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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/03/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1770/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1770/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELLINI FEDERICA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. SOFFRITTI ALESSANDRO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
presso il difensore avv. MELLINI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGOLI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in L.GE PANVINIO,7 37121 VERONA presso il difensore avv. RIGOLI ALESSANDRO
CONVENUTO
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 10.12.2024 per parte attrice e in data 4.12.2024 per parte convenuta CP_1
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e domande delle parti
A seguito del sinistro avvenuto presso via Casetta nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in data 12.6.2020 il sig. ha convenuto in giudizio il sig. , in qualità di Parte_1 CP_2
conducente del mezzo di proprietà della sig.ra , e la CP_3 Controparte_1
in quanto compagnia assicurativa del veicolo.
[...]
Allega infatti parte attrice l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per aver il convenuto improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta rispetto alla normale CP_2 traiettoria, causando in tal modo l'urto con la bicicletta condotta dall'attore che avrebbe fatto di tutto per evitare il danno cercando di spostarsi verso destra.
Chiede pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro.
La proprietaria del mezzo e il conducente dello stesso hanno scelto di rimanere contumaci, mentre la compagnia di assicurazione si è costituita contestando la ricostruzione fattuale allegata da parte attrice e attribuendo all'esclusiva responsabilità dello stesso la causazione del sinistro.
Infatti, secondo la convenuta, l'attore avrebbe percorso contromano la carreggiata provenendo da
Verona e andando verso Domegliara, con andatura irregolare, a zig zag e, al sopraggiungere della sua vettura, avrebbe invaso completamente la corsia di marcia.
Chiede pertanto il rigetto delle domande attoree.
Qualificazione giuridica e ragioni della decisione
Trattandosi di un sinistro avvenuto tra due veicoli, si applica nel caso concreto la presunzione di colpa concorrente prevista dall'art 2054 comma 2 c.c. secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Questa regola è utilizzabile anche nella circostanza in cui, coinvolto nell'incidente, uno dei veicoli sia un velocipede secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, ovvero che in tema di circolazione stradale,
pagina 3 di 8 la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07.12.2018).
La presunzione di cui al comma 2 opera iuris tantum e non si configura come una responsabilità oggettiva, bensì di tipo presuntivo da cui il conducente può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 4130/17).
Infatti, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Tribunale Termini
Imerese sez. I, 09/09/2024, (ud. 06/09/2024, dep. 09/09/2024, n.1262).
Quanto sopra pone a carico di ognuna delle parti l'onere probatorio sia di dimostrare che il sinistro sia avvenuto per colpa esclusiva dell'altro conducente che di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.
Nello specifico l'attore al fine di ottenere il risarcimento del danno è tenuto a provare sia l'entità dei danni subiti che la loro diretta imputabilità al fatto dannoso dedotto in giudizio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c. provando sia l'an che il quantum della sua pretesa.
L'attore dovrà altresì dimostrare il nesso di causalità esclusivo tra il danno da lui subito (evento) –e l'azione o omissione colpevole del convenuto.
Parimenti, sul convenuto grava l'onere della prova di dimostrare la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione dell'incidente e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Infatti la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità di un conducente il quale, a causa della repentina ed improvvisa svolta a sinistra di un ciclista, si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida pagina 4 di 8 adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti)” (cfr. Cassazione civile, Sez III, ordinanza n. 9278 dell'11 aprile 2017).
In altri termini, ciascuna delle parti deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica,
e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (cfr. Tribunale S.Maria
Capua V. sez. III, 08/08/2023) al fine di determinare che il danno sia accaduto unicamente per la condotta dell'altro soggetto, avente efficienza causale esclusiva dell'evento.
Così delineata la ripartizione degli oneri probatori, bisogna rilevare come parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio previsto a suo carico.
