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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 640 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Della Rosa Parte_1
- ricorrente – contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Musa, CP_1
- resistente -
OGGETTO: divorzio contenzioso
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 13.5.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Con l'intervento del P.M., mediante apposizione del visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.2.2022 esponeva che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio il 10.6.1996 con;
2) dalla loro unione nasceva il figlio CP_1 Per_1
(2002); 3) con decreto del 5.6.2017, depositato il 20.6.2017, il Tribunale di Brindisi omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
4) gli stessi avevano continuato a vivere separatamente e, dunque, permane l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi le condizioni della separazione nel senso di prevedere a carico di esso ricorrente un assegno di euro 250,00 per il mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie, e di euro 50,00 per il Per_1 mantenimento della moglie.
Si costituiva la resistente, eccependo la improponibilità della domanda di divorzio atteso che dopo l'omologa della separazione era intervenuta la riconciliazione tra i coniugi. In via subordinata, chiedeva dichiararsi la separazione personale con addebito al Pt_1
Concludeva poi per l'assegnazione a sé della casa coniugale, in quanto convivente con il figlio , per la previsione a carico del ricorrente di un assegno di euro 350,00 per il Per_1 mantenimento del figlio e di euro 200,00 per il suo mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava alla la casa coniugale, e poneva a carico del un assegno di CP_1 Pt_1 euro 150,00 mensili per il mantenimento della ricorrente ed un assegno di euro 250,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 60% delle spese Per_1 straordinarie.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'udienza del 13.5.2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale in atti e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è improponibile.
Dall'istruttoria espletata si è accertato che i coniugi, dopo il decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Brindisi in data 5/20.6.2017, ripresero la convivenza more uxorio per oltre due anni nella casa coniugale sita in Brindisi.
A riprova di ciò vi è innanzitutto la circostanza, ammessa dallo stesso ricorrente, che quest'ultimo, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, vi fece ritorno, coabitando dall'aprile 2018 alla fine del 2020 con la moglie e il figlio.
Sostiene il che la ripresa della coabitazione fosse dettata da motivi economici e dalla Pt_1 volontà di sostenere emotivamente il figlio , all'epoca minorenne, che non accettava Per_1 la separazione dei genitori.
L'assunto difensivo del ricorrente non ha trovato alcun riscontro probatorio ed anzi risulta inequivocabilmente smentito dal contenuto dei messaggi whatsapp inviati dal alla Pt_1 nel novembre/dicembre 2017 e che il ha ammesso di avere inviato (“Sono CP_1 Pt_1 deciso a riprendermi la mia famiglia” “una cosa è certa. Io ho chiuso con quella persona, su questo stai tranquilla” “cuore hai ragione, io mi sto impegnando. Un giorno di questi mo che è possibile andiamo a cena io tu e e parliamo, io lo voglio con tutto il cuore Per_1 ritornare ad essere uniti” “ho bisogno di voi e voi di me, sistemeremo tutto”), nonché dalle deposizioni dei testi e . Quest'ultimo, figlio della coppia, Testimone_1 Persona_2 confermando l'intenzione del padre di ricostituire l'unità familiare (cfr. risposta alla circostanza n.2 della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. della resistente), ha aggiunto di essere stato investito dal padre della richiesta di intercedere presso la madre affinchè rientrasse nella casa coniugale.
È dunque evidente la volontà del di tornare in famiglia e di ricostituire la comunione Pt_1 coniugale, insistendo nella ripresa della coabitazione nonostante l'iniziale resistenza della che, a causa del precedente tradimento del marito, non aveva più fiducia in lui. CP_1
Ma non si trattò soltanto di coabitazione, come sostiene il in quanto i testi escussi – Pt_1 in particolare il figlio , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Testimone_1 hanno riferito che le parti ripresero una vera e propria convivenza more uxorio, comportandosi come marito e moglie e facendo una normale vita di coppia.
Hanno riferito i suindicati testi che i coniugi, dopo un primo periodo in cui dormivano separati a causa delle resistenza e della diffidenza della ripresero a dormire nello stesso CP_1 letto, che ricominciarono a frequentare amici comuni e a fare gite insieme, che il fece Pt_1 in più occasioni dei regali alla che i due si scambiavano, anche in pubblico, gesti CP_1 affettuosi come ad esempio tenersi per mano, che i coniugi condividevano il ménage familiare, concordando pranzo e cena, dividendosi i compiti nelle faccende e nelle incombenze domestici.
Nessun valore probatorio può invece attribuirsi alle dichiarazioni dei testi indicati da parte ricorrente, avendo questi riferito circostanze de relato, apprese dallo stesso Pt_1
Completa il quadro la circostanza che non emerga dagli atti processuali che il abbia Pt_1 osservato gli obblighi nascenti dalla pronuncia di separazione, compresi quello di corresponsione degli assegni di mantenimento.
Orbene, non vi è dubbio che le condotte innanzi riportate sono inequivoche ed assolutamente incompatibili con lo stato di separazione. La convivenza durò oltre due anni e cessò verso la fine del 2020, allorquando il si allontanò nuovamente dalla casa coniugale per Pt_1 continuare la relazione intrapresa, durante la vita coniugale, con un'altra donna.
È noto che “la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 3 (oggi dalla L. n. 74 del 1987, artt. 1 e 7), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, dell'esistenza (ovvero dell'essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei medesimi coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione della citata L. n.
898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. "b". Lo stato di separazione viene meno in seguito alla riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l'intervenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del anzidetto, ma altresì CP_2 di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi (Cass. n.26165/2006; Cass.
26-11-1993, n. 11722; Cass. 9-5-1997, n. 4056; Cass. 17-6-1998, n. 6031; Cass. 28-2-2000,
n. 2217; Cass. 15-3-2001, n. 3744).
