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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15845 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65122/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 65122/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Viale dei Monfortani n. 12, rappresentato e difeso, dall' Avv. Ubaldo Lopardi, (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe C.F._2
Palumbo n. 3, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3107/2020
OPPONENTE
Contro
(P. Iva , C.f. ), società Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva c.f. Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
),in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi)alla P.IVA_3
Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La SP (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
con studio in La SP (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N (C.F. C.F._4
con studio in La SP (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La SP (SP), giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3107/2020 (R.G. n. 5443/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 11/02/2020 – Contratto di finanziamento
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi, tutti, indicati in narrativa: IN VIA PRELIMINARE - dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 5443/2020 R.G. per omessa notifica dello stesso nei termini di cui all'art. 644 c.p.c.; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Società opposta per i titoli di cui al ricorso ex artt. 633 e 642 c.p.c.; e, per l'effetto, - dichiarare nullo, illegittimo, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 5443/2020 R.G.; IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare che il credito vantato nei confronti del Sig. e oggetto di cessione tra IC Banca spa e Pt_1
prima e tra quest'ultima e era pari ad Euro 11.059,74; e, per CP_4 CP_1
l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 5443/2020 R.G. nella parte eccedente la somma di Euro 11.059,74; IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE - accertare e dichiarare che la somma oggetto di cessione tra IC Banca spa e prima e CP_4 tra quest'ultima e è pari, a titolo di capitale, ad Euro 8.984,41; - accertare e CP_1 dichiarare che, in base al contratto di finanziamento n. 20056516835614 sottoscritto dal Sig.
con IC Banca spa il tasso di interesse convenuto era pari al 4,49% TAN e al Pt_1
4,98% TAEG e non certamente al 14,60%; e, per l'effetto, - dichiarare nullo, illegittimo, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 5443/2020 R.G. nella parte eccedente la somma capitale di Euro 8.984,41, nonché la somma dovuta a titolo di interessi calcolati applicando il 4,49% TAN e il 4,98% TAEG, procedendo altresì all'accertamento della somma effettivamente dovuta. Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore antistatario.”
Per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito -dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della somma di €. 25.680,32 oltre interessi o della diversa, maggiore o minore somma che
[...] risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/11/2020 il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3107/2020 (R.G. 5443/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 11.02.2020, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 25.680,32 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di prestito personale stipulato in data 23/06/2005 con la IC Banca S.p.a.
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 644 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione attiva della Nel merito, la mancanza di prova scritta del credito. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/12/2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa e, nel merito, contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 19/01/2022 il Giudice precedentemente assegnatario della causa, rigettava l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo avanzata dalla parte “in quanto basata sulla data di lavorazione della nota di iscrizione da parte della cancelleria e non sulla data effettiva di iscrizione a ruolo che risulta tempestiva”, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto “rilevato che il decreto è stato notificato tardivamente” ed assegnava termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Con successiva ordinanza del 15/09/2022, il Giudice, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con decreto del 19.12.2024 la Presidente di Sezione, Dott.ssa Pedrelli, assegnava il presente procedimento, in sostituzione del precedente giudicante, alla sottoscritta che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/07/2025 tratteneva la causa in concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, parte opposta eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione per la sua tardiva iscrizione a ruolo.
L'eccezione è priva di pregio.
Invero, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato da parte istante alla in Controparte_1 data 23/11/2020 ed in pari data è avvenuto il deposito telematico, nel rispetto, pertanto, del termine di cui all'art. 165 c.p.c., non rilevando la data in cui la cancelleria ha provveduto all'iscrizione della causa al ruolo, coincidente con il 21/12/2020, trattandosi di un atto dell'ufficio, che sfugge al controllo della parte opponente ed il cui ritardo non è a quest'ultima imputabile.
Tale eccezione, pertanto, deve essere rigettata. Quanto all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica sollevata da parte opponente, questa è da ritenersi fondata.
Invero, a conferma dell'ordinanza del 19/01/2022 si rileva che il decreto ingiuntivo in esame è stato emesso in data 3/02/2020 e pubblicato in data 11/02/2020, mentre la notificazione è stata eseguita dalla ricorrente, odierna opposta, soltanto in data 15/10/2020 e, pertanto, ben oltre il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 644 c.p.c.
Tuttavia, per costante giurisprudenza, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, pur comportandone l'inefficacia, “non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cfr. Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 3908; Cass. civ., 18 aprile 2006, n. 8955).
L'eccezione preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto deve essere, pertanto, accolta e per l'effetto lo stesso decreto deve essere revocato.
