CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 231/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro C.F._1
della Valle, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Molinaro (C.F.:
[...]
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._2
– parte appellante –
CONTRO
, in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore (P.IVA: , elettivamente domicilia- P.IVA_1
to in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4 presso lo studio dell'Avv. An- drea Treppiedi (C.F.: , che la rappresenta e di- C.F._3
fende per mandato in atti;
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata –
come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Fatti di causa
1. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il
17.01.2020, il Tribunale di Palermo rigettò il ricorso proposto da
[...]
, in persona del lega- Parte_2 Controparte_1
le rappresentante pro tempore, diretto allo scioglimento del contratto di affiliazione commerciale stipulato tra le parti in data 06.11.2017 per effetto del recesso esercitato dal ricorrente e comunicato, in conformi- tà al regolamento negoziale, a mezzo posta elettronica certificata in da- ta 26.06.2018 nonché alla condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata al momento della sottoscrizione del contratto;
condannò, per l'effetto, parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla resistente, liquidate nel complessivo importo di € 3.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, IVA e CPA come per legge.
2. Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello Parte_1
(di seguito, per brevità, “ ”), chiedendone l'integrale ri-
[...] Parte_1
forma sul presupposto dell'erronea interpretazione delle clausole in- serite nel contratto di franchising, del quale reiterava la domanda volta alla dichiarazione dell'intervenuto scioglimento e alla condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
3. Si costituiva in giudizio nipersonale (di segui- Controparte_1
to, per brevità, “ ), la quale invocava la conferma Controparte_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
dell'impugnata ordinanza.
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 7.5.2025 la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
***
B) MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'ordinanza in punto di interpretazione della volontà contrattuale in ordine all'assetto degli interessi da realizzare e ne deduce l'erroneità nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le prestazioni gravanti sulla fossero subordinate al preventivo pagamento Controparte_1
integrale del corrispettivo dovuto dall'affiliato.
2. Con il secondo motivo, parte appellante grava l'ordinanza di appello nella parte relativa alla condanna alle spese di lite, reputata non solo ingiusta, stante l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale a differenza di controparte, ma anche sproporzionata, avuto riguardo al concreto valore della causa e alla mancata celebra- zione della fase istruttoria.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
C) MERITO
1. L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita di Parte_1
trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
2. È pacifico che, in data 06.11.2017, e la Parte_1 CP_1
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
CP_ stipularono un contratto di affiliazione commerciale in forza del quale il primo avrebbe acquisito il diritto di servirsi dei macchinari, in ogni caso di proprietà della destinati allo smaltimen- Controparte_1
to dei rifiuti (cfr. doc. 1, recante il contratto, allegato all'atto di appel- lo).
3. Sul presupposto dell'inadempimento totale delle obbligazioni assunte dalla controparte, indirizzò, in conformità a quanto Parte_1
divisato all'art. 10 del regolamento contrattuale, comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con la quale, previa contestazione dell'altrui inadempimento, manifestò la volontà di recedere unilate- ralmente dal contratto e chiese, per l'effetto, la restituzione del doppio dell'importo consegnato, all'atto della stipula, a titolo di caparra con- firmatoria (cfr. doc. 3, recante la comunicazione trasmessa via PEC, anch'esso allegato all'atto di appello).
4. Tanto premesso in punto di fatto, adì il Tribunale Parte_1
chiedendo che dichiarasse lo scioglimento del vincolo contrattuale per effetto dell'esercitato diritto di recesso e condannasse, pertanto, la alla restituzione del doppio della somma consegnata Controparte_1
a titolo di caparra confirmatoria. Dal canto suo, costituitasi in giudizio, la contestò la natura della somma consegnata all'atto Controparte_1
della stipula del contratto alla stregua di caparra confirmatoria e rilevò come, in realtà, le parti avessero inteso assegnarle natura di mero an- ticipo sul corrispettivo dovuto dal , cosicché non avrebbe po- Parte_1
tuto il giudice disporre la condanna alla chiesta restituzione del doppio della somma ricevuta.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
5. Con la gravata ordinanza, il Tribunale, previa qualificazione del- la somma consegnata dal in termini di anticipo del corrispet- Parte_1
tivo (attesa la modifica convenzionale operata dalle parti in ordine alla clausola) e ritenuto che alcun inadempimento fosse ascrivibile in capo alla resistente, le cui obbligazioni erano subordinate all'adempimento di quelle dovute dall'affiliato costituite segnatamente dall'integrale pa- gamento del prezzo convenuto, rigettò il ricorso proposto da quest'ultimo, condannandolo, per l'effetto, alle spese di lite.
XXXXX
6. Ricostruita nei termini che precedono la vicenda per cui è cau- sa, il primo motivo di gravame, che investe l'integrale percorso argo- mentativo esposto dal primo giudice, è fondato.
