Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario designato in funzione di giudice unico dott. Giancarlo
Longo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.162/2024 RG promossa da:
C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(CZ) il 28/03/1948 e residente a [...], elettivamente domiciliato a Settimo Torinese, Via Leinì n. 23, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Alfonzo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ATTORE-
CONTRO
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, per procura generale rilasciata e registrata l'11 settembre 2020 dinanzi al Dott. CP_3
- Notaio in Roma - n. Rep. 54368, dall'avv. Patrizia Salis dell'Avvocatura
[...] interna della Società stessa, con sede in Torino, via Alfieri n. 10; -CONVENUTA-
Avente a oggetto: azione di risarcimento del danno;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : “In via principale e nel merito: a) accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno da imputare alla CP_1 responsabilità di , derivante dalla violazione dei doveri informativi CP_2
posta in essere dall'intermediario, complessivamente ammontante ad euro 25.000,00, pari al valore nominale dei cinque buoni fruttiferi postali sottoscritti il 11.08.2001 e
b) riconoscere, nel caso in CP_2
cui la responsabilità di venga ricondotta alla responsabilità CP_2
precontrattuale, il diritto del sig. a beneficiare della rivalutazione CP_1 monetaria del credito da danno emergente, a decorrere dal giorno della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, ossia a far data dal 11.08.2001 (giorno di verificazione dell'evento dannoso);
Per “in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta Controparte_2
prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa. Nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal sig. per intervenuta prescrizione Controparte_1
– ex art. 8 D.M. 19.12.2000 - della domanda volta ad ottenere il rimborso/risarcimento dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa, nonché respingere ogni ulteriore domanda svolta nei confronti di perché del CP_2
tutto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni infra esposte”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio
[...]
(d'ora in avanti anche ) innanzi il Tribunale di Ivrea, esponendo: CP_2 CP_2
-che l'11 agosto 2001, aveva sottoscritto, unitamente alla sig.ra , 5 Parte_1
buoni fruttiferi postali (“BFP”) dal valore di euro 5.000 cadauno, numeri:
00000022786910439, 00000022787010416, 00000022787110486, 00000022787210463,
00000022787310440, su moduli ove era indicata la dicitura “buono postale fruttifero a termine”, con l'aggiunta a penna della serie “AA2”;
-che recatosi in data 22 gennaio 2022 presso gli sportelli di al fine Controparte_2
di ottenere il rimborso dei titoli, il funzionario addetto rilevava l'impossibilità di procedere al rimborso, tanto della sorte capitale quanto della quota interessi, eccependo l'intervenuta prescrizione dei titoli, essendo decorsi più di dieci anni dalla scadenza, prevista a 7 anni dalla data di emissione;
-che in pari data aveva presentato reclamo nei confronti di , CP_2 specificando come i buoni non riportassero indicazioni di scadenza e fossero completamente privi di timbri e tagliandi indicanti il rendimento e la loro durata;
-che il 14 febbraio 2022 aveva risposto di non poter accogliere il CP_2
reclamo, in quanto i buoni fruttiferi postali a termine “AA2” erano stati emessi con
D.M. del Tesoro, 29 marzo 2001 e scadevano il settimo anno successivo alla data di sottoscrizione. Quanto al termine prescrizionale, che il D.M. Economia e Finanze del
19/12/2000, disponeva che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivevano a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo e pertanto i titoli oggetto di reclamo, giusta la previsione dell'art. 1, lettera b) del D.P.R. 22 Giugno 2007, n. 116 dovevano considerarsi prescritti e gli importi versati non erano restituibili.
-che faceva inoltre presente che con il D.M. 19 dicembre 2000 era stato CP_2
introdotto il Foglio Informativo analitico delle principali caratteristiche del B.F.P.