Infatti, la ricostruzione fattuale operata negli atti prodotti non appare in alcun modo suffragata: il suddetto si è limitato a contestazioni di tipo narrativo, che non trovano riscontro in alcuna emergenza processuale e restano, dunque, mere asserzioni difensive pur essendo contestato l'an della pretesa sotto il profilo della ricostruzione della dinamica del sinistro.
A fronte di tale contestazione, rilevanza dirimente assumono le testimonianze di testi oculari presenti al fatto. Parte attrice non ha richiesto l'assunzione di alcuna prova orale, pur risultando dagli atti di causa la presenza di un teste oculare che stava percorrendo insieme a lui in sella ad un'altra bicicletta la stessa strada. Tale circostanza, tempestivamente allegata da parte convenuta, non è stata infatti mai contestata da parte attrice e risulta pertanto provata ex art. 115 comma 1 cpc. Parimenti, egli non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento consono alle regole stradali, risultando anche dagli atti la guida da parte sua del velocipede in stato di alterazione alcolica importante (3,28 g/l). Si ribadisce infatti che l'attore avrebbe dovuto provare di avere tenuto un comportamento prudente e diligente, tale da escludere il suo comportamento colposo, ex art. 1227 c.c.
L'attore ha deciso di fondare la propria difesa unicamente sulla richiesta di una CTU cinematica.
Sul punto va ricordato che in primo luogo la perizia di parte prodotta in atti da parte attrice, trattandosi di perizia stragiudiziale, ancorché asseverata da giuramento, ha il valore di una mera allegazione difensiva, ma non ha autonomo valore probatorio: di conseguenza il giudice non deve analizzarne e pagina 5 di 8 confutarne il contenuto, né deve motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un tale mezzo di prova, essa ha solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo. (cfr. tra le tante Corte appello Roma sez. VI, 25/08/2023, n.5543).
In secondo luogo, in assenza totale di richieste istruttorie, la decisione di rigetto della richiesta di CTU operata nel corso del giudizio appare in linea con l'insegnamento della Cassazione, secondo cui la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, e non una prova vera e propria prova, lo stesso, dunque, è sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del Giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d'ufficio (cfr., ad esempio, Cass. 11 luglio 2002, n. 10121; Cass. 15 aprile 2002, n. 5422; Cass.
6 aprile 2001, n. 5142; Cass. 10 giugno 1998, n. 5777).
Infatti, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, giacché ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze tecniche che egli non possiede, ne consegue che il suddetto mezzo di indagine è legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, il cui onere probatorio ricade proprio sulla parte che avanza richiesta di C.T.U. (Cass. 15/12/2017, n. 30218; Cass. 05/10/2006, n. 21412). Cassazione civile sez. III,
19/07/2018, (ud. 18/05/2018, dep. 19/07/2018), n.19203.
In sostanza, non si può demandare al CTU di adempiere l'onere probatorio che grava sulla parte bensì la consulenza tecnica può unicamente essere uno strumento a sostegno di quanto già provato, che spieghi al giudice particolari nozioni tecniche da lui sconosciute.
L'istruttoria orale svolta, a mezzo dell'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(cfr. verbale udienza 25.1.2024) ha permesso, invece, di accertare che l'attore, a Testimone_3
bordo della propria bici mentre percorreva la strada di via Casetta nella corsia in direzione di marcia verso Domegliara, ha improvvisamente cambiato corsia e invaso la carreggiata e la corsia opposta da cui proveniva il convenuto che percorreva la stessa strada in direzione Verona. Secondo tutti i testi escussi lo scontro è stato inevitabile alla luce della repentinità della manovra posta in essere dall'attore e dal suo carattere imprevedibile, considerato che occupava la corsia di marcia in direzione opposta.
pagina 6 di 8 Tale ricostruzione a mezzo di prova costituenda trova riscontro nel verbale compilato dai CC di
Sant'Ambrogio di Valpolicella e nei rilievi effettuati dalla PG.
