Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/04/2026, n. 7788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7788 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07788/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03585/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3585 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dexter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Giuseppe Campanile, Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Performance Hospital S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale
Annullamento D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA:
005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dexter S.r.l. il 31/3/2023:
Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell’8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. DR SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Rilevato che:
- con dichiarazione del 16 marzo 2026, la società ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto concessa dal Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ed ha comunicato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, in presenza del dichiarato pagamento in misura ridotta, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, provvedimenti di cui non v’è prova in atti;
- in ragione di quanto dichiarato tuttavia dalla parte ricorrente il Collegio non può, in ogni caso, che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato, infatti, che come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
Ritenuto, pertanto, che il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non possa che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr.ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061;id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290;id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR SE, Presidente, Estensore
Monica Gallo, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DR SE |
IL SEGRETARIO