7. Sul punto, considerata l'ambiguità del regolamento contrattua- le, giova premettere, in linea generale, che al giudice, in qualità di in- terprete della volontà delle parti contraenti, compete il potere di inda- gare la stessa e, a tal fine, egli deve avere riguardo ai canoni ermeneu- tici stabiliti dal legislatore ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. Più nel det- taglio, per ciò che rileva nel presente giudizio, occorre richiamare quanto enunciato all'art. 1363 c.c., a mente del quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e all'art. 1370 c.c., che dispone che “Le clausole inserite nelle condizioni generali di con- tratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'inter- pretano, nel dubbio, a favore dell'altro”. Ancora, va tenuto conto, altresì, delle regole finali previste ai sensi della norma di chiusura di cui
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
all'art. 1371 c.c., regole individuate nei termini seguenti: “Qualora, no- nostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contrat- to rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per
l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contem- peramento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso”.
8. Tanto premesso, il dubbio interpretativo attiene, in primo luo- go, al tenore delle obbligazioni gravanti sui contraenti e se l'inadempimento lamentato dal rispetto a quelle indicate Parte_1
nell'art. 5 del contratto, abbiano assunto la gravità necessaria a fonda- re il recesso di cui al successivo art. 10 del contratto e art. 1385 c.c.
9. A riguardo, il primo giudice, aderendo all'interpretazione so- stenuta dalla , ha ritenuto che tutte le prestazioni gravanti CP_1
sull'affiliante fossero subordinate al preventivo integrale pagamento del prezzo convenuto, pari ad € 24.900,00, secondo le modalità indica- te nell'art. 6 lett. a) con l'effetto che, avendo il pagato solo Parte_1
l'importo di € 9.113,40, pari al 30% della somma convenuta, alcun inadempimento era imputabile all'appellata.
10. L'assunto, tuttavia, è destituito di fondamento.
11.
Considerato che
, quale antecedente logico-giuridico, si fa, nella sostanza, questione di inadempimento contrattuale, occorre innanzi tutto muovere dai principi che governano la patologia del contratto, inteso come rapporto, in ipotesi di mancata realizzazione dell'interesse creditorio a causa dell'altrui inadempimento.
12. È opportuno premettere che rispetto alla questione in esame la disposizione di riferimento è costituita dall'art. 1218 c.c., a tenore del
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Tale norma va letta in combinato dispo- sto con l'art. 2697 c.c., che, nell'enunciare il principio dell'onere proba- torio, stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve pro- vare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
13. In tema di inadempimento contrattuale di obbligazioni a risul- tato finale, quali sono quelle dedotte nel contratto e gravanti sulla secondo un principio pacifico in giurisprudenza, il Controparte_1
creditore che lamenti l'altrui inadempimento è tenuto a provare il fatto costitutivo e, quindi, la fonte, dell'obbligo rimasto inadempiuto e ad al- legare la mancata ottemperanza dell'obbligazione che aveva diritto a conseguire, e pertanto la mancata soddisfazione dell'interesse dedotto nel contratto (c.d. causalità costitutiva). Una volta che il creditore ab- bia assolto a siffatto onere probatorio, per andare esente da responsa- bilità contrattuale, il debitore deve provare l'impossibilità della pre- stazione dovuta, individuare la causa di tale impossibilità e dimostrare la non imputabilità a propria colpa dell'individuata causa (c.d. causali- tà liberatorio-estintiva).
14. Orbene, nel caso di specie, ha provato la fonte Parte_1
dell'altrui obbligazione, nella specie rappresentata dal contratto di affi- liazione commerciale, ed allegato l'altrui inadempimento, in forza del
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
quale ha invocato la pronuncia di una sentenza dichiarativa in ordine all'intervenuto scioglimento del vincolo per effetto del recesso eserci- tato, giusta clausola di cui all'art. 10 del contratto. Dal proprio canto, la non ha invece assolto all'onere probatorio sulla stes- Controparte_1
sa gravante consistente nella prova di fatti estintivi dell'altrui pretesa, quale l'effettivo adempimento, e si è, piuttosto, limitata a eccepire fatti impeditivi. Ha, infatti, rappresentato come, in realtà, le obbligazioni sulla stessa gravanti fossero state subordinate, in accordo con
contro
- parte, alla previa esecuzione delle prestazioni dovute dal , Parte_1
nella specie alla previa ricezione del saldo stabilito ai sensi dell'art. 6 del contratto.
15. È vero che, avuto riguardo all'art. 6, lett. a) del contratto, emer- ge che il si è obbligato ad “acquisire tutti i diritti indicati Parte_1
all'Art. 5 (il diritto cioè al conseguimento delle controprestazioni) del presente contratto corrispondendo alla la somma di Eu- CP_1
ro 24.900,00, oltre iva da versare secondo le […] modalità”, individuate di comune accordo in deroga alle condizioni predisposte unilateral- mente dall'affiliante, consistenti nel versamento del 30% a titolo di an- ticipo all'atto della stipula del contratto e nel versamento del residuo
70% in rate con scadenza a 30, 60 e 90 giorni dalla consegna del primo
Eco-totem.