(prezzo, taglio, tasso di interesse, durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario) – predisposto da Cassa Depositi e Prestiti – da consegnare ai sottoscrittori con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore;
che l'art. 6 di detto decreto, rubricato “Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni relative ai buoni fruttiferi postali” prevedeva che al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni di relative ai buoni fruttiferi Parte_2 postali si sarebbero effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e rese note mediante pubblicazione nel sito web di
[...]
e mediante appositi avvisi, disponibili nei locali aperti al pubblico Parte_2 di , ovvero nel siti web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della CP_2
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivevano decorsi dieci anni dalla data di scadenza;
-che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 18 ottobre
2022, aveva rilevato: 1) che in fase di collocamento dei Buoni, aveva omesso di CP_2 indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli nonché di fornire informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o aveva fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva;
2) che aveva omesso di informare titolari di Buoni prossimi alla CP_2
scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti, sebbene fosse a conoscenza dell'elevato numero di consumatori incorsi nella prescrizione;
3) che in sede di sottoscrizione di un BFP,
consegnava al consumatore, unitamente al documento cartaceo CP_2
rappresentativo del titolo: a) la “scheda di sintesi”, che non riportava la data di scadenza, nè la data di prescrizione;
b) le “condizioni generali di contratto e regolamento del prestito per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo”, che non riportavano la scadenza del titolo ma in relazione alla “durata” rinviavano alla scheda di sintesi allegata al contratto. Con riferimento al termine di prescrizione, nel documento in questione era riportato che i diritti degli intestatari di buoni si sarebbero prescritti trascorsi dieci anni dalla scadenza del buono, senza l'indicazione della durata (generale) del (20 anni, 10 anni, 18 CP_4
mesi, etc.), né della specifica data di scadenza, correlata alla data di sottoscrizione che, costituendo il termine iniziale di decorrenza del termine decennale di prescrizione era necessaria per il calcolo della data di prescrizione;
non era riportato in modo espresso che tali importi non sarebbero stati più recuperabili;
c) il “foglio informativo” ove veniva riportata solo la “durata” generale del titolo ma non la data di scadenza del singolo Buono né, in modo espresso, che gli importi prescritti, non sarebbero stati più recuperabili;
-che risultava agli atti del procedimento Agcom che era risultata inadempiente CP_2
rispetto all'onere probatorio, posto a suo carico, di aver consegnato al risparmiatore il foglio informativo;
-che la violazione del dovere di trasparenza informativa era implicitamente desumibile dalle iniziative assunte, comunicate dalle stesse all'Agcom, CP_2 tra cui: a) pubblicazione in tutti gli Uffici Postali di un avviso cartaceo, nel quale - oltre ad indicare che i Buoni possono essere incassati entro la relativa data di prescrizione di 10 anni dalla scadenza del titolo, sono rappresentate le conseguenze giuridiche dello spirare del termine di prescrizione, con l'elenco della tipologia e delle serie dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di prescrizione e scadenza negli anni
2022, 2023 e 2024; b) evidenziazione nel sito poste.it, della scadenza, della prescrizione e dei suoi effetti;
c) realizzazione di un video “tutorial” dedicato alla sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali cartacei, ove sono evidenziate le conseguenze della prescrizione;
d) rafforzamento delle disposizioni relative a scadenza e prescrizione, contenute nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai BFP (Scheda di Sintesi, Foglio Informativo e Regolamento del prestito) proposte da e approvate da Cassa Depositi e Prestiti in data 19 CP_2
settembre 2022; e) invio da parte di , ai Controparte_5
sottoscrittori di scaduti e prossimi alla prescrizione, Parte_3
di una lettera finalizzata ad informarli dell'avvicinarsi del termine decennale di prescrizione e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso entro tale termine;
f) inserimento nel modulo cartaceo del Buono di una dicitura che ricordi la possibilità di ottenere il rimborso del Buono entro il relativo periodo di prescrizione;
