Parte_2
i Bandi di Concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, relative ai profili professionali, rispettivamente, di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario statale di tutte le province della Regione Marche, con presentazione delle candidature su base provinciale;
il 10/05/2023, in forza dei suddetti DD.DD.GG. dell la ricorrente aveva Parte_2 presentato, tramite l'apposita piattaforma del Controparte_1
“Istanze online”, la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali A.T.A., relativamente ai profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico del personale TA di tutte le province della Regione alla quale era stato assegnato CP_2 il protocollo n. “m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.9591787.10-05- CP_7
2023.10-05-2023” ed in forza della quale la era stata inserita nella Graduatoria Pt_1
Provinciale A.T.A. ed il suo profilo, unitamente alla posizione in graduatoria ed al punteggio di ammissione, servizi e titoli, era risultato visibile e consultabile nella sezione della piattaforma Istanze online “Visualizzazione graduatorie d'istituto personale TA I-II fascia”; il 10/07/2023, la ricorrente aveva effettuato, accedendo alla medesima piattaforma, in forza dell'avvenuto inserimento in I Fascia, utilizzando l'apposito modulo, “l'indicazione delle Istituzioni Scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie di istituto di I fascia per l'a. s. 2023/2024”, cui era stato assegnato il protocollo n.
“m_pi. REGISTROUFFICIALE.I.9773594.10-07-2023”; il 20/07/2023 le CP_7 era stato notificato a mezzo pec dall' Controparte_8
il decreto di esclusione dai concorsi in oggetto, relativamente all'inserimento
[...] nella graduatoria permanente a. s. 2023/2024 di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
a seguito di accesso agli atti, l'Ufficio competente aveva trasmesso la nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023 richiamata nel provvedimento di esclusione ed i verbali della Commissione di concorso;
il 26/07/2023, la aveva proposto ricorso in Pt_1 opposizione con istanza di riesame della propria posizione, all'U.S.R., il quale, l'08/08/2023, aveva respinto le richieste richiamando il Bando di concorso;
in pari data erano state pubblicate le graduatorie definitive relative alla Provincia di per CP_2
Assistenti Amministrativi e per Collaboratori Scolastici, senza inserimento della ricorrente, la quale affermava il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali esponendo: ribadita preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione oggetto di causa, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. civ. SS.UU. n. 8090/20 e n. 9330 del 04/04/2023), la affermava che la Pt_1 fonte del proprio diritto all'inserimento nelle predette graduatorie era costituita da una
4 norma primaria, l'art. 554, co. 3, D. Lgs. n. 297/94; la ragione addotta dall
[...] ai fini dell'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali A.T.A. per Pt_2
Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, che rappresentava un unicum sul piano nazionale e persino regionale, in quanto la posizione dell
[...]
, contenuta nel “Bando di concorso per l'aggiornamento e Controparte_8
l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. l.vo 297/94, relativamente al profilo professionale di assistente amministrativo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale di tutte le province della Regione
, nell'enunciare i requisiti, aveva previsto, all'art. 2.2., con una formula CP_2 presente in modo identico anche nell'altro bando per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico ed in aderenza al co. 3 dell'art. 554 D. Lgs. n. 297/94: “Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi;
[…]) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorre”, aggiungendo tuttavia: “Sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, nonché nel verbale di intesa del 18 settembre 2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione effettuata in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo”; quest'ultima affermazione, apparentemente frutto di un refuso o di un errore, non era presente né nell'altro bando, per collaboratori scolastici, né nell'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, con il quale era anzi in palese contrasto;
quindi la ragione dell'esclusione della ricorrente era contenuta nella mancata considerazione dell'anzianità di servizio maturata negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, anzianità la quale, in quanto non presa in considerazione dal bando perché non oggetto delle intese sindacali, era come se non esistesse. Il provvedimento di esclusione era così motivato: “Preso atto che l'art.
2.2. lettera a) del bando di concorso n. 276 prevede che “… gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione effettuata in qualità di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo ...” e non anche il servizio prestato negli aa. ss. successivi 2021/2022 e 2022/2023;
“[…] Considerato quindi, che il servizio reso dall'aspirante Dott.ssa Parte_1 negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 raggiunge complessivamente Mesi 13 e Giorni 17 di servizio, insufficienti per la partecipazione ai concorsi sia di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico;
5 “DECRETA
“Art. 1 – Per mancanza dei requisiti sopra citati, di cui all'art.
2.2. lett. a) del bando, la candidata Dott.ssa nata a [...] il [...], è esclusa dal Parte_1 concordo di cui trattasi, relativamente all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. l.vo 297/94, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo;
“Art. 2 – Conseguentemente è esclusa anche dal concorso relativo all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. l.vo 297/94, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico”.; la Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023 dell'USR richiamata nel provvedimento di esclusione si era espressa nello stesso modo, interpretando in modo erroneo l'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, e affermando che le intese con le OO.SS. per gli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 rispettivamente del 12/09/2019 e del 18/09/2020 costituivano una eccezionale deroga alla normativa che avrebbe consentito, soltanto per gli anni indicati, la valutazione del periodo di D.S.G.A. ai fini concorsuali;
pertanto, non essendo “stata prevista, al contrario, alcuna estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati dagli assistenti amministrativi nel diverso profilo dei D.S.G.A. nel successivo anno scolastico 2021/2022 e nel corrente anno scolastico 2022/2023”, “ed essendo quella prevista dalle intese sottoscritte in data 12 settembre 2019 e in data 18 settembre 2020 una deroga a specifiche norme (lex specialis) con le quali sono annualmente regolamentate le procedure concorsuali per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., in assenza di ulteriori specifici accordi a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie dei CC.CC.NN.LL. del comparto istruzione e Ricerca 2016-2018 e del 6.12.2022, non si ritiene che la valutazione del servizio prestato in qualità di D.S.G.A. a favore degli assistenti amministrativi che chiedono di essere ammessi o di aggiornare la loro posizione nelle graduatorie permanenti utili per l'a. s. 2023/2024, possa essere
“estesa” ad anni in cui tale valutazione non è stata oggetto delle apposite intese precedentemente sottoscritte”. La segnalava che tale interpretazione era totalmente contrastante con la Pt_1 normativa in materia: la ricorrente rilevava che, in applicazione dell'art. art. 554 D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994, ella incontestabilmente alla data dei bandi aveva svolto il servizio di D.S.G.A. per di più di 24 mesi, avendo pertanto diritto a partecipare ai concorsi in questione, ai sensi del 3° co. dell'art. 554, in quanto il ruolo di D.S.G.A. rientrava in una qualifica superiore a quella di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
il ruolo di D.S.G.A. si era sviluppato dalle vecchie figure del Segretario (T.U. n. 3/1957), Coordinatore Amministrativo (D.P.R. n. 588/1985), Responsabile Amministrativo (CCNL 4/8/1995) per essere definito nel CCNL del 15/03/2001 e poi nei successivi CC.CC.NN.LL.; esso era stato definito specificamente
6 nella Tabella A – Profili professionali, come segue: “D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale TA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
“Firma tutti gli atti di sua competenza.
“L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa.
“Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche”, con identici qualificazione e ruolo nei successivi CC.CC. il D.S.G.A. era un ruolo/qualifica superiore a quello di CP_9
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, i quali erano alle sue dirette dipendenze e ricevevano dal medesimo specifiche direttive, che dovevano eseguire, mentre il D.S.G.A. aveva maggiore autonomia, sottoscriveva atti a rilevanza anche esterna ed era sottoposto alle esclusive direttive del Dirigente Scolastico;
ciò era confermato indirettamente dalla diversa configurazione della figura dell'Assistente Amministrativo, per il quale il medesimo CCNL del 2001 prevedeva: “Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute”, ed a maggior ragione di quella del Collaboratore Scolastico, il quale “esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;
di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.” ed infine la conferma definitiva proveniva dalle Intese del 12/09/2019 e 18/09/2020
7 richiamate dal nel Bando di Assistente Amministrativo, nelle quali si CP_1 leggeva: “premesso e considerato che:
• Al DSGA sono attribuite le funzioni direttive ed apicali del personale amministrativo dell'istituzione scolastica;
• La presenza del DSGA è indispensabile per la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti amministrativi contabili dell'istituzione scolastica” e le quali avevano consentito eccezionalmente la copertura dei ruoli di D.S.G.A., necessari per avviare gli anni scolastici, vista la loro carenza, mediante le previste procedure straordinarie, quindi anche mediante “conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l'incarico di DSGA e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007”; l'eccezionalità era dovuta alla carenza di tali figure essenziali che aveva determinato la decisione di conferire l'incarico a chi ricoprisse un profilo inferiore, gli Assistenti Amministrativi, purché fossero rispettate le condizioni legate al necessario titolo di studio;
pertanto, considerato che il co. 3 dell'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 prevedeva: “Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo di partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore” ed osservato che il D.S.G.A. era una qualifica superiore a quelle di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico per le quali la ricorrente aveva presentato domanda, era indubbio che ella poteva partecipare al concorso in base alla suddetta norma;
l'errore di impostazione dell' era Parte_2 individuabile anche nel Decreto di esclusione e nella nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, nei quali, richiamato il bando, l'Amministrazione aveva affermato che solo per il tramite delle Intese chi aveva svolto l'incarico di DSGA nei soli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 poteva dichiararlo “quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo ...”, quando, invece, in base al co. 3 dell'art. 554, non solo chi aveva svolto l'identico incarico di Assistente Amministrativo poteva partecipare al concorso, ma anche chi aveva ricoperto una qualifica superiore, quale quella di D.S.G.A., rispetto a quelle messe a concorso, essendo il motivo logicamente chiaro: se una persona aveva potuto svolgere l'incarico superiore, la stessa poteva
“spendere” quel servizio ai fini partecipativi per l'incarico inferiore;
pertanto era errato il solo bando per Assistenti Amministrativi (poiché quello per Collaboratori Scolastici non conteneva tale menzione), nella parte in cui, richiamato l'art. 554, aveva aggiunto la frase per la quale erano valutabili soltanto le annualità 2019/2020 e 2020/2021 e non le successive, in quanto erano invece valutabili tutte le annualità di D.S.G.A., ruolo
8 superiore a quelli per i quali il concorso era stato indetto e, conseguentemente, erano errati i successivi atti amministrativi che avevano applicato in modo illogico tale previsione concorsuale, in violazione diretta della normativa fonte del diritto soggettivo della ricorrente;
dovevano quindi essere disapplicati tutti gli atti amministrativi contrastanti con il suddetto diritto soggettivo, quali il bando di Assistente Amministrativo, il provvedimento di esclusione, la nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023 dell i verbali della Commissione sulla questione, la nota di Parte_2 rigetto del ricorso in opposizione con conferma dell'esclusione ed ogni ulteriore atto con esso contrastante, e condannate le Amministrazioni convenute all'inserimento della nelle relative graduatorie, nella lista provinciale di ove era stata Pt_1 CP_2 inizialmente e correttamente inserita. A parere della ricorrente, la posizione dell era errata anche sotto altri Parte_2 profili: a) era infatti erronea la lettura sia delle Intese con le OO.SS. del 12/09/2019 e del 18/09/2020, sia della Nota DGPER n. 40769/2019, e la loro portata letterale e operativa;
b) erano palesi la disparità di trattamento e la violazione di principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, parità di trattamento, ragionevolezza, buon andamento, legittimo affidamento che tale interpretazione comportava;
c) un simile sistema di reclutamento determinava conseguenze illogiche;
secondo i convenuti, infatti, tali Intese, essendo limitate agli aa. ss. 2019/2020 e 2021/2022 e non rinnovate per mancato accordo, non si sarebbero potute applicare ad anni diversi, non essendo stato in tal modo considerato il co. 3 dell'art. 554 cit., mentre esse non riguardavano affatto la spendibilità dell'incarico di D.S.G.A. al fine della partecipazione ad altri concorsi, ma solo il reclutamento di D.S.G.A., carenti in numero ed essenziali per l'attività scolastica, attingendo a qualifiche inferiori quali Assistenti Amministrativi e non invece il contrario, cioè la possibilità di spendere il servizio già prestato quale D.S.G.A. e quindi la rilevanza dell'espletato servizio di D.S.G.A. limitandolo ai periodi presi in considerazione dalle Intese in questione, ciò dimostrando che chi aveva svolto quel servizio poteva in base alla normativa partecipare a concorsi per qualifiche inferiori, unica lettura possibile delle Intese, come confermato nella Nota DGPER n. 40769 del 13/09/2019, richiamata nel bando per Assistenti Amministrativi al punto 2.2 (“Sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, nonché nel verbale di intesa del 18 settembre 2020 ...”), interpretata erroneamente dai convenuti, che atteneva anch'essa esclusivamente al reclutamento di D.S.G.A. e nulla disponeva circa la “spendibilità” concorsuale dell'incarico già svolto;