16. Indi, nello stesso articolo 6 risulta apposta a mano la seguente dicitura, dopo il punto n. 1: “saldo alla consegna 1 ecototem a 30 – 60 –
90 giorni”, clausola aggiunta prima del punto n. 2 ove è scritto che il restante 70% doveva essere pagato, a titolo di saldo, all'atto
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
dell'ordine degli stessi.
17. La clausola aggiunta dalle parti ha valenza derogatoria rispetto al successivo n. 2 perché subordina il pagamento del saldo non più all'ordine degli stessi ma alla consegna del primo dei 3 eco-totem, og- getto di contratto.
18. Ora, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra declinati,
l'interprete deve addivenire a un'interpretazione del regolamento con- trattuale che, nella specie, deve muovere in primo luogo dal tenore let- terale dello stesso articolo 5 che contiene la descrizione delle presta- zioni gravanti sulle parti e, segnatamente, sull'affiliante.
19. La norma negoziale contiene una precisa elencazione degli ob- blighi, contrassegnati da lettere e numeri, che agevola il compito dell'interprete conducendolo alla corretta esegesi del regolamento contrattuale.
20. Difatti, l'art. 5, rubricato “Obbligazioni della ”, solo CP_1
alla lett. a) contiene l'indicazione testuale di “trasferire dopo il paga- mento integrale delle somme, così come concordate al successivo art. 6, capo b) punti 1 e 2) l'utilizzo di n. 3 dispositivi, modello Eco-totem, che
l'Affiliato gestirà nella zona allo stesso affidata e di seguito indicata….”. I successivi punti, contrassegnati da lettere – e non dai numeri – con- tengono la descrizione delle altre prestazioni gravanti sulla Parte_3
[...
alcuni propedeutiche al trasferimento dei dispositivi, fase finale dell'attuazione del programma negoziale che, in avvio, vede l'affiliante gravato di una serie di obblighi necessari a porre l'affiliato nelle condi- zioni di avviare l'attività di impresa.
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
21. Tra gli obblighi aventi carattere preliminare e propedeutico, certamente si collocano quelli: di fornire il supporto e le informazioni per l'avvio dell'attività da parte dell'affiliato mediante l'istruzione delle pratiche necessarie;
fornire all'affiliato un indirizzo e-mail dedicato, il materiale cartaceo ed elettronico nonché la formazione tecnica e commerciale per l'esercizio della propria attività mediante un corso specifico da tenersi presso la propria sede operativa;
fornire il suppor- to, la modulistica e la consulenza necessaria alla stipula degli accordi contrattuali con i clienti finali;
fornire la personalizzazione grafica adesiva SMARTIE e i modelli grafici per i macchinari in oggetto;
fornire il supporto e la consulenza per l'inizio e lo sviluppo dell'attività per la realizzazione del marketing territoriale, attraverso la disponibilità di un capoarea;
nonché fornire la garanzia e il servizio di assistenza on- line ai dispositivi acquistati dall'affiliato, così come prevista dalla nor- mativa in materia, contrassegnati dalle lettere b), c), e), f), pacifica- mente mai eseguite dalla che, appunto, gravata dal relati- CP_1
vo onere, non ha fornito a riguardo alcun prova.
22. Indi, sebbene avesse adempiuto la sua preliminare Parte_1
prestazione consistente nel pagamento della prima rata del prezzo convenuto, la è rimasta del tutto inerte senza mai avviare CP_1
il programma negoziale concordato. Tali obbligazioni certamente non erano in alcun modo subordinate ad altre preventive prestazioni da parte del oltre quello di pagare la prima rata del prezzo. Parte_1
23. Solo la consegna dei dispositivi, come peraltro ulteriormente ribadito dal punto g) dello stesso articolo 5 e all'art. 6 ove si indica per-
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
lomeno la consegna di uno dei tre eco-totem previsti, era subordinata al pagamento del saldo finale nei termini indicati nell'art. 6, oltre alla prestazione della garanzia e al supporto pubblicitario con la divulga- zione delle iniziative mediante l'ufficio stampa dell'affiliante.
24. Del resto, sotto tale profilo, si può osservare che è vero, poiché incontestato, che il , pur senza dare comunicazione Parte_1
all'affiliante, ha costituito la società, ma altrettanto vero è che la Mon- talbano s.r.l. mai ha indirizzato (o, comunque, non ne ha fornito nep- pure un principio di prova) all'affiliato la richiesta circa la trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative indispensabili per l'inizio della propria attività im- prenditoriale (obbligo che si ricava da una lettura, a contrario, dell'art. 6, lett. d), in forza del quale l'affiliato si è obbligato a “fornire, a mezzo posta elettronica certificata […], nel termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data della richiesta da parte della tutta la CP_1
documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni ammi- nistrative indispensabili per l'inizio della propria attività imprenditoria- le”), in tal modo impedendo di fatto al di eseguire le altre Parte_1
prestazioni, consistenti, appunto, nell'avviare la propria attività entro
90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto con le ulteriori in- combenze individuate in forza dell'art. 6, lett. e) del regolamento nego- ziale. È ragionevole affermare, in altri termini, che la richiesta da parte della della trasmissione della documentazione si poneva a CP_1
monte rispetto all'esecuzione delle prestazioni gravanti sul , Parte_1
che, in difetto del necessario conseguimento delle autorizzazioni am-
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
ministrative, alcuna attività poteva in concreto esplicare.
25. Indi, l'avere esercitato il recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 10, a fronte di un inadempimento da qualificarsi come grave, stante l'impossibilità concreta per il di avviare l'attività di impresa Parte_1
secondo lo schema del contratto di affiliazione, in totale assenza di ogni supporto ed assistenza preventive necessarie, nei termini chia- ramente esposti nel contratto, postula lo scioglimento del contratto per inadempimento ascrivibile alla . CP_1
26. L'appellante ha chiesto pure la condanna al pagamento del doppio della caparra corrisposta.
27. Ed invero, le parti ben possono convenire che, all'atto della sot- toscrizione del contratto, una di esse consegni all'altra una determina- ta quantità di denaro o di altre cose fungibili e ciò al fine di comprova- re la serietà del raggiunto accordo o allo scopo di anticipare, appunto sin dalla stipula del negozio, la parziale esecuzione delle prestazioni.
Quanto alla prima ipotesi, il riferimento è, in particolare, all'istituto della caparra confirmatoria, che si configura alla stregua di un contrat- to reale, il cui perfezionamento cioè postula la traditio della res, rap- presentata dal denaro o altre cose fungibili. La caparra confirmatoria trova un referente espresso nell'art. 1385 c.c., a mente del quale “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata al- la prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempien- te, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadem-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
piente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal con- tratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è ina- dempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del con- tratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. Al contrario, l'anticipo rappresenta la parziale esecuzione della presta- zione dovuta sin dalla stipula del contratto e non assolve alla funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, come in- dividuata ai sensi del richiamato art. 1385 c.c. con riferimento alla ca- parra confirmatoria.
28. Per comprendere se le parti hanno inteso pattuire una caparra confirmatoria o, piuttosto, un mero anticipo, occorre procedere alla in- terpretazione delle clausole inserite nel contratto.
29. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo al tenore letterale dell'art. 6, lett. a), n. 1 del contratto, emerge che si è obbliga- Parte_1
to a versare ed ha, in effetti, versato, giusta assegno prodotto in atti
(cfr. doc. n. 2, allegato all'atto di appello), l'importo di € 9.113,40, pari al 30% della complessiva somma di € 24.900,00, a titolo di “caparra confirmatoria” come previsto con chiara indicazione nella clausola contrattuale, che, nel caso di regolare esecuzione del contratto, sareb- be stata imputata al prezzo complessivo pattuito, ove il residuo 70% sarebbe stato versato a rate (a distanza di 30, 60 e 90 giorni) a partire dalla consegna del primo Eco-totem. La modifica apportata di pugno dai contraenti i quali, all'art. 6 lett. a) dopo il n. 1, che ha qualificato il pagamento del 30% come caparra confirmatoria, “anticipo a vista €
9.113,40; Saldo alla consegna 1° Ecototem a 30 – 60 – 90 giorni”, non
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
muta in alcun modo la natura della prestazione ma attiene esclusiva- mente alle modalità di pagamento che, appunto, hanno comportato la corresponsione da parte del della somma “a vista” al mo- Parte_1
mento della sottoscrizione del contratto mediante consegna dell'assegno pari ad € 9113,40.
30. Ne consegue che, stante il recesso per inadempimento dell'affiliante, la è condannata alla restituzione del doppio CP_1
della caparra, ai sensi dell'art. 1385 c.c. pari ad € 18.226,80, oltre gli interessi legali dalla data della domanda (2.7.2018) fino al soddisfo.
***
D) SPESE
1. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellato deve es- sere condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tarif- fe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1
confronti di unipersonale, in persona del legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, e in riforma dell'ordinanza emessa dal Tri- bunale di Palermo il 17.01.2020: dichiara l'intervenuto scioglimento del contratto di affiliazione commerciale, stipulato il 06.11.2017, per effetto del recesso comunica-
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
to da in data 26.06.2018; Parte_1
condanna , in persona del legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 18.226,80, oltre gli interessi legali dalla data della domanda (2.7.2018) fino al soddisfo. condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante che liquida in € 2.750,00 per il primo grado ed €
2.880,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 4.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 231/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro C.F._1
della Valle, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Molinaro (C.F.:
[...]
