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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 7206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7206/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROCCO GIULIA
APPELLANTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
KUSTERMANN FRANCESCA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1308/2022 emessa dal giudice di pace di Velletri e pubblicata in data 31.05.2022, con cui è stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso il preavviso di fermo Controparte_1 amministrativo n. 09780201700004683000, per vizio di notifica degli atti presupposti e, in particolare, della cartella esattoriale di pagamento n. 09720160156470642000. L'appellante ha dedotto l'erroneità della valutazione del giudice di prime cure, in quanto, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720160156470642000, risulta in atti documentato il perfezionamento del procedimento notificatorio. Secondo l'appellante, inoltre, il giudice ha errato nel ritenere inidonea la documentazione in copia prodotta, posto che l'onere di disconoscimento in capo a chi la contesta deve essere specifico. L'appellato ha resistito con comparsa di costituzione eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza riproponendo le censure già dedotte in primo grado.
L'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c. è manifestamente infondata in quanto dal corpo dell'atto di appello si evince chiaramente il capo della decisione impugnato, nonché l'erroneità del ragionamento del giudice di prime cure in relazione alla valutazione della documentazione prodotta dall
[...]
circa il procedimento notificatorio della cartella di pagamento. Parte_1
L'appellante ha contestato sia la parte motivazionale in cui è stata ritienuta non efficace la produzione in copia degli atti della notifica, sia l'assunto relativo alla carenza di prova della comunicazione ex art. 139 c.p.c. .
L'eccezione in ordine alla violazione ex art. 348 c.p.c. è partimenti infondata risultando l'appello manifestamente fondato per le ragioni di seguito indicate.
Dall'analisi della documentazione in atti, presente nel fascicolo di primo grado, risulta provato che la cartella di pagamento n. 09720160156470642000, costituente atto prodromico rispetto al preavviso di fermo opposto, sia stata regolarmente notificata.
Dalla relata di notifica datata 13.01.2017, si evince chiaramente che il messo notificatore, in tale data, abbia riscontrato l'irreperibilità relativa del destinatario e abbia provveduto agli adempimenti di cui agli artt. 26 d.p.r. 602/1973, 60 d.p.r. 600/1973 e 140 c.p.c., depositando il plico (relativo alla cartella di pagamento n. 09720160156470642000) in Comune e procedendo all'invio della raccomandata nr.
689361551348, ritirata dal destinatario in data 27.01.2017.
L'appellato, nel giudizio di prime cure, si è limitato a contestare la non conformità all'originale della documentazione prodotta.
La contestazione è generica, suffragata da formule di stile e come tale priva di qualsivoglia efficacia, non essendo imposto, peraltro, da nessuna norma la necessità che l'ente depositi la cartella di pagamento in originale (cfr. Cass. n. 25292/2018).
L'appellato, poi, non ha specificamente contestato la sottoscrizione apposta sul ritiro dell'avviso di ricevimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 c.p.c. .
Le motivazioni del giudice di prime cure addotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione sono pertanto errate.
Infondata, altresì, l'eccepita invalidità del preavviso di fermo per genericità della motivazione e indeterminatezza, in quanto tale atto reca espressamente il dettaglio del debito maturato, con indicazione dell'emissione della cartella di pagamento, delle ragioni, dell'importo e della data di notifica.
Inammissibile, in quanto tardiva, la presunta violazione dell'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 1.100,00 e i 5.200,01 euro, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio (Euro 633,00 per il primo grado ed Euro 1.265,00 per il presente grado)
e per tutte le fasi, stante il basso grado di complessità della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In totale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 09720160156470642000.
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo Controparte_1 amministrativo n. 09780201700004683000.
- Condanna la parte appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, in favore della parte appellante, in complessivi Euro 1.911,00 per compensi oltre accessori di legge e spese prenotate a debito ex art. 158 co. III d.p.r. 115/2002.
Si comunichi.
Velletri, lì 04/02/2025
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7206/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROCCO GIULIA
APPELLANTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
KUSTERMANN FRANCESCA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1308/2022 emessa dal giudice di pace di Velletri e pubblicata in data 31.05.2022, con cui è stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso il preavviso di fermo Controparte_1 amministrativo n. 09780201700004683000, per vizio di notifica degli atti presupposti e, in particolare, della cartella esattoriale di pagamento n. 09720160156470642000. L'appellante ha dedotto l'erroneità della valutazione del giudice di prime cure, in quanto, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720160156470642000, risulta in atti documentato il perfezionamento del procedimento notificatorio. Secondo l'appellante, inoltre, il giudice ha errato nel ritenere inidonea la documentazione in copia prodotta, posto che l'onere di disconoscimento in capo a chi la contesta deve essere specifico. L'appellato ha resistito con comparsa di costituzione eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza riproponendo le censure già dedotte in primo grado.
L'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c. è manifestamente infondata in quanto dal corpo dell'atto di appello si evince chiaramente il capo della decisione impugnato, nonché l'erroneità del ragionamento del giudice di prime cure in relazione alla valutazione della documentazione prodotta dall
[...]
circa il procedimento notificatorio della cartella di pagamento. Parte_1
L'appellante ha contestato sia la parte motivazionale in cui è stata ritienuta non efficace la produzione in copia degli atti della notifica, sia l'assunto relativo alla carenza di prova della comunicazione ex art. 139 c.p.c. .
L'eccezione in ordine alla violazione ex art. 348 c.p.c. è partimenti infondata risultando l'appello manifestamente fondato per le ragioni di seguito indicate.
Dall'analisi della documentazione in atti, presente nel fascicolo di primo grado, risulta provato che la cartella di pagamento n. 09720160156470642000, costituente atto prodromico rispetto al preavviso di fermo opposto, sia stata regolarmente notificata.
Dalla relata di notifica datata 13.01.2017, si evince chiaramente che il messo notificatore, in tale data, abbia riscontrato l'irreperibilità relativa del destinatario e abbia provveduto agli adempimenti di cui agli artt. 26 d.p.r. 602/1973, 60 d.p.r. 600/1973 e 140 c.p.c., depositando il plico (relativo alla cartella di pagamento n. 09720160156470642000) in Comune e procedendo all'invio della raccomandata nr.
689361551348, ritirata dal destinatario in data 27.01.2017.
L'appellato, nel giudizio di prime cure, si è limitato a contestare la non conformità all'originale della documentazione prodotta.
La contestazione è generica, suffragata da formule di stile e come tale priva di qualsivoglia efficacia, non essendo imposto, peraltro, da nessuna norma la necessità che l'ente depositi la cartella di pagamento in originale (cfr. Cass. n. 25292/2018).
L'appellato, poi, non ha specificamente contestato la sottoscrizione apposta sul ritiro dell'avviso di ricevimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 c.p.c. .
Le motivazioni del giudice di prime cure addotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione sono pertanto errate.
Infondata, altresì, l'eccepita invalidità del preavviso di fermo per genericità della motivazione e indeterminatezza, in quanto tale atto reca espressamente il dettaglio del debito maturato, con indicazione dell'emissione della cartella di pagamento, delle ragioni, dell'importo e della data di notifica.
Inammissibile, in quanto tardiva, la presunta violazione dell'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 1.100,00 e i 5.200,01 euro, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio (Euro 633,00 per il primo grado ed Euro 1.265,00 per il presente grado)
e per tutte le fasi, stante il basso grado di complessità della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In totale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 09720160156470642000.
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo Controparte_1 amministrativo n. 09780201700004683000.
- Condanna la parte appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, in favore della parte appellante, in complessivi Euro 1.911,00 per compensi oltre accessori di legge e spese prenotate a debito ex art. 158 co. III d.p.r. 115/2002.
Si comunichi.
Velletri, lì 04/02/2025
Il Giudice
Angelo Baffa