comunque, anche ammettendo per vero quanto affermato dalle P.A., le suddette Intese ed una Nota interna non potevano derogare disposizioni di legge costituenti norma primaria, né violare principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, parità di trattamento,
9 ragionevolezza e buon andamento della P.A.; l come si leggeva negli Parte_2 interpelli, in sede di indizione degli stessi aveva bypassato la mancanza del rinnovo dell'Intesa per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 non soltanto richiamando il verbale di intesa sottoscritto il 18/09/2020, ma appellandosi all'incontro tenutosi in data 15/09/2022 con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca 2016- 2018, all'art. 14 del CCNI triennale 8-7-2020 e agli artt. 8 e 9 del C.C.D.R. sottoscritto il 23-6-2022, essendo illogico ed illegittimo richiamare l'intesa per rendere valido l'interpello regionale rivolto alla copertura di posti vacanti da D.S.G.A. e, contestualmente, in forza di esso, non riconoscere il servizio prestato dalla ricorrente negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 in qualità di D.S.G.A., bypassando la mancata stipula dell'intesa per coprire i posti vacanti di scuole che necessitavano della figura apicale del D.S.G.A., ed invece, nella diversa ipotesi del riconoscimento del servizio a chi quel ruolo aveva ricoperto con responsabilità, “decoro, disciplina e onore”, conformemente all'art. 54 Cost., ritenendo impossibile o invalido il richiamo all'intesa; ciò violava i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, parità di trattamento, ragionevolezza, buon andamento della P.A. (artt. 3, 97, 98 Cost. ed altri), con lesione dei diritti della ricorrente ex art. 2 Cost., che avrebbe svolto un servizio, in assenza di Intesa relativa, irrilevante in sede curriculare, non potendo intendersi “factum infectum fieri nequit”, come da giurisprudenza in tema di spendibilità dei requisiti curriculari persino in ipotesi di nullità (Consiglio di Stato, sentenza n. 6655 del 06/10/2021), secondo cui il servizio espletato non poteva non valere ai fini curriculari;
a fronte di un contratto legittimamente stipulato, infatti, i medesimi principi imponevano che il relativo punteggio dovesse sempre essere riconosciuto;
soltanto nell'ipotesi in cui l'aspirante avesse reso il servizio in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili interessati o sulla base di dichiarazioni mendaci vi sarebbe stato un servizio a cui non era attribuibile alcun punteggio (Corte d'Appello Roma, Sez. Lav., Sent. 28/10/2022, n. 3834); conformemente a quanto disposto dal Testo Unico sul Pubblico Impiego, D. Lgs. n. 165/01, secondo cui “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi [era] stata retribuzione, anche ridotta”; il medesimo D. Lgs. n. 165/01 non a caso nel suo art. 1 aveva affermato che la ratio sottesa a tutto l'impianto normativo era quella di “a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni … b) riconoscere un punteggio ed agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione … c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o
10 psichica”; la ricorrente non solo aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze di una P. A., ma sempre con impegno e dedizione, come da lettera di merito a firma del D. S. dell'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche, prof. , del 5/10/2020 Persona_1 riferita all'attività espletata dalla nel ruolo di D.S.G.A., avendo ella “… svolto Pt_1 le sue funzioni espletando un lodevole servizio” , considerato “l'importante supporto che la Direttrice Amministrativa è stata in grado di dare in un periodo Parte_1 che ha visto entrambe le figure apicali (Dirigente e Direttore) sostituite”, e da lettera di merito della D.S. dell'I. C. di AR, prof.ssa del 16/10/2023, Per_2 in cui si dichiarava che la ricorrente aveva “… ricoperto le sue funzioni espletando un lodevole servizio. Nello specifico si ritiene opportuno mettere in luce come la Dott.ssa abbia dato prova di sicura professionalità e generosa collaborazione, Pt_1 rivelandosi in grado di fornire un fondamentale e sostanziale supporto in un periodo che ha visto questo coinvolto in un processo di fusione con l' CP_10 Controparte_11
che ha richiesto il compimento di una molteplicità di atti ed adempimenti di
[...] natura amministrativo-contabile volti a garantire le operazioni di dimensionamento dell' stesso operanti a far data dal 1 Settembre 2023”; la veva svolto gli CP_10 Pt_1 incarichi anche in altre Province, nei Comuni di Mercatino NC e AR, sostenendo i costi personali ed economici di quei servizi, ed aveva subito una violazione del legittimo affidamento, infine con rilevante disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri candidati nella sua stessa posizione che avevano ottenuto la valorizzazione dei servizi prestati come D.S.G.A.; tale sistema di reclutamento, oltreché illegittimo, sarebbe stato anche illogico, poiché il mancato ed ingiusto riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente non soltanto le aveva impedito di essere inserita in graduatoria e di ottenere, dall'01/09/2023, un incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto) conferito dall' nonché di aspirare ad un incarico a Pt_3 tempo indeterminato dall'anno successivo per effetto dell'aggiornamento, ma aveva di fatto comportato che la stessa fosse stata scavalcata da aspiranti meno titolati e che non avevano svolto incarichi di D.S.G.A., nonostante la ricoprendo, negli aa. ss. dal Pt_1
2019/2020 al 2022/2023, un ruolo apicale negli istituti scolastici nonché le funzioni direttive indispensabili per la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti amministrativi contabili degli stessi, avesse acquisito livelli di competenza e professionalità che non potevano essere equiparati agli aspiranti candidati che avevano accesso alle graduatorie permanenti in qualità di Assistenti Amministrativi o di Collaboratori Scolastici, essendo in tal modo impedito a chi aveva titoli persino in eccedenza (laurea in Giurisprudenza quinquennale LMG-01) oltre ai servizi maturati di ottenerne il riconoscimento;
inoltre, come da premessa al decreto di esclusione n. 3494 del 20-7-2023, la richiesta di chiarimenti era stata formulata dall'Ambito V all' in data 11/07/2023, non solo ad inserimento già avvenuto della Parte_2
11 ricorrente nelle graduatorie di I fascia, soprattutto ad allegato G già compilato e trasmesso;
alla ricorrente erano stati già riconosciuti sia l'inserimento in I fascia, sia la possibilità di procedere alla compilazione del “modulo per l'indicazione delle Istituzioni Scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie di istituto di I fascia per l'a. s. 2023/2024”, con un'esclusione intervenuta soltanto ex post;
in ulteriore subordine, quanto al diritto all'inserimento, anche in caso di adesione alla ricostruzione dell nella graduatoria di cui alla lista provinciale MC per il profilo Parte_2 professionale di Collaboratore Scolastico, la tesi dei convenuti non avrebbe mai potuto condurre all'esclusione della ricorrente in entrambi i concorsi:
considerato che
unica base di tale conseguenza era, sia nel provvedimento espulsivo sia nella sua conferma la considerazione del secondo capoverso della lett. a) art.
2.2 del bando nella parte in cui richiamava i verbali d'Intesa consentendo la spendibilità del servizio D.S.G.A. per i soli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, tale previsione era presente soltanto nel bando per Assistente Amministrativo, mentre era totalmente assente in quello per Collaboratore Scolastico, come dimostrato dal fatto che l' sembrava persino Parte_2 accorgersene nel richiamare, nel provvedimento espulsivo dal concorso, il solo bando di concorso n. 276 per Assistente Amministrativo per poi decretare all'art. 1 l'esclusione ed aggiungere esclusivamente: “Art. 2 – Conseguentemente è esclusa anche dal concorso relativo all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. lvo 297/94, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico”, per ragioni illogiche ed oscure;
quindi, anche in caso di accoglimento dell' illogica posizione dell , sarebbe stata comunque illegittima l'esclusione della Parte_2 dalle graduatorie per la figura di Collaboratore Scolastico. Pt_1
Chiarito la sussistenza sia del fumus sia del periculum, lamentando un danno grave ed irreparabile incombente su di lei, la ricorrente chiedeva quindi che, ex art. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c., venisse disposto l'inserimento immediato della ricorrente nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 sia per Assistenti Amministrativi che per Collaboratori Scolastici, dichiarando espressamente di riservarsi l'esercizio in via separata dell'azione risarcitoria, e, quanto al merito:
“… - In via principale e per tutte le ampie ragioni addotte in narrativa nel primo e secondo motivo di Ricorso, accertato il diritto della Ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A., Provincia di , CP_2 per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, dichiarare nulli, annullare ed in ogni caso disapplicare gli atti anche amministrativi contrastanti con tale diritto, compresa la previsione del Bando di Gara per Assistente Amministrativo di cui al secondo capoverso dell'art. 2.2., lett. a) come ogni altra previsione con esso contrastante, il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023, la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, i Verbali della
12 Commissione sul punto, il rigetto del Ricorso in opposizione ed ogni ulteriore atto/provvedimento con esso contrastante comprese le graduatorie nella parte in cui non recano il nome della Ricorrente e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della Dott.ssa nelle medesime graduatorie Pt_1 con correzione delle stesse;
“- In subordine e per le ragioni addotte in narrativa nel terzo motivo di Ricorso, accertato il diritto della Ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale a. s. 2023/2024 per il personale Provincia di , per il profilo professionale CP_5 CP_2 di Collaboratore Scolastico, dichiarare nulli, annullare ed in ogni caso disapplicare gli atti anche amministrativi contrastanti con tale diritto, compreso il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023 e la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, i Verbali della Commissione sul punto, il rigetto del Ricorso in opposizione ed ogni ulteriore atto/provvedimento con esso contrastante compresa le graduatoria nella parte in cui non reca il nome della Ricorrente e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della Ricorrente nella medesima graduatoria per l'indicata figura professionale con correzione delle stessa;
…”, con vittoria delle spese di lite. Si costituivano ritualmente il , l Controparte_1 [...]
Controparte_12
i quali chiedevano il rigetto delle domande
[...] CP_2 sia cautelare sia di merito ed esponevano: quanto alla pretesa di riconoscimento del diritto della all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti e nelle Pt_1 graduatorie di circolo e di istituto di I fascia della Provincia di per il CP_2 conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato al personale A.T.A. appartenente ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico in virtù del possesso di almeno 24 mesi di servizio in istituzioni scolastiche statali, la ricorrente, aspirante all'inserimento per l'a. s. 2023/2024 nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 della provincia di per i profili CP_2 professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, per il triennio scolastico 2014-2017, con domanda indirizzata all'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC), aveva chiesto l'inserimento ex novo nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili professionali A.T.A. di assistente amministrativo (AA) e collaboratore scolastico (CS); con la valutazione dei titoli dichiarati, in detto triennio, per entrambi i profili professionali richiesti aveva ottenuto il medesimo punteggio, attribuito esclusivamente per il titolo di studio in suo possesso e sulla base della votazione con cui lo stesso era stato conseguito: punti 7,50; dall'inserimento nelle graduatorie di III fascia TA nel triennio 2014-2017 e per l'a. s. 2017/2018, non le erano derivati incarichi per alcuno dei due profili richiesti e pertanto non erano stati
13 effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dall'interessata nel modello di domanda;
per il triennio 2017-2020, con slittamento di un a. s. della validità delle graduatorie, con domanda datata 17-10-2017 indirizzata all'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC), la ricorrente aveva nuovamente chiesto l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A., per i medesimi profili professionali di assistente amministrativo (AA) e collaboratore scolastico (CS) già richiesti nel precedente triennio, dichiarando nuovamente, quale titolo ai fini dell'accesso e dell'attribuzione di punteggio il diploma di maturità e, per il solo profilo di assistente amministrativo, anche il conseguimento del diploma di laurea;
sulla base della valutazione dei titoli di accesso e di cultura dichiarati nel modello di domanda, la si era collocata nelle graduatorie di istituto di III fascia delle trenta scuole della Pt_1 provincia di scelte con la presentazione dell'apposito Modello Allegato D3: CP_2
- con punti 9,50 per i profili di assistente amministrativo (AA) (punti 7,50 per il titolo di studio di accesso e punti 2,00 per il diploma di laurea); - con punti 7,50 per il profilo di collaboratore scolastico (CS) (spettante per il possesso del diploma di maturità, valutato sia ai fini dell'accesso che per l'attribuzione di punteggio); in virtù del suo inserimento nelle graduatorie di III fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. nel profilo di assistente amministrativo e della posizione occupata nella graduatoria di istituto (posto n. 10 con punti 9,50), nell'a. s. 2019/2020, secondo anno di validità delle graduatorie predisposte ai sensi del D.M. n. 640/2017 e prorogate con D.M. 967/2017, la ricorrente era divenuta destinataria di un incarico nel profilo professionale di D.S.G.A. nell'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche (MC), inizialmente per il periodo dal 26-5-2020 al 31-7-2020, per la sostituzione temporanea della D.S.G.A. titolare , assente dal 20-5-2020 al 31-7-2020; con Controparte_13 contratti prot. n. 4612 del 4-8-2020 e prot. n. 4672 del 10-8-2020, a seguito della prosecuzione dell'assenza della Carletta, l'incarico conferito alla ricorrente era stato prorogato, dapprima, per il periodo dall'1-8-2020 al 9-8-2020, e, successivamente, dal 10-8-2020 al 31-8-2020; essendo quello conferito alla l primo incarico nell'arco Pt_1 di validità delle graduatorie aggiornate ed integrate ai sensi del D.M. n. 640/17, il D.S. dell'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche aveva effettuato i controlli sulla veridicità della dichiarazioni sottoscritte dall'interessata, che si erano conclusi con la conferma dei punteggi attribuitole dall'Istituto capo-fila, l'I. C. “Giovanni XXIII” di AN, in quanto riferiti esclusivamente al conseguimento e possesso di titoli di studio (il diploma di maturità e il diploma di laurea); nell'a. s. 2020/2021, la ricorrente era divenuta destinataria di un incarico a tempo determinato di durata annuale in qualità di D.S.G.A. in provincia di Pesaro e Urbino nell'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC, una delle 11 scuole normodimensionate con posti rimasti vacanti e disponibili al termine delle operazioni di reclutamento con contratto a tempo indeterminato di