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._2
– parte appellante –
CONTRO
, in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore (P.IVA: , elettivamente domicilia- P.IVA_1
to in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4 presso lo studio dell'Avv. An- drea Treppiedi (C.F.: , che la rappresenta e di- C.F._3
fende per mandato in atti;
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata –
come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Fatti di causa
1. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il
17.01.2020, il Tribunale di Palermo rigettò il ricorso proposto da
[...]
, in persona del lega- Parte_2 Controparte_1
le rappresentante pro tempore, diretto allo scioglimento del contratto di affiliazione commerciale stipulato tra le parti in data 06.11.2017 per effetto del recesso esercitato dal ricorrente e comunicato, in conformi- tà al regolamento negoziale, a mezzo posta elettronica certificata in da- ta 26.06.2018 nonché alla condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata al momento della sottoscrizione del contratto;
condannò, per l'effetto, parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla resistente, liquidate nel complessivo importo di € 3.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, IVA e CPA come per legge.
2. Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello Parte_1
(di seguito, per brevità, “ ”), chiedendone l'integrale ri-
[...] Parte_1
forma sul presupposto dell'erronea interpretazione delle clausole in- serite nel contratto di franchising, del quale reiterava la domanda volta alla dichiarazione dell'intervenuto scioglimento e alla condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
3. Si costituiva in giudizio nipersonale (di segui- Controparte_1
to, per brevità, “ ), la quale invocava la conferma Controparte_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
dell'impugnata ordinanza.
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 7.5.2025 la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
***
B) MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'ordinanza in punto di interpretazione della volontà contrattuale in ordine all'assetto degli interessi da realizzare e ne deduce l'erroneità nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le prestazioni gravanti sulla fossero subordinate al preventivo pagamento Controparte_1
integrale del corrispettivo dovuto dall'affiliato.
2. Con il secondo motivo, parte appellante grava l'ordinanza di appello nella parte relativa alla condanna alle spese di lite, reputata non solo ingiusta, stante l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale a differenza di controparte, ma anche sproporzionata, avuto riguardo al concreto valore della causa e alla mancata celebra- zione della fase istruttoria.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
C) MERITO
1. L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita di Parte_1
trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
2. È pacifico che, in data 06.11.2017, e la Parte_1 CP_1
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
CP_ stipularono un contratto di affiliazione commerciale in forza del quale il primo avrebbe acquisito il diritto di servirsi dei macchinari, in ogni caso di proprietà della destinati allo smaltimen- Controparte_1
to dei rifiuti (cfr. doc. 1, recante il contratto, allegato all'atto di appel- lo).
3. Sul presupposto dell'inadempimento totale delle obbligazioni assunte dalla controparte, indirizzò, in conformità a quanto Parte_1
divisato all'art. 10 del regolamento contrattuale, comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con la quale, previa contestazione dell'altrui inadempimento, manifestò la volontà di recedere unilate- ralmente dal contratto e chiese, per l'effetto, la restituzione del doppio dell'importo consegnato, all'atto della stipula, a titolo di caparra con- firmatoria (cfr. doc. 3, recante la comunicazione trasmessa via PEC, anch'esso allegato all'atto di appello).
4. Tanto premesso in punto di fatto, adì il Tribunale Parte_1
chiedendo che dichiarasse lo scioglimento del vincolo contrattuale per effetto dell'esercitato diritto di recesso e condannasse, pertanto, la alla restituzione del doppio della somma consegnata Controparte_1
a titolo di caparra confirmatoria. Dal canto suo, costituitasi in giudizio, la contestò la natura della somma consegnata all'atto Controparte_1
della stipula del contratto alla stregua di caparra confirmatoria e rilevò come, in realtà, le parti avessero inteso assegnarle natura di mero an- ticipo sul corrispettivo dovuto dal , cosicché non avrebbe po- Parte_1
tuto il giudice disporre la condanna alla chiesta restituzione del doppio della somma ricevuta.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
5. Con la gravata ordinanza, il Tribunale, previa qualificazione del- la somma consegnata dal in termini di anticipo del corrispet- Parte_1
tivo (attesa la modifica convenzionale operata dalle parti in ordine alla clausola) e ritenuto che alcun inadempimento fosse ascrivibile in capo alla resistente, le cui obbligazioni erano subordinate all'adempimento di quelle dovute dall'affiliato costituite segnatamente dall'integrale pa- gamento del prezzo convenuto, rigettò il ricorso proposto da quest'ultimo, condannandolo, per l'effetto, alle spese di lite.
XXXXX
6. Ricostruita nei termini che precedono la vicenda per cui è cau- sa, il primo motivo di gravame, che investe l'integrale percorso argo- mentativo esposto dal primo giudice, è fondato.
