Sentenza 5 dicembre 1978
Massime • 3
La proroga legale dei contratti agrari disposta dalla legge 15 settembre 1964 n 756 non costituisce prolungamento delle proroghe statuite dalle precedenti leggi n 244 del 1957 e n 765 del 1952. Pertanto, avendo il secondo comma dell'art 14 della legge del 1964 n 756 disposto la proroga dei contratti agrari esistenti alla data della sua entrata in vigore (23 settembre 1964), tale proroga non si applica ai contratti stipulati dopo questa data, i quali, peraltro, in virtu della disposizione contenuta nel successivo terzo comma dello stesso art 14, sono solo soggetti alla disciplina sostanziale contenuta nella legge 28 marzo 1957 n 244 (sulla proroga dei contratti agrari). Da cio consegue che un'eventuale rinunzia alla proroga apposta ad un contratto agrario stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n 756 del 1964 non opera per Mancanza di oggetto e che tale contratto finisce di operare alla sua scadenza convenzionale. ( V 973/78, mass n 390311; ( V 646/78, mass n 389979; ( V 1534/77, mass n 385246).*
Per stabilire l'assoggettamento o meno alla proroga legale dei contratti di fondi rustici in Sicilia alla data dell'1 ottobre 1968, occorre fare riferimento alle Disposizioni in materia contenute nell'art 14 della legge 15 settembre 1964 n 756 (norme in materia di contratti agrari) e non anche a quelle contenute nella legge regionale siciliana 26 giugno 1952 n 16, poiche quest'ultima normativa prevedeva quale evento risolutore dell'efficacia della proroga ivi disciplinata l'emanazione di una legge di riforma dei contratti agrari e tale carattere deve riconoscersi alla successiva legge n 756 del 1964.*
Non possono essere ritenuti "in corso", ai fini della proroga prevista dagli art 14, secondo comma, della legge 15 settembre 1964 n 756 (norme in materia di contratti agrari) e 2, comma primo della legge 9 agosto 1973 n 508 (proroga ulteriore delle Disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972 n 462, in materia di affitto di fondi rustici) i contratti agrari (e le concessioni) contemplati nella detta disposizione della legge del 1964 ed i contratti di affitto di cui alla citata norma della legge del 1973, esistenti soltanto in via di mero fatto alla data di entrata in vigore delle leggi citate, essendo cessati de iure per la relativa scadenza contrattuale. ( V 973/78, mass n 390312; ( V 643/78, mass n 389973; ( V 1534/77, mass n 385246).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/12/1978, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1978 |
Testo completo
Per stabilire l'assoggettamento o meno alla proroga legale dei contratti di fondi rustici in Sicilia alla data dell'1 ottobre 1968, occorre fare riferimento alle Disposizioni in materia contenute nell'art 14 della legge 15 settembre 1964 n 756 (norme in materia di contratti agrari) e non anche a quelle contenute nella legge regionale siciliana 26 giugno 1952 n 16, poiche quest'ultima normativa prevedeva quale evento risolutore dell'efficacia della proroga ivi disciplinata l'emanazione di una legge di riforma dei contratti agrari e tale carattere deve riconoscersi alla successiva legge n 756 del 1964.*