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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
12.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1785/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Stefano Poretti ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Federico Controparte_1 C.F._1
CC e NC RA ed elettivamente domiciliato presso i difensori
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: in via preliminare dichiarata la tardività della comparsa di costituzione del resistente, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale
- in via principale e nel merito, accolto il ricorso e condannato il signor al Controparte_1
pagamento dell'importo di euro 71.221,19 in favore della ricorrente, per le motivazioni in atti pagina 1 di 8 - in via subordinata e nel merito, qualora non venisse dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale del resistente, che detta domanda venga integralmente rigettata in quanto parzialmente oggetto di precedente giudicato e comunque integralmente prescritto il diritto, salva comunque la determinazione dell'importo come da conteggi allegati oggi in caso di denegata condanna.
Si insiste altresì sulla condanna alle spese di lite.
Nell'interesse di parte convenuta:
- respingere integralmente la domanda proposta dalla ricorrente giacché infondata Parte_1
in fatto e in diritto, per le ragioni esplicate in premessa
- preliminarmente in via riconvenzionale e nel merito in ragione di quanto esposto in narrativa accertare e dichiarare la piena validità della relazione di parte della Dott. (cfr. doc.2) e, per CP_2
l'effetto, accertare e dichiarare che la società ricorrente è obbligata a corrispondere, in favore del Sig.
l'importo complessivo di € 153.765,95, oltre interessi legali ex art. 1284 4 Controparte_1
comma c.c. dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
e per l'effetto, condannare la ricorrente
(c.f./P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
corrente, al pagamento, in favore del Sig. , dell'importo complessivo Controparte_1
residuo a fronte dei pagamenti già ricevuti (operando l'istituto della compensazione) di € 70.594,01
(99.199,26 – 28.605,25= 70.594,01) oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c. dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- in via principale e nel merito dichiarare inammissibili e/o infondate, e pertanto respingere/ rigettare, tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie accertare ed ordinare, previa analisi di quanto dedotto in narrativa, la riduzione dell'importo richiesto nel ricorso pagina 2 di 8 introduttivo limitatamente alla sola somma di € 28.605,25 e per l'effetto se del caso, richiedere al Sig.
la sola restituzione a favore di dell'importo, appunto, Controparte_1 Parte_1
di € 28.605,25. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario
15% per spese generali, IVA e CPA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.5.2025 e ritualmente notificato,
[...]
– già - ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di € Controparte_1
71.211,19, che era risultata indebitamente versata in eccedenza all'esito della riforma in appello della sentenza n. 243/2019, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 25.6.2019.
A sostegno delle sue pretese, la ricorrente ha esposto che, con la sentenza sopra citata, il Tribunale di
Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, previa declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato dal 7.6.2010 al 5.6.2017 tra le parti in causa, la aveva condannata a corrispondere all'odierno resistente, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 55.122,56 (di cui € 21.467,92 per TFR), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
nella medesima sentenza il Giudice del lavoro aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento orale irrogato al lavoratore in data 5.6.2017, e, per l'effetto, ne aveva ordinato la reintegra sul posto di lavoro, condannandola al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde
pagina 3 di 8 perceptum, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, nonché al pagamento delle spese di lite.
La società ricorrente ha poi riferito di avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado, effettuando nelle more pagamenti al lavoratore per un totale di € 132.000,00 rispetto al totale dovuto di
€ 183.699,00 conteggiato nel precetto;
in parziale riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n. 602/2022 del 2.12.2022, la Corte d'appello di Milano aveva ridotto la condanna “della società in favore del lavoratore appellato all'importo lordo di € 20.493,41, a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo”, riducendo altresì l'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 3.357,95, oltre accessori di legge, e confermando le restanti statuizioni di merito. Poiché ormai la sentenza di appello era passata in giudicato, aveva diritto alla restituzione della somma di € 71.221,19 versata in eccedenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.
