Cass. civ., sez. II, sentenza 18/11/2019, n. 29866
CASS
Sentenza 18 novembre 2019

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con riferimento al ricorso n. 14835 del 2015. Le parti in causa erano un promissario acquirente e una società venditrice, coinvolti in un contenzioso relativo a un contratto preliminare di vendita di un immobile. Il ricorrente contestava la risoluzione del contratto da parte della venditrice, sostenendo di aver effettuato pagamenti significativi e di aver subito un ritardo nella consegna dell'immobile, dovuto a inadempimenti della venditrice stessa, come la mancanza del certificato di agibilità. La società venditrice, al contrario, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, che non aveva versato l'intero corrispettivo.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello, che aveva ritenuto l'inadempimento del promissario acquirente grave e giustificato la risoluzione del contratto. Il giudice ha argomentato che il termine per la consegna non era essenziale, dato che le modifiche richieste dal ricorrente avevano comportato un allungamento dei tempi. Inoltre, ha sottolineato che la questione del certificato di agibilità era rilevante solo al momento della stipula del contratto definitivo, non per la consegna anticipata. La Corte ha quindi ritenuto infondate le censure del ricorrente, confermando la condanna alle spese legali.

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Commentario1

  • 1Compravendita immobiliare: quid iuris se manca il certificato di abitabilità? (Cass. 23604/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 19 gennaio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/11/2019, n. 29866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29866
Data del deposito : 18 novembre 2019

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