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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/07/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 8/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 9.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio delle Avv.sse ACCARDO MARGHERITA e
MARTINO SILVIA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA
FRANCESCA PAOLA e TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_1
Matteotti n. 48; resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito: 1) n. 394 2022 00027120
88 000 di € 1.806,23 indebitamente percepiti nel periodo 01/2018 –
12/2018 per revoca Ds agricola a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 6700.21/05/2021.0236137, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 2) n. 394 2022 00027121 89
000 di € 1.818,13 indebitamente percepiti nel periodo 01/2019 – 12/2019 per revoca Ds agricola a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 6700.21/05/2021.0236137, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 3) n. 394 2022 00027202 77
000 di € 257,90 indebitamente percepiti nel periodo 02/2019 – 12/2019 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 4) n. 394
2022 00027203 78 000 di € 857,54 indebitamente percepiti nel periodo
04/2019 – 05/2019 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 5) n. 394 2022 00027204 79 000 di € 1.118,51 indebitamente percepiti nel periodo 06/2019 – 07/2019 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 6) n. 394 2022
00027205 80 000 di € 859,43 indebitamente percepiti nel periodo 02/2020
– 03/2020 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti
Pag. 2 di 14 ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var.
15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
28/11/2022, 7) n. 394 2022 00027206 81 000 di € 749,77 indebitamente percepiti nel periodo 03/2020 – 05/2020 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 8) n. 394 2022 00027207 82 000 di € 289,24 indebitamente percepiti nel periodo 02/2020 – 03/2020 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 9) n. 394 2022
00027208 83 000 di € 245,37 indebitamente percepiti nel periodo 06/2020
– 07/2020 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var.
15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
28/11/2022. In particolare: contestava di aver ricevuto le contestazioni di indebito che avrebbero dato luogo alla formazione degli avvisi di addebito;
contestava di aver percepito i trattamenti di disoccupazione agricola o indennità di malattia negli anni 2018, 2019 e 2020; contestava la legittimità del procedimento che ha condotto alla sua cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli;
contestava l'infondatezza del provvedimento di cancellazione, avendo ella effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata;
lamentava, da ultimo, la violazione dell'art. 21 nonies, c. 1, l. 241/90. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità o comunque l'illegittimità degli
Pag. 3 di 14 avvisi opposti, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in conseguenza disporne l'annullamento. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si evidenzia in primo luogo che la ricorrente risulterebbe effettivamente decaduta dalla possibilità di contestare la cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2018 e 2019.
Si osserva innanzitutto che è stato prodotto in atti il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003157, con cui, tra gli altri, è stato disconosciuto il rapporto lavorativo intrattenuto dalla ricorrente con l'azienda agricola di CR DO per 102 giornate nell'anno 2018 e
102 giornate nell'anno 2019.
Sono stati inoltre prodotti in atti gli avvisi di ricevimento attestanti la notifica dei provvedimenti di disconoscimento adottati rispettivamente per l'anno 2018 e per l'anno 2019 dall'ente, entrambi notificati a mezzo raccomandata ordinaria in data 8.2.2022, con consegna a mani del marito della ricorrente, circostanza questa in alcun modo contestata a fronte della produzione allegata alla memoria di costituzione della parte resistente.
È evidente, dunque, che, non essendo stati impugnati i provvedimenti di disconoscimento in via amministrativa, il presente giudizio è stato
Pag. 4 di 14 instaurato tardivamente in data 3.1.2023, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 22 c. 1 d.lgs. n. 7/70.
Ne consegue dunque in parte l'infondatezza e in parte l'inammissibilità delle generiche contestazioni sollevate con riferimento al disconoscimento.
I provvedimenti di disconoscimento, difatti, risultano legittimi ed adottati secondo le modalità di legge. Allo stesso tempo, essendo stati entrambi i provvedimenti notificati alla ricorrente e non impugnati nel termine decadenziale previsto dalla legge, la stessa è senz'altro decaduta dalla possibilità di contestarne la legittimità nel merito.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le contestazioni sollevate dal ricorrente risultano oltremodo generiche oltreché inconferenti e infondate.
2.1 Con riferimento alle censure relative alla violazione delle regole sul procedimento amministrativo da parte dell' , per come Controparte_2
previste dalla L. n. 241/1990, sarebbe sufficiente evidenziare che il giudice civile non è giudice dell'atto amministrativo, ma giudice del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Il ricorrente pretenderebbe di contestare, richiamando le norme di cui alla l.
