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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2024, n. 9811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9811 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato ASTARITA SILVIA in difesa di CO LI, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando solo in ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado, ha confermato il giudizio di penale responsabilità di TA MA in ordine al riciclaggio di un'autovettura provento di furto rinvenuta in uno stabile dallo stesso condotto in locazione, sulla quale erano state apposte targhe relative ad altra autovettura della stessa marca e modello, intestate ad un cittadino marocchino 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9811 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 22/11/2023 residente in un indirizzo fittizio. Per terra, accanto alla vettura, era stato rinvenuto un pezzo di lamiera contenente il numero di telaio dell'autovettura di cui alla targa già apposta sul veicolo, ritenuta destinata a sostituire l'omologa parte sulla vettura rubata. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il TA ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, essendosi riconosciuto il delitto di riciclaggio sulla base non già di plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, bensì di un unico indizio: il rinvenimento, in un box nella disponibilità del ricorrente, di un'autovettura provento di furto realizzato pochi giorni prima, sulla quale era stata apposta una targa riferibile ad altra intestata a soggetto diverso cui erano riconducibili i documenti rinvenuti all'interno del locale. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato l'uso promiscuo del locale anche in data coeva al fatto, né la possibile responsabilità del ricorrente per il delitto presupposto di furto, così come aveva fondato su un ragionamento meramente congetturale la qualificazione giuridica del fatto, individuando nel TA l'autore materiale delle modifiche effettuate. Pur riconoscendo che l'attività volta ad impedire l'identificazione del bene era ancora in corso, perché "l'attività di clonazione non era stata ancora ultimata", infine, la sentenza impugnata non aveva qualificato il fatto come delitto meramente tentato, con palese contraddizione della motivazione tra premessa fattuale e conclusione espressa in diritto. 2.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata, pur difettando una dichiarazione di recidiva contenuta in una precedente condanna, riferendosi la Corte territoriale semplicemente alle "numerose condanne ricevute", menzionando perfino una condanna per altra fattispecie di riciclaggio per fatti del 2019, molto successivi a quelli per cui è processo. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 3.1. Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, il giudizio di penale responsabilità del TA in ordine al delitto di riciclaggio ascrittogli non è stato fondato su un unico indizio, bensì su una pluralità di indizi, ritenuti senza vizio logico alcuno gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., individuati nel luogo di rinvenimento dell'autovettura, ritenuto Ci nell'esclusiva disponibilità del ricorrente, nell'assenza di una spiegazione attendibile da parte del TA in ordine all'origine del possesso del bene;
nell'assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità di tale possesso alla commissione del furto dell'autovettura, come ipotizzato dalla difesa;
nella presenza sul posto della targhetta identificativa di altra vettura Toyota "pulita", segno che l'attività criminosa era in corso ed imminente la sostituzione del telaio. Il ricorso è anche aspecifico laddove, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, assume che questa non avrebbe valutato la possibilità di un uso promiscuo del box ove è stata rinvenuta l'autovettura di cui si tratta: emerge, invece, dalla sentenza che la Corte ha espressamente escluso tale uso promiscuo, rilevando che non sono state nemmeno indicate v. 2 altre persone che avessero in uso il bene, e che il TA è stato riconosciuto dalla proprietaria, locatrice del box, come il soggetto con il quale ha stipulato il contratto di locazione ed al quale ha consegnato le chiavi di accesso al locale, mai più restituite, a nulla rilevando che la stessa abbia ricevuto un'unica rata quadrimestrale del canone di locazione del bene da parte del figlio del ricorrente, mai da alcuno indicato come effettivo utilizzatore dello stesso e perciò non illogicamente ritenuto mero latore del denaro per conto del padre. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte territoriale ha rilevato che all'atto del rinvenimento dell'autovettura era già stata sostituita una targa di questa, e che tuttavia deve escludersi che il ricorrente abbia ricevuto il veicolo dopo la clonazione, perché questa era ancora in corso ad opera del possessore del box, apparendo imminente la sostituzione del numero di telaio, come rivelato dalla targhetta "pulita" sulla lamiera ancora per terra accanto al veicolo. Manifestamente infondata, pertanto, è la censura volta a qualificare il reato come meramente tentato, atteso che già l'apposizione delle targhe di altra vettura è, di per sé, idonea ad ostacolare il riconoscimento del bene, ed il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Rv. 281963, che in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto;
cfr. anche Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022 , Rv. 282820; Sez. 2, n. 37559 del 30/05/2019, Rv. 277080). 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dei motivi del riconoscimento della recidiva reiterata specifica, riconosciuta alla luce della condotta di vita del ricorrente tale da indurre a ritenere il reato per cui si procede sintomatico di maggiore pericolosità del TA;
