TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2494/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2494 R.G.A.C., anno 2021, passata in decisone all'udienza del 7 ottobre 2024 e vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Flavio De Parte_1
Nicolais, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione
Opponente
E
el.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Patrizia Controparte_1
Spagnuolo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Opposto
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 7 ottobre 2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo con il quale si Controparte_1
ingiungeva a il pagamento della somma di € 6.091,78, Parte_1 pagina 1 di 5 a titolo di spettanze professionali di commercialista per l'attività svolta in favore della titolare della Ditta “Il Forno dei Desideri”, già di Pt_1
, madre della stessa. CP_2
Avverso tale decreto la proponeva opposizione, eccependo Pt_1
l'intervenuta prescrizione triennale del credito, ai sensi 2956, n. 2, c.c.,
e contestando le presunte prestazioni professionali nel quantum e nell'an.
Si costituiva l'opposto, contestando i motivi di opposizione.
All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va rigettata. ha provato gli elementi costitutivi del credito Controparte_1
azionato. Sussistevano, innanzitutto, le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio impugnato, concesso sulla base di allegata documentazione idonea alla emissione.
Deve premettersi che appare dimostrato che è Parte_1
subentrata per successione nell'attività della Ditta “Il Forno dei
Desideri”, di cui era titolare la madre, Dall'esame Controparte_3
degli atti di causa emerge infatti che l'attività della Ditta “Il Forno dei
Desideri” esercitata da , è la prosecuzione di quella Parte_1
svolta da . Controparte_3
Invero la stessa all'atto dell'iscrizione presso l'Agenzia delle Pt_1
Entrate di Benevento, quale titolare della Ditta “Il Forno dei Desideri”, avvenuta in data 09/01/2017, ha allegato le dichiarazioni sostitutive di certificazione degli altri eredi, che dichiaravano: “di rinunciare alla prosecuzione dell'attività della de cuius che sarà Controparte_3
esercita dalla figlia/sorella . Parte_1
pagina 2 di 5 La medesima circostanza emerge dall'attestazione di dichiarazione/variazione fatta dalla all'Agenzia delle Entrate, Pt_1
dove nel riquadro E dichiarava che l'attività “Il Forno dei Desideri” sarà svolta in virtù di successione ereditaria e quindi senza alcuna soluzione di continuità, e dalla comunicazione fatta all'Ufficio SUAP del Comune di
San Giorgio del Sannio (BN) in delega alla CCIAA di Benevento –
Sportello Unico per le Attività Produttive – con la quale si comunicava la sussistenza della successione della sig.ra nell'attività Parte_1
della Ditta “Il Forno dei Desideri” della de cuius madre, CP_3
[...]
La stessa opponente ha ammesso che la sua attività ha proseguito quella della madre.
L'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla è Pt_1
infondata, avendo l'opponente ammesso che il debito nei confronti dell'opposto non è stato estinto.
Nel merito, risulta dimostrata l'esistenza del rapporto, che emerge dalla documentazione allegata dalle parti, apparendo dalla stessa evidente che il ha espletato l'incarico di commercialista, mantenendo le CP_1
scritture della ditta, eseguendo gli adempimenti fiscali, tributari e contabili necessari alla vita aziendale fino al mese di gennaio 2019, data in cui interveniva la revoca del mandato (nel mese di aprile 2019 il professionista restituiva tutta la documentazione e la diffidava Pt_1
l'opposto a non effettuare nessun altro adempimento contabile, fiscale, amministrativo, gestionale e dichiarativo per la Ditta “Il Forno dei
Desideri” così come fino ad allora fatto).
Il ha depositato documentazione attestante lo svolgimento CP_1
dell'attività per la quale chiede il compenso (come peraltro indicato nella
Relazione Tecnica del 28/10/2021 a firma del Dr. ). Persona_1
pagina 3 di 5 Le argomentazioni addotte dalla opponente appaiono prive di pregio;
invero, la esistenza di un incarico professionale (che non richiede la prova scritta) emerge presuntivamente, oltre che dalla documentazione allegata, dalle medesime ammissioni della che ha revocato il Pt_1
mandato al nel mese di gennaio 2019, così confermando CP_1
l'incarico conferito e lo svolgimento dell'attività pregressa.
