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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.3432/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 3432 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Arona (NO) P.zza De Filippi n. 9, presso lo studio dell'avv. BERTONA MARCELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Arona (NO) P.zza De Filippi n. 9, presso lo studio dell'avv. BERTONA MARCELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“●dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
●ordinare al Comune di AN TI (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
●dare atto che la Signora rilascerà la residenza coniugale sita in AN TI (NO) Parte_1
Via Guglielmo Marconi 6 e si trasferirà unitamente al figlio in altra residenza dalla stessa Per_1 prescelta entro il 15 ottobre 2025 con asporto dei propri beni ed effetti personali dalla casa familiare nonché di quanto eventualmente direttamente convenuto tra i coniugi in sede di rilascio. Allo stato la nuova casa ove si trasferiranno madre e figlio è sita in Dormelletto (NO) Via Giosuè Carducci 1;
●dare atto che la residenza famigliare di AN TI (NO) Via Guglielmo Marconi 6 è di esclusiva titolarità del Sig. e la Sig.ra rinuncia all'assegnazione della CP_1 Parte_1 casa familiare;
●disporre che il Sig. rimborsi alla Signora a far tempo dal mese di CP_1 Parte_1 maggio 2025 l'importo del canone di locazione dell'immobile di Dormelletto (NO) e/o di altro immobile in cui dovesse trasferirsi successivamente col figlio e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio stesso. Laddove la Signora dovesse con il figlio ancora Pt_1 non indipendente a livello economico acquistare un immobile anziché rimanere in conduzione, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma corrispondente all'ultimo canone CP_1 Pt_1 della casa affittata dalla moglie con la prole e di provvedere a tale pagamento sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. Il rimborso sarà effettuato entro la scadenza comunicata dalla Signora al Sig. Pt_1 CP_1
●dare atto che il Sig. procederà a rimborsare i canoni delle mensilità della casa di CP_1
Dormelletto da maggio 2025 a settembre 2025 inclusi alla Signora entro la data del Parte_1
10.10.2025;
●affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione residenziale Persona_2 di presso la madre dandosi sin d'ora atto che è in facoltà della Signora fissare la Per_1 Pt_1 residenza di sé e del figlio anche in altra diversa abitazione rispetto a quella di Dormelletto previa comunicazione per iscritto al Sig. CP_1
●disporre che le visite tra padre e figlio ed i relativi contatti telefonici siano liberi e diretti in ragione anche dell'età del medesimo. Disporre in ogni caso che il padre veda il figlio due volte alla settimana dal fine scuola e/o impegni scolastici- ricreativi e/o sportivi alle ore 22.00 ora in cui dovrà essere riaccompagnato presso la residenza materna. I giorni di visita infrasettimanali sono da intendersi compresi tra il lunedì ed il giovedì e concordati direttamente tra padre e figlio previo avviso alla madre. Il padre vedrà altresì il figlio il sabato mattina, salvo impegni dello stesso ed in particolare il figlio si recherà dai nonni paterni al mattino ed ivi si tratterrà sino a dopo pranzo. Nel periodo natalizio trascorrerà Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro ad anni alterni e così Per_1
Pasqua e Pasquetta. Nel periodo estivo il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi con impegno di ciascun genitore a comunicare per iscritto all'altro genitore il relativo periodo di ferie in via anticipata entro il 15 aprile di ogni anno.
● disporre che il mantenimento del figlio sia a totale carico del padre Persona_2 CP_1 che porrà a disposizione della Sig.ra una carta prepagata (al momento Fideuram Flash Parte_1
e/o altra meglio vista dal Sig. e comunque sostituita di volta in volta ad ogni relativa CP_1 scadenza. Il Sig. garantirà su tale carta una disponibilità di provvista costante di euro CP_1
3.000,00 con continue ricariche ogniqualvolta la somma scenderà ad euro 1.000,00. Dare atto che le parti convengono che con tale carta la Signora è autorizzata anche a sostenere le spese Pt_1 alimentari per sé oltre che di quelle per il figlio e a sostenere ogni esigenza di quest'ultimo nessuna esclusa.
●disporre che le spese straordinarie di siano a carico del padre nella misura del 100% Persona_2
e pagate attraverso la carta prepagata rimessa per il contributo ordinario con preautorizzazione alla Signora ad usarla per tutte le spese di Per le spese straordinarie di importo superiore Pt_1 Per_1 ad euro 3000,00 (ad esempio ma in termini non esaustivi quelle di istruzione anche privata e/o sanitaria e/o comunque per mezzi di trasporto come moto e/o auto e/o viaggi di istruzione, ecc ecc ..) le parti concordano che il padre provvederà direttamente a pagarle tramite bonifico bancario fornendo sollecitamente prova del pagamento alla Signora Pt_1
●dare altresì atto che l'impegno del Sig. al pagamento del canone di locazione e/o di un CP_1 importo di pari entità in caso di acquisto di immobile da parte della Signora parimenti Pt_1 all'impegno al pagamento del contributo al mantenimento del figlio ed alle spese straordinarie nei termini ivi previsti non verrà escluso e/o ridotto e/o sospeso anche nel caso di frequenza universitaria e/o di istruzione similare in altra città e/o neppure in caso di frequenza di università e/o similari all'estero;
●dare atto che i ricorrenti sono autonomi ed indipendenti economicamente.
●dichiarare compensate le spese legali.”
Per il P.M.