- la violazione degli artt. 21 e 22 d. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) – omissioni e/o carenze informative dovendosi qualificare i sottoscrittori di Buoni come
“consumatori” come “professionista”, stante l'inidoneità della condotta tenuta CP_2
da in sede di collocamento dei BFP ad assicurare un'informazione corretta ed CP_2
esauriente sui termini di scadenza e prescrizione dei Buoni sottoscritti e sulle conseguenze giuridiche del loro decorso, avendo , in sede di collocamento dei CP_2
buoni fruttiferi postali, omesso di consegnare all'attore il foglio informativo contenente informazioni sul termine di scadenza e sul termine di prescrizione dei
Buoni e sulle relative conseguenze giuridiche e anche laddove fosse stato consegnato le locuzioni utilizzate da risultavano ingannevoli e fuorvianti;
CP_2
-che Agcom aveva ritenuto che le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze, erano incomplete, poco chiare e ambigue;
-la violazione dell'art. 20 del Codice del Consumo, avendo omesso l'adozione CP_2 di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso, soprattutto alla luce della tipologia di risparmiatori interessati all'investimento di che trattasi (piccoli risparmiatori, risparmiatori anziani, con basso livello di istruzione finanziaria, poco propensi al rischio) e in ossequio alle superiori istanze di tutela del risparmio;
Ciò, nonostante fosse consapevole dell'elevato numero di risparmiatori che ogni anno perdevano il capitale investito a causa della prescrizione;
-che il professionista avrebbe dovuto comunque adottare ogni cautela utile a tutelare i consumatori particolarmente vulnerabili;
-che la condotta di costituiva un'azione ingannevole ai sensi dell'art. 21 del CP_2
Codice del Consumo, mentre l'omessa informazione di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole costituiva un'omissione ingannevole ai sensi dell'art. 22 del Codice del Consumo;
- il diritto al risarcimento del danno per violazione dei doveri di trasparenza e di informazione ex art. 18 codice del consumo e 1337 cod. civ;
-in alternativa il diritto al risarcimento del danno per violazione dei doveri di trasparenza e informazione ex D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
-che giusto il disposto dell'art 21, comma 1, T.U.F, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel modo più idoneo a privilegiare gli interessi dei risparmiatori, informando il risparmiatore in modo chiaro, completo, corretto e adeguato;
-che i Buoni Fruttiferi Postali, sono emessi alle condizioni generali previste dall'art. 3
D.M. del 19.12.2000, il quale dispone, ai fini di una maggiore trasparenza, come, al momento del collocamento, i buoni debbano essere consegnati al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contente la descrizione circa le caratteristiche dell'investimento mentre, nel caso di specie non è stato consegnato all'odierno attore al momento della sottoscrizione, alcun foglio informativo;
- che l'esposizione di appositi avvisi presso i locali di non sostituisce il CP_2
Foglio Informativo, bensì né costituisce un completamento, in ottemperanza agli obblighi informativi di chiarezza, completezza, correttezza ed adeguatezza;
- che secondo la S.C. la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario, ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario e la violazione dei doveri d'informazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo al risarcimento dei danni;
Concludeva chiedendo che l'adito Tribunale in via principale e nel merito, volesse accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno da imputare alla responsabilità di , derivante dalla violazione dei doveri informativi CP_2
posta in essere dall'intermediario, complessivamente ammontante ad euro 25.000.
Riconoscere, nel caso in cui la responsabilità di venisse ricondotta alla CP_2 responsabilità precontrattuale, il suo diritto a beneficiare della rivalutazione monetaria del credito da danno emergente, a decorrere dal giorno della sottoscrizione dei Buoni ossia a far data dall' 11.08.2001 (giorno di verificazione dell'evento dannoso).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 marzo 2024 si costituiva contestando le domande attrici, eccependo, in particolare: Controparte_2
- che il D.M. 19.12.2000 all'art. 8 specifica espressamente che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi;
”
-che unitamente ai titoli oggetto di causa, così come disposto dall'art. 3, comma 1,
D.M. 19.12.2000, ai sottoscrittori era stato consegnato il Foglio Informativo ove erano descritte la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa e inoltre, di pugno, la sigla “AA2”.