Il ha peraltro (successivamente alla revoca) restituito tutta la CP_1
documentazione in suo possesso, a lui evidentemente affidata per lo svolgimento di attività in favore della ditta;
inoltre, dal prospetto dell'Agenzia delle Entrate dei depositari delle scritture contabili dell'opponente risulta che il soggetto abilitato a tale deposito era appunto il . CP_1
Da tutta la documentazione allegata emerge che l'opposto ha espletato attività di assistenza e consulenza, tenuta della contabilità e attività necessaria alla vita aziendale fino al gennaio 2019, curando altresì la prosecuzione dell'attività della madre in capo alla (che aveva Pt_1
manifestato la di accettare l'eredità e proseguire l'attività della de cuius)
e il subingresso nel contratto di locazione di immobile ad uso commerciale intercorso tra la madre e e il trasferimento CP_4
della sede operativa dell'attività di panificazione dalla Contrada Cesine, snc, di San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Roma, n. 23; il CP_1
assisteva la nella stipula dell'atto di dichiarazione di impresa Pt_1
familiare tra la e la (08/05/2013), con scrittura privata CP_3 Pt_1
autenticata; richiedeva l'iscrizione della Parte_1
all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'INPS; era il depositario delle scritture contabili e tanto fino alla revoca dell'incarico; provvedeva ogni anno a redigere e a predisporre le liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione annuale IVA;
provvedeva pagina 4 di 5 annualmente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP
Il ha espletato l'attività necessaria allo svolgimento dell'attività CP_1
aziendale.
Il quantum debeatur può essere determinato sulla base dei parametri di legge, con applicazione dell'art. 17 (Parametri generali) e dall'art. 18
(Maggiorazioni e riduzioni) del D.M. 140/2012, tenendo presente la volontà dell'ingiungente di ridurre l'importo dovuto per la presenza di vincoli di parentela, come emerge dalla consulenza di parte depositata dall'ingiungente (mai specificamente contestata), che prevede un onorario minimo maggiore di quello richiesto.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1
, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 311/21, ogni diversa Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria, € 800,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Patrizia
Spagnuolo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2494 R.G.A.C., anno 2021, passata in decisone all'udienza del 7 ottobre 2024 e vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Flavio De Parte_1
Nicolais, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione
Opponente
E
el.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Patrizia Controparte_1
Spagnuolo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Opposto
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 7 ottobre 2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo con il quale si Controparte_1
ingiungeva a il pagamento della somma di € 6.091,78, Parte_1 pagina 1 di 5 a titolo di spettanze professionali di commercialista per l'attività svolta in favore della titolare della Ditta “Il Forno dei Desideri”, già di Pt_1
, madre della stessa. CP_2
Avverso tale decreto la proponeva opposizione, eccependo Pt_1
l'intervenuta prescrizione triennale del credito, ai sensi 2956, n. 2, c.c.,
e contestando le presunte prestazioni professionali nel quantum e nell'an.
Si costituiva l'opposto, contestando i motivi di opposizione.
All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va rigettata. ha provato gli elementi costitutivi del credito Controparte_1
azionato. Sussistevano, innanzitutto, le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio impugnato, concesso sulla base di allegata documentazione idonea alla emissione.
Deve premettersi che appare dimostrato che è Parte_1
subentrata per successione nell'attività della Ditta “Il Forno dei
Desideri”, di cui era titolare la madre, Dall'esame Controparte_3
degli atti di causa emerge infatti che l'attività della Ditta “Il Forno dei
Desideri” esercitata da , è la prosecuzione di quella Parte_1
svolta da . Controparte_3
Invero la stessa all'atto dell'iscrizione presso l'Agenzia delle Pt_1
Entrate di Benevento, quale titolare della Ditta “Il Forno dei Desideri”, avvenuta in data 09/01/2017, ha allegato le dichiarazioni sostitutive di certificazione degli altri eredi, che dichiaravano: “di rinunciare alla prosecuzione dell'attività della de cuius che sarà Controparte_3
esercita dalla figlia/sorella . Parte_1
pagina 2 di 5 La medesima circostanza emerge dall'attestazione di dichiarazione/variazione fatta dalla all'Agenzia delle Entrate, Pt_1
dove nel riquadro E dichiarava che l'attività “Il Forno dei Desideri” sarà svolta in virtù di successione ereditaria e quindi senza alcuna soluzione di continuità, e dalla comunicazione fatta all'Ufficio SUAP del Comune di
San Giorgio del Sannio (BN) in delega alla CCIAA di Benevento –
Sportello Unico per le Attività Produttive – con la quale si comunicava la sussistenza della successione della sig.ra nell'attività Parte_1
della Ditta “Il Forno dei Desideri” della de cuius madre, CP_3
[...]