Non invalida, peraltro, il valore probatorio delle dichiarazioni dei testi la circostanza che dopo la deposizione testimoniale parte attrice abbia presentato querela per il reato di falsa testimonianza nei confronti degli stessi, né per tale motivo andava accolta l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice. Infatti, la cognizione del reato non influisce sulla decisione della controversia civile (cfr. Cass.
n. 647/2008), stante la autonomia e la separazione dei giudizi civile e penale (cfr. Cass. n.
5530/2003;Cass. n. 287/2016; Cass. n. 42028/2021; Cassazione civile sez. lav., 24/07/2024, n.20585).
Parimenti, non vi è alcun obbligo a carico del giudice civile di disattendere la deposizione del testimone denunciato, occorrendo a tal fine che il giudice penale abbia accertato in modo definitivo la sussistenza del reato. (Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011).
Infine, alla stessa conclusione è giunto anche il Tribunale penale interessato della vicenda a seguito delle lesioni riportate dall'attore con l'emissione del decreto di archiviazione del GIP in data 14.1.2021 su richiesta di archiviazione, in cui si valuta “molto più probabile l'ipotesi che addebita interamente proprio alla vittima la responsabilità dell'incidente” per aver tenuto una condotta “del tutto imprevedibile ed eccezionale” (cfr. doc. 2 parte convenuta).
Quanto sopra libera il sig. dalla presunzione di concorso di colpa al 50%. CP_2
Difatti, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione (ndr. ex. Art 2054 comma 2 c.c.) può essere acquisita non solo in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 15736 del 17.05.2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04.04.2019Cass. Sez.
6, Ordinanza n. 13672 del 21.05.2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11.03.2021; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9550 del 22.04.2009).
Spese di lite pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
Alla luce di quanto sopra considerato, il Tribunale di Verona, prima sezione, dott.ssa Virginia Manfroni, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. 1770/2022, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta Parte_1
liquidate nel complessivo importo di euro 4.517,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Verona, 21.3.2025
LA GIUDICE
Virginia Manfroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1770/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELLINI FEDERICA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. SOFFRITTI ALESSANDRO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
presso il difensore avv. MELLINI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGOLI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in L.GE PANVINIO,7 37121 VERONA presso il difensore avv. RIGOLI ALESSANDRO
CONVENUTO
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 10.12.2024 per parte attrice e in data 4.12.2024 per parte convenuta CP_1
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e domande delle parti
A seguito del sinistro avvenuto presso via Casetta nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in data 12.6.2020 il sig. ha convenuto in giudizio il sig. , in qualità di Parte_1 CP_2
conducente del mezzo di proprietà della sig.ra , e la CP_3 Controparte_1
in quanto compagnia assicurativa del veicolo.
[...]
Allega infatti parte attrice l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per aver il convenuto improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta rispetto alla normale CP_2 traiettoria, causando in tal modo l'urto con la bicicletta condotta dall'attore che avrebbe fatto di tutto per evitare il danno cercando di spostarsi verso destra.
Chiede pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro.
La proprietaria del mezzo e il conducente dello stesso hanno scelto di rimanere contumaci, mentre la compagnia di assicurazione si è costituita contestando la ricostruzione fattuale allegata da parte attrice e attribuendo all'esclusiva responsabilità dello stesso la causazione del sinistro.
Infatti, secondo la convenuta, l'attore avrebbe percorso contromano la carreggiata provenendo da
Verona e andando verso Domegliara, con andatura irregolare, a zig zag e, al sopraggiungere della sua vettura, avrebbe invaso completamente la corsia di marcia.
Chiede pertanto il rigetto delle domande attoree.
Qualificazione giuridica e ragioni della decisione
Trattandosi di un sinistro avvenuto tra due veicoli, si applica nel caso concreto la presunzione di colpa concorrente prevista dall'art 2054 comma 2 c.c. secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Questa regola è utilizzabile anche nella circostanza in cui, coinvolto nell'incidente, uno dei veicoli sia un velocipede secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, ovvero che in tema di circolazione stradale,
pagina 3 di 8 la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07.12.2018).
