CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2307/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2307/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GALGANO FEDERICO
APPELLANTE contro
- (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Astrologo Carlo Maria e dell'avv. Basso Carla ( ); C.F._1
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVIOLI SILVIA CP_2 P.IVA_3
APPELLATI
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 1815/2019 emessa dal Tribunale di Bologna e depositata in data 5.08.2019.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12.07.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 31 luglio 2012, la società Parte_1 chiedeva al Tribunale di Bologna che venisse accertato e dichiarato che le condotte poste in essere dalla società erano tali da rendere più gravosa la servitù sulla piazzetta di - sita in Bologna CP_2 Pt_1 alla Via D'azeglio, - ai sensi dell'art. 1065 e 1067 c.c..
pagina 1 di 9 Chiedeva pertanto che la venisse condannata a tenere una condotta rispettosa del contenuto e CP_2 dei limiti della servitù di passaggio pedonale, nonché al risarcimento del danno causato ed al pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c..
Assumeva parte attrice che in data 17 febbraio 2010 aveva costituito a favore della
[...]
una servitù di passaggio pedonale, al fine di consentire ai proprietari Controparte_1 dell'immobile della di accedere all'apertura che si affaccia Controparte_1 sulla piazzetta di Pt_1
Precisava parte attrice che poiché dal 2002 era in essere un rapporto locativo tra la CP_1
e la società , avente ad oggetto un immobile adibito a galleria d'arte, Controparte_1 Pt_2 in sede di costituzione della predetta servitù del 2010 le parti, e la Parte_1 Controparte_1 concordavano un regime transitorio affinché, fino alla scadenza del contratto di locazione di cui sopra, la servitù di passaggio pedonale sulla piazzetta dì sì estendesse anche agli utenti della galleria Pt_1
d'arte per consentirne l'accesso.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo che venisse dichiarato il suo difetto di CP_2 legittimazione passiva a favore della proprietario del fondo Controparte_1 dominante;
nel merito, in via principale, chiedeva di respingere le domande di e, nella Parte_1 denegata ipotesi in cui le domande di questa avessero trovato anche solo parzialmente accoglimento, che fosse condannato in via esclusiva la di cui si chiedeva la Controparte_1 chiamata in causa.
In via riconvenzionale la società richiedeva la condanna di per atti emulativi 833 CP_2 Parte_1
c.c. e\o per diminuzione dell'esercizio della servitù ex art 1067, 2 comma, c.c. e in ogni caso la condanna della per il risarcimento dei danni patiti. Controparte_1
Il Giudice disponeva il mutamento del rito ed autorizzava la chiamata in causa della
[...] che, con comparsa depositata in data 9 maggio 2013, si costituiva chiedendo che Controparte_1 venisse accertata la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità delle domande risarcitorie rassegnate da e che qualunque condanna a favore di dovesse gravare CP_2 Parte_1 esclusivamente su CP_2
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1815\2019, pubblicata il 05.08.2019, rigettava tutte le domande spiegate dalla parte attrice;
rigettava le domande spiegate dalla parte convenuta nonché le domande della terza chiamata.
La sentenza del Tribunale ha:
pagina 2 di 9 - escluso, dopo aver esaminato il titolo anche con riferimento all'epoca della convenzione di servitù, che alcun aggravamento ex art 1067 c.c. sia stato posto in essere dalla società CP_2
- valutato che le condotte contestate da in capo a rendono incompatibile il preteso CP_2 Parte_1 aggravamento reclamato da e che le stesse condotte possano qualificarsi come atti Parte_1 emulativi, non avendo lo scopo esclusivo di arrecare molestia, difettando la prova dell'animus nocendi in capo a Parte_1
- rigettato la domanda di danni di nei confronti del terzo chiamato CP_2 CP_1 Controparte_1
- statuito, vista la soccombenza parziale reciproca tra e la refusione delle spese di Parte_1 CP_2 giudizio per 2\3 a favore della società con compensazione del restante terzo a favore di CP_2 Pt_1
[...]
-con riguardo al rapporto ha integralmente compensato le spese di Controparte_3 lite, alla luce della reciproca soccombenza e della circostanza che la chiamata in causa svolta da CP_2 era necessitata dalle domande di parte attrice.
[...]