Nel caso di specie si è senza dubbio verificata l'interruzione dello stato di separazione in seguito alla ripresa della convivenza durata circa due anni, con la conseguenza che, allo stato, non sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per cui la relativa domanda deve essere dichiarata improponibile.
Né assume rilievo che il fosse consapevole che l'avvenuta riconciliazione di fatto Pt_1 fosse foriera di effetti giuridici rilevanti per l'ordinamento, tra i quali, appunto, la inefficacia della pronuncia di separazione, operando i detti effetti giuridici ope legis.
Passando ad esaminare la domanda di separazione dei coniugi, avanzata dalla resistente in via riconvenzionale, la stessa deve ritenersi senz'altro ammissibile.
L'identità del rito per i procedimenti di divorzio e di separazione, il generale favor per la trattazione unitaria in caso di connessione soggettiva ed oggettiva (oltre allo status, si controverte in entrambi di affidamento dei figli ai genitori, di assegni di mantenimento per la prole ed il coniuge) e motivi di opportunità pratica, cioè di economia processuale, perché si evita alle parti la presentazione di un nuovo ricorso di separazione, portano a ritenere ammissibile la domanda di separazione proposta in un giudizio di divorzio.
A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, il ricorrente è stato posto nelle condizioni di interloquire sulla domanda riconvenzionale tempestivamente proposta, di formulare mezzi di prova e di prendere posizione sui singoli fatti e tanto ha fatto contestando in nuce la domanda riconvenzionale, sul presupposto che non sarebbero mai venuti meno gli effetti della prima separazione e negando che fosse intervenuta medio tempore la riconciliazione dei coniugi.
Non è dunque ravvisabile lesione del contradditorio avendo il potuto esercitare Pt_1 appieno il suo diritto di difesa, come in effetti ha fatto. Tanto premesso, va pronunciata la separazione dei coniugi, poiché è pacifico tra le parti che,
a seguito della riconciliazione, è nuovamente venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la convivenza.
Occorre poi pronunciare sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
Giova premettere che la dichiarazione di addebito richiede la prova della violazione, volontaria e consapevole, dei doveri coniugali e la prova dell'efficacia causale di tale violazione sul fallimento della convivenza coniugale e che, per l'accertamento di questo presupposto, è rilevante la valutazione complessiva dei comportamenti dei coniugi. La valutazione del giudice non può limitarsi ad un singolo episodio, ma ha carattere assolutamente complesso, dovendosi avere riguardo all'intero rapporto coniugale. La S.C. ha affermato la necessità di accertare non solo l'esistenza di una condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio, ma che a tale comportamento “sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima e ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa” (Cass., 22.4.89, n. 1933).
Ciò posto, la domanda di addebito formulata dalla resistente è fondata.
Il ricorrente ha ammesso di avere intrapreso una relazione con un'altra donna durante la ripresa della vita matrimoniale e di intrattenersi con lei in chiamate e videochiamate mentre era nella casa coniugale, pur giustificando il proprio comportamento sull'erroneo presupposto che non fosse mai intervenuta la riconciliazione tra i coniugi e che i coniugi vivessero da separati in casa.
Tale inconsapevolezza, oltre ad essere smentita dalle risultanze istruttorie, appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio. La riconciliazione di fatto, infatti, è qualificabile alla stregua di un atto giuridico in senso stretto, ossia di un fatto volontario da cui la legge fa scaturire determinati effetti, anche se non voluti o non conosciuti dalle parti.
In conclusione, l'omessa contestazione specifica, anzi la espressa ammissione da parte del ricorrente delle circostanze di fatto dedotte dalla controparte, fornisce la prova di quanto affermato dalla nella comparsa di costituzione e cioè che il fallimento della unione CP_1 coniugale è dovuto alla condotta tenuta dal marito, che ha instaurato una stabile relazione con altra donna ed ha interrotto la coabitazione con la moglie e il figlio . Per_1 In definitiva, la disgregazione del rapporto coniugale va addebitata al resistente, che ha posto in essere gravi violazioni degli obblighi di fedeltà, coabitazione e assistenza morale dei propri familiari.
Quanto alle ulteriori domande, il figlio è maggiorenne e dunque nessuna statuizione Per_1 in merito ad affidamento e collocazione deve essere adottata.
Peraltro, il ragazzo non è ancora economicamente autosufficiente e convive con la madre, dal che consegue l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
Con riferimento alla situazione economica del lo stesso percepisce circa euro Pt_1
1300,00 al mese dall'attività di vigilanza privata presso l'International Top Service e corrisponde un canone di euro 250,00 al mese per la locazione dell'abitazione in cui vive.
Di contro la non svolge alcuna attività lavorativa. CP_1
La mancanza di adeguati redditi propri da parte della e la disparità reddituale tra i CP_1 coniugi giustifica il riconoscimento in favore della resistente di un assegno di mantenimento che si reputa congruo confermare in euro 150,00 e di euro 250,00 in favore del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie, come stabilito in sede di udienza presidenziale.
Entrambi gli assegni dovranno essere versati alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2022 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
640/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara improponibile la domanda di divorzio per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto in Brindisi il 10.6.1996 trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di detto comune, n. 124, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1996), con addebito a Parte_1
2) assegna la casa coniugale a;
CP_1
3) pone a carico di ed in favore di un assegno mensile di euro Parte_1 CP_1
250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio , nonché un assegno mensile Per_1 di euro 150,00 per il mantenimento del coniuge, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2022 ed aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale,
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di pagare, in ragione del 60%, le spese straordinarie necessarie per il figlio;
Per_1 5) condanna al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in complessivi euro 3.809,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brindisi, il 21.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro