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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4372 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi, anno
2024, riservata in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Madama Butterfly, 137 presso lo studio dell'avv. Pietro Cesaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_2 C.F._2
Madama Butterfly, 137 presso lo studio dell'avv. Pietro Cesaro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 V.G. n. 4372/2024
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 14.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 9 agosto 2012, dal quale sono nati due figli - (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) - Per_1 Per_2 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 2 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 10-
1-2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 40/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del
02.10.2025.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta in modalità “figurata” all'udienza del 2.1.2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
40/2025 del Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni di cui al ricorso nonché del piano genitoriale facente parte integrante dello stesso riportate nella sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 40/2025, passata in giudicato.
2 V.G. n. 4372/2024
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate,, essendo conformi alla legge e all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
I compensi spettanti al difensore delle parti ammesse in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato vengono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in Campania il 9.8.2012 (atto n. 72, Parte I, anno 2012) tra (nata in [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]) alle condizioni della sentenza di Pt_2 separazione, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4372 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi, anno
2024, riservata in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Madama Butterfly, 137 presso lo studio dell'avv. Pietro Cesaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_2 C.F._2
Madama Butterfly, 137 presso lo studio dell'avv. Pietro Cesaro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 V.G. n. 4372/2024
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 14.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 9 agosto 2012, dal quale sono nati due figli - (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) - Per_1 Per_2 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 2 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 10-
1-2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 40/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del
02.10.2025.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta in modalità “figurata” all'udienza del 2.1.2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
40/2025 del Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni di cui al ricorso nonché del piano genitoriale facente parte integrante dello stesso riportate nella sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 40/2025, passata in giudicato.
2 V.G. n. 4372/2024
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate,, essendo conformi alla legge e all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
I compensi spettanti al difensore delle parti ammesse in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato vengono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in Campania il 9.8.2012 (atto n. 72, Parte I, anno 2012) tra (nata in [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]) alle condizioni della sentenza di Pt_2 separazione, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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