In data 28.8.2025 si è costituito in giudizio il convenuto , il quale ha contestato la Controparte_1
fondatezza della domanda, deducendo l'erroneità dei conteggi effettuati dalla ricorrente, che aveva indicato in modo non conforme la base di calcolo dell'indennità risarcitoria, omettendo altresì di considerare ulteriori voci di credito spettanti al lavoratore, quali l'indennità sostitutiva della reintegra, richiesta in luogo della reintegrazione ordinata in primo grado e non esclusa dalla sentenza di appello, per € 54.566,70, i contributi previdenziali e assistenziali non versati per tutto il periodo di lavoro, quantificati dal consulente di parte in € 78.543,54, le maggiorazioni per il lavoro notturno per €
20.655,71, oltre ai contributi correlati pari ad € 5.790,41. Ed invero, tenuto conto di tali voci, il credito complessivo del lavoratore ammontava ad € 153.765,95, sicché, operata la compensazione con quanto già percepito, pari ad € 132.000,00, residuava un credito a suo favore pari ad € 70.594,01. In via subordinata, anche a non voler considerare le ulteriori spettanze, l'eventuale somma da restituire non poteva eccedere quella di € 28.605,25, risultante dal ricalcolo delle indennità secondo i criteri corretti.
Il convenuto ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande della ricorrente e, in via riconvenzionale, di condannare la società al pagamento della somma residua di € 70.594,01, oltre interessi e rivalutazione,
o, in subordine, di ridurre la pretesa restitutoria alla sola somma di € 28.605,25. pagina 4 di 8 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda proposta dalla società ricorrente ex art. 2033 c.c. merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, si ricorda, in via generale, che l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. presuppone che le somme di cui si domanda la restituzione siano state pagate sulla base di un titolo inesistente (Cass. n. 7897/2014). Si tratta di una disciplina che ha portata generale e che si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. ord. n. 18266/2018).
In applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'attore che invochi l'art. 2033 c.c. dimostrare tanto l'avvenuto pagamento alla parte convenuta, quanto la mancanza di una causa che lo giustifichi (v. ex multis, Cass. n. 17146/2003; Cass. n. 18483/2010; Cass. n. 30713/2018), che si identifica nella mancanza, originaria o sopravvenuta, del rapporto o del negozio in esecuzione del quale la prestazione è eseguita.
Ebbene, nel caso in esame è pacifico, oltre a risultare per tabulas, che la società ricorrente abbia versato al convenuto l'importo complessivo di € 132.000,00 (cfr. docc. da 6 a 10, fascicolo parte ricorrente); dalla lettura della sentenza n. 602/2022, passata in giudicato, risulta poi che la Corte
d'appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha ridotto le somme dovute dalla società al lavoratore a complessivi € 60.788,81, in luogo dell'importo originariamente liquidato dal Tribunale di Busto Arsizio. In particolare, la Corte d'appello ha innanzitutto riconosciuto l'assorbimento delle differenze retributive maturate nel livello D2 del CCNL cooperative sociali, per €
55.122,56, con le maggiori somme percepite a titolo di compenso pattuito per il rapporto di lavoro autonomo, negando, invece, che tale principio potesse trovare applicazione in relazione al TFR, con conseguente conferma della condanna della cooperativa a corrispondere al lavoratore unicamente importo lordo relativo al TFR, pari ad € 20.493,41, oltre interessi e rivalutazione;
la Corte d'appello ha, poi, escluso che il licenziamento, pur illegittimo in mancanza della previa contestazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, potesse considerarsi effettuato in forma orale, in quanto il pagina 5 di 8 lavoratore, contravvenendo agli obblighi di cui all'art. 24 CCNL cooperative sociali, non aveva comunicato al datore di lavoro la variazione della propria residenza anagrafica, con conseguente applicazione della sola indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, per € 40.295,40 (€
3.357,95 x 12).
Sulla scorta di quanto statuito in appello era, quindi, dovuta al lavoratore la minore somma di €
60.788,81.
Le deduzioni del convenuto, che hanno formato oggetto anche di una domanda riconvenzionale di accertamento e condanna non possono, d'altra parte, portare a conclusioni diverse.
Al riguardo, occorre innanzitutto chiarire che le domande svolte in via riconvenzionale sono tardive e, come tali, inammissibili. Ed invero, il convenuto si è costituito solo in data 28.8.2025, quando il termine ultimo per la tempestiva costituzione in giudizio scadeva, in considerazione del periodo di sospensione feriale, il 31.7.2025 (cfr., sull'applicabilità del periodo di sospensione feriale previsto dalla legge anche ai termini a ritroso, ex multis, Cass. n. 12087/2023 e Cass. n. 12044/2010); alla data della costituzione erano già maturate, pertanto, le relative preclusioni e decadenze di cui all'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c.
Ciò posto, quanto ai calcoli effettuati dal convenuto a sostegno della tesi secondo cui la somma indicata dal ricorrente non sarebbe dovuta, occorre svolgere una serie di considerazioni.
Si evidenza innanzitutto che, nonostante il refuso contenuto nel ricorso, laddove l'indennità mensile riconosciuta dalla sentenza di appello viene erroneamente indicata in € 3.257,95, la società ricorrente ha poi calcolato correttamente la somma complessivamente dovuta, pari ad € 40.295,40.
Non risulta, inoltre, che la Corte d'appello abbia tenuto ferma la statuizione sulla reintegra disposta dal
Tribunale: sul punto, chiarito che il giudice di primo grado, riscontrato un licenziamento in forma orale, aveva fatto applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori, diverse sono le tutele apprestate dal successivo comma 6, applicato invece dal giudice dell'appello (cfr. p. 10 della sentenza). Nell'ipotesi in cui non sia stata rispettata la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto, infatti, il comma 6 richiama la tutela unicamente indennitaria del comma 5, “con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla pagina 6 di 8 gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.
Ne discende che nemmeno risulta dovuto il versamento dei contributi previdenziali a cui la società era stata condannata dalla sentenza di primo grado dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, atteso che il versamento è previsto unicamente dal comma 4 dell'art. 18 e non anche dal comma 5.
Nel titolo (così come nella sentenza di primo grado) non vi è alcun accenno, infine, alle maggiorazioni asseritamente dovute per il lavoro notturno, né, tanto meno, ai contributi relativi al periodo 2010/2017.
In conclusione, quindi, le voci invocate dal convenuto come dovute non trovano riscontro nel titolo giudiziale, né possono essere oggetto di accertamento in questa sede, trattandosi di pretese estranee al giudizio di restituzione e che avrebbero dovuto essere fatte valere nella causa che si è conclusa con la sentenza d'appello passata in giudicato.
A tale ultimo proposito, si ricorda che la pronuncia della Corte d'appello assume autorità di cosa giudicata in questo giudizio e copre “il dedotto ed il deducibile”, nel senso che il vincolo del giudicato esclude che si possano proporre, in ordine allo stesso rapporto giuridico, questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se non proposte ed esaminate nel processo, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato. Il giudicato, pertanto, comporta la preclusione dell'esame degli stessi elementi (ovvero di elementi che potevano essere dedotti) in un successivo giudizio, promosso dinanzi ad un giudice diverso, e ciò avviene anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia delle finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 2586/1999), quando sia rimessa in discussione tra le medesime parti una situazione soggettiva già accertata in concreto con autorità di cosa giudicata nel primo giudizio (Cass. n. 1187/1973).
In conclusione, quindi, merita accoglimento la domanda della società ricorrente di restituzione dell'importo di € 71.211,19 ai sensi dell'art. 2033 c.c., pari alla differenza tra quanto versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado e quanto, invece, dovuto in base al titolo definitivo. Su tale pagina 7 di 8 somma non sono dovuti interessi in quanto non oggetto di domanda (cfr., da ultimo, Cass. n.
36246/2022, secondo cui “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli articoli
99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte”; v. anche Cass. n. 2814/1995 con precipuo riferimento alla ripetizione di indebito).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 30% dei compensi per le fasi di studio e introduttiva, attesa la non complessità in diritto delle questioni e del 50% dei compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, e per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1785/2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 71.221,19;
- dichiara inammissibili le domande svolte dal convenuto in via riconvenzionale;
- condanna il convenuto alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in
€ 518,00 per esborsi ed € 7.888,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
12.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1785/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Stefano Poretti ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Federico Controparte_1 C.F._1
CC e NC RA ed elettivamente domiciliato presso i difensori
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: in via preliminare dichiarata la tardività della comparsa di costituzione del resistente, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale
- in via principale e nel merito, accolto il ricorso e condannato il signor al Controparte_1
pagamento dell'importo di euro 71.221,19 in favore della ricorrente, per le motivazioni in atti pagina 1 di 8 - in via subordinata e nel merito, qualora non venisse dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale del resistente, che detta domanda venga integralmente rigettata in quanto parzialmente oggetto di precedente giudicato e comunque integralmente prescritto il diritto, salva comunque la determinazione dell'importo come da conteggi allegati oggi in caso di denegata condanna.
Si insiste altresì sulla condanna alle spese di lite.
Nell'interesse di parte convenuta:
- respingere integralmente la domanda proposta dalla ricorrente giacché infondata Parte_1
in fatto e in diritto, per le ragioni esplicate in premessa
- preliminarmente in via riconvenzionale e nel merito in ragione di quanto esposto in narrativa accertare e dichiarare la piena validità della relazione di parte della Dott. (cfr. doc.2) e, per CP_2
l'effetto, accertare e dichiarare che la società ricorrente è obbligata a corrispondere, in favore del Sig.
l'importo complessivo di € 153.765,95, oltre interessi legali ex art. 1284 4 Controparte_1
comma c.c. dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
e per l'effetto, condannare la ricorrente
(c.f./P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
corrente, al pagamento, in favore del Sig. , dell'importo complessivo Controparte_1
residuo a fronte dei pagamenti già ricevuti (operando l'istituto della compensazione) di € 70.594,01
(99.199,26 – 28.605,25= 70.594,01) oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c. dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- in via principale e nel merito dichiarare inammissibili e/o infondate, e pertanto respingere/ rigettare, tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie accertare ed ordinare, previa analisi di quanto dedotto in narrativa, la riduzione dell'importo richiesto nel ricorso pagina 2 di 8 introduttivo limitatamente alla sola somma di € 28.605,25 e per l'effetto se del caso, richiedere al Sig.
la sola restituzione a favore di dell'importo, appunto, Controparte_1 Parte_1
di € 28.605,25. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario
15% per spese generali, IVA e CPA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.5.2025 e ritualmente notificato,
[...]
– già - ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di € Controparte_1
71.211,19, che era risultata indebitamente versata in eccedenza all'esito della riforma in appello della sentenza n. 243/2019, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 25.6.2019.
A sostegno delle sue pretese, la ricorrente ha esposto che, con la sentenza sopra citata, il Tribunale di
Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, previa declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato dal 7.6.2010 al 5.6.2017 tra le parti in causa, la aveva condannata a corrispondere all'odierno resistente, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 55.122,56 (di cui € 21.467,92 per TFR), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
nella medesima sentenza il Giudice del lavoro aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento orale irrogato al lavoratore in data 5.6.2017, e, per l'effetto, ne aveva ordinato la reintegra sul posto di lavoro, condannandola al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde
pagina 3 di 8 perceptum, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, nonché al pagamento delle spese di lite.
La società ricorrente ha poi riferito di avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado, effettuando nelle more pagamenti al lavoratore per un totale di € 132.000,00 rispetto al totale dovuto di
€ 183.699,00 conteggiato nel precetto;
in parziale riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n. 602/2022 del 2.12.2022, la Corte d'appello di Milano aveva ridotto la condanna “della società in favore del lavoratore appellato all'importo lordo di € 20.493,41, a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo”, riducendo altresì l'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 3.357,95, oltre accessori di legge, e confermando le restanti statuizioni di merito. Poiché ormai la sentenza di appello era passata in giudicato, aveva diritto alla restituzione della somma di € 71.221,19 versata in eccedenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.
In data 28.8.2025 si è costituito in giudizio il convenuto , il quale ha contestato la Controparte_1
fondatezza della domanda, deducendo l'erroneità dei conteggi effettuati dalla ricorrente, che aveva indicato in modo non conforme la base di calcolo dell'indennità risarcitoria, omettendo altresì di considerare ulteriori voci di credito spettanti al lavoratore, quali l'indennità sostitutiva della reintegra, richiesta in luogo della reintegrazione ordinata in primo grado e non esclusa dalla sentenza di appello, per € 54.566,70, i contributi previdenziali e assistenziali non versati per tutto il periodo di lavoro, quantificati dal consulente di parte in € 78.543,54, le maggiorazioni per il lavoro notturno per €
20.655,71, oltre ai contributi correlati pari ad € 5.790,41. Ed invero, tenuto conto di tali voci, il credito complessivo del lavoratore ammontava ad € 153.765,95, sicché, operata la compensazione con quanto già percepito, pari ad € 132.000,00, residuava un credito a suo favore pari ad € 70.594,01. In via subordinata, anche a non voler considerare le ulteriori spettanze, l'eventuale somma da restituire non poteva eccedere quella di € 28.605,25, risultante dal ricalcolo delle indennità secondo i criteri corretti.
Il convenuto ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande della ricorrente e, in via riconvenzionale, di condannare la società al pagamento della somma residua di € 70.594,01, oltre interessi e rivalutazione,
o, in subordine, di ridurre la pretesa restitutoria alla sola somma di € 28.605,25. pagina 4 di 8 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda proposta dalla società ricorrente ex art. 2033 c.c. merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, si ricorda, in via generale, che l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. presuppone che le somme di cui si domanda la restituzione siano state pagate sulla base di un titolo inesistente (Cass. n. 7897/2014). Si tratta di una disciplina che ha portata generale e che si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. ord. n. 18266/2018).
In applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'attore che invochi l'art. 2033 c.c. dimostrare tanto l'avvenuto pagamento alla parte convenuta, quanto la mancanza di una causa che lo giustifichi (v. ex multis, Cass. n. 17146/2003; Cass. n. 18483/2010; Cass. n. 30713/2018), che si identifica nella mancanza, originaria o sopravvenuta, del rapporto o del negozio in esecuzione del quale la prestazione è eseguita.
Ebbene, nel caso in esame è pacifico, oltre a risultare per tabulas, che la società ricorrente abbia versato al convenuto l'importo complessivo di € 132.000,00 (cfr. docc. da 6 a 10, fascicolo parte ricorrente); dalla lettura della sentenza n. 602/2022, passata in giudicato, risulta poi che la Corte
d'appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha ridotto le somme dovute dalla società al lavoratore a complessivi € 60.788,81, in luogo dell'importo originariamente liquidato dal Tribunale di Busto Arsizio. In particolare, la Corte d'appello ha innanzitutto riconosciuto l'assorbimento delle differenze retributive maturate nel livello D2 del CCNL cooperative sociali, per €
55.122,56, con le maggiori somme percepite a titolo di compenso pattuito per il rapporto di lavoro autonomo, negando, invece, che tale principio potesse trovare applicazione in relazione al TFR, con conseguente conferma della condanna della cooperativa a corrispondere al lavoratore unicamente importo lordo relativo al TFR, pari ad € 20.493,41, oltre interessi e rivalutazione;
la Corte d'appello ha, poi, escluso che il licenziamento, pur illegittimo in mancanza della previa contestazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, potesse considerarsi effettuato in forma orale, in quanto il pagina 5 di 8 lavoratore, contravvenendo agli obblighi di cui all'art. 24 CCNL cooperative sociali, non aveva comunicato al datore di lavoro la variazione della propria residenza anagrafica, con conseguente applicazione della sola indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, per € 40.295,40 (€
3.357,95 x 12).
Sulla scorta di quanto statuito in appello era, quindi, dovuta al lavoratore la minore somma di €
60.788,81.
Le deduzioni del convenuto, che hanno formato oggetto anche di una domanda riconvenzionale di accertamento e condanna non possono, d'altra parte, portare a conclusioni diverse.
Al riguardo, occorre innanzitutto chiarire che le domande svolte in via riconvenzionale sono tardive e, come tali, inammissibili. Ed invero, il convenuto si è costituito solo in data 28.8.2025, quando il termine ultimo per la tempestiva costituzione in giudizio scadeva, in considerazione del periodo di sospensione feriale, il 31.7.2025 (cfr., sull'applicabilità del periodo di sospensione feriale previsto dalla legge anche ai termini a ritroso, ex multis, Cass. n. 12087/2023 e Cass. n. 12044/2010); alla data della costituzione erano già maturate, pertanto, le relative preclusioni e decadenze di cui all'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c.
Ciò posto, quanto ai calcoli effettuati dal convenuto a sostegno della tesi secondo cui la somma indicata dal ricorrente non sarebbe dovuta, occorre svolgere una serie di considerazioni.
Si evidenza innanzitutto che, nonostante il refuso contenuto nel ricorso, laddove l'indennità mensile riconosciuta dalla sentenza di appello viene erroneamente indicata in € 3.257,95, la società ricorrente ha poi calcolato correttamente la somma complessivamente dovuta, pari ad € 40.295,40.
Non risulta, inoltre, che la Corte d'appello abbia tenuto ferma la statuizione sulla reintegra disposta dal
Tribunale: sul punto, chiarito che il giudice di primo grado, riscontrato un licenziamento in forma orale, aveva fatto applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori, diverse sono le tutele apprestate dal successivo comma 6, applicato invece dal giudice dell'appello (cfr. p. 10 della sentenza). Nell'ipotesi in cui non sia stata rispettata la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto, infatti, il comma 6 richiama la tutela unicamente indennitaria del comma 5, “con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla pagina 6 di 8 gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.
Ne discende che nemmeno risulta dovuto il versamento dei contributi previdenziali a cui la società era stata condannata dalla sentenza di primo grado dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, atteso che il versamento è previsto unicamente dal comma 4 dell'art. 18 e non anche dal comma 5.
Nel titolo (così come nella sentenza di primo grado) non vi è alcun accenno, infine, alle maggiorazioni asseritamente dovute per il lavoro notturno, né, tanto meno, ai contributi relativi al periodo 2010/2017.
In conclusione, quindi, le voci invocate dal convenuto come dovute non trovano riscontro nel titolo giudiziale, né possono essere oggetto di accertamento in questa sede, trattandosi di pretese estranee al giudizio di restituzione e che avrebbero dovuto essere fatte valere nella causa che si è conclusa con la sentenza d'appello passata in giudicato.
A tale ultimo proposito, si ricorda che la pronuncia della Corte d'appello assume autorità di cosa giudicata in questo giudizio e copre “il dedotto ed il deducibile”, nel senso che il vincolo del giudicato esclude che si possano proporre, in ordine allo stesso rapporto giuridico, questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se non proposte ed esaminate nel processo, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato. Il giudicato, pertanto, comporta la preclusione dell'esame degli stessi elementi (ovvero di elementi che potevano essere dedotti) in un successivo giudizio, promosso dinanzi ad un giudice diverso, e ciò avviene anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia delle finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 2586/1999), quando sia rimessa in discussione tra le medesime parti una situazione soggettiva già accertata in concreto con autorità di cosa giudicata nel primo giudizio (Cass. n. 1187/1973).
In conclusione, quindi, merita accoglimento la domanda della società ricorrente di restituzione dell'importo di € 71.211,19 ai sensi dell'art. 2033 c.c., pari alla differenza tra quanto versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado e quanto, invece, dovuto in base al titolo definitivo. Su tale pagina 7 di 8 somma non sono dovuti interessi in quanto non oggetto di domanda (cfr., da ultimo, Cass. n.
36246/2022, secondo cui “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli articoli
99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte”; v. anche Cass. n. 2814/1995 con precipuo riferimento alla ripetizione di indebito).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 30% dei compensi per le fasi di studio e introduttiva, attesa la non complessità in diritto delle questioni e del 50% dei compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, e per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1785/2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 71.221,19;
- dichiara inammissibili le domande svolte dal convenuto in via riconvenzionale;
- condanna il convenuto alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in
€ 518,00 per esborsi ed € 7.888,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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