14 personale A.T.A. appartenente al profilo professionale dei D.S.G.A.; il 22-10-2020 era stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro prot. n. 3992/C4, con durata dell'incarico dal 21-10-2020 al 31-8-2021; la ricorrente, nella domanda datata 22-4- 2021 di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. per il triennio 2021/2024, presentata telematicamente attraverso la piattaforma ministeriale “Istanze on Line” sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. n. 50 del 3-3-2021, indirizzata sempre all'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC), per i medesimi profili professionali già richiesti nei precedenti trienni, di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, aveva chiesto la valutazione (per l'a. s. 2020/2021, fino al 22-4-2021, data di scadenza fissata per la presentazione delle domande) di tali servizi, oltre che di un attestato di addestramento professionale conseguito valutabile esclusivamente per il profilo di assistente amministrativo;
la ricorrente, ai fini dell'accesso, per entrambi i profili professionali, aveva confermato il possesso del diploma di maturità conseguito presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati il 3-7-2007 con la votazione di 75/100, corrispondente alla votazione 7.50 / 10; ai fini dell'attribuzione del punteggio: per il solo profilo professionale di assistente amministrativo, aveva dichiarato il possesso del diploma di laurea, titolo già dichiarato con l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia per il triennio 2018-2021 ai sensi del D.M. 640/2017 e di un attestato di addestramento professionale per la dattilografia / attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici conseguito in data 14-4-2021, rilasciato dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Mosè Bianchi” di Monza;
per entrambi i profili professionali, aveva inoltre dichiarato di aver prestato servizio negli aa. ss. 2019/2020 (dal 26-5-2020 al 31-8-2020, per complessivi 98 giorni, presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche, e 2020/2021 (dal 21-10-2020 al 22-4- 2021, data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, per complessivi 184 giorni, presso l'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC), nel profilo di assistente amministrativo, aggiungendo solo nel CAMPO NOTE, “… di aver svolto i propri servizi ricoprendo la figura di DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMMINISTRATIVI”; sulla base della valutazione dei titoli di accesso, di cultura e di servizio dichiarati nel modello di domanda, la si era collocata nelle graduatorie Pt_1 di istituto di III fascia delle trenta scuole della provincia di scelte CP_2 contestualmente alla presentazione della domanda di aggiornamento: - con punti 15,00 per il profilo di assistente amministrativo (AA), di cui complessivi punti 10,50 per i titoli di studio e di cultura/professionali (punti 7,50 per la maturità classica, punti 2,00 per il diploma di laurea e punti 1,00 per l'attestato di addestramento professionale) e complessivi punti 4,50 per il servizio dichiarato come prestato nel profilo di assistente
15 amministrativi, ma in realtà svolto in esecuzione di incarichi ottenuti nel diverso profilo A.T.A. dei D.S.G.A., a cui era stata attribuita la valutazione prevista, dall'Allegato A/1 al D.M. n. 50/2021, per il servizio specifico (cioè prestato nel medesimo profilo professionale di inserimento); tale ultimo punteggio, attribuito sulla base di una dichiarazione solo in parte corretta dell'interessata, era errato in quanto quello svolto nel profilo di D.S.G.A. non poteva essere valutato come servizio specifico nel diverso profilo di assistente amministrativo [il punto B).7.1) dell'Allegato A/1 al D.M. n. 50/2021 prevedeva infatti che fosse valutato come SPECIFICO il “Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali”, con diritto all'attribuzione per ogni anno di punti 6,00 e per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di punti 0,50; la però negli aa. ss. Pt_1
2019/2020 e 2020/2021 non aveva prestato servizio né in qualità di assistente amministrativo né nel profilo di responsabile amministrativo (profilo A.T.A. ad esaurimento dal 2001); anche nelle graduatorie di istituto di III fascia per supplenze nel profilo A.T.A. degli assistenti amministrativi, per i titoli di servizio in suo possesso (“Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente”), la ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di complessivi punti 1,35 e, quindi, al conseguente inserimento in graduatoria con complessivi punti 11,85 e non punti 15,00]; per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze nel profilo di assistente amministrativo, per il servizio svolto negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 (fino al 22-4-2021) la ricorrente avrebbe quindi avuto diritto al medesimo punteggio che le era stato attribuito per le graduatorie di collaboratore scolastico, punti 1,35, con attribuzione quindi in graduatoria di complessivi punti 11,85; con punti 8,85 per il profilo di collaboratore scolastico (CS), di cui punti 7,50 per il diploma di maturità, unico - tra i titoli di studio, culturali/professionali in suo possesso - valutabile per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia per le assunzioni nel profilo di collaboratore scolastico e complessivi punti 1,35 per il servizio dichiarato come prestato nel profilo di assistente amministrativo, che, secondo quanto previsto dal punto B).5) dell'Allegato A/5 al D.M. n. 50/2021, era stato valutato come servizio aspecifico, cioè come “Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio
16 prestato come modello vivente”, con diritto all'attribuzione di punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni e fino ad un massimo di punti 1,80 per un intero anno;
pubblicate le graduatorie di III fascia definitive per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. nel triennio 2021-2024, nell'a. s. 2021/2022, in data 13- 10-2021, la aveva inizialmente ottenuto una supplenza breve e saltuaria su uno Pt_1 dei c.d. posti COVID per 36 ore settimanali di servizio in qualità di assistente amministrativo presso il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di incarico che CP_2 aveva svolto per soli 10 giorni, fino al 22-10-2021; dal 23-10-2021, la ricorrente era stata infatti nuovamente individuata quale destinataria di un incarico a tempo determinato annuale in qualità di D.S.G.A. nuovamente in provincia di Pesaro e Urbino nell'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC, una delle 6 scuole normodimensionate (1 in provincia di Ancona e 5 in provincia di Pesaro e Urbino) rimasta con il posto di D.S.G.A. vacante e disponibile, conclusi i movimenti del personale a tempo indeterminato e al termine delle operazioni di reclutamento con contratto a tempo indeterminato di personale A.T.A. appartenente al profilo professionale dei D.S.G.A.; il 23-10-2021 era stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro, con durata dell'incarico dal 23-10-2021 al 31-8-2022; dal 16-4-2021, la ricorrente si era assentata dal servizio fino alla conclusione del suo incarico fissata al 31-8-2021 per congedo di maternità ed era stata sostituita con l'attribuzione della reggenza alla NA LT, assistente amministrativo a tempo indeterminato titolare presso l'I. C. “Villa S. Martino” di Pesaro e già in servizio per lo svolgimento di funzioni superiori nel profilo di D.S.G.A. presso l'I. C. “Olivieri” di Pesaro;
nell'a. s. 2022/2023, successivamente a due supplenze brevi e saltuarie, dal 20-9-2022 al 21- 9-2022 e dal 22-9-2022 al 25-9-2022, per complessivi 6 giorni di servizio in qualità di assistente amministrativa, la aveva ottenuto dal D.S. dell'I. C. “Giovanni XXIII” Pt_1 di AN, un incarico a tempo determinato annuale in qualità di D.S.G.A. in provincia di Ancona presso l'I. C. AR-AR; il 5-10-2022 era stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro prot. n. 6410, con durata dell'incarico dal 26-9-2022 al 31-8-2022; tali servizi, uniti ai periodi di servizio già svolti negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, secondo le argomentazioni e le valutazioni della ricorrente, le avrebbero consentito di maturare uno dei requisiti (almeno 24 mesi di servizio prestati nella medesima qualifica per cui concorreva o in quella immediatamente superiore) richiesti per essere ammessi a partecipare al concorso per soli titoli bandito annualmente ai sensi dell'art. 554 del D. Lgs. 16-4-1994 n. 297 (c.d. concorso dei 24 mesi) per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e, con priorità, a tempo determinato annuali e fino al termine delle attività didattiche al personale CP_5 banditi per le assunzioni da effettuare nell'a. s. 2023/2024 nelle scuole statali della regione con Decreti del Vice Direttore Generale dell' n. 276 e CP_2 Parte_2
17 n. 282 del 26-4-2023; con domanda datata 10-5-2023, assunta al protocollo del con gli estremi m_pi REGISTRO Controparte_1 CP_7
UFFICIALE.I.9591787.10-05-2023, la aveva chiesto l'inserimento nelle Pt_1 graduatorie permanenti della provincia di per i profili professionali di CP_2 assistente amministrativo e di collaboratore scolastico;
ai fini dell'accesso, per entrambi i profili professionali ella aveva dichiarato: - quale titolo di studio, il diploma di maturità classica conseguito nell'a. s. 2006/2007 in data 3-7-2007 presso il Liceo Classico Statale “G. Leopardi” di con la votazione di 75/100; - quale modalità CP_2 di accesso, la modalità A, ovvero di essere in servizio a tempo determinato, in qualità di assistente amministrativo (AA) (nella sezione del modello relativa alla “Richiesta di inserimento nella graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo”) e di collaboratore scolastico (CS) (nella sezione del modello relativa alla “Richiesta di inserimento nella graduatoria per il profilo di Collaboratore Scolastico”) o profilo superiore, dichiarando di aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o profili professionali appartenenti all'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui concorreva e di prestare servizio presso l'I. C. AR - AR in provincia di Ancona;
ai fini dell'attribuzione del punteggio, a) per il solo profilo di assistente amministrativo, aveva dichiarato il possesso anche della laurea in giurisprudenza (LMG-01) conseguita l'8-4-2016 presso l'Università degli Studi di Macerata e dell'Attestato di addestramento professionale per la dattilografia conseguito in data 27-4-2021 (data diversa rispetto a quella dichiarata nella domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. nel triennio 2021-2024 presentata il 22-4-2021) presso l' di Monza, per Controparte_14
l'attribuzione di complessivi 3,00 punti (punti 2,00 per la laurea e punti 1,00 per l'attestato di addestramento professionale); b) per entrambi i profili professionali aveva dichiarato: - il diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 75/100, per l'attribuzione di punti 7,50; - il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, dichiarato dall'interessata quale “servizio valido ai fini dell'accesso” prestato in scuole statali: nell'a. s. 2019/2020, dal 26.5.2020 al 31.8.2020, per complessivi 3 mesi e 6 giorni, presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche;
nell'a. s. 2020/2021, dal 21-10-2020 al 31-8-2021, per complessivi 10 mesi e 11 giorni, presso l'I. C.
“Raffaello Sanzio” di Mercatino NC;
nell'a. s. 2021/2022, dal 23-10-2021 al 31-8- 2022, per complessivi 10 mesi e 9 giorni, sempre presso l'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC;
nell'a. s. 2022/2023, dal 28-9-2022 al 18-5-2023 (data inizialmente fissata quale scadenza per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento, successivamente posticipata al 25-5-2023, ma senza diritto alla valutazione degli ulteriori 7 giorni né ai fini della maturazione del diritto
18 all'accesso né ai fini dell'attribuzione di punteggio), per complessivi 7 mesi e 23 giorni, presso l'I. C. AR - AR di AR;
per l'attribuzione di preferenze, per entrambi i profili professionali, la aveva dichiarato di avere Pt_1 diritto all'attribuzione della preferenza “Q - prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Controparte_15
” e della preferenza “R – coniugato e non coniugato con riguardo al numero
[...] dei figli a carico – Numero figli 1”; a seguito di valutazione della posizione della Pt_1 la Commissione giudicatrice appositamente costituita per la valutazione delle domande di inserimento / aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di per l'accesso ai profili dell'Area A e dell'Area B del personale CP_2
A.T.A., accertato che la ricorrente aveva dichiarato ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico esclusivamente servizio prestato nel profilo A.T.A. dei D.S.G.A. [In realtà, la ricorrente aveva anche prestato 16 giorni di servizio nel profilo di assistente amministrativo, 6 nell'a. s. 2021/2022 e 10 nel successivo a. s. 2022/2023, prima di essere assunta con incarichi annuali in qualità di D.S.G.A.], che sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12-9-2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13-9-2019, nonché nel verbale di intesa del 18-9-2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo avevano avuto diritto di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di D.S.G.A. negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo, che non era stata prevista alcuna estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati dagli assistenti amministrativi nel diverso profilo dei D.S.G.A. negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, aveva confermato la proposta di esclusione della dalla partecipazione al concorso per l'inserimento Pt_1 nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di per i profili di CP_2
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, già decisa nel corso della prima riunione svoltasi il 21-6-2023. Preso atto della proposta della Commissione giudicatrice, il Dirigente dell'A. T. della provincia di con Decreto prot. n. AOOUSPMC.0003494 del 20-7-2023, “… CP_2
CONSIDERATO quindi, che il servizio reso dall'aspirante Dott.ssa negli Parte_1 aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 raggiunge complessivamente Mesi 13 e Giorni 17 di servizio, insufficienti per la partecipazione ai concorsi sia di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico …”, aveva deciso l'esclusione della “… dal Pt_1 concorso di cui trattasi, relativamente all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. l.vo 297/94, per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO …” “… per mancanza dei requisiti … di cui all'art.
