Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6332 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.03.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
, (C.F.: ) elettivamente domiciliata in Marano di Parte_1 C.F._1
Napoli (Na) al Corso Italia n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Basile, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F.: elettivamente domiciliato in Pozzuoli (Na) Controparte_1 C.F._2
alla Via Provinciale Pianura n. 4, presso lo studio dell'avv. Daniela Testa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 13.03.2025 il procuratore delle parti concludeva riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 14.03.2025 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.07.2024 la SI.ra , premettendo che in data 10.10.2012 Parte_1
in Giugliano in Campania (NA) aveva contratto matrimonio con il SI. e che dalla Controparte_1
1
coniugalis era venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali e reciproche incomprensioni.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
In data 18.12.2024 parte ricorrente depositava telematicamente l'accordo raggiunto con il resistente in data 10.12.2024 chiedendo, pertanto, che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo.
Invero, si costituiva il SI. il quale, pur contestando quanto ex adverso dedotto in Controparte_1
ordine alle cause della crisi coniugale, chiedeva che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra i coniugi.
All'udienza di comparizione del 19.02.2025, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e, pertanto, il Giudice delegato, onerando le parti al deposito telematico dell'accordo raggiunto in formato PDF nativo, rinviava la causa all'udienza cartolare del
13.03.2025. Quivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22
c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Il P.M. in sede esprimeva parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
Art.1) I coniugi sono autorizzati e vivere separati.
Art.2) Domicilio domestico - La OR trasferirà con il consenso del coniuge la Parte_1
propria residenza e quella dei figli LE e . La medesima, quale genitore collocatario Per_1 unitamente ai figli, lascerà l'immobile sito in Giugliano in Campania alla via Vicinale Amodio 46, di proprietà della OR , madre del GN , entro e non Parte_2 Controparte_1
oltre il 13/12/2024 e si trasferirà presso altro immobile condotto in locazione sito in Napoli alla via
Guantai ad Orsolone n.92 ove abiterà unitamente ai propri figli. Il GN Controparte_1
2 continuerà a vivere presso l'attuale domicilio domestico sito in Giugliano alla via V.le Amodio 46 presso la casa materna potendo, se lo riterrà, trasferire la propria abitazione in altro luogo. In tal caso provvederà a comunicare il nuovo indirizzo al coniuge. La OR nel Parte_1
trasferirsi presso il nuovo domicilio porterà con sé i propri effetti personali nonché i seguenti beni mobili: Bimby TM31, aspirapolvere Folletto, servizio di piatti, biancheria, coperte, ferro da stiro e lavatrice.
Art. 3) Regime dell'affidamento dei minori - I coniugi concordano per l'affidamento congiunto dei minori con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla via Guantai ad Orsolone n.92 e si impegnano ad interagire e a comunicare serenamente tra loro, interessandosi e partecipando attivamente all'istruzione, all'educazione e alla cura dei figli al fine di una serena crescita psico- fisica, tenendo conto anche delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Art. 4) Diritto di visita del padre. I coniugi, ferma la possibilità di concordare modifiche al regime delle visite di seguito specificato in base ai reciproci impegni lavorativi e agli impegni scolastici, sportivi e ludici dei figli, nell'ottica di una reciproca collaborazione stabiliscono che il padre potrà frequentare i minori - due giorni a settimana comunicati ogni mese dal SI. in base ai propri CP_1
turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori dalle ore 16,30 alle ore 20,30; - a settimane alterne il fine settimana dalle 17.00 del venerdì alle 20,30 della domenica con pernottamento presso il padre;
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive nel mese di agosto, da concordarsi tra essi coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie e di fine anno, ad anni alterni, nei giorni dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro genitore e durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro genitore.
Art. 5) Contributo al mantenimento Il SI. contribuirà al mantenimento dei figli Controparte_1
corrispondendo alla Sig.ra il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal 05/01/2025 sulle Parte_1
seguenti coordinate bancarie IBAN [...], l'importo mensile di € 500,00
(250,00 per ciascun figlio). Il predetto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con primo aggiornamento dal mese di gennaio dell'anno 2026. Unitamente al predetto importo i coniugi concordano espressamente che gli assegni familiari/assegno unico universale erogato dall per i figli a carico, attualmente di circa 398,00 euro, saranno corrisposti, a far data dal CP_2
mese di gennaio 2025 nella misura del 100% in favore della SI.ra che beneficerà Parte_1
anche delle relative detrazioni ed agevolazioni fiscali. Pertanto entrambi i coniugi, ciascuno per le rispettive competenze, si obbligano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari presso gli enti competenti affinché il predetto assegno unico e i successivi rinnovi di anno in anno per entrambi i figli sia interamente versato in favore della OR . Le parti precisano che in virtù di quanto Pt_1
sopra pattuito a decorrere dal mese di gennaio 2025 e fino a quando L' non provvederà ad CP_2
accreditare le relative somme direttamente alla OR , il GN Parte_1 Controparte_1
3 si obbliga a trasferire al coniuge, mensilmente, le somme percepite dall a titolo di assegno CP_2
unico per i figli a carico, unitamente al versamento dell'assegno di mantenimento come stabilito all'art. 5 che precede. Nel contempo, al solo scopo di favorire il trasloco dal coniuge il GN
[...]
si obbliga a versare alla OR il 13/12/2024 la somma di euro 1.000,00 CP_1 Pt_1
(mille/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa nonché la ulteriore somma di euro 450,00 quale contributo per il mantenimento dei figli per il mese di dicembre 2024.
Complessivamente euro 1450,00 (millequattro centocinquanta). Infine, le spese straordinarie, di qualsiasi natura, così come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli Nord cadranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno.
Art.6) Rapporti con gli ascendenti ed i parenti. Le parti si impegnano, inoltre, a far conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami parentali. La SI.ra , previo consenso della nonna SI.ra OR , madre del GN Pt_1 Parte_2
, potrà lasciare i bambini con la stessa concordando di volta in volta le modalità e Controparte_1
l'occorrente per la gestione dei figli.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal
P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151,
1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
29.01.1991, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 100, parte I, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2012);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conSIlio del 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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