Avverso la suddetta decisione propone appello censurando la decisione Parte_1 impugnata nella parte in cui:
- ha ritenuto che la società fino alla notifica della diffida e dell'atto istitutivo della servitù CP_2 volontaria il 27 aprile 2010, fosse completamente estranea alle vicende giuridiche tra e Parte_1 la e, dunque, che non avesse contezza di quali fossero i limiti connessi Controparte_4 all'esercizio dell'accesso all'immobile locato;
- non ha considerato il titolo costitutivo della servitù di passaggio pedonale al fine di determinare quali fossero il contenuto ed i limiti del diritto reale, con l'effetto che sarebbe errata la valutazione circa la sussistenza dell'aggravio ai sensi dell'art. 1067 c.c.;
- ha erroneamente ripartito le spese legali del primo grado di giudizio imponendo all'appellante il pagamento di 2/3 delle spese di lite della CP_2
Si costituiscono e la chiedendo il rigetto dell'atto appello perché CP_2 Controparte_1 infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Per una migliore comprensione degli eventi si ricostruiscono i fatti di causa precisando che la società in data 01.01.2002 stipulava con la un contratto di locazione CP_2 Controparte_1 dell'immobile sito in Bologna, alla Via D'azeglio, per l'esercizio dell'attività di galleria d'arte con due precisi vincoli: accedervi dalla piazzetta antistante il civico 57 di Via D'azeglio ed ivi svolgere solo l'attività di galleria d'arte. (art. 17 - accesso al bene locato -:"la conduttrice accederà al bene locato pagina 3 di 9 esclusivamente attraverso l'ingresso autonomo di cui il bene stesso è dotato,. Sono vietati la realizzazione e l'uso di qualunque apertura che immetta all'interno dei locali dall'istituto .). CP_1
Dagli atti e documenti di causa è provato che dopo la locazione alla società fra e CP_2 Parte_1 la Casa religiosa iniziò un contenzioso (RG 1803\2005 Trib. Bo,), conciliato 5 anni dopo CP_1 mediante la costituzione della servitù di passaggio del 17 febbraio 2010.
Emerge quindi che solo il 27 aprile 2010, data in cui la società riceveva una diffida CP_2 stragiudiziale da parte di apprendeva che il proprio locatore, ed Parte_1 Controparte_1 avevano: Parte_1
- stipulato una servitù di passaggio per permettere a di accedere ai locali oggetto di locazione CP_2 dalla piazzetta antistante il civico 57 di Via d'Azeglio;
- stipulato un regime transitorio in forza del quale, una volta cessata la locazione di , il CP_2 passaggio in questione cessava definitivamente;
- acconsentito a precisi divieti e\o limiti a questo passaggio, a carico di , fra cui quello alla CP_2 sosta di persone ed alla occupazione della piazzetta per carico\ scarico merci e parcheggio;
- riservato ad la possibilità di agire giudizialmente direttamente nei confronti di . Parte_1 CP_2
****
Operata questa premessa, condividendo la motivazione del primo giudice secondo cui l'aggravamento sia esperibile nei confronti del non-proprietario del fondo servente, non vi è dubbio che la decisione impugnata debba essere confermata laddove ha affermato che non vi è prova delle condotte di aggravamento attribuite dalla appellante alla Parte_1 CP_2
Ed invero con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata per “Errata ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi istruttori” asserendo che la decisione avrebbe ignorato la circostanza della conoscenza, da parte di , del diritto di CP_2 Pt_1 sulla piazzetta per cui è causa prima della costituzione della servitù di passaggio.
[...]
Il motivo è infondato.
Il Collegio non condivide l'assunto dell'appellante secondo cui “contrariamente da quanto asserito in sentenza era perfettamente edotta di quali fossero i limiti alla stessa imposta nell'utilizzo CP_2 della piazzetta prima dell'invio della diffida stragiudiziale in data 27 aprile 2010” (pag. 10 atto appello).
Sul punto il primo giudice, sulla base delle prove documentali e dal contenuto degli atti di causa, ha correttamente motivato che: “ la convenuta non essendo parte della transazione Parte_2 successivamente intercorsa tra e solo con l'avvio della diffida Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 9 stragiudiziale apprendeva dell'esistenza di tale servitù e delle peculiarità di cui la stessa era connotata“.
In particolare, in merito all'esercizio della servitù di passaggio pedonale sulla piazzetta ed alla Pt_1 domanda di di accertamento dell'aggravamento da parte di il primo giudice Parte_1 CP_2 affermava: “Nel caso di specie risulta che al momento della costituzione della servitù l'immobile già concesso in locazione a , inquilina del fondo dominante, venisse utilizzato come locale Parte_3 pubblico, - galleria d'arte, con la conseguenza che l'esercizio della servitù deve intendersi non CP_ esclusivamente limitato al passaggio dei titolari della galleria o dei suoi dipendenti ma altresì dalla eventuale clientela.
La era presente, nel medesimo edificio e svolgeva la medesima attività, da diverso Controparte_5 tempo prima che attrice e terza chiamata pattuissero quanto indicato al contratto prodotto da parte attrice al doc. n.6, e segnatamente da 8 anni.
Ciò posto, questo giudice chiamato, secondo giurisprudenza costante e consolidata, a tenere conto, con riferimento all'epoca della convenzione, dello stato dei luoghi (peraltro invariati nel tempo), della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali è possibile individuare le esigenze del fondo dominante e quindi l'utilitas che le parti hanno inteso soddisfare con
l'asservimento, ritiene che, nelle condotte poste in essere da non siano ravvisabili i caratteri Parte_4 di aggravio della servitú reclamati ex art. 1067 c.c..”.