-che aveva esposto – e continuava ad esporre - nei propri locali aperti CP_2
al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate ai titoli, nonché ogni utile avviso rivolto alla clientela e che con comunicato stampa n. 260 del 30 dicembre 2013 il
Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva comunicato che non si sarebbe provveduto a rimborsare i titoli prescritti;
-l'infondatezza dell'assunto avversario secondo cui sarebbe stato omesso il rilascio del foglio informativo, rilasciato unitamente ai titoli e che in ogni caso, tutte le informazioni potevano essere richieste presso un qualsiasi Ufficio Postale, oppure mediante consultazione del sito istituzionale di e Prestiti;
Parte_2
- che alcuna data di scadenza e/o di prescrizione doveva essere apposta sui titoli in quanto le caratteristiche estetiche dei erano conformi a quanto disposto dalla Pt_3
normativa di riferimento;
-l'errato richiamo all'applicazione delle disposizioni di cui al TUB ed al TUF non essendo i buoni postali fruttiferi – così come chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione, titoli di credito ma titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. per cui codeste normative non potevano trovare applicazione, come del resto il codice del consumo in quanto successivamente emanato, sia rispetto al D.M. 29.03.2001, sia all'acquisto dei titoli scrutinati;
-che alcuna responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o per inadempimento poteva essere addebitata a in quanto la normativa applicabile ai Controparte_2
BPF doveva essere conosciuta dai risparmiatori stante la pubblicazione del Decreto
Ministeriale del 2001 sulla Gazzetta Ufficiale;
- che in atti non risultava alcun atto idoneo ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione;
- che le condizioni generali di emissione dei si rinvenivano Parte_3
nel D.M. 19.12.2000 e il decreto legislativo 30.7.1999 n. 284, art. 2, comma 3, aveva confermato che la si avvaleva di per la Parte_2 Controparte_2
raccolta del risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi pertanto sia le somme depositate all'atto del rilascio dei buoni, sia quelle corrisposte agli intestatari al momento del rimborso, erano di pertinenza della Parte_2
[...]
- che l'attore era in possesso di tutte le informazioni utili per poter riscuotere i propri titoli entro la data di prescrizione.
- che i Buoni postali Fruttiferi erano stati emessi in data 11 agosto 2001 e pertanto il
Decreto Ministeriale di riferimento era il D.M. 29.03.2001, ove l'art. 5 dispone testualmente I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione sarebbe stato riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al
40% del capitale sottoscritto
-che nel caso di specie ove i titoli erano stati sottoscritti l'11 agosto 2001, con scadenza
11 agosto 2008, la prescrizione era maturata il 12 agosto 2018, non essendo pervenuta alcuna richiesta di rimborso presso prima del 22 gennaio 2022; CP_2
- che l'attore oltre ad affermare di non aver ricevuto il foglio informativo, aveva omesso di allegare la prova di tale mancata consegna;
- che alcuna data di scadenza, di prescrizione o tagliandi contenenti i rendimenti doveva essere apposto sui titoli per espressa previsione normativa, indi privo di rilievo era il richiamo alla sanzione dell'AGCM, pure impugnata da innanzi CP_2 all'Autorità Giudiziaria competente e attualmente sospesa;
- che la perdita di quanto investito nei buoni non derivava dagli allegati inadempimenti della convenuta, ma dalla prescrizione del diritto che in precedenza sussisteva nel patrimonio dell'attore, indi il danno lamentato non sussisteva perché nel momento nel quale, in tesi, si verificò il danno e sorse la responsabilità risarcitoria della convenuta in ragione della scomparsa del diritto al rimborso dal patrimonio attoreo a causa della prescrizione dello stesso, il diritto era già venuto meno in esito alla sua prescrizione e anche la domanda in punto risarcimento si era irrimediabilmente prescritta;
- che le norme contenute nel TUB, nel TUF e nel Codice al consumo non potevano essere applicate ai Titoli oggetto di causa in quanto, per costante insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione i Buoni Postali Fruttiferi non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., necessari unicamente “a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione,” dunque “in ragione della loro peculiarità in ragione dell'afferenza al risparmio postale, ovverosia ad una peculiare forma di risparmio connessa alle finanze pubbliche – non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori (v. Cass. Sez. Unite n.
3963/2019). La disciplina del titolo in questione trova dunque fonti integrative e cogenti in atti normativi e amministrativi esterni al titolo ed è onere del titolare del buono attivarsi per conoscere tali fonti…omissis” mentre le norme contenute nel
Codice al Consumo non potevano essere applicate in quanto di successiva emanazione rispetto all'emissione del D.M. di riferimento nonché all'emissione dei
Buoni Postali Fruttiferi;
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali oggetto di causa. Nel Parte_3
merito: rigettare tutte le domande formulate dal sig. per Controparte_1 intervenuta prescrizione – ex art. 8 D.M. 19.12.2000 - della domanda volta ad ottenere il rimborso/risarcimento dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa, nonché respingere ogni ulteriore domanda svolta nei confronti di perché del CP_2
tutto infondate in fatto ed in diritto.