2.2 lett. a) del bando …”; considerato che la ricorrente aveva chiesto di partecipare al concorso anche per le assunzioni nel profilo di Collaboratore Scolastico, dichiarando di essere
19 in servizio a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico (CS) o profilo superiore, e di aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o profili professionali appartenenti all'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui concorreva, stabilito che la medesima nell'a. s. 2022/2023, alla data di presentazione della domanda, non era in servizio nel profilo di assistente amministrativo o in alcuno degli altri profili A.T.A. appartenenti all'Area B, né aveva prestato almeno 24 mesi di servizio nel profilo dei collaboratori scolastici né in alcuno dei profili A.T.A. appartenenti all'Area B (cioè, nei profili di assistente amministrativo o di assistente tecnico o di cuoco o di infermiere), la sua esclusione era stata disposta conseguentemente “… anche dal concorso relativo all'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del d. l.vo 297/94, per il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO …”; pertanto il mancato riconoscimento del servizio prestato in qualità di D.S.G.A. negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 aveva determinato il mancato raggiungimento dei richiesti 24 mesi di servizio effettivamente prestati nel profilo immediatamente superiore a quello per il quale la ricorrente aveva chiesto di partecipare alla procedura concorsuale;
tale esclusione era legittima e perciò confermata dal Dirigente dell'A. T. della provincia di nella nota prot. n. AOOUSPMC.0003778 dell'8-8-2023, CP_2 con la quale era stato rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla quindi, Pt_1 per entrambi i profili professionali A.T.A. richiesti, la ricorrente non risultava presente né nelle graduatorie provvisorie né in quelle definitive, non corrispondendo al vero quanto affermato in ricorso circa l'iniziale inserimento della ricorrente nelle graduatorie e la successiva illegittima esclusione;
per l'a. s. 2023/2024, la era Pt_1 stata comunque nuovamente individuata e assunta con contratto a tempo determinato annuale, dall'8-9-2023 al 31-8-2024, in qualità di D.S.G.A. presso l'I.I.S. “Francesco Filelfo” di Tolentino (MC) (Liceo classico, Liceo coreutico, Liceo scientifico, Liceo scientifico op. scienze applicate, Istituto Tecnico Economico); ritenendo totalmente infondata la domanda della quanto all'inserimento nelle graduatorie provinciali Pt_1 permanenti della provincia di predisposte per l'a. s. 2023/2024 per le CP_2 assunzioni con contratto a tempo indeterminato e determinato nei profili A.T.A. degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici in virtù del servizio prestato esclusivamente nel diverso profilo dei D.S.G.A. anche negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, nonché alla riserva di domanda risarcitoria, formulata in modo non specifico, le Amministrazioni resistenti le contestavano integralmente, eccependo l'insussistenza del periculum in mora, anche in considerazione dell'incarico annuale ottenuto per l'a. s. 2023/2024, e, quanto alla pretesa di conseguimento dell'assunzione in ruolo in uno dei due profili scelti per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di la ricorrente, per l'a. s. 2023/2024, non CP_2
20 avrebbe avuto alcuna possibilità di vedere stabilizzato il suo rapporto di lavoro con il e del merito in scuole statali: con la valutazione dei titoli Controparte_1 dichiarati nella domanda del 10-5-2023, ella si sarebbe infatti inserita nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di - per il profilo professionale di a. CP_2
a., al posto n. 27-bis con punti 26,00 complessivi, di cui punti 10,50 per i titoli di studio e professionali e punti 15,50 per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 202172022 e 2022/2023 in qualità di D.S.G.A. incaricata annuale;
- per il profilo professionale di c.s., al posto n. 253-bis con punti 11,55 complessivi, di cui punti 7,50 per il solo titolo di studio valutabile (diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 7,50/100) e punti 4,05 per il servizio prestato negli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in qualità di D.S.G.A. incaricata annuale;
per l'a. s. 2023/2024, in provincia di non avrebbe quindi avuto CP_2 diritto: - né all'assunzione con contratto a tempo indeterminato in qualità di a. a., a copertura di uno dei 17 posti assegnati alla provincia di per le nuove CP_2 assunzioni in ruolo di personale A.T.A. appartenente a tale profilo, su cui erano stati assegnati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva pubblicata con decreto prot. n. 3773 dell'8-8-2023, dal posto n. 1 ( – punti 52,37) al Persona_3 posto n. 18 – punti 28,90); - né alla nomina in ruolo in qualità di c. s., a Per_4 copertura di uno dei 50 posti assegnati alla provincia di per le nuove CP_2 assunzioni in ruolo di personale A.T.A. appartenente a tale profilo, su cui erano stati assegnati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva pubblicata sempre con il medesimo decreto, dal posto n. 1 ( – punti 28,00) al posto CP_16
n. 50 – punti 20,75); il diritto della quindi, non poteva Persona_5 Pt_1 ritenersi minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile;
i resistenti eccepivano altresì l'insussistenza del fumus boni iuris, in quanto le domande proposte dalla Pt_1 erano infondate anche nel merito: quanto ai concorsi per soli titoli per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e, con priorità, con incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94, ogni anno i Direttori Generali degli in ottemperanza alle specifiche ordinanze ministeriali integrate da annuali Parte_4 indicazioni della Direzione Generale del personale scolastico, predisponevano e pubblicavano i bandi dei concorsi per soli titoli finalizzati all'integrazione ed all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti da utilizzare in ogni a. s. per le assunzioni nei ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A.; in particolare, dal 2002 in poi, i concorsi per soli titoli (c.d. dei 24 mesi per il requisito del servizio richiesto per la partecipazione) erano stati indetti, in ciascuna regione italiana ad eccezione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di specifiche disposizioni ministeriali e, dal 2009,
21 l'O.M. 23-2-2009 n. 21, nuova ordinanza adottata a seguito della sottoscrizione il 29- 11-2007 del C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, il quale, in relazione all'art. 4 della sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007, aveva modificato la Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A., modifica che aveva reso necessario riformulare le tabelle di valutazione dei titoli annesse all'O.M. 30.12.2004 n. 91, non essendo più possibile applicare il criterio della valutazione del miglior titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso, in virtù dell'unicità del titolo di studio richiesto;
annualmente, inoltre, ad integrazione dell'O.M. n. 21/2009, erano state fornite, con note della Direzione Generale per il personale scolastico, indicazioni e chiarimenti finalizzati a garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94; negli ultimi cinque anni, l'O.M. 23-2-2009 n. 21 era stata integrata con le indicazioni fornite: con le note prot. n. 8991 del 6-3-2019, prot. n. 5196 dell'11.3.2020 e con le successive prot. n. 6969 del 24-3-2020 (di sospensione delle procedure concorsuali per l'aggravarsi della situazione epidemiologica del COVID-19) e prot. n.10588 del 29-4-2020, con quella AOODGPER.0010301 del 31-3-2021, quella prot. AOODGPER.0013671 del 5-4-2022, infine, con nota prot. AOODGPER.0026352 del 5-4-2023; quanto ai titoli di servizio richiesti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e, con priorità, con incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche, i resistenti richiamavano l'art. 554 co. 2 e 3 D. Lgs. n. 297/94, l'O.M. n. 21 del 23-2-2009, adottata in applicazione dell'art. 554 co. 1 D. Lgs. n. 297/94, che prevedeva al 2° co. dell'art. 2 che, per essere ammessi al concorso i candidati dovevano, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;
le frazioni di mese erano tutte sommate e si computavano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso veniva indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorre;
contemporaneamente, l'Allegato A/1 all'O.M. n. 21/09 prevedeva, al punto B).6) (trasfuso nel punto B).6) anche del Bando di concorso pubblicato, per il profilo professionale degli assistenti amministrativi, con Decreto del Vice Direttore Generale dell n. 276 del 26-4-2023), che per il “… servizio effettivo di ruolo e Parte_2 non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili
22 dello Stato …” fossero attribuiti: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni;
le disposizioni appena richiamate disponevano quindi che, per il profilo professionale degli a. a.: - ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale fossero necessari, oltre al titolo di studio, 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese venivano tutte sommate e si computavano in ragione di un mese ogni 30 giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considerava come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorreva, con esclusione quindi della valutazione del servizio prestato nell'attuale profilo A.T.A. dei D.S.G.A., non immediatamente superiore al profilo degli assistenti amministrativi;
- ai fini dell'attribuzione del punteggio era invece considerato servizio “specifico” (per il quale spettava l'attribuzione di punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) anche quello prestato nel profilo ad esaurimento di responsabile amministrativo (già coordinatore amministrativo), a cui era consentito l'accesso con titoli di studio diversi da quelli attualmente necessari per essere assunti in qualità di D.S.G.A. e/o di a. a. (già collaboratori amministrativi) e a cui erano assegnati compiti e mansioni parimenti diversi da quelli degli assistenti amministrativi e degli stessi D.S.G.A.; in deroga alle disposizioni di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 e dell'O.M. n. 21/2009, con nota prot. AOODGPER.0026352 del 5-4-2023 dell'Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolastico, anche per i concorsi per soli titoli da indire nell'a. s. 2022/2023, finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a. s. 2023/2024 per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A, sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12-9-2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13-9-2019, nonché nel verbale di intesa del 18-9-2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo avevano avuto diritto di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo, mentre non era stata prevista alcuna estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati dagli assistenti amministrativi nel diverso profilo dei D.S.G.A. nel successivo a. s. 2021/2022 ed in quello corrente 2022/2023; essendo quella prevista dalle indicazioni ministeriali sulla base delle intese sottoscritte il 12-9-2019 e il 18-9-2020 una deroga a specifiche norme, quale lex specialis, con le quali erano annualmente regolamentate le procedure concorsuali per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., in assenza di ulteriori specifici accordi a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 e
23 del 6-12-2022, sarebbe stata illegittima la valutazione del servizio prestato in qualità di D.S.G.A. a favore degli aa. aa. che chiedevano di essere ammessi o di aggiornare la loro posizione nelle graduatorie permanenti utili per l'a. s. 2023/2024, con l'estensione della deroga espressamente prevista solo per gli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, ad anni di servizio in cui tale valutazione non era stata oggetto delle suddette intese;
quanto ai profili professionali del personale A.T.A., l'art 49 (Area e funzioni) del C.C.N.L. del 4-8-1995 aveva previsto, al co. 1, che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle Controparte_17 dell' , dell' , delle Controparte_18 Controparte_19 istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolvesse alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i capi di istituto e con il personale docente, ed al co. 2, che l'area del personale A.T.A. fosse articolata “… nell'area funzionale dei servizi amministrativi, nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi generali …”; in particolare per il personale A.T.A. delle scuole, in attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica, il C.C.N.L. 4-8-1995 aveva previsto la suddivisione dei profili professionali in tre distinte qualifiche funzionali, in cui erano confluite le dotazioni organiche dei profili previsti dal D.P.R. n. 588/85; nella II qualifica funzionale era stato inserito il profilo di Responsabile amministrativo, profilo previsto anche nel C.C.N.L. del 25-6- 1999, non più previsto nel C.C.N.L. del 24-7-2003), per il quale era stato previsto lo svolgimento di attività lavorativa complessa, che richiedeva la conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo- contabili;
con l'affidamento di compiti di organizzazione dei servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa e di responsabilità del funzionamento degli stessi e con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, anche di rilevanza esterna, nonché di elaborazione di progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche e di cura dell'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni;
gli assistenti amministrativi erano stati invece inseriti nella III qualifica funzionale, cioè in una qualifica immediatamente inferiore, insieme agli assistenti tecnici, ai cuochi e agli infermieri, con assegnazione di attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali e, in relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, era previsto che partecipassero alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento e con compiti esecutivi di diretta ed
24 immediata collaborazione con il responsabile amministrativo, richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, con autonomia operativa e con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo- contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute;
con competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo e assegnazione ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché al controllo dello stato di conservazione del materiale librario;
nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino gli assistenti amministrativi erano stati addetti, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza;
i collaboratori scolastici erano stati invece inquadrati nella IV qualifica funzionale;
ai sensi dell'art. 31 “Sistema di classificazione professionale del personale A.T.A” del successivo C.C.N.L. del 29- 5-1999, era stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, suddiviso in aree (Area D, Area C, Area B e Area A), improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie di personale e profili professionali;
ogni dipendente era stato inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella nuova posizione economica;
ai sensi del successivo art. 34, dall'1-9- 2000, nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, era stato inoltre istituito il profilo professionale del D.S.G.A. per garantire la piena attuazione dell'autonomia scolastica ed accompagnare la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici e nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico;
per l'accesso a tale profilo era stato richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti;
in prima applicazione, l'accesso al profilo di D.S.G.A. era stato consentito al personale con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a. s. 1999/2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale;
per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo contabile, erano stati previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale;
la Tabella A allegata al C.C.N.L. 29-5-1999 aveva stabilito inoltre che al personale A.T.A. di nuova istituzione inquadrato nell'Area D/2, fossero affidate funzioni di particolare complessità con lo scopo di assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza
25 e strumentalmente rispetto alle finalità e agli obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa, con lo svolgimento di attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi, con lo svolgimento di attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna e con il compito di sovrintendere, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e di curarne l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale TA, posto alle sue dirette dipendenze, con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumevano nei casi previsti rilevanza anche esterna;