Ciò premesso, questa Corte rileva che correttamente il primo giudice ha dato atto (pag. 5 sentenza) che per determinare il contenuto della servitù occorreva interpretare il titolo secondo i criteri di cui all'art
1362 e ss. c.c.. Sul punto si rileva che il titolo disponeva che : Art 7 “In deroga a quanto previsto nei punti precedenti e limitatamente al periodo in cui durerà il rapporto locativo fra e la CP_1
(ivi compresi i suoi rinnovi) gli interessati (per tali intendendosi anche i terzi) avranno diritto CP_2 di libero transito pedonale attraverso la piazza della società al fine di accedere ( o di uscire Pt_1 dalla) galleria d'art . CP_2
Non vi è dubbio che nel suddetto titolo si parla di un diritto di passaggio anche a favore dei clienti della
Peraltro che la società sapesse o non sapesse per 8 anni di passare su un fondo altrui CP_2 CP_2 per accedere ai locali locati è inconferente ai fini del presente gravame.
In sostanza la società ha continuato ad usare il passaggio per sé ed i propri avventori sia dopo CP_2 il contratto di locazione, anno 2002, che nel regime transitorio di servitù, dal 2010; il tutto in maniera confacente all'attività esercitata che comporta qualche evento nel corso dell'anno, e quindi in tali occasioni un passaggio maggiore di avventori.
pagina 5 di 9 Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che nessun aggravamento della servitù vi è stato, in quanto -come emerso dall'istruttoria espletata, - la società ha continuato ad usare nello stesso CP_2 modo - prima e dopo la servitù - il passaggio sull'area in questione.
*****
Con il secondo motivo di appello si censura la decisione impugnata per “Errata valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi istruttori errata/insufficiente/contraddittoria motivazione sul contenuto della servitù ed il suo aggravio”.
A detta dell'appellante il primo giudice avrebbe omesso di valutare il titolo costitutivo della servitù e l'indicazione delle condotte vietate in esso contenute.
Il motivo è infondato.
A parere di questa Corte il primo giudice ha attentamente esaminato il titolo ricavando dal contenuto dello stesso che gli utenti della avessero diritto di passaggio sulla piazzetta in oggetto al Controparte_5 pari del titolare della società anche nel caso in cui avessero accesso più di uno alla volta, CP_2 conformemente alla giurisprudenza sul tema che così si è espressa: “Per il rilievo che la maggiore intensità di transito su una strada privata, soggetta a servitù di passaggio a favore di altro immobile
(come denunziavano si fosse verificato, in concreto, nella fattispecie ora all'attenzione del Supremo
Collegio) non determina di per sé l'aggravamento o la maggiore incomodità dell'esercizio della servitù precostituita sul fondo servente e, pertanto, incombe agli interessati dimostrare l'avvenuta alterazione in loro danno dell'esercizio della servitù; Cass. 30 giugno 2005 n. 14015”
Con adeguata e approfondita motivazione il primo giudice, condividendo la giurisprudenza maggioritaria, - secondo cui ai fini dell'aggravamento si deve considerare anche lo stato dei luoghi, la naturale destinazione dei fondi e tutti gli elementi mediante i quali è possibile individuare le esigenze del fondo dominate, - ha rilevato che la società non ha posto in essere alcun aggravamento CP_2 ed ha correttamente ritenuto che il transito delle persone sulla piazzetta in occasione dei vernissage (3-4 all'anno) non potesse considerarsi aggravamento ex art 1067 c.c..
Ed invero dagli atti di causa emerge che l'appellata mai ha organizzato, favorito, agevolato la sosta di persone sulla piazzetta, non vi ha apposto tavolini, posaceneri, o vi ha offerto bevande.
Al contrario, dagli atti di causa emerge che la stessa appellata ha apposto cartelli in occasione degli eventi in cui si invitavano gli astanti a non fermarsi sulla piazzetta. Veniva anche assunta una hostess che invitava gli ospiti all'uscita dalla Galleria a non sostare nella piazzetta.
In sostanza non è stato provato che la società abbia agevolato, favorito o indotto in alcun modo CP_2 la sosta di persone, per cui nessuna responsabilità può esserle ascritta se un capannello di avventori si è formato all'ingresso della Galleria in occasione dei vernissage. pagina 6 di 9 Può quindi ritenersi che sia in merito alla sporadicità delle condotte che alla estraneità di alle CP_2 stesse, pretese come aggravamento della servitù, il Giudice ha correttamente e logicamente motivato:
“Le condotte, ritenute da parte attrice aggravanti la costituita servitù, caratterizzate dalla sporadicità, sono state poste in essere da terze persone, e segnatamente i clienti della Parte_5
CP_
Risulta dai documenti prodotti e dalle testimonianze assunte che la convenuta non abbia mai posto in essere innovazioni ex art. 1067 c.c. o condotte aggravanti quali ad esempio porre tavolini sulla piazzetta o ivi offrire bevande o cibo mediante ad esempio l'apposizione dì supporti, distribuzione di cibo anche a mezzo di camerieri, intrattenimenti di vario tipo e a vario titolo.
