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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Marcella PIZZILLO Consigliere
nel procedimento n. 575/2024 V.G. di RECLAMO proposto ai sensi dell'art. 739 cpc da (avv. Maria Grazia Di Gaeta) nei confronti di Parte_1
(avv. Daria Russo de Luca) avverso la sentenza n. Controparte_1
24/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale nel giudizio n. 848/2023 RG introdotto con ricorso proposto da e Parte_1 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
ha emesso la seguente
SENTENZA
1
1. Letti gli atti e viste le note scritte inviate dalle parti nel termine del 26 febbraio
2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione;
dato atto che, all'esito del giudizio introdotto con ricorso del 10/06/2023 proposto ai sensi dell'art. 473 bis.29 cpc da nei confronti di Parte_1 CP_1
per ottenere la modifica delle condizioni del divorzio con riguardo alla
[...]
misura dell'assegno di mantenimento per le figlie minori, al pagamento dell'importo integrale dell'assegno unico ed alla regolamentazione del diritto di visita, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 24 pubblicata il
03/05/2024, dato atto che le parti avevano prestato adesione alla proposta conciliativa dell'Ufficio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese processuali;
rilevato che la sentenza è stata notificata in data 04/06/2024;
visto il reclamo, proposto con ricorso ex art. 739 cpc depositato il 13/06/2024
con il quale ha impugnato la sentenza deducendo l'erroneità Parte_2
della declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere essa ricorrente aderito alla proposta conciliativa del giudice esclusivamente in ordine al diritto di visita, senza alcuna rinuncia alle pretese economiche relative al mantenimento delle figlie minori, sulle quali il Tribunale, adottando una decisione viziata da erronea valutazione, aveva omesso di provvedere;
vista la comparsa di costituzione e risposta depositata da , Controparte_1
che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del reclamo e, nel merito la
2 sua infondatezza chiedendo che siano integralmente confermate le disposizioni dettate con la sentenza di divorzio;
lette le note inviate dalle parti nel termine concesso,
2. preliminarmente osserva:
- la norma dell'art. 473 bis.29, introdotto dal dLgs n. 149/2022, prevede che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici può essere chiesta dalle parti, qualora sopravvengano giustificati motivi, “con le
forme previste nella presente sezione”;
- la sezione I del capo II, che disciplina le “Disposizioni comuni al giudizio di
primo grado”, all'art. 473 bis.24 prevede che può essere proposto reclamo soltanto avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui ai punti 22 e 24;
all'art. 473 bis.28 che provvedimento conclusivo di tutti i procedimenti è la sentenza;
all'art. 473 bis.30 che l'appello va proposto con ricorso e deve contenere le indicazioni previste dall'art. 342 cpc;
- il richiamo alle norme della sezione I fatto dall'art. 473 bis.29 cpc comporta pertanto che, a differenza di quanto previsto nella disciplina precedente alla riforma, i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio devono essere decisi con sentenza e vanno impugnati con atto di appello.
3. Con riferimento al caso di specie, ritiene la Corte che l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, benché erroneamente introdotta con atto di reclamo, può tuttavia ritenersi ammissibile giacché,
nonostante l'errata terminologia adoperata, essa è stata proposta
3 tempestivamente in data 13/06/2024, nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale effettuata il 04/06/2024, e contiene la specifica indicazione del capo della decisione impugnata, delle ragioni dell'impugnazione e delle violazioni di legge, come richiesto dall'art. 342 cpc. Il 'reclamo' proposto va pertanto riqualificato 'atto di appello';
- non è poi ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio, avendo il Senatore
potuto regolarmente esprimere le sue difese entro l'udienza fissata per la trattazione del 'reclamo' e nelle note concesse dal Collegio.
4. Può pertanto procedersi alla disamina dell'impugnazione.
4.1. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è errata.
Effettivamente il Tribunale non ha rilevato che la non aveva accettato la Pt_1
proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato giacché si era limitata a rinunciare alla richiesta di modifica, di cui al proposto ricorso, con esclusivo riferimento alla regolamentazione del diritto di visita delle figlie minori, ma aveva espressamente mantenuto in vita la richiesta relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento ed all'attribuzione dell'assegno unico.
In tal modo il Tribunale, erroneamente emettendo una pronuncia estintiva del giudizio, ha omesso di provvedere sulla domanda di modifica delle statuizioni patrimoniali relative alla prole.
Ne consegue che, in quanto adottata in difetto dei presupposti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere va revocata e la Corte, dato atto della rinuncia di alla richiesta di modifica della regolamentazione del Parte_1
4 diritto del padre di vedere le figlie, deve procedere alla disamina della domanda di modifica delle condizioni di divorzio nella parte relativa all'assegno per le medesime.
4.2. La domanda va accolta solo in parte.
A fondamento della richiesta di revisione delle condizioni di divorzio Pt_1
ha allegato, esclusivamente e genericamente, la circostanza che le due
[...]
figlie (l'una nata nel 2007 e l'altra nel 2009) siano cresciute e che l'assegno pro
capite di € 200,00, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, previsto dal
Tribunale nella sentenza di divorzio n. 329/2019, sia divenuto insufficiente alle loro aumentate esigenze.
Al fine di provvedere sulla richiesta, rileva la Corte che
- la domanda è generica in quanto la , oltre alla semplice circostanza Pt_1
dell'età, non ha allegato alcuna nuova e specifica esigenza delle figlie, relativa,
ad esempio, allo studio o allo sport, che possa giustificare la richiesta di aumento dell'assegno;
- del pari, non è stato dedotto né un incremento dei redditi o del patrimonio del
Senatore né un peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente;
- il reddito di è stato accertato dal Tribunale nella misura di € Controparte_1
10.768,00 annui;
- il dubbio della appellante in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei redditi del Senatore è una mera allegazione, cui non corrisponde la dimostrazione di una reale migliore condizione economica;
5 - il Senatore versa attualmente un assegno per le figlie di complessivi € 462,00
mensili, sì come risultante dall'aggiornamento Istat;
ha affermato, senza che la circostanza sia stata contestata ex adverso, che corrisponde loro anche una
'paghetta' di € 30,00 alla settimana;
contribuisce al 50% delle spese straordinarie;
il suo reddito è gravato mensilmente dal pagamento di € 306,00
quale rateo di rimborso del mutuo acceso per l'acquisto della casa che fu abitazione della famiglia, che andrà ad estinguersi nel 2029, e da una rata mensile di € 225,55 per un finanziamento chiesto per pagare debiti di famiglia;
- la utilizza in via esclusiva con le figlie la casa di abitazione, senza Pt_1
corrispondere alcunché all'ex coniuge;
- quanto versa il padre non costituisce l'unico mezzo di sostentamento delle figlie,
dovendo comunque anche la madre provvedere al loro mantenimento in pari misura.
Gli elementi testé richiamati non consentono di disporre un aumento dell'assegno per il mantenimento delle figlie, apparendo l'esiguo reddito del Senatore gravato da oneri tali da determinarne il sostanziale azzeramento.
In considerazione del dato presuntivo dell'aumento delle esigenze delle minori in relazione all'età, può invece accogliersi l'istanza della appellante, genitore collocatario, di ottenere l'importo integrale dell'assegno unico per le figlie,
trattandosi di somme che non gravano sul reddito del Senatore.
5. La domanda di revisione va pertanto accolta limitatamente all'assegno unico.
6 6. Le spese di questo procedimento possono essere compensate in considerazione del limitato accoglimento della domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così riqualificato il reclamo proposto con ricorso del 13/06/2024 da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Nocera Inferiore n. 24/2024, così provvede:
1. ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie in parte la domanda e dispone che l'Assegno Unico Universale ex dLgs
n. 230 del 2021 e L. n. 46 del 2021 sia corrisposto per intero ( al 100%) in favore di;
Parte_1
2. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Salerno, camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
7
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Marcella PIZZILLO Consigliere
nel procedimento n. 575/2024 V.G. di RECLAMO proposto ai sensi dell'art. 739 cpc da (avv. Maria Grazia Di Gaeta) nei confronti di Parte_1
(avv. Daria Russo de Luca) avverso la sentenza n. Controparte_1
24/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale nel giudizio n. 848/2023 RG introdotto con ricorso proposto da e Parte_1 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
ha emesso la seguente
SENTENZA
1
1. Letti gli atti e viste le note scritte inviate dalle parti nel termine del 26 febbraio
2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione;
dato atto che, all'esito del giudizio introdotto con ricorso del 10/06/2023 proposto ai sensi dell'art. 473 bis.29 cpc da nei confronti di Parte_1 CP_1
per ottenere la modifica delle condizioni del divorzio con riguardo alla
[...]
misura dell'assegno di mantenimento per le figlie minori, al pagamento dell'importo integrale dell'assegno unico ed alla regolamentazione del diritto di visita, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 24 pubblicata il
03/05/2024, dato atto che le parti avevano prestato adesione alla proposta conciliativa dell'Ufficio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese processuali;
rilevato che la sentenza è stata notificata in data 04/06/2024;
visto il reclamo, proposto con ricorso ex art. 739 cpc depositato il 13/06/2024
con il quale ha impugnato la sentenza deducendo l'erroneità Parte_2
della declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere essa ricorrente aderito alla proposta conciliativa del giudice esclusivamente in ordine al diritto di visita, senza alcuna rinuncia alle pretese economiche relative al mantenimento delle figlie minori, sulle quali il Tribunale, adottando una decisione viziata da erronea valutazione, aveva omesso di provvedere;
vista la comparsa di costituzione e risposta depositata da , Controparte_1
che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del reclamo e, nel merito la
2 sua infondatezza chiedendo che siano integralmente confermate le disposizioni dettate con la sentenza di divorzio;
lette le note inviate dalle parti nel termine concesso,
2. preliminarmente osserva:
- la norma dell'art. 473 bis.29, introdotto dal dLgs n. 149/2022, prevede che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici può essere chiesta dalle parti, qualora sopravvengano giustificati motivi, “con le
forme previste nella presente sezione”;
- la sezione I del capo II, che disciplina le “Disposizioni comuni al giudizio di
primo grado”, all'art. 473 bis.24 prevede che può essere proposto reclamo soltanto avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui ai punti 22 e 24;
all'art. 473 bis.28 che provvedimento conclusivo di tutti i procedimenti è la sentenza;
all'art. 473 bis.30 che l'appello va proposto con ricorso e deve contenere le indicazioni previste dall'art. 342 cpc;
- il richiamo alle norme della sezione I fatto dall'art. 473 bis.29 cpc comporta pertanto che, a differenza di quanto previsto nella disciplina precedente alla riforma, i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio devono essere decisi con sentenza e vanno impugnati con atto di appello.
3. Con riferimento al caso di specie, ritiene la Corte che l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, benché erroneamente introdotta con atto di reclamo, può tuttavia ritenersi ammissibile giacché,
nonostante l'errata terminologia adoperata, essa è stata proposta
3 tempestivamente in data 13/06/2024, nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale effettuata il 04/06/2024, e contiene la specifica indicazione del capo della decisione impugnata, delle ragioni dell'impugnazione e delle violazioni di legge, come richiesto dall'art. 342 cpc. Il 'reclamo' proposto va pertanto riqualificato 'atto di appello';
- non è poi ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio, avendo il Senatore
potuto regolarmente esprimere le sue difese entro l'udienza fissata per la trattazione del 'reclamo' e nelle note concesse dal Collegio.
4. Può pertanto procedersi alla disamina dell'impugnazione.
4.1. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è errata.
Effettivamente il Tribunale non ha rilevato che la non aveva accettato la Pt_1
proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato giacché si era limitata a rinunciare alla richiesta di modifica, di cui al proposto ricorso, con esclusivo riferimento alla regolamentazione del diritto di visita delle figlie minori, ma aveva espressamente mantenuto in vita la richiesta relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento ed all'attribuzione dell'assegno unico.
In tal modo il Tribunale, erroneamente emettendo una pronuncia estintiva del giudizio, ha omesso di provvedere sulla domanda di modifica delle statuizioni patrimoniali relative alla prole.
Ne consegue che, in quanto adottata in difetto dei presupposti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere va revocata e la Corte, dato atto della rinuncia di alla richiesta di modifica della regolamentazione del Parte_1
4 diritto del padre di vedere le figlie, deve procedere alla disamina della domanda di modifica delle condizioni di divorzio nella parte relativa all'assegno per le medesime.
4.2. La domanda va accolta solo in parte.
A fondamento della richiesta di revisione delle condizioni di divorzio Pt_1
ha allegato, esclusivamente e genericamente, la circostanza che le due
[...]
figlie (l'una nata nel 2007 e l'altra nel 2009) siano cresciute e che l'assegno pro
capite di € 200,00, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, previsto dal
Tribunale nella sentenza di divorzio n. 329/2019, sia divenuto insufficiente alle loro aumentate esigenze.
Al fine di provvedere sulla richiesta, rileva la Corte che
- la domanda è generica in quanto la , oltre alla semplice circostanza Pt_1
dell'età, non ha allegato alcuna nuova e specifica esigenza delle figlie, relativa,
ad esempio, allo studio o allo sport, che possa giustificare la richiesta di aumento dell'assegno;
- del pari, non è stato dedotto né un incremento dei redditi o del patrimonio del
Senatore né un peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente;
- il reddito di è stato accertato dal Tribunale nella misura di € Controparte_1
10.768,00 annui;
- il dubbio della appellante in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei redditi del Senatore è una mera allegazione, cui non corrisponde la dimostrazione di una reale migliore condizione economica;
5 - il Senatore versa attualmente un assegno per le figlie di complessivi € 462,00
mensili, sì come risultante dall'aggiornamento Istat;
ha affermato, senza che la circostanza sia stata contestata ex adverso, che corrisponde loro anche una
'paghetta' di € 30,00 alla settimana;
contribuisce al 50% delle spese straordinarie;
il suo reddito è gravato mensilmente dal pagamento di € 306,00
quale rateo di rimborso del mutuo acceso per l'acquisto della casa che fu abitazione della famiglia, che andrà ad estinguersi nel 2029, e da una rata mensile di € 225,55 per un finanziamento chiesto per pagare debiti di famiglia;
- la utilizza in via esclusiva con le figlie la casa di abitazione, senza Pt_1
corrispondere alcunché all'ex coniuge;
- quanto versa il padre non costituisce l'unico mezzo di sostentamento delle figlie,
dovendo comunque anche la madre provvedere al loro mantenimento in pari misura.
Gli elementi testé richiamati non consentono di disporre un aumento dell'assegno per il mantenimento delle figlie, apparendo l'esiguo reddito del Senatore gravato da oneri tali da determinarne il sostanziale azzeramento.
In considerazione del dato presuntivo dell'aumento delle esigenze delle minori in relazione all'età, può invece accogliersi l'istanza della appellante, genitore collocatario, di ottenere l'importo integrale dell'assegno unico per le figlie,
trattandosi di somme che non gravano sul reddito del Senatore.
5. La domanda di revisione va pertanto accolta limitatamente all'assegno unico.
6 6. Le spese di questo procedimento possono essere compensate in considerazione del limitato accoglimento della domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così riqualificato il reclamo proposto con ricorso del 13/06/2024 da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Nocera Inferiore n. 24/2024, così provvede:
1. ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie in parte la domanda e dispone che l'Assegno Unico Universale ex dLgs
n. 230 del 2021 e L. n. 46 del 2021 sia corrisposto per intero ( al 100%) in favore di;
Parte_1
2. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Salerno, camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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