ai D.S.G.A. potevano inoltre essere affidati anche incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche o di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del restante personale A.T.A.; per l'accesso al profilo professionale degli assistenti amministrativi (inquadrati nell'Area B/1) era stato invece previsto il possesso del a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende;
operatore della gestione aziendale;
operatore dell'impresa turistica); b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 L. n. 845/78; in caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) era valido un diploma di maturità che consentisse l'accesso agli studi universitari;
con il C.C.N.L. del 24-7-2003 era stata mantenuta la suddivisione del personale A.T.A. delle scuole statali di ogni ordine e grado nelle quattro precedenti diverse aree, con l'istituzione però dell'Area A/s (servizi scolastici e servizi agrari): Area D, cui erano stati affidati i compiti assegnati dal C.C.N.L. 26-5- 1999 ai D.S.G.A.; Area C - amministrativo, cui erano stati affidati i compiti assegnati dal C.C.N.L. 26-5-1999 ai responsabili amministrativi;
Area B - amministrativi, cui erano stati affidati i compiti assegnati dal C.C.N.L. 26.5.1999 agli assistenti amministrativi;
Area A, alla quale erano stati affidati i compiti assegnati dal C.C.N.L. 26.5.1999 ai collaboratori scolastici;
i titoli di accesso e i compiti affidati al personale A.T.A. appartenente ai due diversi profili professionali dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi e degli Assistenti Amministrativi, che la ricorrente riteneva assorbibili, erano rimasti pressoché immutati nel successivo C.C.N.L. del 29-11-2007; tutto ciò consentiva di sostenere la legittimità delle decisioni assunte dall'Amministrazione circa la non valutazione del servizio prestato dalla negli Pt_1 aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023; infatti, con riferimento al profilo degli assistenti amministrativi, il servizio valutabile ai fini dell'accesso e dell'attribuzione del
26 punteggio “pieno”, oltre a quello prestato nel medesimo profilo, era solo quello effettuato in scuole statali con incarichi nel profilo immediatamente superiore dei responsabili amministrativi, ex coordinatori amministrativi nelle dotazioni organiche dei profili A.T.A. previsti dal D.P.R. 588/85; doveva pertanto escludersi il servizio prestato in qualità di D.S.G.A. profilo A.T.A. non immediatamente superiore;
allo stesso modo, per il profilo dei collaboratori scolastici, si aveva diritto all'accesso al concorso, oltre che con il servizio svolto nel medesimo profilo, anche con la valutazione del servizio prestato in uno dei profili A.T.A. immediatamente superiore, ovvero in uno dei profili appartenenti all'Area B (assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere); al contrario non erano valutabili i titoli di servizio acquisiti mediante lo svolgimento di incarichi nel profilo dei D.S.G.A., perché non immediatamente superiore a quello di partecipazione al concorso;
non era pertanto legittima una valutazione fondata sul presupposto che l'aver svolto “un ruolo apicale nell'Istituzione scolastica nonché le funzioni direttive indispensabili per la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti amministrativi contabili dell'Istituzione scolastica” consentisse di acquisire livelli di competenza e professionalità che non potevano in nessun modo essere equiparati agli aspiranti candidati che avevano accesso alle graduatorie permanenti in qualità di assistenti amministrativi o, addirittura, di collaboratori scolastici;
i convenuti evidenziavano che gli aspiranti “meno titolati” da cui la ricorrente lamentava di essere stata scavalcata avevano prestato servizio nel medesimo profilo per cui avevano chiesto di partecipare al concorso, requisito fondamentale in un concorso per soli titoli, in cui non erano previste prove di alcun genere ed in cui, quindi, dovevano essere premiate l'esperienza lavorativa effettivamente svolta e l'acquisizione di specifiche competenze;
altrimenti si sarebbe giunti a consentire, ad esempio, l'accesso al ruolo di cuoco, ad un aspirante in possesso anche del diploma di qualifica e di maturità rilasciati da un istituto alberghiero per il settore cucina che, al pari della ricorrente, avesse prestato servizio esclusivamente in qualità di D.S.G.A. solo in virtù dello svolgimento di “un ruolo apicale nell'Istituzione scolastica”, ma sicuramente non specifico. Con ordinanza del 27-5-2024 il ricorso cautelare veniva accolto e veniva disposto, visti gli artt. 700 e 669 sexies e segg. c.p.c., veniva disposto che la ricorrente venisse inserita nella graduatorie provinciali per l'a. s. 2023/2024 per la provincia di per i CP_2 profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico con l'attribuzione del punteggio in ciascuna di esse rispettivamente spettantele, con decisione sulle spese rimessa al definitivo. Costituendosi per la trattazione del merito le Amministrazioni convenute, ribadite le considerazioni sopra esposte, aggiungevano: l'incarico annuale ottenuto per l'a. s. 2023/2024 aveva consentito alla i lavorare nel profilo di D.S.G.A. dall'8.9.2023 Pt_1
27 al 31.8.2024, per complessivi 11 mesi e 23 giorni (da arrotondare a 12 mesi), servizio di cui la ricorrente aveva chiesto la valutazione nella domanda datata 30.5.2024 prot. m_pi REGISTRO UFFICIALE.I.11235090.30-05-2024.30-05-2024, con CP_7 cui aveva chiesto nuovamente l'inserimento nelle graduatorie permanenti della provincia di per i profili professionali di assistente amministrativo e di CP_2 collaboratore scolastico;
successivamente all'ordinanza del 27-5-2024, la ricorrente aveva altresì diffidato l ad includerla nelle graduatorie Parte_2 permanenti del personale TA per l'a. s. 2022/23 e, conseguentemente, ad aggiornare l'applicativo polis-istanze online, consentendole di depositare nei termini e per il tramite dell'apposito gestionale la domanda di aggiornamento in luogo della domanda di inserimento, diffidando l'Amministrazione convenuta “… In subordine … ad applicare l'Ordinanza in sede di valutazione dell'istanza (quando cioè la Commissione che si insedia per la valutazione delle istanze si riunisce), laddove i tempi richiesti per il compimento degli atti e delle procedure di cui sopra siano stringenti al punto da non consentire all'Amministrazione di sbloccare in tempo utile le funzioni di sistema e, quindi, da non consentir[le] …neppure … di procedere nei termini con la compilazione di una domanda di aggiornamento …”, anticipando che “… in tal caso, avrebbe presentato domanda di inserimento (per impossibilità materiale di presentare domanda di aggiornamento) con dichiarazione di tutti i servizi, sia di quelli resi fino all'a. s. 2022/2023, alcuni dei quali (2021/2022 e 2022/2023), non riconosciuti, sono stati motivo per l'amministrazione territoriale di emanazione di decreto di esclusione, sia di quello reso nell'a. s. corrente 2023/2024 …”; la ricorrente non aveva comunque avuto necessità di procedere con ulteriori azioni a tutela della propria posizione;
l'U.S.R. resistente, con nota prot. n. 0017411 del 25-6-2024, dopo aver CP_20 ricordato che,“… come per i precedenti aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023, anche nell'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A. per l'a. s. 2023/2024, l'Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolastico, nella nota prot. n. AOODGPER.0055934 del 19 aprile 2024 – richiamando il verbale d'intesa del 12 settembre 2019, la nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019 e l'intesa del 18 settembre 2020 – [aveva] … rappresentato “… l'esigenza di prevedere, nei bandi di concorso, la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a. s. 2019/2020 …” e nell'a. s. 2020/2021
“quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo” …” e che erano “… rimasti quindi esclusi dal riconoscimento i servizi svolti nel profilo di D.S.G.A. negli anni scolastici successivi, dall'a. s. 2021/2022 …”, “… pur in assenza di specifiche intese con le parti sindacali, anche allo scopo di evitare possibili controversie di lavoro …”, aveva ritenuto di poter estendere tale riconoscimento anche
28 a favore degli assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie di istituto di 3a fascia per supplenze al personale A.T.A., per il servizio prestato nello svolgimento di incarichi temporanei in qualità di D.S.G.A. fino all'a. s. 2023/2024 a seguito di interpello regionale;
la al pari di diversi altri aspiranti ad incarichi A.T.A. Pt_1 marchigiani con gran parte dei servizi svolti nel profilo A.T.A. dei D.S.G.A., aveva pertanto avuto diritto alla valutazione di tutti i servizi prestati fino all'a. s. 2023/2024 in detto profilo A.T.A., sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi di servizio richiesto per la partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94, sia ai fini della valutazione dei titoli per il posizionamento nelle graduatorie provinciali permanenti, nelle quali, pubblicate con decreto prot. n. 4259 del 14-8-2024 del Dirigente dell' di la Controparte_21 CP_2 Pt_1 era stata inserita a pieno titolo: - per il profilo di assistente amministrativo, al posto n. 15 con punti 33,50, - per il profilo di collaboratore scolastico, al posto n. 314 con punti 9,40, ed in virtù di tale inserimento era stata assunta con un incarico a tempo determinato annuale, dal 4.9.2024 al 31.8.2025, per 36 ore settimanali di servizio in qualità di assistente amministrativa presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di
CP_2
Quanto ai titoli di servizio richiesti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e, con priorità, con incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche in profili A.T.A., per completezza, i convenuti ribadivano: l'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, rubricato “Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale”, ai commi 2 e 3, prevedeva che ai concorsi provinciali per titoli per le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica del personale A.T.A. (ora area B) “… è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore …”; l'O. M. n. 21 del 23-2-2009, adottata in applicazione dell'art. 554 co. 1 D. Lgs. n. 297/94, prevedeva al co. 2 dell'art. 2 che per essere ammessi al concorso i candidati dovevano altresì possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;
le frazioni di mese venivano tutte sommate e si computavano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considerava come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso era indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA
29 statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorreva;
contestualmente, l'Allegato A/1 all'O.M. n. 21/09 prevedeva, al punto B).6) (trasfuso nel punto B).6) anche del Bando di concorso pubblicato, per il profilo professionale degli assistenti amministrativi, con Decreto del Vice Direttore Generale dell' Pt_2
n. 276 del 26-4-2023), che per il “… servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
[...] prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato …” fossero attribuiti: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, disponendo quindi che, per il profilo professionale degli assistenti amministrativi: - ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale erano necessari, oltre al titolo di studio, 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso era indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale TA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorreva, con esclusione quindi della valutazione del servizio prestato nell'attuale profilo A.T.A. dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), non immediatamente superiore al profilo degli assistenti amministrativi;
- ai fini dell'attribuzione di punteggio era invece considerato servizio “specifico” (per il quale dunque spettava l'attribuzione di punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) anche quello prestato nel profilo ad esaurimento di responsabile amministrativo (già coordinatore amministrativo), a cui era consentito l'accesso con titoli di studio diversi da quelli attualmente necessari per essere assunti in qualità di D.S.G.A. e/o di assistenti amministravi (già collaboratori amministrativi) e a cui erano assegnati compiti e mansioni parimenti diversi da quelli degli assistenti amministrativi e degli stessi D.S.G.A.; in deroga alle disposizioni di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94 e dell'O.M. n. 21/2009, con nota prot. AOODGPER.0026352 del 5-4-2023 dell'Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolastico, assunta al prot. dell Parte_5
REGISTRO UFFICIALE.E.0008097.05-04-2023, anche per i
[...] CP_20 concorsi per soli titoli da indire nell'a. s. 2022/2023, finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a. s. 2023/2024 per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A, sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12-9-2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13-9-2019, nonché nel verbale di intesa del 18-9-2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo avevano avuto diritto di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di D.S.G.A. negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo;
non era invece stata
30 prevista alcuna estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati dagli assistenti amministrativi nel diverso profilo dei D.S.G.A. nei successivi aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023; essendo quella prevista dalle indicazioni ministeriali sulla base delle intese sottoscritte il 12-9-2019 e il 18-9-2020 una deroga a specifiche norme (lex specialis) con le quali erano annualmente disciplinate le procedure concorsuali per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., in assenza di ulteriori specifici accordi a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 e del 6.12.2022, sarebbe stata illegittima la valutazione del servizio prestato in qualità di D.S.G.A. a favore degli assistenti amministrativi che chiedevano di essere ammessi o di aggiornare la loro posizione nelle graduatorie permanenti utili per l'a. s. 2023/2024, con l'”estensione” della “deroga” espressamente prevista soltanto per gli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, ad anni di servizio in cui tale valutazione non era stata oggetto delle apposite intese precedentemente sottoscritte: per i successivi aa. ss., non più oggetto di intese, tale valutazione non era stata legittimamente più prevista, ed era stato pertanto necessario un intervento a livello di uffici regionali, che con autonome decisioni dei singoli direttori generali, avevano stabilito se valutare o meno i servizi prestati anche negli aa. ss. successivi al 2020/2021; il Direttore Generale dell' , come Parte_2 alcuni direttori generali di altre regioni ma diversamente da altri, con il provvedimento del 25-6-2024, aveva fornito indicazioni per “… estendere il detto riconoscimento / valutazione anche a favore degli assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie di istituto di 3^ fascia per supplenze al personale A.T.A., per il servizio prestato nello svolgimento di incarichi temporanei in qualità di D.S.G.A. fino al corrente anno scolastico 2023/2024 a seguito di interpello regionale.”; nella premessa dell'indicazione era stata però chiarita la motivazione per cui la decisione veniva assunta: “pur in assenza di specifiche intese con le parti sindacali, anche allo scopo di evitare possibili controversie di lavoro”; pertanto la valutazione dei detti servizi decisa per gli aa. ss. successivi al 2019/2020 e 2020/2021 non era sicuramente un atto di acquiescenza alle argomentazioni di controparte circa la corrispondenza del profilo dei D.S.G.A. a quello immediatamente superiore al profilo degli assistenti amministrativi;
comunque, con l'estensione della deroga alla valutazione dei servizi prestati in aa. ss. successivi al 2019/2020 e 2020/2021 nel diverso profilo A.T.A. dei D.S.G.A. ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per il profilo di assistente amministrativo, le Amministrazioni convenute ritenevano cessata la materia del contendere tra le parti, avendo la ricorrente ottenuto quanto preteso in sede giudiziale e concludevano quindi chiedendo:
“… - di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la dott.ssa Pt_1
a già ottenuto la valutazione di tutti i periodi di servizio prestati nel diverso
[...]
