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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 41435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41435 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Trieste;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR ON;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. La Sostituta Procuratrice generale Simonetta Ciccarelli, con requisitoria scritta instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. Franco Giunchi, con memoria in data 06/11/2025, insisteva per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Trieste confermava la condanna - anche in punto di definizione del trattamento sanzionatorio - di EL AN per il reato di truffa consumata attraverso la vendita fraudolenta di bene sulla piattaforma “Subito.it”. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di EL AN che deduceva vizio di motivazione, essendo la sentenza impugnata del tutto contraddittoria, atteso che, nella parte iniziale affermava che il ricorso era fondato «in punto di eccessività della pena», ma, nel seguito, Penale Sent. Sez. 2 Num. 41435 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/12/2025 2 confermava il trattamento sanzionatorio già inflitto dal Tribunale in primo grado. 3. Il Collegio rileva che la contraddizione dedotta dal ricorrente sussiste e che la stessa non si presta ad alcuna re-interpretazione o emenda in questa sede. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste limitatamente al giudizio sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Deve essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DR ON DR IN
udita la relazione svolta dal Consigliere DR ON;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. La Sostituta Procuratrice generale Simonetta Ciccarelli, con requisitoria scritta instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. Franco Giunchi, con memoria in data 06/11/2025, insisteva per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Trieste confermava la condanna - anche in punto di definizione del trattamento sanzionatorio - di EL AN per il reato di truffa consumata attraverso la vendita fraudolenta di bene sulla piattaforma “Subito.it”. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di EL AN che deduceva vizio di motivazione, essendo la sentenza impugnata del tutto contraddittoria, atteso che, nella parte iniziale affermava che il ricorso era fondato «in punto di eccessività della pena», ma, nel seguito, Penale Sent. Sez. 2 Num. 41435 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/12/2025 2 confermava il trattamento sanzionatorio già inflitto dal Tribunale in primo grado. 3. Il Collegio rileva che la contraddizione dedotta dal ricorrente sussiste e che la stessa non si presta ad alcuna re-interpretazione o emenda in questa sede. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste limitatamente al giudizio sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Deve essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DR ON DR IN