La stessa opponente ha ammesso che la sua attività ha proseguito quella della madre.
L'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla è Pt_1
infondata, avendo l'opponente ammesso che il debito nei confronti dell'opposto non è stato estinto.
Nel merito, risulta dimostrata l'esistenza del rapporto, che emerge dalla documentazione allegata dalle parti, apparendo dalla stessa evidente che il ha espletato l'incarico di commercialista, mantenendo le CP_1
scritture della ditta, eseguendo gli adempimenti fiscali, tributari e contabili necessari alla vita aziendale fino al mese di gennaio 2019, data in cui interveniva la revoca del mandato (nel mese di aprile 2019 il professionista restituiva tutta la documentazione e la diffidava Pt_1
l'opposto a non effettuare nessun altro adempimento contabile, fiscale, amministrativo, gestionale e dichiarativo per la Ditta “Il Forno dei
Desideri” così come fino ad allora fatto).
Il ha depositato documentazione attestante lo svolgimento CP_1
dell'attività per la quale chiede il compenso (come peraltro indicato nella
Relazione Tecnica del 28/10/2021 a firma del Dr. ). Persona_1
pagina 3 di 5 Le argomentazioni addotte dalla opponente appaiono prive di pregio;
invero, la esistenza di un incarico professionale (che non richiede la prova scritta) emerge presuntivamente, oltre che dalla documentazione allegata, dalle medesime ammissioni della che ha revocato il Pt_1
mandato al nel mese di gennaio 2019, così confermando CP_1
l'incarico conferito e lo svolgimento dell'attività pregressa.
Il ha peraltro (successivamente alla revoca) restituito tutta la CP_1
documentazione in suo possesso, a lui evidentemente affidata per lo svolgimento di attività in favore della ditta;
inoltre, dal prospetto dell'Agenzia delle Entrate dei depositari delle scritture contabili dell'opponente risulta che il soggetto abilitato a tale deposito era appunto il . CP_1
Da tutta la documentazione allegata emerge che l'opposto ha espletato attività di assistenza e consulenza, tenuta della contabilità e attività necessaria alla vita aziendale fino al gennaio 2019, curando altresì la prosecuzione dell'attività della madre in capo alla (che aveva Pt_1
manifestato la di accettare l'eredità e proseguire l'attività della de cuius)
e il subingresso nel contratto di locazione di immobile ad uso commerciale intercorso tra la madre e e il trasferimento CP_4
della sede operativa dell'attività di panificazione dalla Contrada Cesine, snc, di San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Roma, n. 23; il CP_1
assisteva la nella stipula dell'atto di dichiarazione di impresa Pt_1
familiare tra la e la (08/05/2013), con scrittura privata CP_3 Pt_1
autenticata; richiedeva l'iscrizione della Parte_1
all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'INPS; era il depositario delle scritture contabili e tanto fino alla revoca dell'incarico; provvedeva ogni anno a redigere e a predisporre le liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione annuale IVA;
provvedeva pagina 4 di 5 annualmente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP
Il ha espletato l'attività necessaria allo svolgimento dell'attività CP_1
aziendale.
Il quantum debeatur può essere determinato sulla base dei parametri di legge, con applicazione dell'art. 17 (Parametri generali) e dall'art. 18
(Maggiorazioni e riduzioni) del D.M. 140/2012, tenendo presente la volontà dell'ingiungente di ridurre l'importo dovuto per la presenza di vincoli di parentela, come emerge dalla consulenza di parte depositata dall'ingiungente (mai specificamente contestata), che prevede un onorario minimo maggiore di quello richiesto.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1
, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 311/21, ogni diversa Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria, € 800,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Patrizia
Spagnuolo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese pagina 5 di 5