pur riferendo di condanne subite anche per fatti successivi, poi, la Corte territoriale ha però fondato il riconoscimento della recidiva sulla pluralità delle condanne precedenti, in conformità all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, secondo cui ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878). 4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese 3 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 1191E2— Mrt Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il residente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato ASTARITA SILVIA in difesa di CO LI, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando solo in ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado, ha confermato il giudizio di penale responsabilità di TA MA in ordine al riciclaggio di un'autovettura provento di furto rinvenuta in uno stabile dallo stesso condotto in locazione, sulla quale erano state apposte targhe relative ad altra autovettura della stessa marca e modello, intestate ad un cittadino marocchino 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9811 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 22/11/2023 residente in un indirizzo fittizio. Per terra, accanto alla vettura, era stato rinvenuto un pezzo di lamiera contenente il numero di telaio dell'autovettura di cui alla targa già apposta sul veicolo, ritenuta destinata a sostituire l'omologa parte sulla vettura rubata. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il TA ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, essendosi riconosciuto il delitto di riciclaggio sulla base non già di plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, bensì di un unico indizio: il rinvenimento, in un box nella disponibilità del ricorrente, di un'autovettura provento di furto realizzato pochi giorni prima, sulla quale era stata apposta una targa riferibile ad altra intestata a soggetto diverso cui erano riconducibili i documenti rinvenuti all'interno del locale. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato l'uso promiscuo del locale anche in data coeva al fatto, né la possibile responsabilità del ricorrente per il delitto presupposto di furto, così come aveva fondato su un ragionamento meramente congetturale la qualificazione giuridica del fatto, individuando nel TA l'autore materiale delle modifiche effettuate. Pur riconoscendo che l'attività volta ad impedire l'identificazione del bene era ancora in corso, perché "l'attività di clonazione non era stata ancora ultimata", infine, la sentenza impugnata non aveva qualificato il fatto come delitto meramente tentato, con palese contraddizione della motivazione tra premessa fattuale e conclusione espressa in diritto. 2.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata, pur difettando una dichiarazione di recidiva contenuta in una precedente condanna, riferendosi la Corte territoriale semplicemente alle "numerose condanne ricevute", menzionando perfino una condanna per altra fattispecie di riciclaggio per fatti del 2019, molto successivi a quelli per cui è processo. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 3.1. Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, il giudizio di penale responsabilità del TA in ordine al delitto di riciclaggio ascrittogli non è stato fondato su un unico indizio, bensì su una pluralità di indizi, ritenuti senza vizio logico alcuno gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., individuati nel luogo di rinvenimento dell'autovettura, ritenuto Ci nell'esclusiva disponibilità del ricorrente, nell'assenza di una spiegazione attendibile da parte del TA in ordine all'origine del possesso del bene;
nell'assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità di tale possesso alla commissione del furto dell'autovettura, come ipotizzato dalla difesa;
nella presenza sul posto della targhetta identificativa di altra vettura Toyota "pulita", segno che l'attività criminosa era in corso ed imminente la sostituzione del telaio. Il ricorso è anche aspecifico laddove, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, assume che questa non avrebbe valutato la possibilità di un uso promiscuo del box ove è stata rinvenuta l'autovettura di cui si tratta: emerge, invece, dalla sentenza che la Corte ha espressamente escluso tale uso promiscuo, rilevando che non sono state nemmeno indicate v. 2 altre persone che avessero in uso il bene, e che il TA è stato riconosciuto dalla proprietaria, locatrice del box, come il soggetto con il quale ha stipulato il contratto di locazione ed al quale ha consegnato le chiavi di accesso al locale, mai più restituite, a nulla rilevando che la stessa abbia ricevuto un'unica rata quadrimestrale del canone di locazione del bene da parte del figlio del ricorrente, mai da alcuno indicato come effettivo utilizzatore dello stesso e perciò non illogicamente ritenuto mero latore del denaro per conto del padre. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte territoriale ha rilevato che all'atto del rinvenimento dell'autovettura era già stata sostituita una targa di questa, e che tuttavia deve escludersi che il ricorrente abbia ricevuto il veicolo dopo la clonazione, perché questa era ancora in corso ad opera del possessore del box, apparendo imminente la sostituzione del numero di telaio, come rivelato dalla targhetta "pulita" sulla lamiera ancora per terra accanto al veicolo. Manifestamente infondata, pertanto, è la censura volta a qualificare il reato come meramente tentato, atteso che già l'apposizione delle targhe di altra vettura è, di per sé, idonea ad ostacolare il riconoscimento del bene, ed il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Rv. 281963, che in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto;
cfr. anche Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022 , Rv. 282820; Sez. 2, n. 37559 del 30/05/2019, Rv. 277080). 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dei motivi del riconoscimento della recidiva reiterata specifica, riconosciuta alla luce della condotta di vita del ricorrente tale da indurre a ritenere il reato per cui si procede sintomatico di maggiore pericolosità del TA;
pur riferendo di condanne subite anche per fatti successivi, poi, la Corte territoriale ha però fondato il riconoscimento della recidiva sulla pluralità delle condanne precedenti, in conformità all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, secondo cui ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878). 4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese 3 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 1191E2— Mrt Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il residente