La presunzione di cui al comma 2 opera iuris tantum e non si configura come una responsabilità oggettiva, bensì di tipo presuntivo da cui il conducente può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 4130/17).
Infatti, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Tribunale Termini
Imerese sez. I, 09/09/2024, (ud. 06/09/2024, dep. 09/09/2024, n.1262).
Quanto sopra pone a carico di ognuna delle parti l'onere probatorio sia di dimostrare che il sinistro sia avvenuto per colpa esclusiva dell'altro conducente che di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.
Nello specifico l'attore al fine di ottenere il risarcimento del danno è tenuto a provare sia l'entità dei danni subiti che la loro diretta imputabilità al fatto dannoso dedotto in giudizio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c. provando sia l'an che il quantum della sua pretesa.
L'attore dovrà altresì dimostrare il nesso di causalità esclusivo tra il danno da lui subito (evento) –e l'azione o omissione colpevole del convenuto.
Parimenti, sul convenuto grava l'onere della prova di dimostrare la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione dell'incidente e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Infatti la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità di un conducente il quale, a causa della repentina ed improvvisa svolta a sinistra di un ciclista, si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida pagina 4 di 8 adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti)” (cfr. Cassazione civile, Sez III, ordinanza n. 9278 dell'11 aprile 2017).
In altri termini, ciascuna delle parti deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica,
e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (cfr. Tribunale S.Maria
Capua V. sez. III, 08/08/2023) al fine di determinare che il danno sia accaduto unicamente per la condotta dell'altro soggetto, avente efficienza causale esclusiva dell'evento.
Così delineata la ripartizione degli oneri probatori, bisogna rilevare come parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio previsto a suo carico.
Infatti, la ricostruzione fattuale operata negli atti prodotti non appare in alcun modo suffragata: il suddetto si è limitato a contestazioni di tipo narrativo, che non trovano riscontro in alcuna emergenza processuale e restano, dunque, mere asserzioni difensive pur essendo contestato l'an della pretesa sotto il profilo della ricostruzione della dinamica del sinistro.
A fronte di tale contestazione, rilevanza dirimente assumono le testimonianze di testi oculari presenti al fatto. Parte attrice non ha richiesto l'assunzione di alcuna prova orale, pur risultando dagli atti di causa la presenza di un teste oculare che stava percorrendo insieme a lui in sella ad un'altra bicicletta la stessa strada. Tale circostanza, tempestivamente allegata da parte convenuta, non è stata infatti mai contestata da parte attrice e risulta pertanto provata ex art. 115 comma 1 cpc. Parimenti, egli non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento consono alle regole stradali, risultando anche dagli atti la guida da parte sua del velocipede in stato di alterazione alcolica importante (3,28 g/l). Si ribadisce infatti che l'attore avrebbe dovuto provare di avere tenuto un comportamento prudente e diligente, tale da escludere il suo comportamento colposo, ex art. 1227 c.c.
L'attore ha deciso di fondare la propria difesa unicamente sulla richiesta di una CTU cinematica.
Sul punto va ricordato che in primo luogo la perizia di parte prodotta in atti da parte attrice, trattandosi di perizia stragiudiziale, ancorché asseverata da giuramento, ha il valore di una mera allegazione difensiva, ma non ha autonomo valore probatorio: di conseguenza il giudice non deve analizzarne e pagina 5 di 8 confutarne il contenuto, né deve motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un tale mezzo di prova, essa ha solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo. (cfr. tra le tante Corte appello Roma sez. VI, 25/08/2023, n.5543).
In secondo luogo, in assenza totale di richieste istruttorie, la decisione di rigetto della richiesta di CTU operata nel corso del giudizio appare in linea con l'insegnamento della Cassazione, secondo cui la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, e non una prova vera e propria prova, lo stesso, dunque, è sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del Giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d'ufficio (cfr., ad esempio, Cass. 11 luglio 2002, n. 10121; Cass. 15 aprile 2002, n. 5422; Cass.