Anzi, dalle testimonianze rese risulta che la medesima convenuta abbia addirittura assunto per le seppur limitate occasioni, personale volte a dissuadere la permanenza di persone all'interno della piazzetta. Il preteso aggravamento della servitù ex art. 1067 c.c. da parte degli attori non é, alla luce delle considerazioni' esplicate, in alcun modo sussistente.
Peraltro risulta del tutto incompatibile ed in grado di mitigare le condotte contestate da parte attrice la circostanza per cui autovetture riconducibili all'attore e suoi aventi cauta parcheggiano proprio davanti alla entrata della Galleria, atteso che la proprietà attrice ha apposto una barra metallica che impone la fermata delle autovetture proprio in tale area, autovetture che peraltro, potrebbero non consentire il passaggio e l'entrata in galleria di una carrozzina per disabile come rilevato in sede di escussione testimoniale.”.
Così conclude il primo giudice: “Dal rigetto della domanda di cui sopra, discende il rigetto della consequenziale richiesta di risarcimento danni avanzata.”
Il Collegio evidenzia come, con particolare riferimento all'adozione da parte di di misure volte CP_2 ad allontanare le persone sulla piazzetta, appaiono rilevanti le prove per testi espletate e segnatamente le dichiarazioni delle signore e che all'udienza del 30 marzo 2015 Testimone_1 Tes_2 confermavano che dal 2010, in occasione dei pochi eventi all'anno organizzati dalla galleria d'arte, chiedevano agli avventori di non sostare sulla piazzetta.
Le stesse riferivano che, considerato che la predetta piazzetta è prolungamento del marciapiede di via
D'Azeglio, gli astanti erano spesso sorpresi di tale richiesta, trattandosi di pubblica via.
La teste (ud.30.1015) confermava di essere stata incaricata da di avvisare gli Tes_3 CP_2 avventori che non potevano sostare sulla piazzetta.
Del pari rilevante è la testimonianza del sig. che, oltre essere un avventore della Galleria, Testimone_4 abita di fronte ad essa (al civico 68 di via D'Azeglio) che ha affermato: “non mi è mai capitato di vedere persone sostare davanti alla Galleria per consumare bevande”.
pagina 7 di 9 Dello stesso tenore il teste frequentatore della Galleria, che affermava: “ricordo Testimone_5 bene che l'indicazione data dal titolare della galleria era quella di non sostare sulla piazzetta antistante la galleria. Ricordo bene che non veniva offerto alcun aperitivo proprio per disincentivare la sosta delle persone sulla piazzetta. Sicuramente quando la ha smesso di servire Parte_5 aperitivi durante gli eventi la partecipazione è diminuita in considerazione del fatto che molti avventori gradivano invece trattenersi per l'aperitivo”.
*****
Infondato è anche l'ultimo motivo si appello, in merito alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensate per 2/3.
Il motivo è infondato.
Sul punto si condivide l'assunto del primo giudice secondo cui: “Ciò posto le spese di lite vanno regolate avendo riguardo al criterio della soccombenza reciproca. Come anche di recente ribadito dalla Suprema. Corte, "la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale dì essi (art. 92, comma 2, c,p.c.) a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, (Cass., Sez. Terza, Sentenza n.
3438 del.22/02/2016, Rv. 638888).
Nel caso di specie, nei rapporti tra l'attrice e convenuta le spese vanno compensate nella misura di un terzo con condanna alla refusione da parte dell'attrice dei due terzi delle spese sostenute dalla convenuta e compensazione del residuo.
Circa la terza chiamata, considerata la chiamata della stessa necessitata dalle domande svolte da parte attrice e vista la reciproca soccombenza nel rapporto convenuta-terza chiamata, si ritiene congrua la integrale compensazione delle spese di lite.”
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice che ha esaurientemente e logicamente motivato la ripartizione effettuata fra attore e convenuto principale.
A parere di questa Corte la soccombenza sostanziale è in capo a e invero nessuna della Parte_1 cinque domande dell'atto introduttivo di primo grado è stata accolta. Nei confronti di solo Parte_1 una delle domande proposte da parte appellata relativa agli atti emulativi e\o la diminuzione del diritto di servitù è stata respinta. Può, in proposito, ritenersi che la soccombenza di nei confronti di CP_2
pagina 8 di 9 sulla domanda riconvenzionale per atti emulativi è marginale rispetto al numero di domande Parte_1 rassegnate anche in questo grado dall'appellante.
Il Giudice sul punto ha correttamente richiamato Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, n.23886 per cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare le proporzioni della soccombenza reciproca: “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Cpc, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. (Cassazione civile sez. II, 03/09/2021,
n.23886).
*****
Conclusivamente, per tutti i suddetti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 8.469,00 per ciascuna parte appellata ai sensi del D.M. 147/2022, per tre fasi di giudizio, esclusa istruttoria, tenuto conto dei compensi medi relativi alla fascia di valore indicata in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
II – condanna alla refusione in favore della società e Parte_1 CP_2 [...] delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in € 8.469,00 per Controparte_1 compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Antonella Allegra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2307/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GALGANO FEDERICO
APPELLANTE contro
- (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Astrologo Carlo Maria e dell'avv. Basso Carla ( ); C.F._1
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVIOLI SILVIA CP_2 P.IVA_3
APPELLATI
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 1815/2019 emessa dal Tribunale di Bologna e depositata in data 5.08.2019.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12.07.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 31 luglio 2012, la società Parte_1 chiedeva al Tribunale di Bologna che venisse accertato e dichiarato che le condotte poste in essere dalla società erano tali da rendere più gravosa la servitù sulla piazzetta di - sita in Bologna CP_2 Pt_1 alla Via D'azeglio, - ai sensi dell'art. 1065 e 1067 c.c..
pagina 1 di 9 Chiedeva pertanto che la venisse condannata a tenere una condotta rispettosa del contenuto e CP_2 dei limiti della servitù di passaggio pedonale, nonché al risarcimento del danno causato ed al pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c..
Assumeva parte attrice che in data 17 febbraio 2010 aveva costituito a favore della
[...]
una servitù di passaggio pedonale, al fine di consentire ai proprietari Controparte_1 dell'immobile della di accedere all'apertura che si affaccia Controparte_1 sulla piazzetta di Pt_1
Precisava parte attrice che poiché dal 2002 era in essere un rapporto locativo tra la CP_1
e la società , avente ad oggetto un immobile adibito a galleria d'arte, Controparte_1 Pt_2 in sede di costituzione della predetta servitù del 2010 le parti, e la Parte_1 Controparte_1 concordavano un regime transitorio affinché, fino alla scadenza del contratto di locazione di cui sopra, la servitù di passaggio pedonale sulla piazzetta dì sì estendesse anche agli utenti della galleria Pt_1
d'arte per consentirne l'accesso.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo che venisse dichiarato il suo difetto di CP_2 legittimazione passiva a favore della proprietario del fondo Controparte_1 dominante;
nel merito, in via principale, chiedeva di respingere le domande di e, nella Parte_1 denegata ipotesi in cui le domande di questa avessero trovato anche solo parzialmente accoglimento, che fosse condannato in via esclusiva la di cui si chiedeva la Controparte_1 chiamata in causa.
In via riconvenzionale la società richiedeva la condanna di per atti emulativi 833 CP_2 Parte_1
c.c. e\o per diminuzione dell'esercizio della servitù ex art 1067, 2 comma, c.c. e in ogni caso la condanna della per il risarcimento dei danni patiti. Controparte_1
Il Giudice disponeva il mutamento del rito ed autorizzava la chiamata in causa della
[...] che, con comparsa depositata in data 9 maggio 2013, si costituiva chiedendo che Controparte_1 venisse accertata la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità delle domande risarcitorie rassegnate da e che qualunque condanna a favore di dovesse gravare CP_2 Parte_1 esclusivamente su CP_2
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1815\2019, pubblicata il 05.08.2019, rigettava tutte le domande spiegate dalla parte attrice;
rigettava le domande spiegate dalla parte convenuta nonché le domande della terza chiamata.
La sentenza del Tribunale ha:
pagina 2 di 9 - escluso, dopo aver esaminato il titolo anche con riferimento all'epoca della convenzione di servitù, che alcun aggravamento ex art 1067 c.c. sia stato posto in essere dalla società CP_2
- valutato che le condotte contestate da in capo a rendono incompatibile il preteso CP_2 Parte_1 aggravamento reclamato da e che le stesse condotte possano qualificarsi come atti Parte_1 emulativi, non avendo lo scopo esclusivo di arrecare molestia, difettando la prova dell'animus nocendi in capo a Parte_1
- rigettato la domanda di danni di nei confronti del terzo chiamato CP_2 CP_1 Controparte_1
- statuito, vista la soccombenza parziale reciproca tra e la refusione delle spese di Parte_1 CP_2 giudizio per 2\3 a favore della società con compensazione del restante terzo a favore di CP_2 Pt_1
[...]
-con riguardo al rapporto ha integralmente compensato le spese di Controparte_3 lite, alla luce della reciproca soccombenza e della circostanza che la chiamata in causa svolta da CP_2 era necessitata dalle domande di parte attrice.
[...]
Avverso la suddetta decisione propone appello censurando la decisione Parte_1 impugnata nella parte in cui:
- ha ritenuto che la società fino alla notifica della diffida e dell'atto istitutivo della servitù CP_2 volontaria il 27 aprile 2010, fosse completamente estranea alle vicende giuridiche tra e Parte_1 la e, dunque, che non avesse contezza di quali fossero i limiti connessi Controparte_4 all'esercizio dell'accesso all'immobile locato;
- non ha considerato il titolo costitutivo della servitù di passaggio pedonale al fine di determinare quali fossero il contenuto ed i limiti del diritto reale, con l'effetto che sarebbe errata la valutazione circa la sussistenza dell'aggravio ai sensi dell'art. 1067 c.c.;
- ha erroneamente ripartito le spese legali del primo grado di giudizio imponendo all'appellante il pagamento di 2/3 delle spese di lite della CP_2
Si costituiscono e la chiedendo il rigetto dell'atto appello perché CP_2 Controparte_1 infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Per una migliore comprensione degli eventi si ricostruiscono i fatti di causa precisando che la società in data 01.01.2002 stipulava con la un contratto di locazione CP_2 Controparte_1 dell'immobile sito in Bologna, alla Via D'azeglio, per l'esercizio dell'attività di galleria d'arte con due precisi vincoli: accedervi dalla piazzetta antistante il civico 57 di Via D'azeglio ed ivi svolgere solo l'attività di galleria d'arte. (art. 17 - accesso al bene locato -:"la conduttrice accederà al bene locato pagina 3 di 9 esclusivamente attraverso l'ingresso autonomo di cui il bene stesso è dotato,. Sono vietati la realizzazione e l'uso di qualunque apertura che immetta all'interno dei locali dall'istituto .). CP_1
Dagli atti e documenti di causa è provato che dopo la locazione alla società fra e CP_2 Parte_1 la Casa religiosa iniziò un contenzioso (RG 1803\2005 Trib. Bo,), conciliato 5 anni dopo CP_1 mediante la costituzione della servitù di passaggio del 17 febbraio 2010.
Emerge quindi che solo il 27 aprile 2010, data in cui la società riceveva una diffida CP_2 stragiudiziale da parte di apprendeva che il proprio locatore, ed Parte_1 Controparte_1 avevano: Parte_1
- stipulato una servitù di passaggio per permettere a di accedere ai locali oggetto di locazione CP_2 dalla piazzetta antistante il civico 57 di Via d'Azeglio;
- stipulato un regime transitorio in forza del quale, una volta cessata la locazione di , il CP_2 passaggio in questione cessava definitivamente;
- acconsentito a precisi divieti e\o limiti a questo passaggio, a carico di , fra cui quello alla CP_2 sosta di persone ed alla occupazione della piazzetta per carico\ scarico merci e parcheggio;
- riservato ad la possibilità di agire giudizialmente direttamente nei confronti di . Parte_1 CP_2
****
Operata questa premessa, condividendo la motivazione del primo giudice secondo cui l'aggravamento sia esperibile nei confronti del non-proprietario del fondo servente, non vi è dubbio che la decisione impugnata debba essere confermata laddove ha affermato che non vi è prova delle condotte di aggravamento attribuite dalla appellante alla Parte_1 CP_2
Ed invero con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata per “Errata ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi istruttori” asserendo che la decisione avrebbe ignorato la circostanza della conoscenza, da parte di , del diritto di CP_2 Pt_1 sulla piazzetta per cui è causa prima della costituzione della servitù di passaggio.
[...]
Il motivo è infondato.
Il Collegio non condivide l'assunto dell'appellante secondo cui “contrariamente da quanto asserito in sentenza era perfettamente edotta di quali fossero i limiti alla stessa imposta nell'utilizzo CP_2 della piazzetta prima dell'invio della diffida stragiudiziale in data 27 aprile 2010” (pag. 10 atto appello).
Sul punto il primo giudice, sulla base delle prove documentali e dal contenuto degli atti di causa, ha correttamente motivato che: “ la convenuta non essendo parte della transazione Parte_2 successivamente intercorsa tra e solo con l'avvio della diffida Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 9 stragiudiziale apprendeva dell'esistenza di tale servitù e delle peculiarità di cui la stessa era connotata“.
In particolare, in merito all'esercizio della servitù di passaggio pedonale sulla piazzetta ed alla Pt_1 domanda di di accertamento dell'aggravamento da parte di il primo giudice Parte_1 CP_2 affermava: “Nel caso di specie risulta che al momento della costituzione della servitù l'immobile già concesso in locazione a , inquilina del fondo dominante, venisse utilizzato come locale Parte_3 pubblico, - galleria d'arte, con la conseguenza che l'esercizio della servitù deve intendersi non CP_ esclusivamente limitato al passaggio dei titolari della galleria o dei suoi dipendenti ma altresì dalla eventuale clientela.
La era presente, nel medesimo edificio e svolgeva la medesima attività, da diverso Controparte_5 tempo prima che attrice e terza chiamata pattuissero quanto indicato al contratto prodotto da parte attrice al doc. n.6, e segnatamente da 8 anni.
Ciò posto, questo giudice chiamato, secondo giurisprudenza costante e consolidata, a tenere conto, con riferimento all'epoca della convenzione, dello stato dei luoghi (peraltro invariati nel tempo), della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali è possibile individuare le esigenze del fondo dominante e quindi l'utilitas che le parti hanno inteso soddisfare con
l'asservimento, ritiene che, nelle condotte poste in essere da non siano ravvisabili i caratteri Parte_4 di aggravio della servitú reclamati ex art. 1067 c.c..”.
Ciò premesso, questa Corte rileva che correttamente il primo giudice ha dato atto (pag. 5 sentenza) che per determinare il contenuto della servitù occorreva interpretare il titolo secondo i criteri di cui all'art
1362 e ss. c.c.. Sul punto si rileva che il titolo disponeva che : Art 7 “In deroga a quanto previsto nei punti precedenti e limitatamente al periodo in cui durerà il rapporto locativo fra e la CP_1
(ivi compresi i suoi rinnovi) gli interessati (per tali intendendosi anche i terzi) avranno diritto CP_2 di libero transito pedonale attraverso la piazza della società al fine di accedere ( o di uscire Pt_1 dalla) galleria d'art . CP_2
Non vi è dubbio che nel suddetto titolo si parla di un diritto di passaggio anche a favore dei clienti della
Peraltro che la società sapesse o non sapesse per 8 anni di passare su un fondo altrui CP_2 CP_2 per accedere ai locali locati è inconferente ai fini del presente gravame.
In sostanza la società ha continuato ad usare il passaggio per sé ed i propri avventori sia dopo CP_2 il contratto di locazione, anno 2002, che nel regime transitorio di servitù, dal 2010; il tutto in maniera confacente all'attività esercitata che comporta qualche evento nel corso dell'anno, e quindi in tali occasioni un passaggio maggiore di avventori.
pagina 5 di 9 Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che nessun aggravamento della servitù vi è stato, in quanto -come emerso dall'istruttoria espletata, - la società ha continuato ad usare nello stesso CP_2 modo - prima e dopo la servitù - il passaggio sull'area in questione.
*****
Con il secondo motivo di appello si censura la decisione impugnata per “Errata valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi istruttori errata/insufficiente/contraddittoria motivazione sul contenuto della servitù ed il suo aggravio”.
A detta dell'appellante il primo giudice avrebbe omesso di valutare il titolo costitutivo della servitù e l'indicazione delle condotte vietate in esso contenute.
Il motivo è infondato.
A parere di questa Corte il primo giudice ha attentamente esaminato il titolo ricavando dal contenuto dello stesso che gli utenti della avessero diritto di passaggio sulla piazzetta in oggetto al Controparte_5 pari del titolare della società anche nel caso in cui avessero accesso più di uno alla volta, CP_2 conformemente alla giurisprudenza sul tema che così si è espressa: “Per il rilievo che la maggiore intensità di transito su una strada privata, soggetta a servitù di passaggio a favore di altro immobile
(come denunziavano si fosse verificato, in concreto, nella fattispecie ora all'attenzione del Supremo
Collegio) non determina di per sé l'aggravamento o la maggiore incomodità dell'esercizio della servitù precostituita sul fondo servente e, pertanto, incombe agli interessati dimostrare l'avvenuta alterazione in loro danno dell'esercizio della servitù; Cass. 30 giugno 2005 n. 14015”
Con adeguata e approfondita motivazione il primo giudice, condividendo la giurisprudenza maggioritaria, - secondo cui ai fini dell'aggravamento si deve considerare anche lo stato dei luoghi, la naturale destinazione dei fondi e tutti gli elementi mediante i quali è possibile individuare le esigenze del fondo dominate, - ha rilevato che la società non ha posto in essere alcun aggravamento CP_2 ed ha correttamente ritenuto che il transito delle persone sulla piazzetta in occasione dei vernissage (3-4 all'anno) non potesse considerarsi aggravamento ex art 1067 c.c..
Ed invero dagli atti di causa emerge che l'appellata mai ha organizzato, favorito, agevolato la sosta di persone sulla piazzetta, non vi ha apposto tavolini, posaceneri, o vi ha offerto bevande.
Al contrario, dagli atti di causa emerge che la stessa appellata ha apposto cartelli in occasione degli eventi in cui si invitavano gli astanti a non fermarsi sulla piazzetta. Veniva anche assunta una hostess che invitava gli ospiti all'uscita dalla Galleria a non sostare nella piazzetta.
In sostanza non è stato provato che la società abbia agevolato, favorito o indotto in alcun modo CP_2 la sosta di persone, per cui nessuna responsabilità può esserle ascritta se un capannello di avventori si è formato all'ingresso della Galleria in occasione dei vernissage. pagina 6 di 9 Può quindi ritenersi che sia in merito alla sporadicità delle condotte che alla estraneità di alle CP_2 stesse, pretese come aggravamento della servitù, il Giudice ha correttamente e logicamente motivato:
“Le condotte, ritenute da parte attrice aggravanti la costituita servitù, caratterizzate dalla sporadicità, sono state poste in essere da terze persone, e segnatamente i clienti della Parte_5
CP_
Risulta dai documenti prodotti e dalle testimonianze assunte che la convenuta non abbia mai posto in essere innovazioni ex art. 1067 c.c. o condotte aggravanti quali ad esempio porre tavolini sulla piazzetta o ivi offrire bevande o cibo mediante ad esempio l'apposizione dì supporti, distribuzione di cibo anche a mezzo di camerieri, intrattenimenti di vario tipo e a vario titolo.
Anzi, dalle testimonianze rese risulta che la medesima convenuta abbia addirittura assunto per le seppur limitate occasioni, personale volte a dissuadere la permanenza di persone all'interno della piazzetta. Il preteso aggravamento della servitù ex art. 1067 c.c. da parte degli attori non é, alla luce delle considerazioni' esplicate, in alcun modo sussistente.
Peraltro risulta del tutto incompatibile ed in grado di mitigare le condotte contestate da parte attrice la circostanza per cui autovetture riconducibili all'attore e suoi aventi cauta parcheggiano proprio davanti alla entrata della Galleria, atteso che la proprietà attrice ha apposto una barra metallica che impone la fermata delle autovetture proprio in tale area, autovetture che peraltro, potrebbero non consentire il passaggio e l'entrata in galleria di una carrozzina per disabile come rilevato in sede di escussione testimoniale.”.
Così conclude il primo giudice: “Dal rigetto della domanda di cui sopra, discende il rigetto della consequenziale richiesta di risarcimento danni avanzata.”
Il Collegio evidenzia come, con particolare riferimento all'adozione da parte di di misure volte CP_2 ad allontanare le persone sulla piazzetta, appaiono rilevanti le prove per testi espletate e segnatamente le dichiarazioni delle signore e che all'udienza del 30 marzo 2015 Testimone_1 Tes_2 confermavano che dal 2010, in occasione dei pochi eventi all'anno organizzati dalla galleria d'arte, chiedevano agli avventori di non sostare sulla piazzetta.
Le stesse riferivano che, considerato che la predetta piazzetta è prolungamento del marciapiede di via
D'Azeglio, gli astanti erano spesso sorpresi di tale richiesta, trattandosi di pubblica via.
La teste (ud.30.1015) confermava di essere stata incaricata da di avvisare gli Tes_3 CP_2 avventori che non potevano sostare sulla piazzetta.
Del pari rilevante è la testimonianza del sig. che, oltre essere un avventore della Galleria, Testimone_4 abita di fronte ad essa (al civico 68 di via D'Azeglio) che ha affermato: “non mi è mai capitato di vedere persone sostare davanti alla Galleria per consumare bevande”.
pagina 7 di 9 Dello stesso tenore il teste frequentatore della Galleria, che affermava: “ricordo Testimone_5 bene che l'indicazione data dal titolare della galleria era quella di non sostare sulla piazzetta antistante la galleria. Ricordo bene che non veniva offerto alcun aperitivo proprio per disincentivare la sosta delle persone sulla piazzetta. Sicuramente quando la ha smesso di servire Parte_5 aperitivi durante gli eventi la partecipazione è diminuita in considerazione del fatto che molti avventori gradivano invece trattenersi per l'aperitivo”.
*****
Infondato è anche l'ultimo motivo si appello, in merito alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensate per 2/3.
Il motivo è infondato.
Sul punto si condivide l'assunto del primo giudice secondo cui: “Ciò posto le spese di lite vanno regolate avendo riguardo al criterio della soccombenza reciproca. Come anche di recente ribadito dalla Suprema. Corte, "la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale dì essi (art. 92, comma 2, c,p.c.) a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, (Cass., Sez. Terza, Sentenza n.
3438 del.22/02/2016, Rv. 638888).
Nel caso di specie, nei rapporti tra l'attrice e convenuta le spese vanno compensate nella misura di un terzo con condanna alla refusione da parte dell'attrice dei due terzi delle spese sostenute dalla convenuta e compensazione del residuo.
Circa la terza chiamata, considerata la chiamata della stessa necessitata dalle domande svolte da parte attrice e vista la reciproca soccombenza nel rapporto convenuta-terza chiamata, si ritiene congrua la integrale compensazione delle spese di lite.”
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice che ha esaurientemente e logicamente motivato la ripartizione effettuata fra attore e convenuto principale.
A parere di questa Corte la soccombenza sostanziale è in capo a e invero nessuna della Parte_1 cinque domande dell'atto introduttivo di primo grado è stata accolta. Nei confronti di solo Parte_1 una delle domande proposte da parte appellata relativa agli atti emulativi e\o la diminuzione del diritto di servitù è stata respinta. Può, in proposito, ritenersi che la soccombenza di nei confronti di CP_2
pagina 8 di 9 sulla domanda riconvenzionale per atti emulativi è marginale rispetto al numero di domande Parte_1 rassegnate anche in questo grado dall'appellante.
Il Giudice sul punto ha correttamente richiamato Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, n.23886 per cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare le proporzioni della soccombenza reciproca: “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Cpc, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. (Cassazione civile sez. II, 03/09/2021,
n.23886).
*****
Conclusivamente, per tutti i suddetti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 8.469,00 per ciascuna parte appellata ai sensi del D.M. 147/2022, per tre fasi di giudizio, esclusa istruttoria, tenuto conto dei compensi medi relativi alla fascia di valore indicata in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
II – condanna alla refusione in favore della società e Parte_1 CP_2 [...] delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in € 8.469,00 per Controparte_1 compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Antonella Allegra
pagina 9 di 9