7. Sul punto, considerata l'ambiguità del regolamento contrattua- le, giova premettere, in linea generale, che al giudice, in qualità di in- terprete della volontà delle parti contraenti, compete il potere di inda- gare la stessa e, a tal fine, egli deve avere riguardo ai canoni ermeneu- tici stabiliti dal legislatore ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. Più nel det- taglio, per ciò che rileva nel presente giudizio, occorre richiamare quanto enunciato all'art. 1363 c.c., a mente del quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e all'art. 1370 c.c., che dispone che “Le clausole inserite nelle condizioni generali di con- tratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'inter- pretano, nel dubbio, a favore dell'altro”. Ancora, va tenuto conto, altresì, delle regole finali previste ai sensi della norma di chiusura di cui
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
all'art. 1371 c.c., regole individuate nei termini seguenti: “Qualora, no- nostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contrat- to rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per
l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contem- peramento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso”.
8. Tanto premesso, il dubbio interpretativo attiene, in primo luo- go, al tenore delle obbligazioni gravanti sui contraenti e se l'inadempimento lamentato dal rispetto a quelle indicate Parte_1
nell'art. 5 del contratto, abbiano assunto la gravità necessaria a fonda- re il recesso di cui al successivo art. 10 del contratto e art. 1385 c.c.
9. A riguardo, il primo giudice, aderendo all'interpretazione so- stenuta dalla , ha ritenuto che tutte le prestazioni gravanti CP_1
sull'affiliante fossero subordinate al preventivo integrale pagamento del prezzo convenuto, pari ad € 24.900,00, secondo le modalità indica- te nell'art. 6 lett. a) con l'effetto che, avendo il pagato solo Parte_1
l'importo di € 9.113,40, pari al 30% della somma convenuta, alcun inadempimento era imputabile all'appellata.
10. L'assunto, tuttavia, è destituito di fondamento.
11.
Considerato che
, quale antecedente logico-giuridico, si fa, nella sostanza, questione di inadempimento contrattuale, occorre innanzi tutto muovere dai principi che governano la patologia del contratto, inteso come rapporto, in ipotesi di mancata realizzazione dell'interesse creditorio a causa dell'altrui inadempimento.
12. È opportuno premettere che rispetto alla questione in esame la disposizione di riferimento è costituita dall'art. 1218 c.c., a tenore del
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Tale norma va letta in combinato dispo- sto con l'art. 2697 c.c., che, nell'enunciare il principio dell'onere proba- torio, stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve pro- vare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
13. In tema di inadempimento contrattuale di obbligazioni a risul- tato finale, quali sono quelle dedotte nel contratto e gravanti sulla secondo un principio pacifico in giurisprudenza, il Controparte_1
creditore che lamenti l'altrui inadempimento è tenuto a provare il fatto costitutivo e, quindi, la fonte, dell'obbligo rimasto inadempiuto e ad al- legare la mancata ottemperanza dell'obbligazione che aveva diritto a conseguire, e pertanto la mancata soddisfazione dell'interesse dedotto nel contratto (c.d. causalità costitutiva). Una volta che il creditore ab- bia assolto a siffatto onere probatorio, per andare esente da responsa- bilità contrattuale, il debitore deve provare l'impossibilità della pre- stazione dovuta, individuare la causa di tale impossibilità e dimostrare la non imputabilità a propria colpa dell'individuata causa (c.d. causali- tà liberatorio-estintiva).
14. Orbene, nel caso di specie, ha provato la fonte Parte_1
dell'altrui obbligazione, nella specie rappresentata dal contratto di affi- liazione commerciale, ed allegato l'altrui inadempimento, in forza del
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
quale ha invocato la pronuncia di una sentenza dichiarativa in ordine all'intervenuto scioglimento del vincolo per effetto del recesso eserci- tato, giusta clausola di cui all'art. 10 del contratto. Dal proprio canto, la non ha invece assolto all'onere probatorio sulla stes- Controparte_1
sa gravante consistente nella prova di fatti estintivi dell'altrui pretesa, quale l'effettivo adempimento, e si è, piuttosto, limitata a eccepire fatti impeditivi. Ha, infatti, rappresentato come, in realtà, le obbligazioni sulla stessa gravanti fossero state subordinate, in accordo con
contro
- parte, alla previa esecuzione delle prestazioni dovute dal , Parte_1
nella specie alla previa ricezione del saldo stabilito ai sensi dell'art. 6 del contratto.
15. È vero che, avuto riguardo all'art. 6, lett. a) del contratto, emer- ge che il si è obbligato ad “acquisire tutti i diritti indicati Parte_1
all'Art. 5 (il diritto cioè al conseguimento delle controprestazioni) del presente contratto corrispondendo alla la somma di Eu- CP_1
ro 24.900,00, oltre iva da versare secondo le […] modalità”, individuate di comune accordo in deroga alle condizioni predisposte unilateral- mente dall'affiliante, consistenti nel versamento del 30% a titolo di an- ticipo all'atto della stipula del contratto e nel versamento del residuo
70% in rate con scadenza a 30, 60 e 90 giorni dalla consegna del primo
Eco-totem.