6 aprile 2001, n. 5142; Cass. 10 giugno 1998, n. 5777).
Infatti, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, giacché ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze tecniche che egli non possiede, ne consegue che il suddetto mezzo di indagine è legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, il cui onere probatorio ricade proprio sulla parte che avanza richiesta di C.T.U. (Cass. 15/12/2017, n. 30218; Cass. 05/10/2006, n. 21412). Cassazione civile sez. III,
19/07/2018, (ud. 18/05/2018, dep. 19/07/2018), n.19203.
In sostanza, non si può demandare al CTU di adempiere l'onere probatorio che grava sulla parte bensì la consulenza tecnica può unicamente essere uno strumento a sostegno di quanto già provato, che spieghi al giudice particolari nozioni tecniche da lui sconosciute.
L'istruttoria orale svolta, a mezzo dell'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(cfr. verbale udienza 25.1.2024) ha permesso, invece, di accertare che l'attore, a Testimone_3
bordo della propria bici mentre percorreva la strada di via Casetta nella corsia in direzione di marcia verso Domegliara, ha improvvisamente cambiato corsia e invaso la carreggiata e la corsia opposta da cui proveniva il convenuto che percorreva la stessa strada in direzione Verona. Secondo tutti i testi escussi lo scontro è stato inevitabile alla luce della repentinità della manovra posta in essere dall'attore e dal suo carattere imprevedibile, considerato che occupava la corsia di marcia in direzione opposta.
pagina 6 di 8 Tale ricostruzione a mezzo di prova costituenda trova riscontro nel verbale compilato dai CC di
Sant'Ambrogio di Valpolicella e nei rilievi effettuati dalla PG.
Non invalida, peraltro, il valore probatorio delle dichiarazioni dei testi la circostanza che dopo la deposizione testimoniale parte attrice abbia presentato querela per il reato di falsa testimonianza nei confronti degli stessi, né per tale motivo andava accolta l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice. Infatti, la cognizione del reato non influisce sulla decisione della controversia civile (cfr. Cass.
n. 647/2008), stante la autonomia e la separazione dei giudizi civile e penale (cfr. Cass. n.
5530/2003;Cass. n. 287/2016; Cass. n. 42028/2021; Cassazione civile sez. lav., 24/07/2024, n.20585).
Parimenti, non vi è alcun obbligo a carico del giudice civile di disattendere la deposizione del testimone denunciato, occorrendo a tal fine che il giudice penale abbia accertato in modo definitivo la sussistenza del reato. (Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011).
Infine, alla stessa conclusione è giunto anche il Tribunale penale interessato della vicenda a seguito delle lesioni riportate dall'attore con l'emissione del decreto di archiviazione del GIP in data 14.1.2021 su richiesta di archiviazione, in cui si valuta “molto più probabile l'ipotesi che addebita interamente proprio alla vittima la responsabilità dell'incidente” per aver tenuto una condotta “del tutto imprevedibile ed eccezionale” (cfr. doc. 2 parte convenuta).
Quanto sopra libera il sig. dalla presunzione di concorso di colpa al 50%. CP_2
Difatti, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione (ndr. ex. Art 2054 comma 2 c.c.) può essere acquisita non solo in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 15736 del 17.05.2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04.04.2019Cass. Sez.
6, Ordinanza n. 13672 del 21.05.2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11.03.2021; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9550 del 22.04.2009).
Spese di lite pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
Alla luce di quanto sopra considerato, il Tribunale di Verona, prima sezione, dott.ssa Virginia Manfroni, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. 1770/2022, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta Parte_1
liquidate nel complessivo importo di euro 4.517,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Verona, 21.3.2025
LA GIUDICE
Virginia Manfroni
pagina 8 di 8