“il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in AN Parte_1 CP_1
TI (NO), in data 25.05.2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2008. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (19/02/2009), ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 10/12/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
BA (VA) in data 09/12/1973 e , nato a AR (NO) in [...] [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR in data 11/12/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 3432 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Arona (NO) P.zza De Filippi n. 9, presso lo studio dell'avv. BERTONA MARCELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Arona (NO) P.zza De Filippi n. 9, presso lo studio dell'avv. BERTONA MARCELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“●dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
●ordinare al Comune di AN TI (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
●dare atto che la Signora rilascerà la residenza coniugale sita in AN TI (NO) Parte_1
Via Guglielmo Marconi 6 e si trasferirà unitamente al figlio in altra residenza dalla stessa Per_1 prescelta entro il 15 ottobre 2025 con asporto dei propri beni ed effetti personali dalla casa familiare nonché di quanto eventualmente direttamente convenuto tra i coniugi in sede di rilascio. Allo stato la nuova casa ove si trasferiranno madre e figlio è sita in Dormelletto (NO) Via Giosuè Carducci 1;
●dare atto che la residenza famigliare di AN TI (NO) Via Guglielmo Marconi 6 è di esclusiva titolarità del Sig. e la Sig.ra rinuncia all'assegnazione della CP_1 Parte_1 casa familiare;
●disporre che il Sig. rimborsi alla Signora a far tempo dal mese di CP_1 Parte_1 maggio 2025 l'importo del canone di locazione dell'immobile di Dormelletto (NO) e/o di altro immobile in cui dovesse trasferirsi successivamente col figlio e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio stesso. Laddove la Signora dovesse con il figlio ancora Pt_1 non indipendente a livello economico acquistare un immobile anziché rimanere in conduzione, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma corrispondente all'ultimo canone CP_1 Pt_1 della casa affittata dalla moglie con la prole e di provvedere a tale pagamento sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. Il rimborso sarà effettuato entro la scadenza comunicata dalla Signora al Sig. Pt_1 CP_1
●dare atto che il Sig. procederà a rimborsare i canoni delle mensilità della casa di CP_1
Dormelletto da maggio 2025 a settembre 2025 inclusi alla Signora entro la data del Parte_1
10.10.2025;
●affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione residenziale Persona_2 di presso la madre dandosi sin d'ora atto che è in facoltà della Signora fissare la Per_1 Pt_1 residenza di sé e del figlio anche in altra diversa abitazione rispetto a quella di Dormelletto previa comunicazione per iscritto al Sig. CP_1
●disporre che le visite tra padre e figlio ed i relativi contatti telefonici siano liberi e diretti in ragione anche dell'età del medesimo. Disporre in ogni caso che il padre veda il figlio due volte alla settimana dal fine scuola e/o impegni scolastici- ricreativi e/o sportivi alle ore 22.00 ora in cui dovrà essere riaccompagnato presso la residenza materna. I giorni di visita infrasettimanali sono da intendersi compresi tra il lunedì ed il giovedì e concordati direttamente tra padre e figlio previo avviso alla madre. Il padre vedrà altresì il figlio il sabato mattina, salvo impegni dello stesso ed in particolare il figlio si recherà dai nonni paterni al mattino ed ivi si tratterrà sino a dopo pranzo. Nel periodo natalizio trascorrerà Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro ad anni alterni e così Per_1
Pasqua e Pasquetta. Nel periodo estivo il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi con impegno di ciascun genitore a comunicare per iscritto all'altro genitore il relativo periodo di ferie in via anticipata entro il 15 aprile di ogni anno.
● disporre che il mantenimento del figlio sia a totale carico del padre Persona_2 CP_1 che porrà a disposizione della Sig.ra una carta prepagata (al momento Fideuram Flash Parte_1
e/o altra meglio vista dal Sig. e comunque sostituita di volta in volta ad ogni relativa CP_1 scadenza. Il Sig. garantirà su tale carta una disponibilità di provvista costante di euro CP_1
3.000,00 con continue ricariche ogniqualvolta la somma scenderà ad euro 1.000,00. Dare atto che le parti convengono che con tale carta la Signora è autorizzata anche a sostenere le spese Pt_1 alimentari per sé oltre che di quelle per il figlio e a sostenere ogni esigenza di quest'ultimo nessuna esclusa.
●disporre che le spese straordinarie di siano a carico del padre nella misura del 100% Persona_2
e pagate attraverso la carta prepagata rimessa per il contributo ordinario con preautorizzazione alla Signora ad usarla per tutte le spese di Per le spese straordinarie di importo superiore Pt_1 Per_1 ad euro 3000,00 (ad esempio ma in termini non esaustivi quelle di istruzione anche privata e/o sanitaria e/o comunque per mezzi di trasporto come moto e/o auto e/o viaggi di istruzione, ecc ecc ..) le parti concordano che il padre provvederà direttamente a pagarle tramite bonifico bancario fornendo sollecitamente prova del pagamento alla Signora Pt_1
●dare altresì atto che l'impegno del Sig. al pagamento del canone di locazione e/o di un CP_1 importo di pari entità in caso di acquisto di immobile da parte della Signora parimenti Pt_1 all'impegno al pagamento del contributo al mantenimento del figlio ed alle spese straordinarie nei termini ivi previsti non verrà escluso e/o ridotto e/o sospeso anche nel caso di frequenza universitaria e/o di istruzione similare in altra città e/o neppure in caso di frequenza di università e/o similari all'estero;
●dare atto che i ricorrenti sono autonomi ed indipendenti economicamente.
●dichiarare compensate le spese legali.”
Per il P.M.
“il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in AN Parte_1 CP_1
TI (NO), in data 25.05.2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2008. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (19/02/2009), ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 10/12/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
BA (VA) in data 09/12/1973 e , nato a AR (NO) in [...] [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR in data 11/12/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Maria Amoruso