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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/07/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3934 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
IN PERSONA DEL Parte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE ( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. VASSALLO ARTURO giusta procura in atti e domiciliata in Montecorvino Rovella presso il suo studio
-attore-
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (c.f. ) P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avvocato DAL NEGRO GIOVANNI MARIA giusta procura in atti e domiciliata in Napoli presso il suo studio
-convenuto-
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore ( c.f. non indicato)
Rappresentata e difesa dall'avv. Salvo Maurizio giusta procura in atti e domiciliata in Salerno presso il suo studio
-convnuta-
Oggetto: opposizione avverso preavviso di iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 12 marzo 2025.
-1 di 8- IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
01776202200001006000 notificatole in data 26 ottobre 2022 citando dinanzi al Tribunale di Benevento i convenuti indicati in epigrafe al fine di ottenere in accoglimento dell'opposizione, la declaratoria di nullità dell'atto notificato nonché della cartella di pagamento.
Ha dedotto ed allegato a sostegno dell'opposizione:
-che il preavviso di iscrizione ipotecaria si fondava, tra l'altro, sulla cartella di pagamento n. 0172080002549701001, e che solo in relazione alla detta cartella il preavviso veniva impugnato;
-che la notifica della cartella di pagamento era nulla in quanto avvenuta a mezzo pec mediante invio di un file .pdf, e non p7m, privo della sottoscrizione;
-che inoltre la notifica della cartella era nulla perché proveniente da un indirizzo pec diverso da quello dell'
[...]
risultante dai pubblici registri;
Controparte_2
-che il credito di cui alla detta cartella era prescritto;
-che la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria era nulla in quanto non preceduto dalla corretta notifica della cartella;
-che inoltre era stato violato lo statuto del contribuente per mancata sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento e che le intimazioni di pagamento notificate e prive dell'indicazione dei tributi da pagare dell'ente impositore e del termine per proporre impugnazione dovevano ritenersi nulle;
- che ricorreva la violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, 3 della legge 241/1990 3 20 d.p.r. 602/1973 per mancata indicazione della base di calcolo del tributo, tasso e periodo di mora applicati, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente, che non può controllare l'operato dell'ente,
-2 di 8- contenendo l'atto impugnato l'indicazione della mera revoca del contributo concesso originariamente, senza allegare il relativo atto;
che era stato violato l'art. 21 del d.lgs. 46/1999 non essendo nel caso di specie utilizzabile il procedimento di riscossione esattoriale;
-che era stato omesso l'avviso ex art. 50 del d.p.r. 602/1973, tenuto conto che era decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, con conseguente necessità di far precedere l'inizio dell'espropriazione dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei motivi di opposizione formulati.
Occorre preliminarmente rilevare che nel caso di specie è stata proposta opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato all'opponente.
Lo stesso, come chiarito dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, non è atto dell'esecuzione esattoriale e neppure atto preparatorio della stessa. Invero, già
l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R.
602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma dà vita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. 6704/2022; Cass. 10794/2016; Cass.
19667/2014). Il preavviso di iscrizione ipotecaria, che la detta iscrizione deve precedere, non è atto con finalità endoprocedimentale partecipativo - istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è strumento diretto a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché strumento con finalità extraprocedimentale compulsoria per spingerlo all'adempimento ( sul punto Cass. 28271/2024).
-3 di 8- Occorre pertanto ribadire che né l'iscrizione ipotecaria né il preavviso che la precede sono atti dell'esecuzione né atti preparatori rispetto ad essa. La giurisprudenza di legittimità e di merito sono oggi concordi nel ritenere che il preavviso di iscrizione ipotecaria può ,nonostante la sua mancata indicazione nell'elenco di cui all'art., essere oggetto di autonoma impugnazione (sul punto cfr. ex multis Cass. 14675/2016,
14045/2017), dando vita ad un'azione di accertamento negativo del credito. Occorre però al riguardo precisare che con tale opposizione possono essere fatti valere i vizi dell'atto presupposto ( e dunque nel caso di specie della cartella di pagamento) nel solo caso in cui si rilevi un vizio della notifica dello stesso tanto grave da aver impedito alla parte di venirne a conoscenza –con conseguente assunzione da parte dell'opposizione di funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione perduto (sul punto cfr. Cass. 20489/2018 in tema di impugnazione di preavviso di fermo amministrativo, i cui principi sono estensibili all'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria); in caso contrario, potranno essere fatte valere con l'impugnazione esclusivamente le cause estintive modificative o impeditive del credito verificatesi successivamente alla notifica dell'atto non autonomamente impugnato.
Fatta questa premessa, è possibile passare alla disamina dei motivi di impugnazione proposti.
L'opponente ha innanzitutto eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento sottostante, per due ordini di motivi.
Il motivo di opposizione concernente la nullità della notifica perché effettuata via pec mediante l'invio di documento in formato
PDF non sottoscritto è infondato. Al riguardo si rinvia per relationem ex art. 118 disp att. c.p.c. all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 39513/ 2021, che ha chiarito che nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un
-4 di 8- documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")”, come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, in quanto il
[...] ha provveduto a inserire nel messaggio di posta Controparte_3 elettronica certificata un documento informatico in formato PDF realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta (sul punto cfr. anche Cass. 30948/2019 e Cass. 6417/2019). Neppure, secondo la Corte di Cassazione, in tal caso è necessaria la sottoscrizione della cartella, tenuto conto che per giurisprudenza costante la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (sul punto cfr., oltre alla citata sentenza, anche Cass. 21290/2018, 26053/2015,
13461/2012).
Infondato è anche il secondo motivo concernente la nullità della notifica della cartella di pagamento perché proveniente da un indirizzo pec del notificante diverso da quello risultante dai pubblici registri. Al riguardo si rinvia a Cass. 18684/2023 che ha chiarito che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, in applicazione dei principi di leale
-5 di 8- collaborazione e buona fede che informano il rapporto tra amministrazione e contribuente, salvo il caso in cui il contribuente non dimostri pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ( sul punto cfr., nello stesso senso, anche Cass.
19677/2024). Ovviamente alcuna deduzione e prova del detto pregiudizio è stata fatta dal ricorrente e pertanto anche sotto tale profilo l'eccezione di nullità della notifica della cartella deve essere rigettata.
Ne deriva che, stante la validità della notifica della cartella di pagamento, inammissibili sono i motivi di opposizione formulati in questo giudizio concernenti la nullità della cartella per mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento e per mancata indicazione dei tributi da pagare, dell'ente impositore e del termine per proporre impugnazione;
così come i motivi concernenti la violazione dell'art. 7 della legge 212/2000,
3 della legge 241/1990 3 20 d.p.r. 602/1973 per mancata indicazione della base di calcolo del tributo, tasso e periodo di mora applicati, nonchè il motivo concernente la violazione dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999, per inapplicabilità nel caso di specie del procedimento di riscossione esattoriale;
i detti motivi di doglianza avrebbero infatti dovuto essere mossi con opposizione a cartella, nel termine e con le forme previste per il detto mezzo di impugnazione.
Parimenti inammissibile, per lo stesso motivo, è la contestazione relativa alla prescrizione del credito in data anteriore alla notifica della cartella.
Infondata è l'eccezione di prescrizione del credito successivamente alla notifica della cartella, tenuto conto, per la ragione più liquida, che quest'ultima- risultata valida stante il rigetto delle contestazioni relative alla nullità della notifica-
è avvenuta in data 30 agosto 2018 e il preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione è stato notificato in data 27
-6 di 8- ottobre 2022, e pertanto alcuna prescrizione del credito può ritenersi medio tempore maturata.
Il ricorrente ha poi eccepito genericamente la mancata indicazione, nelle intimazioni di pagamento, dei tributi da pagare, dell'ente impositore e del termine per proporre impugnazione. Tale motivo di impugnazione è infondato, tenuto conto che oggetto del presente giudizio non è alcuna intimazione di pagamento, che neppure viene indicata dall'opponente, ma un preavviso di iscrizione di ipoteca, atto assolutamente diverso da esso nella funzione e nei presupposti, e di cui in particolare va esclusa la funzione esecutiva, neppure preparatoria.
Infondata, in relazione al preavviso di iscrizione ipotecaria, è la contestazione relativa alla violazione dell'art. 7 della legge
212/2000, 3 della legge 241/1990 3 20 d.p.r. 602/1973 per mancata indicazione della base di calcolo del tributo, tasso e periodo di mora applicati, e di violazione dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999 tenuto conto che la stessa, come ampiamente chiarito, non è atto dell'esecuzione e neppure di essa preparatorio.
Non essendo il preavviso di iscrizione ipotecaria atto dell'esecuzione o preparatorio della stessa, inapplicabile ad esso
è l'art. 50 del d.p.r. 602/1973.
Alla luce delle ragioni esposte, devono essere rigettati i motivi di opposizione concernenti la nullità della notifica della cartella;
deve essere dichiarata l'inammissibilità degli altri motivi di opposizione formulati in relazione alla cartella di pagamento e devono essere rigettati tutti gli altri motivi di opposizione.
Quanto alle spese di lite l'opponente, soccombente, deve essere condannato a rifondere a ciascuno degli opposti le spese di lite, liquidate nel dispositivo, tenuto conto del valore della causa, nel minimo e con riduzione a metà della fase della trattazione ed istruttoria, per mancato svolgimento dell'attività istruttoria.
p.q.m.
-7 di 8- Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando:
-rigetta i motivi di opposizione concernenti la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 0172080002549701001;
-dichiara l'inammissibilità degli altri motivi di opposizione formulati in relazione alla medesima cartella;
rigetta gli altri motivi di opposizione formulati in citazione;
-condanna l'opponente a rifondere le spese di lite a ciascuno degli opposti, liquidate, per ciascuno di essi, nella complessiva somma di € 5634,50 oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 21 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-8 di 8-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3934 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
IN PERSONA DEL Parte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE ( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. VASSALLO ARTURO giusta procura in atti e domiciliata in Montecorvino Rovella presso il suo studio
-attore-
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (c.f. ) P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avvocato DAL NEGRO GIOVANNI MARIA giusta procura in atti e domiciliata in Napoli presso il suo studio
-convenuto-
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore ( c.f. non indicato)
Rappresentata e difesa dall'avv. Salvo Maurizio giusta procura in atti e domiciliata in Salerno presso il suo studio
-convnuta-
Oggetto: opposizione avverso preavviso di iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 12 marzo 2025.
-1 di 8- IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
01776202200001006000 notificatole in data 26 ottobre 2022 citando dinanzi al Tribunale di Benevento i convenuti indicati in epigrafe al fine di ottenere in accoglimento dell'opposizione, la declaratoria di nullità dell'atto notificato nonché della cartella di pagamento.
Ha dedotto ed allegato a sostegno dell'opposizione:
-che il preavviso di iscrizione ipotecaria si fondava, tra l'altro, sulla cartella di pagamento n. 0172080002549701001, e che solo in relazione alla detta cartella il preavviso veniva impugnato;
-che la notifica della cartella di pagamento era nulla in quanto avvenuta a mezzo pec mediante invio di un file .pdf, e non p7m, privo della sottoscrizione;
-che inoltre la notifica della cartella era nulla perché proveniente da un indirizzo pec diverso da quello dell'
[...]
risultante dai pubblici registri;
Controparte_2
-che il credito di cui alla detta cartella era prescritto;
-che la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria era nulla in quanto non preceduto dalla corretta notifica della cartella;
-che inoltre era stato violato lo statuto del contribuente per mancata sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento e che le intimazioni di pagamento notificate e prive dell'indicazione dei tributi da pagare dell'ente impositore e del termine per proporre impugnazione dovevano ritenersi nulle;
- che ricorreva la violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, 3 della legge 241/1990 3 20 d.p.r. 602/1973 per mancata indicazione della base di calcolo del tributo, tasso e periodo di mora applicati, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente, che non può controllare l'operato dell'ente,
-2 di 8- contenendo l'atto impugnato l'indicazione della mera revoca del contributo concesso originariamente, senza allegare il relativo atto;
che era stato violato l'art. 21 del d.lgs. 46/1999 non essendo nel caso di specie utilizzabile il procedimento di riscossione esattoriale;
-che era stato omesso l'avviso ex art. 50 del d.p.r. 602/1973, tenuto conto che era decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, con conseguente necessità di far precedere l'inizio dell'espropriazione dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei motivi di opposizione formulati.
Occorre preliminarmente rilevare che nel caso di specie è stata proposta opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato all'opponente.
Lo stesso, come chiarito dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, non è atto dell'esecuzione esattoriale e neppure atto preparatorio della stessa. Invero, già
l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R.
602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma dà vita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. 6704/2022; Cass. 10794/2016; Cass.
19667/2014). Il preavviso di iscrizione ipotecaria, che la detta iscrizione deve precedere, non è atto con finalità endoprocedimentale partecipativo - istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è strumento diretto a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché strumento con finalità extraprocedimentale compulsoria per spingerlo all'adempimento ( sul punto Cass. 28271/2024).
-3 di 8- Occorre pertanto ribadire che né l'iscrizione ipotecaria né il preavviso che la precede sono atti dell'esecuzione né atti preparatori rispetto ad essa. La giurisprudenza di legittimità e di merito sono oggi concordi nel ritenere che il preavviso di iscrizione ipotecaria può ,nonostante la sua mancata indicazione nell'elenco di cui all'art., essere oggetto di autonoma impugnazione (sul punto cfr. ex multis Cass. 14675/2016,
14045/2017), dando vita ad un'azione di accertamento negativo del credito. Occorre però al riguardo precisare che con tale opposizione possono essere fatti valere i vizi dell'atto presupposto ( e dunque nel caso di specie della cartella di pagamento) nel solo caso in cui si rilevi un vizio della notifica dello stesso tanto grave da aver impedito alla parte di venirne a conoscenza –con conseguente assunzione da parte dell'opposizione di funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione perduto (sul punto cfr. Cass. 20489/2018 in tema di impugnazione di preavviso di fermo amministrativo, i cui principi sono estensibili all'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria); in caso contrario, potranno essere fatte valere con l'impugnazione esclusivamente le cause estintive modificative o impeditive del credito verificatesi successivamente alla notifica dell'atto non autonomamente impugnato.
Fatta questa premessa, è possibile passare alla disamina dei motivi di impugnazione proposti.
L'opponente ha innanzitutto eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento sottostante, per due ordini di motivi.
Il motivo di opposizione concernente la nullità della notifica perché effettuata via pec mediante l'invio di documento in formato
PDF non sottoscritto è infondato. Al riguardo si rinvia per relationem ex art. 118 disp att. c.p.c. all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 39513/ 2021, che ha chiarito che nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un
-4 di 8- documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")”, come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, in quanto il
[...] ha provveduto a inserire nel messaggio di posta Controparte_3 elettronica certificata un documento informatico in formato PDF realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta (sul punto cfr. anche Cass. 30948/2019 e Cass. 6417/2019). Neppure, secondo la Corte di Cassazione, in tal caso è necessaria la sottoscrizione della cartella, tenuto conto che per giurisprudenza costante la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (sul punto cfr., oltre alla citata sentenza, anche Cass. 21290/2018, 26053/2015,
13461/2012).
Infondato è anche il secondo motivo concernente la nullità della notifica della cartella di pagamento perché proveniente da un indirizzo pec del notificante diverso da quello risultante dai pubblici registri. Al riguardo si rinvia a Cass. 18684/2023 che ha chiarito che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, in applicazione dei principi di leale
-5 di 8- collaborazione e buona fede che informano il rapporto tra amministrazione e contribuente, salvo il caso in cui il contribuente non dimostri pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ( sul punto cfr., nello stesso senso, anche Cass.
19677/2024). Ovviamente alcuna deduzione e prova del detto pregiudizio è stata fatta dal ricorrente e pertanto anche sotto tale profilo l'eccezione di nullità della notifica della cartella deve essere rigettata.
Ne deriva che, stante la validità della notifica della cartella di pagamento, inammissibili sono i motivi di opposizione formulati in questo giudizio concernenti la nullità della cartella per mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento e per mancata indicazione dei tributi da pagare, dell'ente impositore e del termine per proporre impugnazione;
così come i motivi concernenti la violazione dell'art. 7 della legge 212/2000,
3 della legge 241/1990 3 20 d.p.r. 602/1973 per mancata indicazione della base di calcolo del tributo, tasso e periodo di mora applicati, nonchè il motivo concernente la violazione dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999, per inapplicabilità nel caso di specie del procedimento di riscossione esattoriale;
i detti motivi di doglianza avrebbero infatti dovuto essere mossi con opposizione a cartella, nel termine e con le forme previste per il detto mezzo di impugnazione.
Parimenti inammissibile, per lo stesso motivo, è la contestazione relativa alla prescrizione del credito in data anteriore alla notifica della cartella.
Infondata è l'eccezione di prescrizione del credito successivamente alla notifica della cartella, tenuto conto, per la ragione più liquida, che quest'ultima- risultata valida stante il rigetto delle contestazioni relative alla nullità della notifica-
è avvenuta in data 30 agosto 2018 e il preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione è stato notificato in data 27
-6 di 8- ottobre 2022, e pertanto alcuna prescrizione del credito può ritenersi medio tempore maturata.
Il ricorrente ha poi eccepito genericamente la mancata indicazione, nelle intimazioni di pagamento, dei tributi da pagare, dell'ente impositore e del termine per proporre impugnazione. Tale motivo di impugnazione è infondato, tenuto conto che oggetto del presente giudizio non è alcuna intimazione di pagamento, che neppure viene indicata dall'opponente, ma un preavviso di iscrizione di ipoteca, atto assolutamente diverso da esso nella funzione e nei presupposti, e di cui in particolare va esclusa la funzione esecutiva, neppure preparatoria.
Infondata, in relazione al preavviso di iscrizione ipotecaria, è la contestazione relativa alla violazione dell'art. 7 della legge
212/2000, 3 della legge 241/1990 3 20 d.p.r. 602/1973 per mancata indicazione della base di calcolo del tributo, tasso e periodo di mora applicati, e di violazione dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999 tenuto conto che la stessa, come ampiamente chiarito, non è atto dell'esecuzione e neppure di essa preparatorio.
Non essendo il preavviso di iscrizione ipotecaria atto dell'esecuzione o preparatorio della stessa, inapplicabile ad esso
è l'art. 50 del d.p.r. 602/1973.
Alla luce delle ragioni esposte, devono essere rigettati i motivi di opposizione concernenti la nullità della notifica della cartella;
deve essere dichiarata l'inammissibilità degli altri motivi di opposizione formulati in relazione alla cartella di pagamento e devono essere rigettati tutti gli altri motivi di opposizione.
Quanto alle spese di lite l'opponente, soccombente, deve essere condannato a rifondere a ciascuno degli opposti le spese di lite, liquidate nel dispositivo, tenuto conto del valore della causa, nel minimo e con riduzione a metà della fase della trattazione ed istruttoria, per mancato svolgimento dell'attività istruttoria.
p.q.m.
-7 di 8- Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando:
-rigetta i motivi di opposizione concernenti la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 0172080002549701001;
-dichiara l'inammissibilità degli altri motivi di opposizione formulati in relazione alla medesima cartella;
rigetta gli altri motivi di opposizione formulati in citazione;
-condanna l'opponente a rifondere le spese di lite a ciascuno degli opposti, liquidate, per ciascuno di essi, nella complessiva somma di € 5634,50 oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 21 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-8 di 8-