31 profilo A.T.A. dei D.S.G.A. per l'inserimento e la collocazione nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. appartenente al profilo degli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e dei COLLABORATORI SCOLASTICI;
ovvero
“- previo accertamento e dichiarazione del difetto di interesse ad agire in capo alla sig.ra dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente Parte_1 giudizio, o rigettarlo in rito con la diversa statuizione ritenuta del caso.
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della ricorrente, si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame – che le spese predette siano compensate.”. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza alla controinteressata , la stessa non si costituiva CP_3 ed, all'odierna udienza, ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. Nelle proprie conclusioni, la ricorrente, depositando alcuni documenti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio, rilevava che in essi i convenuti avevano riconosciuto le ragioni fatte valere dalla medesima, valutando il Servizio DSGA, con la Nota prot. n. 17411 del 25.06.2024 di riconoscimento del Servizio di DSGA, con l'Accordo Regionale in cui, all'art. 4, si riconosceva il Servizio di DSGA, nonché con l'inserimento con riserva della nelle Graduatorie Provinciali ed infine con le Pt_1
Graduatorie provinciali definitive aggiornate (rispettivamente docc. 27, 28, 29 e 30 del fascicolo di parte ricorrente), evidenziando che, nell'ultima graduatoria aggiornata al corrente anno, forse in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento del Servizio di DSGA e dell'Accordo Regionale di cui sopra, la ricorrente era stata inserita al n. 15 per Assistente Amministrativo e al n. 314 per Collaboratore Scolastico senza la “R” che indicava la riserva, ma sembrava a pieno titolo, con ogni conseguenza in punto di riconoscimento della fondatezza delle ragioni fatte valere nel presente giudizio, lamentando però che, nonostante quanto appena rilevato, non risultava che i medesimi Uffici avessero provveduto contestualmente all'annullamento o revoca del Decreto di esclusione originariamente emesso nei confronti della ricorrente. Non essendo le parti concordi sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, deve procedersi all'esame del merito della controversia.
32 La ricorrente ha ricevuto, negli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'incarico di D.S.G.A., per un periodo complessivamente superiore a 30 mesi, pari a 943 giorni (fino al 18-5-2023, giorno ultimo calcolato per l'inserimento in I fascia): in particolare: il 21-5-2020, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ex art. 44 CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola per il profilo di D.S.G.A., in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A.; il 16-10-2020, è stata individuata quale destinataria di incarico a tempo determinato fino al 31-8-2021 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di Mercatino NC (PU); il 13-10-2021 è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di per il profilo CP_2 professionale di assistente amministrativo;
il 21-10-2021 è stata individuata quale destinataria di incarico a tempo determinato al 31-8-2022 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di Mercatino NC (PU); il 20/09/2022 è stata destinataria di proposta di contratto individuale presso l'I. C.
“Giovanni XXIII” di AN (MC) per il profilo professionale di assistente amministrativo;
il 24-9-2022 ha ricevuto l'incarico a tempo determinato al 31-8-2023 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato di AR di AR (AN); incarichi tutti svolti dalla ricorrente, come risulta dallo stato matricolare della stessa. Il 26-4-2023, con DD.DD.GG. nn. 276 e 282, l ha pubblicato i Parte_2 bandi di concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, relative ai profili professionali, rispettivamente, di assistente amministrativo e collaboratore scolastico del personale TA statale di tutte le province della Regione con presentazione delle CP_2 candidature su base provinciale;
il 10-5-2023, in forza dei suddetti DD.DD.GG., la ricorrente ha presentato, tramite la piattaforma del “Istanze CP_1 Controparte_1 online”, domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali A.T.A., relativamente ai profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico del personale Contr
di tutte le province della Regione protocollata in pari data, venendo CP_2 quindi inserita nella Graduatoria Provinciale A.T.A., con profilo, posizione in graduatoria e punteggio di ammissione, servizi e titoli, visibile e consultabile nella sezione della piattaforma Istanze online “Visualizzazione graduatorie d'istituto personale TA I-II fascia”; il 10/07/2023, la medesima ha effettuato, nella citata piattaforma, ed in forza del già avvenuto inserimento in I Fascia, utilizzando lo specifico modulo, l'indicazione delle Istituzioni Scolastiche in cui richiedeva l'inclusione in graduatorie di istituto di I fascia per l'a. s. 2023/2024, anch'essa protocollata in pari data;
il 20-7-2023 le è stato notificato a mezzo pec dall
[...]
[...] di il decreto di esclusione dai concorsi di cui Controparte_22 CP_2 trattasi, relativamente all'inserimento nella graduatoria permanente a. s. 2023/2024 di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
a seguito di accesso, le sono stati trasmessi la nota Prot. n. 16682 del 19-7-2023 richiamata nel provvedimento di esclusione ed i verbali della Commissione di concorso;
all'esito del rigetto del ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente, in data 8-8-2023, sono state pubblicate le graduatorie definitive relative alla Provincia di per assistenti amministrativi e per collaboratori CP_2 scolastici), in cui non è stata inserita la ricorrente. L'art. 554 D. Lgs. 16-4-1994 n. 297, relativo all'accesso ai ruoli della terza qualifica funzionale, ora Area “A”, ed alla quarta, ora Area “B”, stabilisce:
“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi principali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Controparte_23
, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
[...]
“2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. É consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
“3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
“4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.
“5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.
“6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il , con propria ordinanza, sentite le Controparte_23 organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
“7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo ripotato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non
34 ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dai nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
“8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.”. L'art. 587 D. Lgs. n. 297/94 stabilisce:
“1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
“2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.”. L'art. 581 D. Lgs. n. 297/94 risulta abrogato dall'art. 4 L. 3-5-1999 n. 124. La ricorrente ha ottenuto, in concomitanza con la stipula del primo contratto di lavoro a tempo determinato per l'assunzione in qualità di D.S.G.A. nell'a. s. 2019/2020 (dal 26-5-2020 al 31-8-2020) presso l'I. C. “Via Regina Elena” di Civitanova Marche, a seguito dello specifico controllo previsto in tale sede, il decreto del D.S. di conferma del punteggio attribuitole nelle graduatorie di istituto di III fascia per il triennio 2018- 2021, ivi specificamente indicate: “assistente amministrativo punti 9,50; collaboratore scolastico punti 7,50;”; stante la disponibilità manifestata dalla quale assistente Pt_1 amministrativo entro l'8-10-2020 a ricoprire l'incarico di D.S.G.A. in istituti scolastici della provincia di Pesaro e Urbino, come da DDG n. 1335 dell'1-10-2020 del CP_24 finalizzato alla copertura dei relativi posti vacanti, con D.D.G. n. 1432 del 16-10-2020 l' le ha conferito l'incarico a tempo determinato nel profilo A.T.A. dei Parte_2
D.S.G.A. nell'a. s. 2020/2021, come da contratto individuale di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il D.S. dell'I. C. “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC (PU) il 22-10-2020 con decorrenza dal 21-10-2020 al 31-8-2021. Il 22-4-2021 la ha presentato domanda di inserimento nella III fascia delle Pt_1 graduatorie di circolo e di istituto per supplenze al personale A.T.A. per il triennio 2021-2024 in relazione ai due profili professionali di inserimento: assistente amministrativo e collaboratore scolastico, e con l'indicazione dei titoli culturali e di servizio nelle more maturati ai fini dell'aggiornamento del punteggio;
il 13-10-2021 è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di per il profilo professionale di assistente CP_2 amministrativo ed ha svolto la relativa attività dal 13-10-2021 al 22-10-2021, come risulta anche dai documenti in atti;
tale rapporto di lavoro si è poi interrotto poiché, a seguito del D.D.G. n. 1220 adottato in pari data 13-10-2021 dall' Parte_2
35 contenente l'Avviso per la copertura di posti nel profilo di D.S.G.A. per l'a. s. 2021/2022, cui la ha partecipato, e del D.D.G. n. 1255 del 21-10-2021 Pt_1 Pt_2
è stata approvata la graduatoria regionale per il conferimento di incarichi a
[...] tempo determinato nel profilo di D.S.G.A., ed il 21-10-2021 la ricorrente è stata individuata quale destinataria di incarico a tempo determinato sino al 31-8-2022 su posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso l'I. C. normodimensionato “Raffaello Sanzio” di Mercatino NC (PU), avendo il 23-10-2021 stipulato il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il D.S. di tale I. C. con decorrenza dal medesimo giorno e scadenza al 31-8-2022; il 20/09/2022 la stessa è stata destinataria di proposta di contratto individuale presso l'I. C. “Giovanni XXIII” di AN (MC) per il profilo professionale di assistente amministrativo, presso il quale risulta dal 20 al 25-9-2022, come da stato matricolare allegato;
a seguito del D.D.G. n. 1680 del 24- 9-2022, di approvazione della graduatoria regionale per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo A.T.A. dei D.S.G.A. nell'a. s. 2022/2023, come poi confermato dal D.D.G. n. 1771 del 16-10-2022, di conferimento dei suddetti incarichi, la ha interrotto detto rapporto di lavoro quale assistente amministrativo ed il 24- Pt_1
9-2022 ha stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il D. S. dell'I. C. di AR di AR (AN) per la copertura del posto di D.S.G.A. disponibile e vacante presso tale I. C. normodimensionato, con decorrenza dal 26-9- 2022 e scadenza al 31-8-2023; tutti i descritti incarichi sono stati espletati effettivamente dalla come da contratti allegati e da stato matricolare relativo Pt_1 alla ricorrente (docc. allegati ai nn. da 2 a 7 dei fascicoli di parte sia ricorrente sia convenuta); Quanto alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, in tema di classificazione del personale scolastico, devono richiamarsi: il CCNL Comparto Scuola del 4-8-1995, in vigore dall'1-1-1994 al 31-12-1997, che prevedeva:
“ART. 51 - Profili professionali Contr
“1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale sono individuate dal presente articolo. Le corrispondenze tra i profili professionali previsti dal D.P.R n. 588 del 1985 e quelli contemplati dal presente CCNL sono stabilite dall' allegata Tabella I. I servizi prestati nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 sono considerati a tutti gli effetti come resi nei corrispondenti profili di cui al presente CCNL. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata Tabella II.
“2. In attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica, i profili professionali del personale TA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito
36 specificato. Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da operarsi ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle dotazioni dei profili previgenti, sulla base della Tabella di equiparazione allegata.
“I - Qualifica di inquadramento del Direttore amministrativo
“I/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale amministrativo e da quello addetto ai servizi generali, posti alle sue dirette dipendenze. È funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
“II - Qualifica di inquadramento del Responsabile amministrativo
“II/1: Profilo: Responsabile amministrativo. Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla
37 stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle accademie e nei conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali;
è consegnatario dei beni mobili;
sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.
“III - Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo ed equiparati
“III/1: Profilo: Assistente amministrativo. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
“III/2: Profilo: Assistente tecnico. Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
* alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende
38 agrarie cui è assegnato, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
* al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
“III/3: Profilo: Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione Tes_1 professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
* alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
* alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;
* allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.
“Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.
“III/4: Profilo: Infermiere. Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. È addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
* provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
* pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie;
“IV - Qualifica di inquadramento del Collaboratore scolastico ed equiparati
39 “IV/1: Profilo: Collaboratore scolastico. Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;
di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. In particolare svolge le seguenti mansioni:
* sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
* concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
* custodia e sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola;
* pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
* compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
* lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni didattiche comportino l'uso della cucina e della sala bar;
* servizi esterni inerenti la qualifica.
* Può, infine, svolgere:
* attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio, e simili;
* attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;
* assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
* compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
“In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
40 “IV/2: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico. Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite. Specializzazioni: a) aiutante cuoco: collabora con il cuoco nella preparazione dei pasti, nella conservazione delle derrate alimentari e nella distribuzione dei cibi. Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;
- alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchia anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa. b) guardarobiere: esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
“Provvede, inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.
“Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba. c) addetto alle aziende agrarie: esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. In particolare, può essere addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiali e prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
41 - alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.”, ed, alla “Tabella I (art. 51, comma 1)
“REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A.
“Direttore amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle Accademie): a) diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime;
titoli equipollenti.
“Responsabile amministrativo: a) diploma di ragioniere e perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;
rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
-b) diploma di analista contabile;
diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali. I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo- contabili e di durata non inferiore a 600 ore;
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio;
economia bancaria;
laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
“In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, è valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.
“Assistente amministrativo: a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende); b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
“Assistente tecnico:
42 a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
“UO: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
“Infermiere: a) diploma di infermiere professionale.
“Collaboratore scolastico: a) diploma di scuola media.
“Aiutante cuoco: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. 845 del 1978.
“Guardarobiere: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. 845 del 1978.
“Addetto alle aziende agrarie: a) diploma di scuola media. b) attestato di qualifica specifica
“Per il personale TA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.”. Il CCNL Comparto Scuola del 26-5-1999, in vigore dall'1-1-1998 al 31-12-2001, ha così disposto:
“Sezione III - Personale TA
“ART. 30 - AREA E FUNZIONI
43 “1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle dell Controparte_17 Controparte_18
, dell' , delle istituzioni educative e degli
[...] Controparte_19 istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.
“2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
“3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
“ART. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA
“1. I profili professionali del personale TA sono individuati dalla tabella A. “Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.
“2. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali;
ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.
“ART. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE TA
“1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nell'ambito dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36.
“2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:
“A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito corso
44 organizzato dall'amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34. b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
“B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
“Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
“3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
“ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
“1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
“2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B. In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. È ammesso, altresì, al corso il personale di cui all'art. 21 della legge 463/1978, purché contestualmente all'ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo. Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale. … .
“ART. 35 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
45 “Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dell'istituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorché avrà piena attuazione l'autonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni. … .
“ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE TA
“1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.
“2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 32, comma 1 lettera b), che saranno assegnate a tempo determinato. Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo: a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile amministrativo, funzioni di coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;
b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento di più addetti operanti in aree professionali della medesima specializzazione;
c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento di più operatori in detti servizi;
d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità; … . …
“Art. 50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
“Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2. … .
“… Tabella A - Profili professionali
46 “1.I profili professionali del personale TA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.
“Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
“D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) È responsabile dell'osservanza delle leggi e regolamenti. Nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale Contr
, posto alle sue dirette dipendenze.
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. È funzionario delegato.
“Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare pareri.
“Firma tutti gli atti di sua competenza.
“Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
“D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale TA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
“Firma tutti gli atti di sua competenza.
“L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa.
47 “Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
“C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
“Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali;
è consegnatario dei beni mobili;
sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. (detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori).
“C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di Musica.
“È addetto ai servizi di biblioteca, all'inventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. È responsabile dell'integrità del materiale bibliotecario affidatogli.
“B/1: Profilo: Assistente amministrativo
48 “Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
“Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
“In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
“Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, nonché attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
“B/2 Profilo: Assistente tecnico
“Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e
49 immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
“B/3: Profilo: UO …
“B/4: Profilo: Infermiere …
“A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
“… “Articolazioni del profilo: a) - guardarobiere: … b) - addetto alle aziende agrarie: …
“A/2: Profilo: Collaboratore scolastico Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;
di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
“In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
50 - lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
“Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
“Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale TA.
“Direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.
“Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Responsabile amministrativo: a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;
rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
“I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
51 - corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo contabili;
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a), b) e c) é valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio;
economia bancaria;
laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
“In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, é valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a), b) e c), la laurea anche in discipline non specifiche.
“Assistente di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai Conservatori, diploma di Conservatorio.
“Assistente amministrativo: a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende;
operatore della gestione aziendale;
operatore dell'impresa turistica); b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
“Assistente tecnico: a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
“UO: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
52 “Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
“Guardarobiere: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“Addetto alle aziende agrarie: a) diploma di scuola media. b) attestato di qualifica specifica.
“Per il personale TA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi. Contr
“ Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale Nuove Aree Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995 D Direttore amministrativo D Direttore dei servizi generali ed amministrativi C Responsabile amministrativo C Assistente di biblioteca B Assistente amministrativo B Assistente tecnico B UO B Infermiere A Guardarobiere A Addetto alle aziende agrarie A Collaboratore scolastico”. Il profilo del Responsabile amministrativo è rimasto in vigore soltanto fino al 31-8- 2000, successivamente sostituito dal Coordinatore amministrativo. Il CCNL Comparto Scuola 24-7-2003, in vigore per il quadriennio normativo 2002/2005, ha stabilito:
“ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA . (art. 51 del CCNL 4-8-1995 ed art31 del CCNL 26-5-1999)
“1. I profili professionali del personale TA sono individuati dall'allegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
“2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti
53 ciascuno uno o più profili professionali;
la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.
“3. Il personale appartenente al profilo di “guardarobiere” è collocato nel medesimo profilo dell'area B, con il corrispondente trattamento economico.
“ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE TA (art. 32 del CCNL 26-5-1999)
“1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
“a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
“b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
“2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99.
“Esse verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.
“ART. 48 - MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA
“1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art.46 possono avvenire:
“A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002. b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
“B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure: Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
54 “2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.
“ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI.
“1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il attiverà CP_24 procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi, da finanziarsi con le somme indicate al punto 4 dell'integrazione all'atto di indirizzo del 14.04.03.
“… ART. 55 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA (art. 35 del CCNL 26-5-1999)
“1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di amministrazione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 86, comma 2, lettera h), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
“2. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA viene sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art. 47.
“3. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
“… TABELLE
“TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE TA (introdotta dal CCNL 4- 8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
“1. L'unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale TA individuati dalla presente tabella.
“Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
“Area D:
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle Attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli
55 indirizzi impartiti, al personale TA, posto alle sue dirette dipendenze. Contr
“Organizza autonomamente l'attività del personale nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale TA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.
“Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
“Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
“Area C - Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
“amministrativo
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B.
“tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante l'utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B.
“Area B: Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta
“amministrativo
- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle
56 procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.
“tecnico
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
“cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l'ordinaria manutenzione.
“infermeria
- organizzazione e funzionamento dell'infermeria dell'istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.
“guardaroba
- conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
“Area A s
“Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
“servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.
“servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
“Area A
“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale
57 agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
“Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale TA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
“Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore amministrativo:
“a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;
rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
“b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
“c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
“In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica.
“Coordinatore tecnico:
- a) diploma di maturità di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di istituto tecnico corrispondente;
“In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica.
“Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende;
operatore della gestione aziendale;
operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
“Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
58 “In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
“UO:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
“Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
“Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica.
- b) diploma di qualifica professionale specifica.
“Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di scuola media
- b) corso certificato di formazione sull'assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori
“Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
“È fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che sono già inseriti in graduatoria.
“Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale TA (introdotta dal CCNL 26-5-1999)
“Nuove Aree Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995 D Direttore dei servizi generali ed amministrativi C Coordinatore amministrativo C Coordinatore tecnico B Assistente amministrativo B Assistente tecnico B UO B Infermiere B Parte_6
A s Collaboratore scolastico dei servizi A s Addetto alle aziende agrarie A Collaboratore scolastico
“TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale TA
59 “Vecchia Area Vecchia qualifica Nuova qualifica Nuova Area D D.S.G.A. D.S.G.A. D C Coordinatore amm. o tecnico Coordinatore amm. o tecnico C B Assistente amm. o tecnico Assistente amm. o tecnico B B B Testimone_1
B Infermiere Infermiere B
------- B Parte_6
------- Collaboratore scolastico dei servizi As
------- Addetto alle aziende agrarie As A -------- Parte_6
A Addetto alle aziende agrarie Collaboratore scolastico A A Collaboratore scolastico -------- ”. Il CCNL Comparto Scuola del 29-11-2007, in vigore per il quadriennio normativo 2006-2009, ha stabilito:
“ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA .
“1. I profili professionali del personale TA sono individuati dall'allegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
“2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali;
la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.
“ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE TA
“1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
“2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99.
“Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
60 “ART. 48 - MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE TA
“1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art.46 possono avvenire:
“A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002. b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
“B) ALL'INTERNO DELL con le seguenti procedure: CP_25
“Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
“I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.
“ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI . Parte_
“1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il ttiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.
“… ART. 56 - INDENNITA' DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA
“1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
“2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 l'indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla
61 Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. … .
“4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art. 47.
“5. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
“TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE TA (Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
“1. L'unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale TA individuati dalla presente tabella.
“Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
“Area D:
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale TA, posto alle sue dirette dipendenze. Contr
“Organizza autonomamente l'attività del personale nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale TA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.
“Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
“Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
“Area C
“Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
“amministrativo
62 - attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B.
“tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante l'utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B.
“Area B:
“Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta
“amministrativo
- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.
“tecnico
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
“cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l'ordinaria manutenzione.
“infermeria
- organizzazione e funzionamento dell'infermeria dell'istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.
“guardaroba
63 - conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
“Area A s
“Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
“servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.
“servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
“Area A
“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
“Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale TA
“Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- laurea specialistica in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore amministrativo: a) laurea triennale in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore tecnico:
- a) laurea triennale specifica.
“Assistente amministrativo:
- a) diploma di maturità
“Assistente tecnico:
64 - a) diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
“UO:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
“Infermiere:
- laurea in scienze infermieristiche.
“Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
“Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di qualifica professionale specifica.
“Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di qualifica professionale e corso certificato di formazione sull'assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori
“Collaboratore scolastico:
- diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media.
“È fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che sono già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un mese di servizio.
“Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale TA (Tabella C del C.C.N.L. 24/07/03) Nuove Aree Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995
D Direttore dei servizi generali ed amministrativi
C Coordinatore amministrativo
C Coordinatore tecnico
B Assistente amministrativo
B Assistente tecnico
B UO
B Infermiere
B Guardarobiere
A s Collaboratore scolastico dei servizi
A s Addetto alle aziende agrarie
A Collaboratore scolastico
TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale TA
65 Vecchia Nuova Vecchia qualifica Nuova qualifica Area Area
Direttore dei servizi generali e Direttore dei servizi generali e D D amministrativi amministrativi
Coordinatore amministrativo o Coordinatore amministrativo o C C tecnico tecnico
Assistente amministrativo o Assistente amministrativo o B B tecnico tecnico
B UO UO B
B Infermiere Infermiere B
Guardarobiere B
Collaboratore scolastico dei
A s servizi
Addetto alle aziende agrarie A s
A Guardarobiere
A Addetto alle aziende agrarie Collaboratore scolastico A
A Collaboratore scolastico
”. Contr La Sequenza contrattuale per il Personale prevista dall'art. 62 CCNL del 29/11/2007 del ha stabilito, tra l'altro, quanto segue: CP_26
“Art. 1. - COMPITI DEL PERSONALE TA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
“… 3 – L'art. 49 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente: Parte_
“1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il ttiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.”;
“ART.
4 - MODIFICA DELLA TABELLA B ALLEGTA AL CCNL 29.11.2007
“1. La Tabella B (REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE TA) annessa al CCNL 29/11/2007 è modificata come segue:
“Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- laurea specialistica in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore amministrativo:
66 - laurea triennale in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
“Coordinatore tecnico:
- laurea triennale specifica.
“Assistente amministrativo:
- diploma di maturità.
“Assistente tecnico:
- diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
“UO:
- diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
“Infermiere:
- laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.
“Guardarobiere:
- diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
“Addetto alle aziende agrarie:
- diploma di qualifica professionale di:
1 – Operatore agrituristico;
2 – Operatore agro industriale;
3 - Operatore agro ambientale.
“Collaboratore scolastico dei servizi:
- diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi sociali.
“Collaboratore scolastico:
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
“È fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.
“Per i diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale si fa riferimento al DM n. 250 del 14 aprile 1997.”. Tale Sequenza normativa, che incontrovertibilmente prevede e disciplina, tra i vari profili TA, quello del coordinatore amministrativo, è stata abrogata dalle nuove previsioni della contrattazione collettiva approvate nel 2023: il CCNL Comparto
67 Istruzione e Ricerca sottoscritto il 14-7-2023, in vigore per il periodo 2019-2021, prevede infatti:
“Titolo IV
RS TA
“Capo I
“ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE TA
“Art. 49
“Obiettivi e finalità
“1. Il modello classificatorio del personale TA persegue la finalità di realizzare l'equilibrato bilanciamento tra le esigenze ed obiettivi organizzativi delle istituzioni scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti a cui è offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalità e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di crescita professionale.
“Art. 50
“Classificazione personale TA
“1. Il sistema di classificazione del personale TA è articolato in quattro aree, cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia:
- Area dei collaboratori
- Area degli operatori
- Area degli assistenti
- Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione
“2. Le aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto nell'Allegato A. All'interno dell'Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro sulla base del Piano delle attività.
“3. In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuati i profili professionali indicati nell'Allegato A.
“4. È previsto un solo livello di accesso dall'esterno per ogni area.
“5. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali o specifici titoli di studio.
“Art. 51
“Posizioni stipendiali all'interno delle aree … .
68 “Art. 52
“Posizioni economiche all'interno delle Aree
“1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadranti nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori e nell'Area degli Assistenti possono essere attribuite, con le modalità di cui ai commi seguenti, posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
“2. Il numero e gli importi delle posizioni economiche è indicato nell'allegata tabella E.1.9. … .
“Art. 53
“Mobilità professionale all'interno delle aree
“1. È possibile, nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine, il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area. Tale passaggio avviene con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
“2. Il presente articolo abroga l'art. 48 del CCNL 29/11/2007.
“Art. 54 Contr
“Incarichi specifici al personale
“1. Le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
“2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennità, avente carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) in relazione alle risorse del per il miglioramento CP_27 dell'offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
“3. L'attribuzione degli incarichi è effettuata dal dirigente scolastico, su proposta del titolare di incarico di DSGA, previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b1) (livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). … .
“Art. 55
“Incarichi di elevata qualificazione
“1. Nel rispetto delle norme vigenti, presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, è istituita una posizione di lavoro di direzione
69 dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale.
