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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8886 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 13 novembre 2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso di
“trattazione scritta” ha emesso, in data 2-12-2025, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28059/2024 del ruolo generale;
T R A
nato a [...] l'[...], CF: , residente in Parte_1 C.F._1 Pozzuoli (NA), elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Pietro Ragnisco n. 2, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Buono e Laura Fortuna, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti ricorrente E
Controparte_1 Controparte_2 CF - Sede di Napoli in persona del Direttore Regionale pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Petrillo (CF: ), C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang. S. AZ Convenuto Oggetto: menomazione dell'integrità psicofisica a seguito di infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“1. in via principale, accertare e dichiarare che le patologie indicate in premessa sono da ricondurre all'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente e, pertanto, rientrano tra i fatti assicurativi obbligatorie dall ex DPR n. 1124/65; 2. accertare e dichiarare che il grado
CP_2 di menomazione dell'integrità psicofisica subita dal ricorrente è pari al 12%, come stimato dal medico legale di parte;
3. per l'effetto, condannare l' al pagamento, a favore del ricorrente,
CP_2 della somma di euro 14.612,15, corrispondente all'indennizzo per il danno biologico parametrato al grado del 12%, o, in alternativa, della somma maggiore o minore ritenuta equa, oltre agli interessi e alla rivalutazione come previsto per legge;
4. in via subordinata, nell'ipotesi in cui il convenuto contesti il grado di menomazione riconosciuto, accertare e dichiarare che le patologie presentate in premessa rientrano tra i fatti assicurativi obbligatori dall ex DPR
CP_2 n. 1124/65; 5. disporre, anche a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), l'accertamento del grado di menomazione subito dal ricorrente, accertandolo comunque in misura non inferiore al 6%, e condannare l' al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre interessi legale
CP_2 e rivalutazione monetaria. 6. in ogni caso, condannare l' alla rifusione delle spese di
CP_2 giudizio, comprensive di diritti, onorari, spese generali, IVA e CPA, con attribuzione agli avvocati antistatari sottoscritti;
1 per parte convenuta:
“Si conclude, pertanto, perché la domanda, nel merito, venga respinta in quant, nulla ed inammissibile, improponibile, nonché nel merito infondata in fatto e diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si fa rilevare che, ai sensi dell'art. 16, comma VI, della Legge 30.12.1991 n. 412, il pagamento cumulativo della svalutazione monetaria e degli interessi legali non è dovuto, salvo il superamento della misura degli interessi da parte dell'inflazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18-12-2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto: di avere subito, in data 11/09/2023, un infortunio sul lavoro che aveva cagionato una frattura scomposta del piatto tibiale del ginocchio sinistro, diagnosi confermata dai referti ospedalieri e successivi interventi chirurgici;
che l' , con provvedimento del 24 aprile 2024, aveva riconosciuto una CP_2 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6%, ai sensi del D.Lgs. 38/2000 (come da documentazione allegata al ricorso); che il consulente di parte, dott.ssa , aveva Persona_1 stimato una menomazione dell'integrità psicofisica pari ad almeno il 12%; che egli era stato dichiarato idoneo alla mansione con limitazioni, a causa del persistente deficit funzionale derivante dall'infortunio di cui trattasi (All.
3 - Giudizio di idoneità alla mansione specifica); che egli aveva chiesto all' odierno convenuto una revisione del giudizio sul grado di CP_1 menomazione, ma senza esito (All.
4 - ricorso amministrativo – con Parte_1 CP_2 ricevute di notifica). Rassegnava le conclusioni esposte.
si costituiva, resistendo alla domanda, della quale chiedeva il rigetto. CP_3 All'udienza del 8-5-2025 si procedeva a conferire incarico peritale;
si fissava per la discussione l'udienza del 13-11-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo. Nel merito, ritiene il giudicante che la domanda possa trovare parziale accoglimento, nei limiti segnati dalla motivazione seguente;
non è controversa la natura professionale della patologia contratta (già riconosciuta dall' coma malattia di origine professionale) bensì esclusivamente CP_2 l'esatta determinazione del danno biologico che ne è conseguito, Ciò premesso, ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa di settore (d. lgs. N. 38 del 2000). Va premesso che l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo richiamato prevede che: “in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_2 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento
2 della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico”. Ciò premesso, va rilevato che il C.T.U. ha redatto il proprio elaborato, esponendo le seguenti conclusioni: “Il sig a seguito dell'infortunio del 11/09/2023 ebbe a riportare Parte_1 una frattura scomposta dell'emipiatto tibiale laterale del ginocchio sinistro, trattata chirurgicamente e con esiti in deficit della flessione inferiore a 10° Tenuto conto di quanto indicato nelle considerazioni, avuto riguardo alle tabelle delle menomazione di cui al DL CP_2 38/2000, è possibile affermare che il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 8% (otto per cento)”. Le argomentate ed esaustive osservazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante poiché non si ravvisano i presupposti per la rinnovazione dell'accertamento tecnico (Cass. Lav. n. 2151/2004). L'istituto deve di conseguenza essere condannato a pagare al ricorrentela differenza dovuta tra l'indennizzo in relazione ad una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 8%, e quello del 6% già riconosciuto in sede amministrativa, con condanna altresì al pagamento dei soli interessi legali dalla maturazione al soddisfo sui ratei arretrati, da portare in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, 6° comma della legge n. 412 del 1991. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione contenuta in dispositivo e attribuzione in favore dei procuratori anticipatari. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il giudice unico monocratico del Tribunale di Napoli, sul ricorso presentato da Parte_1 in data 18-12-2024 nei confronti di disattesa ogni diversa istanza, così decide: CP_2
- condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente l'indennizzo di cui CP_2 Parte_1 all'art. 13, del d. lgs. n. 38 del 2000, con riferimento ad un grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 8% (otto per cento) in luogo di quello del 6% già riconosciuto, oltre interessi legali sui ratei arretrati.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro €. 1.300,00, CP_2 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
- condanna l' al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto;
CP_2
- si comunichi alle parti costituite. Si comunichi.
Napoli, 2 dicembre 2025 Il giudice
dott. Francesco Armato
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