241/90, i provvedimenti ripetizione dell'indebito adottati dall'istituto.
Al riguardo, va rimarcato che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.
241/90 sul procedimento amministrativo “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (secondo quanto previsto dall'art. 29,
c. 1), il procedimento relativo alla ripetizione di prestazioni previdenziali e assistenziali è peculiare e disciplinato da apposita normativa di settore. La specialità della materia senz'altro esclude l'applicabilità della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella sua interezza, sicché le censure sono destituite di
Pag. 5 di 14 fondamento. Appare quindi del tutto inconferente il richiamo all'art. 21 nonies l. 241/90 venendo in considerazione, nel presente giudizio, la tutela di diritti soggettivi. La parte resistente non ha agito nell'esercizio di poteri pubblicistici ma ha agito per la ripetizione di somme previamente erogate e divenute indebite, sul presupposto che l'ordinamento non tollera spostamenti patrimoniali senza causa, essendo venuti meno, nel caso di specie, i presupposti sui quali la prestazione era stata originariamente erogata.
2.2 Nessuna conseguenza deriva, con riferimento alla validità degli avvisi di addebito opposti, dall'asserita mancata notifica dei provvedimenti adottati dall' per la ripetizione degli indebiti oggetto di giudizio;
CP_1
pertanto, ogni doglianza sul punto è priva di pregio.
2.3 Con riferimento alle ulteriori doglianze sollevate, si evidenzia preliminarmente che l'opposizione avanzata dalla ricorrente deve essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, che ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto appena di inammissibilità.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Nel caso di specie l'opposizione svolta è senz'altro ammissibile.
Pag. 6 di 14 Si ritiene che con riferimento alle contestazioni mosse relativamente al merito della pretesa creditoria trova applicazione il principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, per il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. SS. UU.
18046/2010 e nello stesso senso Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018, n.
5059/2018).
Come già evidenziato, il rapporto lavorativo intrattenuto negli anni 2018 e
2019 dalla ricorrente con l'azienda agricola di CR DO è stato disconosciuto e il provvedimento di disconoscimento non è più contestabile, essendo maturata in capo alla ricorrente la decadenza di cui all'art. 22 c. 1 d.lgs. n. 7/70.
A fronte di tale complessiva fattispecie, rispetto alla quale sarebbe stato onere della ricorrente provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione chiesta in ripetizione, quest'ultima contesta genericamente di non averne mai ricevuto il pagamento.
Ebbene, sulla base della documentazione prodotta dall , si ritiene che CP_1
sia stata raggiunta la piena prova del pagamento delle prestazioni chieste in ripetizione.
L'ente ha allegato in sede di memoria di costituzione che “gli avvisi di addebito notificati trovano origine nella cancellazione con 3vd2021 degli anni 2018 e 2019 e nell'indebita percezione delle prestazioni DS AGR
Pag. 7 di 14 2018 e 2019 e indennità di malattia 2020”, specificando che “Per la malattia 2019 bisogna dire che di fatto non è stata erogata con un pagamento effettivo in denaro, ma era stata a suo tempo riconosciuta e le somme calcolate erano state trattenute a suo tempo dall'Istituto per
l'esposizione debitoria pregressa della sig.ra dovuta a Parte_1
disconoscimenti con 4vd 2018; [..] essendo divenuta nel frattempo indebita anche la malattia 2019, si è dovuto procedere con il recupero anche di queste somme. Si allegano esiti da procedure con i dettagli delle somme erogate (ds 2018 e 209 e malattia 2020) e delle somme calcolate e riconosciute (malattia 2019)”.
Orbene, dalla lettura degli avvisi di addebito prodotti dalla stessa parte ricorrente, emerge la ripetizione delle seguenti somme, al netto degli interessi e delle spese di notifica: AVA n. 394 2022 00027120 88 000, ripetizione di € 1.789,57, a titolo di dis. agr. dal gennaio 2018 al dicembre
2018; AVA n. 394 2022 00027121 89 000, ripetizione di € 1.809,60, a titolo di dis. agr. dal gennaio 2019 al dicembre 2019; AVA n. 394 2022
00027202 77 000, ripetizione di € 251,91, a titolo di indennità di malattia periodo febbraio-marzo 2019; AVA n. 394 2022 00027203 78 000 ripetizione di € 847,10, a titolo di indennità di malattia periodo aprile- maggio 2019; AVA n. 394 2022 00027204 79 000 ripetizione di €
1.106,13, a titolo di indennità di malattia periodo giugno-luglio 2019; AVA
n. 394 2022 00027205 80 000 ripetizione di € 849,56, a titolo di indennità di malattia periodo febbraio-marzo 2020; AVA n. 394 2022 00027206 81
000 ripetizione di € 740,64, a titolo di indennità di malattia periodo marzo- maggio 2020; AVA n. 394 2022 00027207 82 000 ripetizione di € 283,21 per il periodo maggio-giugno 2020; AVA n. 394 2022 00027208 83 000
Pag. 8 di 14 ripetizione di € 239,64, a titolo di indennità di malattia per il periodo giugno-luglio 2020.
Con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019 e per l'indennità di malattia per l'anno 2020, l' ha fornito idonea prova dei pagamenti CP_1
con la produzione in giudizio dell'estratto del “cassetto previdenziale del cittadino”.
In particolare, dalla lettura del “cassetto previdenziale del cittadino”, emerge che:
1) con data valuta 20.6.2019 è stato pagato l'importo di € 1.789,57, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “DS/AGRICOLA”, “LIQUID.
DS/AGR 2018 DOMANDA 2019812000279DS GG.N.102 SEDE DI
LOCRI GG.ISCRIZ. ANNO 2018 N. 102”;
2) con data valuta 2.10.2020 è stato pagato l'importo di € 1.809,60, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “DS/AGRICOLA”, “LIQUID.
DS/AGR 2019 DOMANDA 2020848606453DS GG.N.102 SEDE DI
LOCRI GG.ISCRIZ. ANNO 2019 N. 102”;
3) con data valuta 10.5.17 è stato pagato l'importo di € 919,53, con ufficio pagatore Poste Italiane, con motivazione “malattia dipendenti”, “MALAT
17/ 1/2017 - 2/ 3/2017 Imp.Lor. 919,53 RMG 42,4 GGI 36 NO IND. 9(F. 6
C.3 V. 0) N.PRAT 1225328 IMP PRAT. 919,53 SALDO DEL 2/ CP_3
5/2017 TRATT.FISC. AP. 0 AC. 0 IMP.NETTO PAG. 919,53”;
4) con data valuta 17.7.20 è stato pagato l'importo di € 191,71, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “indennità malattia lavoratori dipendenti”, “MALAT 16/06/2020 - 01/07/2020 IMP.LOR. 239,64 RMG
43,57 GGIP 11 GGIT 11 GGNIT 5 ( 3 2 CP_4 CP_5
Pag. 9 di 14 0 0) IMP.INT. 0,00 TRATT.FISC. 0,00 CP_6 CP_7
IMP.NET. 191,71 REC.LOR. 47,93 REC.NET. 0,00 PRAT. A576276
39,64 SALDO DEL 09/07/2020”; Persona_1
5) con data valuta 1.7.20 è stato pagato l'importo di € 679,65, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “indennità malattia lavoratori dipendenti”, “MALAT 03/02/2020 - 15/03/2020 IMP.LOR. 849,56 RMG
43,57 GGIP 33 GGIT 33 GGNIT 9 ( 3 6 CP_4 CP_5
0 0) 0,00 TRATT.FISC. 0,00 CP_6 CP_8 CP_9
IMP.NET. 679,65 REC.LOR. 169,91 REC.NET. 0,00 PRAT. A566724
PRAT. 849,56 SALDO DEL 23/06/2020”; CP_3
6) con data valuta 1.7.20 è stato pagato l'importo di € 592,51, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “indennità malattia lavoratori dipendenti”, “MALAT 27/03/2020 - 05/05/2020 IMP.LOR. 740,64 RMG
43,57 GGIP 29 GGIT 29 GGNIT 11 3 8 CP_4 CP_5
0 0) 0,00 TRATT.FISC. 0,00 CP_6 CP_8 CP_9
IMP.NET. 592,51 REC.LOR. 148,13 REC.NET. 0,00 PRAT. A566740
PRAT. 740,64 SALDO DEL 23/06/2020”; CP_3
7) con data valuta 1.7.20 è stato pagato l'importo di € 226,57, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “indennità malattia lavoratori dipendenti”, “MALAT 20/05/2020 - 08/06/2020 IMP.LOR. 283,21 RMG
43,57 GGIP 13 GGIT 13 GGNIT 7 ( 3 4 CP_4 CP_5
0 0) 0,00 TRATT.FISC. 0,00 CP_6 CP_8 CP_9
IMP.NET. 226,57 REC.LOR. 56,64 REC.NET. 0,00 PRAT. A566751
LORDO PRAT. 283,21 SALDO DEL 23/06/2020”.
Con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2018
e 2019 dunque vi è piena corrispondenza tra le somme chieste in
Pag. 10 di 14 ripetizione con gli avvisi di addebito e le somme che risultano erogate in base alle risultanze dell'estratto del cassetto del cittadino.
Con riferimento alle indennità di malattia per l'anno 2020 risulterebbe esservi, prima facie, una discrepanza tra le somme chieste in ripetizione e quelle che risultano erogate in base al cassetto previdenziale del cittadino.
In realtà, ad una più attenta analisi, emerge chiaramente che le somme chieste in ripetizione corrispondono all'importo lordo di volta in volta dovuto a titolo di indennità, seppur di fatto è stato erogato un importo netto inferiore. Quanto sopra si giustifica agevolmente in quanto risulta che l'importo netto era risultato dalla differenza tra l'importo lordo dovuto a titolo di indennità di malattia e la trattenuta operata sulla stessa prestazione previdenziale, in ragione della rilevante esposizione debitoria sussistente in capo alla ricorrente nei confronti dell' (circostanza comprovata dal CP_1
verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017019071 con cui sono stati disconosciuti i rapporti lavorativi intrattenuti dalla ricorrente con l'azienda agricola per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, Parte_2
2015, 2016 e 2017, nonché dall'estratto prodotti in atti). È evidente Pt_3
difatti che, una volta divenuta indebita la prestazione dovuta, la ripetizione non può che riguardare tanto le somme effettivamente pagate, tanto quelle che erano state riconosciute come dovute e trattenute in compensazione a soddisfacimento di debiti preesistenti.
Analogo discorso vale per le somme previamente riconosciute a titolo di indennità di malattia per l'anno 2019, inizialmente riconosciute come dovute e trattenute a soddisfacimento di precedenti indebiti e successivamente divenute indebite e quindi chieste in ripetizione (vedi al riguardo le risultanze dettagliate di cui agli storici delle pratiche di malattia
Pag. 11 di 14 prodotti in atti dall' da cui risultano le somme riconosciute e trattenute CP_1
a titolo di “PTP24030 - RECUPERO SOMME MALATTIA”).
Si evidenzia d'altronde che a fronte di tale specifica produzione documentale, nulla di specifico è stato dedotto in contestazione dalla parte ricorrente.
A fronte di tale complessivo quadro probatorio si ritiene che sia stata raggiunta prova dell'effettivo pagamento delle somme chieste in ripetizione. Nel caso di specie, non si può difatti sostenere la necessità di fornire prova del pagamento mediante la produzione di atto quietanzato dal creditore.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto pagamento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n.
4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L. 10073/2007).
Pag. 12 di 14 La documentazione prodotta in giudizio e su richiamata, seppur non integrante piena prova del pagamento, in quanto proveniente dallo stesso istituto, è senz'altro idonea a costituire una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti;
presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla generica deduzione secondo cui controparte non avrebbe fornito detta prova.
La produzione di documentazione che indica analiticamente la data del pagamento, il titolo dello stesso, l'importo erogato, nonché l'ufficio pagatore, nonché l'indicazione delle somme originariamente riconosciute come dovute e per tale motivo trattenute a soddisfacimento di pregressi debiti comporta dunque l'insorgenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di prendere posizione specifica e contestare, negandolo espressamente, il fatto storico di avere ricevuto le somme indicate in detta documentazione;
onere non assolto nel presente giudizio.
Da ultimo, si evidenzia peraltro che la parte ricorrente non ha mai neanche contestato di aver originariamente presentato le domande amministrative relative alle prestazioni chieste in ripetizione, circostanza che fornisce ulteriore supporto probatorio all'effettivo pagamento delle prestazioni.
In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Con riferimento alle spese di lite, si evidenzia che la Corte di
Cassazione, con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese
Pag. 13 di 14 processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (cfr. Cass. n.
16676/2020).
Orbene è evidente che nel caso di specie l'azione non è volta al conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, trattandosi di azione di accertamento negativo dell'indebito, al cui accoglimento sarebbe potuto, al più, eventualmente conseguire quale indiretta conseguenza il trattenimento di somme previamente corrisposte.
Per tali motivi, non trovando applicazione al caso di specie l'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell , in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1
liquida in € 886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute.
Locri, 09/07/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 8/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 9.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio delle Avv.sse ACCARDO MARGHERITA e
MARTINO SILVIA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA
FRANCESCA PAOLA e TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_1
Matteotti n. 48; resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito: 1) n. 394 2022 00027120
88 000 di € 1.806,23 indebitamente percepiti nel periodo 01/2018 –
12/2018 per revoca Ds agricola a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 6700.21/05/2021.0236137, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 2) n. 394 2022 00027121 89
000 di € 1.818,13 indebitamente percepiti nel periodo 01/2019 – 12/2019 per revoca Ds agricola a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 6700.21/05/2021.0236137, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 3) n. 394 2022 00027202 77
000 di € 257,90 indebitamente percepiti nel periodo 02/2019 – 12/2019 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 4) n. 394
2022 00027203 78 000 di € 857,54 indebitamente percepiti nel periodo
04/2019 – 05/2019 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 5) n. 394 2022 00027204 79 000 di € 1.118,51 indebitamente percepiti nel periodo 06/2019 – 07/2019 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 6) n. 394 2022
00027205 80 000 di € 859,43 indebitamente percepiti nel periodo 02/2020
– 03/2020 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti
Pag. 2 di 14 ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var.
15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
28/11/2022, 7) n. 394 2022 00027206 81 000 di € 749,77 indebitamente percepiti nel periodo 03/2020 – 05/2020 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 8) n. 394 2022 00027207 82 000 di € 289,24 indebitamente percepiti nel periodo 02/2020 – 03/2020 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data 28/11/2022, 9) n. 394 2022
00027208 83 000 di € 245,37 indebitamente percepiti nel periodo 06/2020
– 07/2020 per revoca indennità di malattia a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione notificata con elenco di variazione 3 elenco var.
15/12/2021, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
28/11/2022. In particolare: contestava di aver ricevuto le contestazioni di indebito che avrebbero dato luogo alla formazione degli avvisi di addebito;
contestava di aver percepito i trattamenti di disoccupazione agricola o indennità di malattia negli anni 2018, 2019 e 2020; contestava la legittimità del procedimento che ha condotto alla sua cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli;
contestava l'infondatezza del provvedimento di cancellazione, avendo ella effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata;
lamentava, da ultimo, la violazione dell'art. 21 nonies, c. 1, l. 241/90. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità o comunque l'illegittimità degli
Pag. 3 di 14 avvisi opposti, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in conseguenza disporne l'annullamento. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si evidenzia in primo luogo che la ricorrente risulterebbe effettivamente decaduta dalla possibilità di contestare la cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2018 e 2019.
Si osserva innanzitutto che è stato prodotto in atti il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003157, con cui, tra gli altri, è stato disconosciuto il rapporto lavorativo intrattenuto dalla ricorrente con l'azienda agricola di CR DO per 102 giornate nell'anno 2018 e
102 giornate nell'anno 2019.
Sono stati inoltre prodotti in atti gli avvisi di ricevimento attestanti la notifica dei provvedimenti di disconoscimento adottati rispettivamente per l'anno 2018 e per l'anno 2019 dall'ente, entrambi notificati a mezzo raccomandata ordinaria in data 8.2.2022, con consegna a mani del marito della ricorrente, circostanza questa in alcun modo contestata a fronte della produzione allegata alla memoria di costituzione della parte resistente.
È evidente, dunque, che, non essendo stati impugnati i provvedimenti di disconoscimento in via amministrativa, il presente giudizio è stato
Pag. 4 di 14 instaurato tardivamente in data 3.1.2023, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 22 c. 1 d.lgs. n. 7/70.
Ne consegue dunque in parte l'infondatezza e in parte l'inammissibilità delle generiche contestazioni sollevate con riferimento al disconoscimento.
I provvedimenti di disconoscimento, difatti, risultano legittimi ed adottati secondo le modalità di legge. Allo stesso tempo, essendo stati entrambi i provvedimenti notificati alla ricorrente e non impugnati nel termine decadenziale previsto dalla legge, la stessa è senz'altro decaduta dalla possibilità di contestarne la legittimità nel merito.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le contestazioni sollevate dal ricorrente risultano oltremodo generiche oltreché inconferenti e infondate.
2.1 Con riferimento alle censure relative alla violazione delle regole sul procedimento amministrativo da parte dell' , per come Controparte_2
previste dalla L. n. 241/1990, sarebbe sufficiente evidenziare che il giudice civile non è giudice dell'atto amministrativo, ma giudice del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Il ricorrente pretenderebbe di contestare, richiamando le norme di cui alla l.
241/90, i provvedimenti ripetizione dell'indebito adottati dall'istituto.
Al riguardo, va rimarcato che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.
241/90 sul procedimento amministrativo “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (secondo quanto previsto dall'art. 29,
c. 1), il procedimento relativo alla ripetizione di prestazioni previdenziali e assistenziali è peculiare e disciplinato da apposita normativa di settore. La specialità della materia senz'altro esclude l'applicabilità della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella sua interezza, sicché le censure sono destituite di
Pag. 5 di 14 fondamento. Appare quindi del tutto inconferente il richiamo all'art. 21 nonies l. 241/90 venendo in considerazione, nel presente giudizio, la tutela di diritti soggettivi. La parte resistente non ha agito nell'esercizio di poteri pubblicistici ma ha agito per la ripetizione di somme previamente erogate e divenute indebite, sul presupposto che l'ordinamento non tollera spostamenti patrimoniali senza causa, essendo venuti meno, nel caso di specie, i presupposti sui quali la prestazione era stata originariamente erogata.
2.2 Nessuna conseguenza deriva, con riferimento alla validità degli avvisi di addebito opposti, dall'asserita mancata notifica dei provvedimenti adottati dall' per la ripetizione degli indebiti oggetto di giudizio;
CP_1
pertanto, ogni doglianza sul punto è priva di pregio.
2.3 Con riferimento alle ulteriori doglianze sollevate, si evidenzia preliminarmente che l'opposizione avanzata dalla ricorrente deve essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, che ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto appena di inammissibilità.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Nel caso di specie l'opposizione svolta è senz'altro ammissibile.
Pag. 6 di 14 Si ritiene che con riferimento alle contestazioni mosse relativamente al merito della pretesa creditoria trova applicazione il principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, per il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. SS. UU.
18046/2010 e nello stesso senso Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018, n.
5059/2018).
Come già evidenziato, il rapporto lavorativo intrattenuto negli anni 2018 e
2019 dalla ricorrente con l'azienda agricola di CR DO è stato disconosciuto e il provvedimento di disconoscimento non è più contestabile, essendo maturata in capo alla ricorrente la decadenza di cui all'art. 22 c. 1 d.lgs. n. 7/70.
A fronte di tale complessiva fattispecie, rispetto alla quale sarebbe stato onere della ricorrente provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione chiesta in ripetizione, quest'ultima contesta genericamente di non averne mai ricevuto il pagamento.
Ebbene, sulla base della documentazione prodotta dall , si ritiene che CP_1
sia stata raggiunta la piena prova del pagamento delle prestazioni chieste in ripetizione.
L'ente ha allegato in sede di memoria di costituzione che “gli avvisi di addebito notificati trovano origine nella cancellazione con 3vd2021 degli anni 2018 e 2019 e nell'indebita percezione delle prestazioni DS AGR
Pag. 7 di 14 2018 e 2019 e indennità di malattia 2020”, specificando che “Per la malattia 2019 bisogna dire che di fatto non è stata erogata con un pagamento effettivo in denaro, ma era stata a suo tempo riconosciuta e le somme calcolate erano state trattenute a suo tempo dall'Istituto per
l'esposizione debitoria pregressa della sig.ra dovuta a Parte_1
disconoscimenti con 4vd 2018; [..] essendo divenuta nel frattempo indebita anche la malattia 2019, si è dovuto procedere con il recupero anche di queste somme. Si allegano esiti da procedure con i dettagli delle somme erogate (ds 2018 e 209 e malattia 2020) e delle somme calcolate e riconosciute (malattia 2019)”.
Orbene, dalla lettura degli avvisi di addebito prodotti dalla stessa parte ricorrente, emerge la ripetizione delle seguenti somme, al netto degli interessi e delle spese di notifica: AVA n. 394 2022 00027120 88 000, ripetizione di € 1.789,57, a titolo di dis. agr. dal gennaio 2018 al dicembre
2018; AVA n. 394 2022 00027121 89 000, ripetizione di € 1.809,60, a titolo di dis. agr. dal gennaio 2019 al dicembre 2019; AVA n. 394 2022
00027202 77 000, ripetizione di € 251,91, a titolo di indennità di malattia periodo febbraio-marzo 2019; AVA n. 394 2022 00027203 78 000 ripetizione di € 847,10, a titolo di indennità di malattia periodo aprile- maggio 2019; AVA n. 394 2022 00027204 79 000 ripetizione di €
1.106,13, a titolo di indennità di malattia periodo giugno-luglio 2019; AVA
n. 394 2022 00027205 80 000 ripetizione di € 849,56, a titolo di indennità di malattia periodo febbraio-marzo 2020; AVA n. 394 2022 00027206 81
000 ripetizione di € 740,64, a titolo di indennità di malattia periodo marzo- maggio 2020; AVA n. 394 2022 00027207 82 000 ripetizione di € 283,21 per il periodo maggio-giugno 2020; AVA n. 394 2022 00027208 83 000
Pag. 8 di 14 ripetizione di € 239,64, a titolo di indennità di malattia per il periodo giugno-luglio 2020.
Con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019 e per l'indennità di malattia per l'anno 2020, l' ha fornito idonea prova dei pagamenti CP_1
con la produzione in giudizio dell'estratto del “cassetto previdenziale del cittadino”.
In particolare, dalla lettura del “cassetto previdenziale del cittadino”, emerge che:
1) con data valuta 20.6.2019 è stato pagato l'importo di € 1.789,57, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “DS/AGRICOLA”, “LIQUID.
DS/AGR 2018 DOMANDA 2019812000279DS GG.N.102 SEDE DI
LOCRI GG.ISCRIZ. ANNO 2018 N. 102”;
2) con data valuta 2.10.2020 è stato pagato l'importo di € 1.809,60, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “DS/AGRICOLA”, “LIQUID.
DS/AGR 2019 DOMANDA 2020848606453DS GG.N.102 SEDE DI
LOCRI GG.ISCRIZ. ANNO 2019 N. 102”;
3) con data valuta 10.5.17 è stato pagato l'importo di € 919,53, con ufficio pagatore Poste Italiane, con motivazione “malattia dipendenti”, “MALAT
17/ 1/2017 - 2/ 3/2017 Imp.Lor. 919,53 RMG 42,4 GGI 36 NO IND. 9(F. 6
C.3 V. 0) N.PRAT 1225328 IMP PRAT. 919,53 SALDO DEL 2/ CP_3
5/2017 TRATT.FISC. AP. 0 AC. 0 IMP.NETTO PAG. 919,53”;
4) con data valuta 17.7.20 è stato pagato l'importo di € 191,71, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “indennità malattia lavoratori dipendenti”, “MALAT 16/06/2020 - 01/07/2020 IMP.LOR. 239,64 RMG
43,57 GGIP 11 GGIT 11 GGNIT 5 ( 3 2 CP_4 CP_5
Pag. 9 di 14 0 0) IMP.INT. 0,00 TRATT.FISC. 0,00 CP_6 CP_7
IMP.NET. 191,71 REC.LOR. 47,93 REC.NET. 0,00 PRAT. A576276
39,64 SALDO DEL 09/07/2020”; Persona_1
5) con data valuta 1.7.20 è stato pagato l'importo di € 679,65, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “indennità malattia lavoratori dipendenti”, “MALAT 03/02/2020 - 15/03/2020 IMP.LOR. 849,56 RMG
43,57 GGIP 33 GGIT 33 GGNIT 9 ( 3 6 CP_4 CP_5
0 0) 0,00 TRATT.FISC. 0,00 CP_6 CP_8 CP_9
IMP.NET. 679,65 REC.LOR. 169,91 REC.NET. 0,00 PRAT. A566724
PRAT. 849,56 SALDO DEL 23/06/2020”; CP_3
6) con data valuta 1.7.20 è stato pagato l'importo di € 592,51, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “indennità malattia lavoratori dipendenti”, “MALAT 27/03/2020 - 05/05/2020 IMP.LOR. 740,64 RMG
43,57 GGIP 29 GGIT 29 GGNIT 11 3 8 CP_4 CP_5
0 0) 0,00 TRATT.FISC. 0,00 CP_6 CP_8 CP_9
IMP.NET. 592,51 REC.LOR. 148,13 REC.NET. 0,00 PRAT. A566740
PRAT. 740,64 SALDO DEL 23/06/2020”; CP_3
7) con data valuta 1.7.20 è stato pagato l'importo di € 226,57, con ufficio pagatore Poste Italiane, con causale “indennità malattia lavoratori dipendenti”, “MALAT 20/05/2020 - 08/06/2020 IMP.LOR. 283,21 RMG
43,57 GGIP 13 GGIT 13 GGNIT 7 ( 3 4 CP_4 CP_5
0 0) 0,00 TRATT.FISC. 0,00 CP_6 CP_8 CP_9
IMP.NET. 226,57 REC.LOR. 56,64 REC.NET. 0,00 PRAT. A566751
LORDO PRAT. 283,21 SALDO DEL 23/06/2020”.
Con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2018
e 2019 dunque vi è piena corrispondenza tra le somme chieste in
Pag. 10 di 14 ripetizione con gli avvisi di addebito e le somme che risultano erogate in base alle risultanze dell'estratto del cassetto del cittadino.
Con riferimento alle indennità di malattia per l'anno 2020 risulterebbe esservi, prima facie, una discrepanza tra le somme chieste in ripetizione e quelle che risultano erogate in base al cassetto previdenziale del cittadino.
In realtà, ad una più attenta analisi, emerge chiaramente che le somme chieste in ripetizione corrispondono all'importo lordo di volta in volta dovuto a titolo di indennità, seppur di fatto è stato erogato un importo netto inferiore. Quanto sopra si giustifica agevolmente in quanto risulta che l'importo netto era risultato dalla differenza tra l'importo lordo dovuto a titolo di indennità di malattia e la trattenuta operata sulla stessa prestazione previdenziale, in ragione della rilevante esposizione debitoria sussistente in capo alla ricorrente nei confronti dell' (circostanza comprovata dal CP_1
verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017019071 con cui sono stati disconosciuti i rapporti lavorativi intrattenuti dalla ricorrente con l'azienda agricola per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, Parte_2
2015, 2016 e 2017, nonché dall'estratto prodotti in atti). È evidente Pt_3
difatti che, una volta divenuta indebita la prestazione dovuta, la ripetizione non può che riguardare tanto le somme effettivamente pagate, tanto quelle che erano state riconosciute come dovute e trattenute in compensazione a soddisfacimento di debiti preesistenti.
Analogo discorso vale per le somme previamente riconosciute a titolo di indennità di malattia per l'anno 2019, inizialmente riconosciute come dovute e trattenute a soddisfacimento di precedenti indebiti e successivamente divenute indebite e quindi chieste in ripetizione (vedi al riguardo le risultanze dettagliate di cui agli storici delle pratiche di malattia
Pag. 11 di 14 prodotti in atti dall' da cui risultano le somme riconosciute e trattenute CP_1
a titolo di “PTP24030 - RECUPERO SOMME MALATTIA”).
Si evidenzia d'altronde che a fronte di tale specifica produzione documentale, nulla di specifico è stato dedotto in contestazione dalla parte ricorrente.
A fronte di tale complessivo quadro probatorio si ritiene che sia stata raggiunta prova dell'effettivo pagamento delle somme chieste in ripetizione. Nel caso di specie, non si può difatti sostenere la necessità di fornire prova del pagamento mediante la produzione di atto quietanzato dal creditore.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto pagamento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n.
4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L. 10073/2007).
Pag. 12 di 14 La documentazione prodotta in giudizio e su richiamata, seppur non integrante piena prova del pagamento, in quanto proveniente dallo stesso istituto, è senz'altro idonea a costituire una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti;
presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla generica deduzione secondo cui controparte non avrebbe fornito detta prova.
La produzione di documentazione che indica analiticamente la data del pagamento, il titolo dello stesso, l'importo erogato, nonché l'ufficio pagatore, nonché l'indicazione delle somme originariamente riconosciute come dovute e per tale motivo trattenute a soddisfacimento di pregressi debiti comporta dunque l'insorgenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di prendere posizione specifica e contestare, negandolo espressamente, il fatto storico di avere ricevuto le somme indicate in detta documentazione;
onere non assolto nel presente giudizio.
Da ultimo, si evidenzia peraltro che la parte ricorrente non ha mai neanche contestato di aver originariamente presentato le domande amministrative relative alle prestazioni chieste in ripetizione, circostanza che fornisce ulteriore supporto probatorio all'effettivo pagamento delle prestazioni.
In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Con riferimento alle spese di lite, si evidenzia che la Corte di
Cassazione, con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese
Pag. 13 di 14 processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (cfr. Cass. n.
16676/2020).
Orbene è evidente che nel caso di specie l'azione non è volta al conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, trattandosi di azione di accertamento negativo dell'indebito, al cui accoglimento sarebbe potuto, al più, eventualmente conseguire quale indiretta conseguenza il trattenimento di somme previamente corrisposte.
Per tali motivi, non trovando applicazione al caso di specie l'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell , in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1
liquida in € 886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute.
Locri, 09/07/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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