Venivano scambiate memorie indi la causa, dopo il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica veniva posta in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
Non risulta contestato che l'attore avesse sottoscritto, in data 11 agosto 2001, 5 buoni fruttiferi postali (“BFP”) dal valore di euro 5.000 cadauno, su moduli cartacei ove era indicata la dicitura “buono postale fruttifero a termine”, con l'aggiunta a penna della serie “AA2” e che, recatosi in data 22 gennaio 2022 presso gli sportelli di
[...]
, al fine di ottenere il rimborso dei titoli, il funzionario interpellato gli avesse CP_2
negato il rimborso del capitale investito e degli interessi adducendo essere intervenuta la prescrizione del diritto al rimborso, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla scadenza dei titoli, prevista a 7 anni dalla data di emissione.
Tanto premesso l'attore deduce che il mancato rimborso del capitale investito sia stato causato dalla condotta tenuta dalla convenuta, in contrasto con i doveri informativi incombenti su di essa in favore dei suoi clienti, e chiede pertanto la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari al capitale investito, oltre alla rivalutazione a far data dall'acquisto dei Buoni.
contesta quanto dedotto dall'attore deducendo di aver tenuto una CP_2 condotta del tutto conforme alle prescrizioni di legge in materia e afferma l'esclusiva responsabilità dell'attore per l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso di quanto da egli versato al momento dell'acquisto dei Buoni.
Tanto premesso, nella consapevolezza dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto di lite, aderendo alla tesi esposta, tra le altre, dal Tribunale di Roma, con la sentenza 10051/2024 del 10/6/2024, prodotta in atti, si ritiene che la domanda avanzata dal sig. sia fondata e vada accolta CP_1
nei termini appresso spiegati.
Il quadro normativo di riferimento della controversia prende le mosse dall'art.2 co.2 del D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, com'è noto, dispone che: “Con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera
b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.” In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro, ha disposto che: “L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (…) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento -art.3 co.1- (…) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'articolo 5.(…) Art.
6. Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori - espone nei propri CP_2 Controparte_2 locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (…) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
I Buoni Postali Fruttiferi acquistati dall'attore l'11 agosto 2001, identificati dalla sigla
“AA2” sono stati emessi con D.M. del Tesoro, 29 marzo 2001 (pubblicato nella G.U.
n. 87 13/04/2001), scadevano al compimento del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e riconoscevano un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.
(art.5: A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA2"(…) art.8: Durata e interessi I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione).
Richiamato il quadro normativo di riferimento e in particolare gli obblighi informativi gravanti su , va rilevato che la convenuta non ha provato in CP_2
giudizio, come era invece suo onere, di avere adempiuto alle prescrizioni dettate dal citato D.M., non avendo dato prova di aver consegnato all'attore, al momento della sottoscrizione dei titoli, un foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni e segnatamente l'indicazione del termine di scadenza, essendo piuttosto apposta sul titolo la sola dizione “a termine” e l'indicazione della data di prescrizione del diritto al rimborso. Prova dell'adempimento che era tenuta a fornire posto che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto
l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
Ex plurimis Cassaz.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019. Quanto alla natura dei Buoni Fruttiferi Postali va osservato che sebbene non siano inquadrabili tra i titoli di credito bensì tra i titoli di legittimazione ex art.2002 cod. civ. (Cassaz. civ. Sez. 1, Sentenza n. 27809 del 16/12/2005; Cassaz. civile, SS.UU., sentenza 15/06/2007 n° 13979), con conseguente inapplicabilità dei principi dell'incorporazione del diritto, della autonomia causale e della letteralità, siffatta natura non preclude tuttavia l'applicazione, al rapporto negoziale instauratosi tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli, dei principi dettati dall'ordinamento giuridico in materia contrattuale e segnatamente dei principi di correttezza e buona fede, che devono permeare la condotta dei contraenti fin dalla fase precontrattuale oltre che, naturalmente nella fase di esecuzione del rapporto.
Sebbene i BFP non possano essere inquadrati tra i titoli di credito, dal che discende l'onere del risparmiatore di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel titolo, tale onere può tuttavia essere assolto purchè , adempiendo al suo obbligo di informazione (con la CP_2
consegna del foglio informativo normativamente prescritta), renda l'investitore in grado di poterlo adempiere.
In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art.6 co.1 D.M.
19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di collocamento del buono (art.3 co.1). Obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere edotto il risparmiatore sulla intera operazione, tutelando, in questo modo il suo interesse al risparmio costituzionalmente tutelato (art.47 Cost.).
Giusto il disposto dell'art.1337 cod. civ. infatti “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede” mentre il successivo art.1375 cod. civ. afferma a sua volta che: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”;
Tale obbligo avrebbe pertanto imposto a , nell'ambito di un rapporto CP_2
“asimmetrico” quale quello che si instaura con i risparmiatori, di adoperarsi affinchè le regole disciplinanti detto rapporto fossero massimamente chiare e comprensibili onde assicurare scelte consapevoli in capo al risparmiatore. Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant'è che il D.M. ha espressamente previsto che detti avvisi (prescritti dal cit.art.6
D.M. 19/12/2000) rinviino a “fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori”.
Ciò è tanto più necessario quanto più si consideri, come pure rilevato dall'AGCOM con il provvedimento 30346 reso nella adunanza del 18 ottobre 2022, che “proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio basso
e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione). In considerazione di ciò, nonché del fatto che la prescrizione del è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal CP_4 consumatore, le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti pre contrattuali e contrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito”.
Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire al risparmiatore una piena consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento, ma anche alla scadenza e al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, perché da questo dipende l'integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza
3719/2024, pure prodotta in atti, “Gli obblighi di trasparenza che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (Cfr. a titolo esemplificativo art 21 TUF, 117 TUB e 3 D.M. 19/12/2000), costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (art.1337, 1366, 1375 cod. civ.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della carta fondamentale. Sotto questo profilo è orientamento ormai costante in sede di legittimità, quello secondo cui “i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20106. Cfr. altresì Cass.
15.10.2012, n. 17642, secondo cui il generale principio eticogiuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori;
Cass 4.5.2009, n. 10182, secondo cui la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico). In questo quadro la buona fede in senso "oggettivo", quale fonte legale di integrazione del contratto, concorre, in sede di esecuzione del contratto, naturaliter ad integrare e a definire, in forme solidaristiche, lo spettro degli obblighi contrattuali su ciascuna parte incombenti (si è scritto, in dottrina, che trattasi di "una regola obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto") Cassaz. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 7358 del
07/03/2022.
Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali. Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell' , avente natura di ente pubblico economico, e quindi in CP_6 società per azioni), essi si caratterizzavano per essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi e ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso Corte cost. n.
463 del 1997).
Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze del mancato adempimento di un preciso onere informativo a carico dell'Ente emittente (a tutela del risparmiatore), quale la consegna del Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (siccome prescritta dal D.M. 19/12/2000 oltre che discendente dal generale obbligo di buona fede in capo alla parte “forte” del rapporto negoziale), facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di reperire la specifica disciplina relativa alla scadenza del titolo e alla decorrenza del termine di prescrizione), finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente), le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che la mancata consegna del foglio informativo, contenente le specifiche condizioni dell'investimento proposto, non integri una condotta idonea a fuorviare la volontà negoziale del risparmiatore.
Per concludere sul punto, va confermato il principio affermato da quella parte della giurisprudenza di merito per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e informazione.
Secondo l'insegnamento della S.C. infatti: “In tema di intermediazione finanziaria,
l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento” Cassaz. civ.
Sez.
3 - Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023
Giusto quanto finora esposto va affermato l'obbligo della convenuta di risarcire il danno subito dall'attore, coincidente con l'importo di euro 25.000, versato all'atto della sottoscrizione dei Buoni per cui è causa (11/08/2001) il cui diritto al rimborso deve considerarsi prescritto. Oltre rivalutazione ISTAT su detta somma dalla data di acquisto dei Buoni a quella di instaurazione del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'esistenza di un obiettivo contrasto nella giurisprudenza sulla quaestio juris oggetto del presente giudizio, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le stesse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia N.162/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza domanda eccezione e difesa: Dichiara l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa;
Condanna a versare a la somma di Controparte_2 Controparte_1
euro 25.000 oltre rivalutazione monetaria su detta somma a decorrere dall'11 agosto
2001, data dall'acquisto, da parte dell'attore, dei Buoni Fruttiferi Postali descritti in narrativa, alla data di instaurazione del presente giudizio.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 27 marzo 2025. Il Giudice onorario
GOP dott. Giancarlo Longo