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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 3.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6545 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
T R A
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Davide Ferrara;
Ricorrente
E
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.12.2024 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 737/2024, emesso dal giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 51.227,89 a titolo di “trattamento di Controparte_1
fine rapporto”.
A sostegno dell'opposizione la deduceva di aver “versato a Parte_1
titolo imposte sul TFR la somma di € 13.593,67”, sicchè la somma residua spettante al era pari ad € 37.364,22. CP_1
Sosteneva, altresì, che, nella specie, era stata illegittimamente concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non essendo sussistenti i presupposti richiesti dalla relativa disposizione codicistica.
La prefata società adiva, quindi, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo summenzionato, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 20.12.2024 il giudice fissava per la trattazione della controversia la data del 3.4.2025, disponendo che, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., l'udienza fosse sostituta dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro e non oltre la suddetta data.
Indi, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata l'improcedibilità
dell'opposizione proposta dalla per effetto dell'inesistenza Parte_1
della sua notifica, in applicazione dei princìpi enunciati dalle Sezioni Unite Civili
della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20604 del 2008, cui hanno fatto seguito altre pronunce di identico tenore (cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 6
settembre 2021, n. 24033; 24 dicembre 2020, n. 29572; Sez. I, 27 novembre
2019, n. 30968).
Giova in proposito rimarcare (recte: ribadire) che la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/2024 con ricorso depositato in data 13.12.2024 e il giudice ha fissato per la decisione la data odierna.
Sennonchè, l'atto di opposizione e il decreto di fissazione della data di decisione non sono stati notificati a (la società, invero, non Controparte_1
ha fornito prova dell'avvenuta notifica del ricorso, né ha trasmesso le note di trattazione scritta).
Tanto chiarito, osserva ora il decidente che l'omessa notifica, nel termine di legge, del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza all'uopo fissata comporta la definizione del giudizio con una sentenza di mero rito, recante la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e di esecutività del monitorio opposto.
Invero, sì come affermato dalla Corte Regolatrice con le sentenze in
3 precedenza citate, in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, il processo non può più proseguire in quanto non è
consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della “ragionevole durata” del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 cod. proc. civ.
I giudici della nomofilachia hanno in proposito affermato che nel rito del lavoro il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, non avendo la parte opposta svolto attività defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6545 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso
4 dalla in persona del legale rappresentante p.t., contro Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 737/2024, emesso dal giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno;
2) nulla per le spese del giudizio.
Salerno, 3.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 3.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6545 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
T R A
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Davide Ferrara;
Ricorrente
E
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.12.2024 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 737/2024, emesso dal giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 51.227,89 a titolo di “trattamento di Controparte_1
fine rapporto”.
A sostegno dell'opposizione la deduceva di aver “versato a Parte_1
titolo imposte sul TFR la somma di € 13.593,67”, sicchè la somma residua spettante al era pari ad € 37.364,22. CP_1
Sosteneva, altresì, che, nella specie, era stata illegittimamente concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non essendo sussistenti i presupposti richiesti dalla relativa disposizione codicistica.
La prefata società adiva, quindi, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo summenzionato, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 20.12.2024 il giudice fissava per la trattazione della controversia la data del 3.4.2025, disponendo che, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., l'udienza fosse sostituta dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro e non oltre la suddetta data.
Indi, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata l'improcedibilità
dell'opposizione proposta dalla per effetto dell'inesistenza Parte_1
della sua notifica, in applicazione dei princìpi enunciati dalle Sezioni Unite Civili
della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20604 del 2008, cui hanno fatto seguito altre pronunce di identico tenore (cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 6
settembre 2021, n. 24033; 24 dicembre 2020, n. 29572; Sez. I, 27 novembre
2019, n. 30968).
Giova in proposito rimarcare (recte: ribadire) che la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/2024 con ricorso depositato in data 13.12.2024 e il giudice ha fissato per la decisione la data odierna.
Sennonchè, l'atto di opposizione e il decreto di fissazione della data di decisione non sono stati notificati a (la società, invero, non Controparte_1
ha fornito prova dell'avvenuta notifica del ricorso, né ha trasmesso le note di trattazione scritta).
Tanto chiarito, osserva ora il decidente che l'omessa notifica, nel termine di legge, del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza all'uopo fissata comporta la definizione del giudizio con una sentenza di mero rito, recante la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e di esecutività del monitorio opposto.
Invero, sì come affermato dalla Corte Regolatrice con le sentenze in
3 precedenza citate, in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, il processo non può più proseguire in quanto non è
consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della “ragionevole durata” del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 cod. proc. civ.
I giudici della nomofilachia hanno in proposito affermato che nel rito del lavoro il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, non avendo la parte opposta svolto attività defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6545 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso
4 dalla in persona del legale rappresentante p.t., contro Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 737/2024, emesso dal giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno;
2) nulla per le spese del giudizio.
Salerno, 3.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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