Sempre in via preliminare, parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Tale eccezione è infondata, in quanto risulta per tabulas la contestata legittimazione, avendo parte opposta depositato in atti:
- il contratto di cessione pro soluto dei crediti del 16/01/2017 tra la società e Controparte_4
(cfr. doc. n. 8 fascicolo monitorio) ed il relativo allegato A.
1.1. nel quale veniva Controparte_1 espressamente indicato che l'oggetto fosse “la cessione di crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da “…” IC Banca”, dai quali si evince che il credito per cui è causa è oggetto della cessione richiamata;
- la comunicazione della cessione del credito inviata all'opponente a mezzo raccomandata a/r del 10/03/2017 (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio);
-l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 21 del 18/02/2017 attestante la cessione dei crediti intervenuta tra e (cfr. doc. n. 1 Controparte_4 Controparte_1 fascicolo monitorio)
Ricostruiti e documentati i passaggi del credito nei confronti del Sig. è evidente la Parte_1 legittimazione attiva dell'odierna opposta nel procedimento di ingiunzione promosso.
Si rileva, peraltro, che nel caso di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018).
In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 c.c., e in tal modo si perfeziona il procedimento di
“cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 25548/2018).
Passando all'esame dei motivi di merito, giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che il Sig. stipulava 23/06/2005 con Parte_1 la IC Banca S.p.a il contratto di finanziamento n. 20056516835614 del valore di € 20.000,00 con obbligazione alla restituzione di tale somma mediante il pagamento di n.84 rate di importo di € 283,60 con la previsione del TAN pari al 4,49 % e del TAEG del 4,98%. (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
La parte ricorrente, oggi opposta, risulta, pertanto, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Invero, in tema di prova di adempimento dell'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. ex plurimis Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001)
Per converso la parte opponente si è limitata nel presente procedimento a formulare mere deduzioni, prive di alcun elemento di prova a sostegno, tali da doversi considerare mere allegazioni, finalizzate a dilatare i termini dell'adempimento richiesto.
Tutto quanto ciò considerato l'opposizione deve essere rigettata. Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Viste le risultanze processuali, le spese di lite sono da ritenersi compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 (R.G. n. 5443/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 11/02/2020 così provvede:
- DICHIARA inefficace e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 (R.G. n. 5443/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 11/02/2020;
- RIGETTA l'opposizione avanzata da;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
25.680,32, oltre interessi dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, lì 12/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 65122/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Viale dei Monfortani n. 12, rappresentato e difeso, dall' Avv. Ubaldo Lopardi, (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe C.F._2
Palumbo n. 3, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3107/2020
OPPONENTE
Contro
(P. Iva , C.f. ), società Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva c.f. Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
),in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi)alla P.IVA_3
Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La SP (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
con studio in La SP (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N (C.F. C.F._4
con studio in La SP (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La SP (SP), giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3107/2020 (R.G. n. 5443/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 11/02/2020 – Contratto di finanziamento
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi, tutti, indicati in narrativa: IN VIA PRELIMINARE - dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 5443/2020 R.G. per omessa notifica dello stesso nei termini di cui all'art. 644 c.p.c.; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Società opposta per i titoli di cui al ricorso ex artt. 633 e 642 c.p.c.; e, per l'effetto, - dichiarare nullo, illegittimo, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 5443/2020 R.G.; IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare che il credito vantato nei confronti del Sig. e oggetto di cessione tra IC Banca spa e Pt_1
prima e tra quest'ultima e era pari ad Euro 11.059,74; e, per CP_4 CP_1
l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 5443/2020 R.G. nella parte eccedente la somma di Euro 11.059,74; IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE - accertare e dichiarare che la somma oggetto di cessione tra IC Banca spa e prima e CP_4 tra quest'ultima e è pari, a titolo di capitale, ad Euro 8.984,41; - accertare e CP_1 dichiarare che, in base al contratto di finanziamento n. 20056516835614 sottoscritto dal Sig.
con IC Banca spa il tasso di interesse convenuto era pari al 4,49% TAN e al Pt_1
4,98% TAEG e non certamente al 14,60%; e, per l'effetto, - dichiarare nullo, illegittimo, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 5443/2020 R.G. nella parte eccedente la somma capitale di Euro 8.984,41, nonché la somma dovuta a titolo di interessi calcolati applicando il 4,49% TAN e il 4,98% TAEG, procedendo altresì all'accertamento della somma effettivamente dovuta. Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore antistatario.”
Per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito -dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della somma di €. 25.680,32 oltre interessi o della diversa, maggiore o minore somma che
[...] risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/11/2020 il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3107/2020 (R.G. 5443/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 11.02.2020, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 25.680,32 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di prestito personale stipulato in data 23/06/2005 con la IC Banca S.p.a.
