Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
N. 1098/2022 R. Gen.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Nino Bixio, n. 2, Parte_1 degli avv.ti Giuseppe Natale ed Enzo Idà (PEC:
– che lo Email_1 Email_2
procura in
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
n Reggio Calabria, Vico Vitetta, n. 28, presso lo studio dell'avv. Teresa Versace (P.E.C.: ) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura i RESISTENTE
, in persona del Controparte_2
in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso lo studio degli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, Email_4 congiu cura in atti. RESISTENTE
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 17.05.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede per l'accertamento della non debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento n. 13920219001474806000, notificatagli il 4 aprile
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Dichiarare la nullità o l'annullamento dell' Avvisi di addebito di pagamento suindicati per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva alla pretesa creditoria. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' contestando le avverse pretese e instand Controparte_3 CP_2
o i ato in fatto e in diritto. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché, come sostenuto e dimostrato dall'Ente impositore nella memoria di costituzione, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
2. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti
2 pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. 3. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto,
“invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
4. non risultando più dovuti gli importi di cui all'intimazione in questa sede impugnata non rimane che dichiarare cessata la materia del contendere
5. L'epilogo fattuale, anche condizionato dalla novità normativa, consiglia per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa, integralmente, fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 15.01.2025
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
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