Articolo 65 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 47 terArticolo 47
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24 agosto 1975
Art. 65. Istituti per infermi e minorati

I soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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