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 644 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione attiva della Nel merito, la mancanza di prova scritta del credito. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/12/2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa e, nel merito, contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 19/01/2022 il Giudice precedentemente assegnatario della causa, rigettava l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo avanzata dalla parte “in quanto basata sulla data di lavorazione della nota di iscrizione da parte della cancelleria e non sulla data effettiva di iscrizione a ruolo che risulta tempestiva”, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto “rilevato che il decreto è stato notificato tardivamente” ed assegnava termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Con successiva ordinanza del 15/09/2022, il Giudice, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con decreto del 19.12.2024 la Presidente di Sezione, Dott.ssa Pedrelli, assegnava il presente procedimento, in sostituzione del precedente giudicante, alla sottoscritta che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/07/2025 tratteneva la causa in concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, parte opposta eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione per la sua tardiva iscrizione a ruolo.
L'eccezione è priva di pregio.
Invero, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato da parte istante alla in Controparte_1 data 23/11/2020 ed in pari data è avvenuto il deposito telematico, nel rispetto, pertanto, del termine di cui all'art. 165 c.p.c., non rilevando la data in cui la cancelleria ha provveduto all'iscrizione della causa al ruolo, coincidente con il 21/12/2020, trattandosi di un atto dell'ufficio, che sfugge al controllo della parte opponente ed il cui ritardo non è a quest'ultima imputabile.
Tale eccezione, pertanto, deve essere rigettata. Quanto all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica sollevata da parte opponente, questa è da ritenersi fondata.
Invero, a conferma dell'ordinanza del 19/01/2022 si rileva che il decreto ingiuntivo in esame è stato emesso in data 3/02/2020 e pubblicato in data 11/02/2020, mentre la notificazione è stata eseguita dalla ricorrente, odierna opposta, soltanto in data 15/10/2020 e, pertanto, ben oltre il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 644 c.p.c.
Tuttavia, per costante giurisprudenza, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, pur comportandone l'inefficacia, “non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cfr. Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 3908; Cass. civ., 18 aprile 2006, n. 8955).
L'eccezione preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto deve essere, pertanto, accolta e per l'effetto lo stesso decreto deve essere revocato.
Sempre in via preliminare, parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Tale eccezione è infondata, in quanto risulta per tabulas la contestata legittimazione, avendo parte opposta depositato in atti:
- il contratto di cessione pro soluto dei crediti del 16/01/2017 tra la società e Controparte_4
(cfr. doc. n. 8 fascicolo monitorio) ed il relativo allegato A.
1.1. nel quale veniva Controparte_1 espressamente indicato che l'oggetto fosse “la cessione di crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da “…” IC Banca”, dai quali si evince che il credito per cui è causa è oggetto della cessione richiamata;
- la comunicazione della cessione del credito inviata all'opponente a mezzo raccomandata a/r del 10/03/2017 (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio);
-l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 21 del 18/02/2017 attestante la cessione dei crediti intervenuta tra e (cfr. doc. n. 1 Controparte_4 Controparte_1 fascicolo monitorio)
Ricostruiti e documentati i passaggi del credito nei confronti del Sig. è evidente la Parte_1 legittimazione attiva dell'odierna opposta nel procedimento di ingiunzione promosso.
Si rileva, peraltro, che nel caso di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018).
In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 c.c., e in tal modo si perfeziona il procedimento di
“cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 25548/2018).
Passando all'esame dei motivi di merito, giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che il Sig. stipulava 23/06/2005 con Parte_1 la IC Banca S.p.a il contratto di finanziamento n. 20056516835614 del valore di € 20.000,00 con obbligazione alla restituzione di tale somma mediante il pagamento di n.84 rate di importo di € 283,60 con la previsione del TAN pari al 4,49 % e del TAEG del 4,98%. (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
La parte ricorrente, oggi opposta, risulta, pertanto, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Invero, in tema di prova di adempimento dell'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. ex plurimis Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001)
Per converso la parte opponente si è limitata nel presente procedimento a formulare mere deduzioni, prive di alcun elemento di prova a sostegno, tali da doversi considerare mere allegazioni, finalizzate a dilatare i termini dell'adempimento richiesto.
Tutto quanto ciò considerato l'opposizione deve essere rigettata. Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Viste le risultanze processuali, le spese di lite sono da ritenersi compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 (R.G. n. 5443/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 11/02/2020 così provvede:
- DICHIARA inefficace e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3107/2020 (R.G. n. 5443/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 11/02/2020;
- RIGETTA l'opposizione avanzata da;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
25.680,32, oltre interessi dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, lì 12/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo