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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANCOLINI Parte_1 C.F._1
MARGHERITA, elettivamente domiciliato in VIA CASSIA CURA 172 01019 VETRALLA
ITALIA presso il difensore avv. CIANCOLINI MARGHERITA
Ricorrente nei confronti di
(C.F. , contumace. CP_1 C.F._2
Resistente in relazione al
RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO stabilite dal Tribunale di Viterbo con Sentenza n° 370/2023 emessa in data 12.04.2023.
Rilevato che il resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non è comparso all'udienza; Che pertanto la mancata comparizione denota chiaramente disinteresse per le sorti della causa;
Visto il verbale di udienza del 19.12.2024 nel corso della quale la ricorrente ha insistito affinché il Collegio si pronunziasse in suo favore e per l'effetto riconoscesse la legittimità delle richieste indicate nel ricorso consistenti nella revoca del diritto di visita del padre come da disposizioni di cui al punto 7) delle condizioni di divorzio.
Argomentava a tal proposito la ricorrente:
“…omissis… a) le ragioni che avevano condotto le parti ad optare per il regime di affido esclusivo del figlio alla madre, cui il resistente non oppose peraltro alcuna resistenza, sono state determinate dalla condotta di vita serbata dal IG in CP_1 costanza di matrimonio ed anche dopo la nascita del figlio. Il signor , era dedito, CP_1 infatti, all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e dipendente dal gioco.
pagina1 di 5 Nonostante la RA avesse, infatti, cercato di aiutarlo in un percorso di Pt_1 recupero da dette sue dipendenze ogni tentativo era risultato vano tantoché la stessa, in un'ottica di protezione e salvaguardia della propria sicurezza e stabilità psico-fisica e, soprattutto, di quella del figlio, si determinò a richiedere la separazione e, successivamente, il divorzio;
b) in sede di divorzio, infatti, e al solo fine di evitare strumentali opposizioni dal IG
al regime di affido esclusivo alla madre cui lo stesso aderì, venne riservata, per CP_1 il padre, la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio alle condizioni indicate in sentenza, in orari e giorni limitati e, comunque, senza possibilità di pernotto;
la RA aderì a detta possibilità nella convinzione, poi dimostratasi reale, che il totale Pt_1 disinteresse per la famiglia e il figlio serbato anche in costanza di matrimonio, avrebbe comunque condotto il padre a non richiedere di esercitare tale suo diritto di visita, come, in effetti, avvenuto;
c) infatti, ad oggi, il IG non ha più visto il figlio sin dal giorno 23 febbraio CP_1
2023, incontro avvenuto, peraltro, alla presenza della IGa che non si sente Pt_1 assolutamente sicura a lasciarlo con il padre, vista la sua completa inaffidabilità e dipendenze varie;
d) lo stesso, infatti, non si interessa minimamente e mai del figlio, cui non ha fatto più visita e che non contatta nemmeno telefonicamente. A giustificazione di ciò ha addotto, in un'occasione, la circostanza di aver perso il telefono, salvo poi ricontattare la IGa dopo alcuni mesi di totale silenzio e sua assenza, con il medesimo Pt_1 numero telefonico, riferendo di essere stato ricoverato in ospedale per alcuni mesi (circostanza poco credibile);
e) il signor , dopo la cessazione della convivenza e dopo il trasferimento dei CP_1 suoi diritti sulla ex casa coniugale operato in favore della RA non ha, tra Pt_1
l'altro, nemmeno più comunicato il proprio nuovo domicilio e/o residenza alla RA
la quale ha dovuto anche avviare il procedimento di irreperibilità dello stesso Pt_1 dalla ex abitazione coniugale;
f) ad oggi, come da certificazione che si produce il IG risulta, infatti, CP_1 irreperibile e la RA non è a conoscenza del luogo di sua attuale residenza Pt_1
e/o domicilio, avendo peraltro ricevuto notizie, da alcuni conoscenti, che lo stesso sarebbe stato visto stazionare anche presso la Stazione Termini, in Roma;
g) oltra al disinteresse per la vita del figlio e alla totale mancanza di ogni frequentazione e contatto del padre con il medesimo v'è anche da affermare come il IG si CP_1 sia completamente disinteressato di contribuire al suo mantenimento, non avendo più versato nulla alla IGa né a titolo di contributo ordinario come fissato in Pt_1 sentenza che di rimborso di spese straordinarie sin dal mese di gennaio 2023;
h) il IG , peraltro, ha anche richiesto alla RA la restituzione di CP_1 Pt_1 quanto versato alla stessa per il figlio per l'anno 2022 in esecuzione della sentenza di divorzio, adducendo problematiche varie di natura economica;
pagina2 di 5 i) la RA è, pertanto, l'unico punto di riferimento stabile per il figlio ed Pt_1 assume in maniera autonoma ogni decisione riguardante lo stesso sin dalla nascita, non avendo di fatti, il resistente mai fatto veramente parte della vita del figlio, avendo sempre condotto una vita autonoma e in disparte alle vicende familiari;
l) la RA lavora con contratto part time a tempo indeterminato come Pt_1 commessa presso l'Hurrà di Cura di TR (facente parte del Gruppo Magazzini Fioroni Spa) con uno stipendio netto mensile di € 870,00 e, proprietaria dell'immobile, in cui dimore con il figlio, si occupa e provvede a tutti i bisogni e necessità del figlio in maniera autonoma, anche grazie al percepimento, per l'intero, dell'assegno unico spettante al figlio, per oltre 230,00 euro mensili;
