TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5036 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stella Costanza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stella Costanza, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campagnola Cremasca.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/06/2003 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Campagnola Cremasca, anno 2003, numero 4, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dare atto che, sulla base degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale gli stessi, con rogito della dott.ssa Parte_3 del 08/03/2025 (repertorio n. 5649/racc. 3595), hanno dato attuazione agli accordi di cui ai punti 4 e 5 della sentenza.
2. Dare atto che la figlia minore continua ad essere affidata ad Per_1 entrambi i genitori e avrà lo stesso domicilio e residenza anagrafica della madre a Milano.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggior interesse per la figlia (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, i viaggi, lo sport, il cambio di domicilio o residenza etc.) mentre la eserciteranno disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Al fine di continuare a garantire la presenza IGnificativa di entrambi i genitori nella vita della figlia la stessa, in base ai suoi desideri e preminenti eIGenze, continuerà a trascorrere gran parte del periodo estivo presso il padre così come adeguati periodi durante le vacanze natalizie, pasquali o altre festività come fatto in questi ultimi anni, così come il padre potrà, in
Pag. 2 di 3 base alle sue possibilità, recarsi periodicamente a Milano per trascorrere del tempo con la figlia, il tutto previ accordi con la IG.ra e Pt_2 compatibilmente con i desideri della minore.
3. Dare atto che anche il figlio 18enne attualmente domiciliato presso il Per_2 padre nella casa coniugale, in ragione degli studi universitari potrebbe trasferirsi a Milano a vivere con la madre e la sorella, pertanto le parti stabiliscono che fino a quando il ragazzo continuerà a vivere a Cagliari i genitori continueranno a provvedere ciascuno al figlio convivente concordando le eventuali spese, straordinarie e non, da affrontare insieme, ma non sarà previsto nessun assegno da corrispondere all'altro genitore.
Dal momento in cui entrambi i figli saranno conviventi con la madre che provvederà alle loro eIGenze di vita quotidiana, il IG. , a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, corrisponderà alla moglie separata con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 400,00 (quattrocento/00) da aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
L'Assegno Unico per i figli verrà richiesto ed attribuito in via esclusiva alla IG.ra . Pt_2
Al fine di continuare a gestire quanto più possibile direttamente i figli, responsabilizzandoli come avvenuto finora, entrambi i genitori provvederanno direttamente in base alle eIGenze dei figli a sostenere delle spese ordinarie quali: abbigliamento, spese di socializzazione (previ accordi fra genitori anche erogando direttamente ai figli con carta ricaricabile gli importi necessari) spese per mezzi di trasporto, viaggi, ricariche telefoniche, etc.
Saranno altresì a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, tutte le spese di istruzione (libri, tasse, eventuali ripetizioni, gite scolastiche etc.), quelle sanitarie (medicinali e visite specialistiche) e quelle sportive (retta e attrezzatura) che per quanto possibile dovranno essere preventivamente concordate così come quelle straordinarie eventualmente necessarie al fine di garantire ai figli adeguata formazione in base alle loro inclinazioni.
4. Restano altresì invariati i punti 6 e 7 della sentenza di separazione che confermano l'assegnazione dell'abitazione ex coniugale al IG. e la Pt_1 disciplina per l'uso dell'autovettura Tg. FH 281 ED di proprietà della IG.ra così come previsto al punto 7 della sentenza. Pt_2
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5036 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stella Costanza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stella Costanza, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campagnola Cremasca.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/06/2003 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Campagnola Cremasca, anno 2003, numero 4, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dare atto che, sulla base degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale gli stessi, con rogito della dott.ssa Parte_3 del 08/03/2025 (repertorio n. 5649/racc. 3595), hanno dato attuazione agli accordi di cui ai punti 4 e 5 della sentenza.
2. Dare atto che la figlia minore continua ad essere affidata ad Per_1 entrambi i genitori e avrà lo stesso domicilio e residenza anagrafica della madre a Milano.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggior interesse per la figlia (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, i viaggi, lo sport, il cambio di domicilio o residenza etc.) mentre la eserciteranno disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Al fine di continuare a garantire la presenza IGnificativa di entrambi i genitori nella vita della figlia la stessa, in base ai suoi desideri e preminenti eIGenze, continuerà a trascorrere gran parte del periodo estivo presso il padre così come adeguati periodi durante le vacanze natalizie, pasquali o altre festività come fatto in questi ultimi anni, così come il padre potrà, in
Pag. 2 di 3 base alle sue possibilità, recarsi periodicamente a Milano per trascorrere del tempo con la figlia, il tutto previ accordi con la IG.ra e Pt_2 compatibilmente con i desideri della minore.
3. Dare atto che anche il figlio 18enne attualmente domiciliato presso il Per_2 padre nella casa coniugale, in ragione degli studi universitari potrebbe trasferirsi a Milano a vivere con la madre e la sorella, pertanto le parti stabiliscono che fino a quando il ragazzo continuerà a vivere a Cagliari i genitori continueranno a provvedere ciascuno al figlio convivente concordando le eventuali spese, straordinarie e non, da affrontare insieme, ma non sarà previsto nessun assegno da corrispondere all'altro genitore.
Dal momento in cui entrambi i figli saranno conviventi con la madre che provvederà alle loro eIGenze di vita quotidiana, il IG. , a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, corrisponderà alla moglie separata con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 400,00 (quattrocento/00) da aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
L'Assegno Unico per i figli verrà richiesto ed attribuito in via esclusiva alla IG.ra . Pt_2
Al fine di continuare a gestire quanto più possibile direttamente i figli, responsabilizzandoli come avvenuto finora, entrambi i genitori provvederanno direttamente in base alle eIGenze dei figli a sostenere delle spese ordinarie quali: abbigliamento, spese di socializzazione (previ accordi fra genitori anche erogando direttamente ai figli con carta ricaricabile gli importi necessari) spese per mezzi di trasporto, viaggi, ricariche telefoniche, etc.
Saranno altresì a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, tutte le spese di istruzione (libri, tasse, eventuali ripetizioni, gite scolastiche etc.), quelle sanitarie (medicinali e visite specialistiche) e quelle sportive (retta e attrezzatura) che per quanto possibile dovranno essere preventivamente concordate così come quelle straordinarie eventualmente necessarie al fine di garantire ai figli adeguata formazione in base alle loro inclinazioni.
4. Restano altresì invariati i punti 6 e 7 della sentenza di separazione che confermano l'assegnazione dell'abitazione ex coniugale al IG. e la Pt_1 disciplina per l'uso dell'autovettura Tg. FH 281 ED di proprietà della IG.ra così come previsto al punto 7 della sentenza. Pt_2
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3