“2. Ciascuna delle posizioni di cui al comma 1 costituisce oggetto di un incarico a termine di Elevata qualificazione (EQ) attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.
“3. La posizione di lavoro di DSGA richiede:
- conoscenze complete, approfondite e specializzate, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale;
- responsabilità amministrativa e di risultato, garantendo la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre persone e gruppi, favorendo la gestione corrente e la stabilità delle condizioni, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo;
- autonomia esercitata sovrintendendo al processo decisionale ed attuativo e curandone l'organizzazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili.
“4. A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il personale cui è conferito l'incarico di DSGA, nell'ambito di direttive di massima e degli obiettivi assegnati:
- sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili;
- cura l'organizzazione ai servizi generali amministrativo-contabili svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale TA posto alle sue dirette dipendenze;
- si coordina con il dirigente scolastico per l'autorizzazione delle ferie al personale TA;
- organizza autonomamente l'attività del personale TA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico;
- individua il personale TA, nell'ambito del piano delle attività, da proporre per l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa ed autorizza le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario;
- svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
- è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili;
“5. L'incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dall Controparte_2 al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). Resta fermo che, fino a quando il
70 personale inquadrato nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni è pari al numero degli incarichi di DSGA, in fase di attribuzione/rinnovo dell'incarico di DSGA ha titolo di precedenza sugli altri candidati che hanno presentato domanda per la stessa sede il lavoratore che ha ivi svolto l'incarico nel triennio precedente. … .
“Art. 57.
“Sostituzione del titolare di incarico di DSGA
“1. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
“2. Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio.
“3. Qualora nella vigenza del contratto triennale di cui al comma 5 dell'art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell'incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, l'Ambito territoriale: a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali); b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.“... . Art. 59
“Norme di prima applicazione
“1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
“2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'Allegato B - Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione.
“3. Il personale in servizio che alla data di entrata in vigore del presente Capo risulti titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all'art. 50 del CCNL
71 29/11/2007 come sostituito dall'art. 2 del CCNL 25/07/2008, mantiene la posizione economica in godimento.
“4. Fermo restando il potere di autotutela dell'Amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Capo.
“5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'Allegato D.
“6. Il definisce in relazione alle caratteristiche proprie delle Controparte_1 aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a4) (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 4, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza;
b) titolo di studio;
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.
“7. Nel passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza costituisce pre-requisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi. Analogamente, nei passaggi dall'Area degli operatori all'Area degli Assistenti, costituisce pre-requisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l'aver svolto a tempo pieno - con contratto a tempo determinato - le mansioni dell'area e profilo per cui si concorre. … .
“Allegato A
“DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TA - SETTORE SCUOLA
72 “AREA DEI COLLABORATORI:
“Appartengono a quest'area i lavoratori che eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute, attività caratterizzata da procedure definite, anche in sequenze diversificate, che possono richiedere l'uso di strumentazione.
“Specifiche professionali comuni:
- conoscenze concrete di moderata ampiezza, attestate dal possesso di un diploma di qualifica triennale;
- capacità di utilizzare saperi, materiali e strumenti ed abilità cognitive, relazionali e sociali, per svolgere i compiti assegnati all'interno di una gamma definita di variabili di contesto;
- responsabilità di eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la conformità delle attività svolte;
- autonomia esercitata nell'ambito di un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni diversificate.
“Specifiche professionali dei singoli profili professionali:
“1. Collaboratore scolastico
“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
“È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti.
“Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
“Requisiti di base per l'accesso:
“Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità,
73 conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.
“AREA DEGLI OPERATORI:
“Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità operative e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
“Specifiche professionali comuni:
- conoscenze concrete attestate dal possesso del titolo di studio richiesto per l'acceso dall'esterno ai singoli profili professionali;
- capacità di utilizzare saperi, materiali e strumenti ed abilità cognitive, relazionali e sociali, per svolgere con padronanza i compiti assegnati all'interno di una gamma definita di variabili di contesto;
- responsabilità di eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la piena conformità delle attività svolte;
- autonomia esercitata nell'ambito di un contesto strutturato.
“Specifiche professionali dei singoli profili professionali:
“1. Operatore scolastico
“Svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
“È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi e nella cura dell'igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti;
- attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità;
- supporto ai servizi amministrativi e tecnici.
“Requisiti di base per l'accesso:
74 • Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“In alternativa
• Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
“2. Operatore dei servizi agrari
“Effettua attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
“Requisiti di base per l'accesso:
“Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro- industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“AREA DEGLI ASSISTENTI
“Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti complessi richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure, anche con l'utilizzazione di macchinari o attrezzature elettroniche, di cui hanno piena conoscenza comprensione e consapevolezza.
“Specifiche professionali comuni:
- conoscenze prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici, attestate dal possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.
- capacità di applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti, per risolvere i problemi ed abilità cognitive, relazionali, sociali e propositive necessarie per superare difficoltà crescenti.
- responsabilità di raggiungere i risultati previsti assicurando la conformità delle attività svolte.
- autonomia esercitata individuando le modalità di realizzazione più adeguate, nell'ambito di un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.
“Specifiche professionali dei singoli profili professionali:
“1. Assistente amministrativo
“Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti informatici nonché
75 di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale). Ha competenza e responsabilità diretta della tenuta dell'archivio, del protocollo e del magazzino, del quale garantisce anche la custodia, la verifica, la registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
“Requisiti di base per l'accesso:
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“2. Assistente tecnico
“Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo:
- la conduzione tecnica di laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità;
- il supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche;
- la guida degli autoveicoli e la loro manutenzione ordinaria;
- l'assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
“Requisiti di base per l'accesso
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“3. … . Tes_1
“Requisiti di base per l'accesso
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“4. Guardarobiere … .
“Requisiti di base per l'accesso
• Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“5. Infermiere … .
“Requisiti di base per l'accesso Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVTA QUALIFICAZIONE
“Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attività lavorativa che può anche avere rilevanza esterna, con autonomia operativa nella definizione e nella predisposizione degli atti e nello svolgimento dei servizi amministrativi e tecnici, con
76 possibili funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti sulla base delle eventuali risorse assegnate.
“Specifiche professionali:
- conoscenze complete e approfondite, integrate dal punto di vista della dimensione attuale e/o concettuale;
- capacità di saper applicare un'ampia gamma di metodi, prassi, procedure e strumenti in modo consapevole e selettivo, anche al fine di modificarli, nonché un set esauriente di abilità cognitive, relazionali, sociali e propositive che consentano di trovare soluzioni tecniche anche non convenzionali identificando e proponendo interventi di revisione e sviluppo;
- responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, garantendo la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse coordinate;
- autonomia esercitata partecipando al processo decisionale ed attuativo in un contesto di norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.
“Requisiti di base per l'accesso
“Per il personale destinato ai servizi amministrativi: Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“Per il personale destinato ai servizi tecnici: Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
“Allegato B
“TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TA Attuale sistema di classificazione Nuovo sistema di classificazione Area Area D FUNZIONARI ED ELEVTA QUALIFICAZIONE C FUNZIONARI ED ELEVTA QUALIFICAZIONE B ASSISTENTI As OPERATORI A COLLABORATORI
“Allegato D
“TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 5, PER IL PERSONALE TA Progressione di Area Requisiti
- da Area dei Collaboratori ad Area degli Operatori
77 a) attestato di qualifica professionale richiesto per l'accesso dall'esterno - ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di primo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- da Area degli Operatori ad Area degli Assistenti
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o diverso titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori esperti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure b) attestato di qualifica professionale che consente l'accesso all'area dei Collaboratori esperti ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori esperti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione a) laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione”;”. Considerato che il CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, concernente, ex art. 2, “il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 sia per la parte giuridica che per la parte economica”, all'art. 59 espressamente prevede:
“Norme di prima applicazione
“1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
“2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'Allegato B - Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione.”, deve concludersi, per quanto qui rileva, che fino all'1-11-2023, era previsto, tra gli altri, il profilo del coordinatore amministrativo (già responsabile amministrativo), figura intermedia tra gli assistenti amministrativi ed i D.S.G.A., compreso nell'Area C della classificazione del personale TA, mentre il D.S.G.A. era inquadrato nell'Area D e l'assistente amministrativo nell'Area B. Dall'1-11-2023 sia il coordinatore amministrativo sia il D.S.G.A. si trovano inquadrati nell'unica nuova Area del personale TA dei “FUNZIONARI E DELL'ELEVTA QUALIFICAZIONE”; conseguentemente ai sensi dell'“ART. 554. ACCESSO AI RUOLI DELLA TERZA E QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE”, secondo cui
78 “1 . Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
“2 . Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
“3 . Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.”, la avendo stipulato contratti per lo svolgimento di attività di assistente Pt_1 amministrativa, all'epoca Area B, in applicazione della norma da ultimo richiamata, in virtù dell'attività ulteriore prestata in posti di D.S.G.A. scoperti, allora Area D, oltre alla partecipazione al concorso provinciale per titoli per l'immissione nel ruolo degli assistenti amministrativi della provincia scelta, poteva partecipare anche a quello eventualmente indetto per la copertura di posti di coordinatore amministrativo, all'epoca Area C (profilo esistente fino al 10-11-2023), in quanto immediatamente inferiore al profilo di D.S.G.A. dalla stessa ricoperto a tempo determinato per oltre due anni. Inoltre, anche successivamente a tale data, in applicazione dell'art. 554 cit., la ricorrente poteva continuare a partecipare al concorso per la copertura di posti di assistente amministrativo, in quanto ancora immediatamente inferiore al posto di D.S.G.A. dalla stessa ricoperto a tempo determinato per oltre due anni, periodo che la norma peraltro richiede di servizio prestato “in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti”, ed attività all'attualità rientrante nell'“Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”. Lo svolgimento di prestazioni superiori costituisce esclusivamente un titolo di servizio ulteriore che consente di partecipare ad un concorso ulteriore rispetto a quello concernente la qualifica (prima), il profilo (poi) ed infine l'Area nella cui graduatoria si è già iscritti ed in virtù del punteggio ottenuto, nella quale si siano già ricevuti incarichi per la corrispondente qualifica (assistente amministrativa), mentre ulteriormente, esclusivamente quale assistente amministrativa, la ha potuto Pt_1 ottenere gli ulteriori incarichi di D.S.G.A., per l'espletamento dei quali ella ha interrotto i rapporti di lavoro instaurati quale assistente amministrativa (come risultante dai contratti in atti e dal suo stato matricolare), non potendosi svolgere contestualmente entrambe le attività, tanto più in province diverse, e, soprattutto, non potendo un aspirante ottenere incarichi di D.S.G.A. se non già D.S.G.A. in altro istituto scolastico
79 ovvero inserito nelle graduatorie dei D.S.G.A. o, in assenza di dette figure, se non assistente amministrativo di ruolo o infine inserito nelle relative graduatorie, come appunto la ricorrente. Ciò tuttavia non implica che vadano espunte l'attività lavorativa svolta e comunque la possibilità per il candidato di aggiornare anche con il punteggio conseguente ai servizi svolti come D.S.G.A. le graduatorie in cui sia stato già inserito come assistente amministrativo: alla luce della disciplina legislativa e della contrattazione collettiva sopra richiamata, si ritiene pertanto sussistente il corrispondente diritto azionato dalla ricorrente. Conseguentemente l'aggiornamento della posizione della nelle graduatorie di Pt_1 cui trattasi deve beneficiare del punteggio corrispondente all'effettivo servizio prestato, anche a seguito di espressa disponibilità dalla stessa manifestata all'Amministrazione resistente quale assistente amministrativa, non potendo essere considerato come inutilmente prestato il servizio quale D.S.G.A., dovendo essere dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A. - Provincia di Macerata, per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, disapplicati in parte qua i provvedimenti con esso contrastanti, tra cui il Bando di Gara per Assistente Amministrativo, il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023, la precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, e tutti gli atti conseguenziali, comprese le graduatorie nella parte in cui non contengono le generalità della ricorrente, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento immediato della medesima nelle graduatorie suddette a pieno titolo e con l'attribuzione del punteggio in ciascuna di esse spettantele. Alla soccombenza segue la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo e comprensive di quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati, con ricorso depositato il 19-10-2023, nel contraddittorio delle parti e nella contumacia della controinteressata , ogni ulteriore domanda, eccezione ed CP_3 allegazione respinta, così provvede: 1) accertato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali a. s. 2023/2024 per il personale A.T.A. - Provincia di per i profili professionali CP_2 di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, disapplicati in parte qua i provvedimenti con esso contrastanti, tra cui il Bando di Gara per Assistente Amministrativo, il provvedimento di esclusione Prot. n. 3494 del 20/07/2023, la
80 precedente Nota Prot. n. 16682 del 19/07/2023, e tutti gli atti conseguenziali, comprese le graduatorie nella parte in cui non recano il nome della ricorrente, condanna le Amministrazioni resistenti, come sopra rappresentate, all'inserimento immediato della Dott.ssa nelle graduatorie suddette a pieno titolo e con l'attribuzione del Pt_1 punteggio in ciascuna di esse spettantele;
2) condanna le Amministrazioni resistenti, come sopra rappresentate, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.299,00 quale compenso professionale per il procedimento cautelare in corso di causa, € 3.688,50 quale compenso professionale per il giudizio di merito, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dalla ricorrente, pari ad € 259,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 11-3-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
81