m) a ciò si aggiunga che, nell'ultimo anno, la stessa ha iniziato una stabile frequentazione con il IG , il quale ha stabilito un rapporto sereno CP_2
e stabile con il figlio e contribuisce anch'esso al menage familiare, essendo occupato come operaio a tempo indeterminato presso ditta del luogo;
n) la RA inoltre, può contare, ove occorra, all'ausilio dei propri familiari Pt_1 ed ha sempre assicurato al figlio, come potrà essere provato in giudizio, una vita serena, dignitosa, stabile e rispettabile;
o) il bambino è stato iscritto presso il nido comunale di TR, che ha frequentato positivamente ed ove è stato perfettamente integrato, come potrà essere confermato dalla responsabile, RA ove necessario e, a decorrere dal mese di Parte_2 settembre 2024 verrà iscritto al primo anno di scuola materna in TR (VT). La RA è coadiuvata, ove ve ne sia bisogno allorquando impegnati in turni di Pt_1 lavoro, dalla propria madre, RA;
Parte_3
p) alla luce di quanto detto è evidente che l'equilibrio che la ricorrente è stata in grado di raggiungere, nell'interesse del figlio, dopo l'allontanamento del padre dalla sua vita è stabile ed è significativo della capacità, serbata sin dalla nascita, della IGa Pt_1 di occuparsi del figlio nato dal matrimonio in maniera autonoma, senza l'ausilio del padre che, come detto, non ha mai partecipato alla educazione e gestione del figlio, conducendo una vita ai margini della legalità;
q) v'è inoltre, da dire, come il IG abbia anche, nel mese di marzo 2022, CP_1 confessato alla RA di aver conosciuto persone “influenti” di essere in grado, Pt_1
a mezzo “macumbe” fatte attraverso le foto delle persone, di determinare eventi anche nefasti da rivolgere contro i destinatari prescelti;
r) di fronte della totale irresponsabilità e gravità delle condotte del IG , la CP_1 RA nell'attesa di determinarsi ad attivare le più opportune procedure circa Pt_1 lo status di genitore presso il Tribunale per i Minorenni competente, ritiene che, allo stato, al IG non possa essere consentito, come stabilito nella sentenza di CP_1 divorzio, di poter “vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, designato nella giornata del martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e un fine settimana al mese, senza pernottamento attesa la tenera età del minore, il sabato mattina dalle 11 alle ore 18,00 e la domenica dalla ore 15,00 alle ore 18,00, salvi impedimenti del minore di
pagina3 di 5 carattere sanitario o socioricreativo” temendo per le sue condotte e per la stessa incolumità dello stesso, non essendo mai apparso il signor in grado di badare CP_1 al figlio né avendolo mai effettivamente fatto ed essendo ormai il bambino totalmente estraneo al padre che stenterebbe anche a riconoscere vista la mancanza di visita e frequentazione;
s) la stessa, pertanto, si è determinata al presente ricorso intendendo richiedere la revoca di detta facoltà di visita del IG per tutte le motivazioni esplicitate CP_1 nel presente ricorso….omissis…”
Viste le argomentazioni addotte dal ricorrente che appaiono del tutto condivisibili, i documenti prodotti e sentita la in udienza che peraltro, in maniera Pt_1 apprezzabilmente equilibrata attesa la mancata comparizione in udienza del resistente, ha insistito nell'accoglimento delle richieste;
Rilevato e Ritenuto:
Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione della ricorrente è possibile adottare le decisioni con riguardo al diritto di visita, così come proposto nel ricorso dalla non apparendo necessaria attività istruttoria;
Pt_1
Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo al diritto di visita e frequentazione del nei confronti del figlio minore (n. il CP_1 Per_1
24.1.2021), anche in considerazione della mancata interlocuzione sul tema da parte del stesso, attesa la tenera età del figlio minore, il Collegio condivide CP_1
l'impostazione assunta dalla ricorrente nel ricorso.
Che pertanto, per le considerazioni evidenziate, appare allo stato opportuno revocare il diritto di visita e frequentazione del padre nei confronti del figlio Per_1 affidando peraltro ai Servizi Sociali territorialmente competenti il monitoraggio costante delle condizioni psicofisiche del minore i quali, in presenza di Per_1 accertate criticità dovranno tempestivamente riferire al P.M. in Sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio,
- visto l'art. 738 CPC così
dispone
in parziale modifica dei provvedimenti stabiliti dal Tribunale di Viterbo con Sentenza n° 370/2023 emessa in data 12.04.2023e ferme le ulteriori statuizioni:
Revoca, con effetto immediato, il diritto di visita e frequentazione del Sig. CP_1
nei confronti del figlio minore .
[...] Persona_2
Manda ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il costante monitoraggio della situazione psicofisica del minore con obbligo di immediata Persona_2 comunicazione, in caso di accertate criticità, al P.M. in Sede.
pagina4 di 5 Le spese sono poste a carico di e si liquidano in complessivi euro CP_1
2000,00 per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione del presente Sentenza ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 Marzo 2025. Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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