16. Indi, nello stesso articolo 6 risulta apposta a mano la seguente dicitura, dopo il punto n. 1: “saldo alla consegna 1 ecototem a 30 – 60 –
90 giorni”, clausola aggiunta prima del punto n. 2 ove è scritto che il restante 70% doveva essere pagato, a titolo di saldo, all'atto
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
dell'ordine degli stessi.
17. La clausola aggiunta dalle parti ha valenza derogatoria rispetto al successivo n. 2 perché subordina il pagamento del saldo non più all'ordine degli stessi ma alla consegna del primo dei 3 eco-totem, og- getto di contratto.
18. Ora, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra declinati,
l'interprete deve addivenire a un'interpretazione del regolamento con- trattuale che, nella specie, deve muovere in primo luogo dal tenore let- terale dello stesso articolo 5 che contiene la descrizione delle presta- zioni gravanti sulle parti e, segnatamente, sull'affiliante.
19. La norma negoziale contiene una precisa elencazione degli ob- blighi, contrassegnati da lettere e numeri, che agevola il compito dell'interprete conducendolo alla corretta esegesi del regolamento contrattuale.
20. Difatti, l'art. 5, rubricato “Obbligazioni della ”, solo CP_1
alla lett. a) contiene l'indicazione testuale di “trasferire dopo il paga- mento integrale delle somme, così come concordate al successivo art. 6, capo b) punti 1 e 2) l'utilizzo di n. 3 dispositivi, modello Eco-totem, che
l'Affiliato gestirà nella zona allo stesso affidata e di seguito indicata….”. I successivi punti, contrassegnati da lettere – e non dai numeri – con- tengono la descrizione delle altre prestazioni gravanti sulla Parte_3
[...
alcuni propedeutiche al trasferimento dei dispositivi, fase finale dell'attuazione del programma negoziale che, in avvio, vede l'affiliante gravato di una serie di obblighi necessari a porre l'affiliato nelle condi- zioni di avviare l'attività di impresa.
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
21. Tra gli obblighi aventi carattere preliminare e propedeutico, certamente si collocano quelli: di fornire il supporto e le informazioni per l'avvio dell'attività da parte dell'affiliato mediante l'istruzione delle pratiche necessarie;
fornire all'affiliato un indirizzo e-mail dedicato, il materiale cartaceo ed elettronico nonché la formazione tecnica e commerciale per l'esercizio della propria attività mediante un corso specifico da tenersi presso la propria sede operativa;
fornire il suppor- to, la modulistica e la consulenza necessaria alla stipula degli accordi contrattuali con i clienti finali;
fornire la personalizzazione grafica adesiva SMARTIE e i modelli grafici per i macchinari in oggetto;
fornire il supporto e la consulenza per l'inizio e lo sviluppo dell'attività per la realizzazione del marketing territoriale, attraverso la disponibilità di un capoarea;
nonché fornire la garanzia e il servizio di assistenza on- line ai dispositivi acquistati dall'affiliato, così come prevista dalla nor- mativa in materia, contrassegnati dalle lettere b), c), e), f), pacifica- mente mai eseguite dalla che, appunto, gravata dal relati- CP_1
vo onere, non ha fornito a riguardo alcun prova.
22. Indi, sebbene avesse adempiuto la sua preliminare Parte_1
prestazione consistente nel pagamento della prima rata del prezzo convenuto, la è rimasta del tutto inerte senza mai avviare CP_1
il programma negoziale concordato. Tali obbligazioni certamente non erano in alcun modo subordinate ad altre preventive prestazioni da parte del oltre quello di pagare la prima rata del prezzo. Parte_1
23. Solo la consegna dei dispositivi, come peraltro ulteriormente ribadito dal punto g) dello stesso articolo 5 e all'art. 6 ove si indica per-
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
lomeno la consegna di uno dei tre eco-totem previsti, era subordinata al pagamento del saldo finale nei termini indicati nell'art. 6, oltre alla prestazione della garanzia e al supporto pubblicitario con la divulga- zione delle iniziative mediante l'ufficio stampa dell'affiliante.
24. Del resto, sotto tale profilo, si può osservare che è vero, poiché incontestato, che il , pur senza dare comunicazione Parte_1
all'affiliante, ha costituito la società, ma altrettanto vero è che la Mon- talbano s.r.l. mai ha indirizzato (o, comunque, non ne ha fornito nep- pure un principio di prova) all'affiliato la richiesta circa la trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative indispensabili per l'inizio della propria attività im- prenditoriale (obbligo che si ricava da una lettura, a contrario, dell'art. 6, lett. d), in forza del quale l'affiliato si è obbligato a “fornire, a mezzo posta elettronica certificata […], nel termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data della richiesta da parte della tutta la CP_1
documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni ammi- nistrative indispensabili per l'inizio della propria attività imprenditoria- le”), in tal modo impedendo di fatto al di eseguire le altre Parte_1
prestazioni, consistenti, appunto, nell'avviare la propria attività entro
90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto con le ulteriori in- combenze individuate in forza dell'art. 6, lett. e) del regolamento nego- ziale. È ragionevole affermare, in altri termini, che la richiesta da parte della della trasmissione della documentazione si poneva a CP_1
monte rispetto all'esecuzione delle prestazioni gravanti sul , Parte_1
che, in difetto del necessario conseguimento delle autorizzazioni am-
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
ministrative, alcuna attività poteva in concreto esplicare.
25. Indi, l'avere esercitato il recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 10, a fronte di un inadempimento da qualificarsi come grave, stante l'impossibilità concreta per il di avviare l'attività di impresa Parte_1
secondo lo schema del contratto di affiliazione, in totale assenza di ogni supporto ed assistenza preventive necessarie, nei termini chia- ramente esposti nel contratto, postula lo scioglimento del contratto per inadempimento ascrivibile alla . CP_1
26. L'appellante ha chiesto pure la condanna al pagamento del doppio della caparra corrisposta.
27. Ed invero, le parti ben possono convenire che, all'atto della sot- toscrizione del contratto, una di esse consegni all'altra una determina- ta quantità di denaro o di altre cose fungibili e ciò al fine di comprova- re la serietà del raggiunto accordo o allo scopo di anticipare, appunto sin dalla stipula del negozio, la parziale esecuzione delle prestazioni.
Quanto alla prima ipotesi, il riferimento è, in particolare, all'istituto della caparra confirmatoria, che si configura alla stregua di un contrat- to reale, il cui perfezionamento cioè postula la traditio della res, rap- presentata dal denaro o altre cose fungibili. La caparra confirmatoria trova un referente espresso nell'art. 1385 c.c., a mente del quale “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata al- la prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempien- te, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadem-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
piente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal con- tratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è ina- dempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del con- tratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. Al contrario, l'anticipo rappresenta la parziale esecuzione della presta- zione dovuta sin dalla stipula del contratto e non assolve alla funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, come in- dividuata ai sensi del richiamato art. 1385 c.c. con riferimento alla ca- parra confirmatoria.
28. Per comprendere se le parti hanno inteso pattuire una caparra confirmatoria o, piuttosto, un mero anticipo, occorre procedere alla in- terpretazione delle clausole inserite nel contratto.
29. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo al tenore letterale dell'art. 6, lett. a), n. 1 del contratto, emerge che si è obbliga- Parte_1
to a versare ed ha, in effetti, versato, giusta assegno prodotto in atti
(cfr. doc. n. 2, allegato all'atto di appello), l'importo di € 9.113,40, pari al 30% della complessiva somma di € 24.900,00, a titolo di “caparra confirmatoria” come previsto con chiara indicazione nella clausola contrattuale, che, nel caso di regolare esecuzione del contratto, sareb- be stata imputata al prezzo complessivo pattuito, ove il residuo 70% sarebbe stato versato a rate (a distanza di 30, 60 e 90 giorni) a partire dalla consegna del primo Eco-totem. La modifica apportata di pugno dai contraenti i quali, all'art. 6 lett. a) dopo il n. 1, che ha qualificato il pagamento del 30% come caparra confirmatoria, “anticipo a vista €
9.113,40; Saldo alla consegna 1° Ecototem a 30 – 60 – 90 giorni”, non
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
muta in alcun modo la natura della prestazione ma attiene esclusiva- mente alle modalità di pagamento che, appunto, hanno comportato la corresponsione da parte del della somma “a vista” al mo- Parte_1
mento della sottoscrizione del contratto mediante consegna dell'assegno pari ad € 9113,40.
30. Ne consegue che, stante il recesso per inadempimento dell'affiliante, la è condannata alla restituzione del doppio CP_1
della caparra, ai sensi dell'art. 1385 c.c. pari ad € 18.226,80, oltre gli interessi legali dalla data della domanda (2.7.2018) fino al soddisfo.
***
D) SPESE
1. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellato deve es- sere condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tarif- fe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1
confronti di unipersonale, in persona del legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, e in riforma dell'ordinanza emessa dal Tri- bunale di Palermo il 17.01.2020: dichiara l'intervenuto scioglimento del contratto di affiliazione commerciale, stipulato il 06.11.2017, per effetto del recesso comunica-
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.231/2020
to da in data 26.06.2018; Parte_1
condanna , in persona del legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 18.226,80, oltre gli interessi legali dalla data della domanda (2.7.2018) fino al soddisfo. condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante che liquida in € 2.750,00 per il primo grado ed €
2.880,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 4.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile