Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/06/2025, n. 12130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12130 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01679/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di inidoneità psicofisica, notificato al ricorrente in data 15 dicembre 2021, adottato nell’ambito del concorso per l’ammissione di n. 1.030 allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2021/2022; dei verbali di valutazione psicofisica del ricorrente; dell'art. 13 del bando di concorso, punto 14 e dei criteri di valutazione; del decreto n.r. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza che individua le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai ruoli della Guardia di Finanza; della graduatoria di merito del concorso; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso all’esame il ricorrente ha esposto di aver partecipato al concorso per l’ammissione di n. 1.030 allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2021/2022, indetto con bando adottato con determinazione del Comandante generale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale «concorsi ed esami» n. 31 del 20 aprile 2021.
2. In data 29-30 settembre 2021 è stato giudicato non idoneo, a seguito dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, con la seguente motivazione: “ Percentuale di massa grassa pari a 26,5%, superiore ai limiti consentiti”, cosi come previsto dal titolo I lettera a) della tabella in allegato “A” all'allegato 1 al decreto nr. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, pur tenendo conto dello scostamento del 10%, ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con DPR n. 207 del 17/12/2015 ”.
3. In data 5 ottobre 2021 si è sottoposto ad un ulteriore accertamento presso la Struttura Sanitaria accreditata con il S.S.N. -OMISSIS-di Pidemonte Maltese (CE), che ha attestato una percentuale di massa grassa corporea pari al 15%.
4. In data 8 ottobre 2021 il ricorrente ha presentato al Centro di reclutamento della Guardia di Finanza richiesta di visita medica di revisione del giudizio di idoneità emesso in sede di visita medica di primo accertamento.
5. In data 14 dicembre 2021 si è sottoposto ad un ulteriore controllo esterno, attestante, ancora una volta, la piena compatibilità del valore della massa grassa con quello indicato dalla normativa di settore (17%).
6. In data 15 dicembre 2021 la Sottocommissione per la visita medica di revisione, dopo aver sottoposto il ricorrente ad un ulteriore esame bioimpedenziometrico, ha rinnovato il giudizio di non idoneità con la seguente motivazione: “ percentuale di massa grassa pari a 25,7 %, superiore ai limiti consentiti", cosi come previsto dal titolo I lettera a) della tabella in allegato "A" all'allegato 1 al decreto nr. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, pur tenendo conto dello scostamento del 10%, ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con DPR n. 207 del 17/12/2015 ”.
7. In data 22 dicembre 2021 il ricorrente si è sottoposto ad ulteriore visita specialistica presso l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II- Dipartimento ad attività integrata di Medicina Interna ad indirizzo specialistico, che certificava un indice di massa grassa pari al 22,8%.
8. Il ricorrente ha presentato inoltre istanza di accesso ai documenti, cui l’Amministrazione forniva riscontro.
9. Nel sottolineare che i tre accertamenti effettuati presso strutture sanitarie accreditate con il S.S.N. avrebbero attestato una percentuale di massa grassa corporea ben al di sotto dei limiti accertati in sede concorsuale, il ricorrente ha dedotto avverso i provvedimenti gravati un unico motivo di censura, così articolato: Falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.p.r. 207/2015, recante il “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma della legge 12 gennaio 2015 n.2”- Falsa applicazione del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e dall’allegato 1 al decreto del comandante generale n. 61772, datato 25 02.2016 - Falsa applicazione dell’articolo 13 della lex specialis – Falsa applicazione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.
10. Afferma in particolare il ricorrente che l’avversato esito concorsuale, se raffrontato con le diverse certificazioni mediche rilasciate nei giorni immediatamente precedenti quanto in quelli successivi alla visita concorsuale impugnata, dimostrerebbero che in sede selettiva il ricorrente era in possesso di un indice di massa grassa perfettamente rientrante nel range previsto dalla normativa speciale e, precisamente, dal D.P.R. 207 del 17 dicembre 2015. Difatti, il D.P.R. che costituisce la normativa generale applicabile alla fattispecie de qua, alla Tabella di cui all’allegato A prevede che, nell’ambito della composizione corporea dell’uomo, la massa grassa (P.B.F.) deve essere ≥ 7 e ≤ 22. L’art. 3 del D.P.R. specifica inoltre che “ Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1 ”. Quindi, il valore massimo normativamente tollerato per i soggetti di sesso maschile sarebbe pari a 24,2%. Quello del ricorrente, come si evince dalle certificazioni (ben 3) rilasciate allo stesso da strutture del S.S.N. nel periodo oggetto della valutazione concorsuale e a stretta distanza temporale dagli accertamenti svolti dalla Commissione, si è sempre attestato entro i limiti pervisti dal quadro normativo di riferimento, tra il 15 e il 22%. Ciò dimostrerebbe l’errore in cui è incorsa la Commissione. Sostiene, inoltre, che l’Amministrazione avrebbe mostrato un atteggiamento ostruzionistico rispetto all’accesso ai documenti del fascicolo, reiteratamente richiesto.
11. Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti gravati, previa sospensione in via cautelare.
12. In data 17 febbraio 2022 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa e la Guardia di Finanza – Comando Generale, depositando una memoria difensiva e documentazione relativa al procedimento di causa, con cui si chiede la reiezione del ricorso.
13. In data 7 marzo 2022 il ricorrente ha depositato copia dell’avvenuta notifica del ricorso nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi.
14. In data 2 aprile 2022 il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria con la quale, nel ribadire le proprie doglianze, evidenzia la difformità di dati (peso, altezza, ecc.) e valutazioni attestate rispettivamente dalle strutture accreditate presso il SSN presso le quali ha effettuato gli esami e dalla Commissione di concorso. Difformità che avrebbero inciso sugli esiti della valutazione biompedenziometrica, rendendo falsata ed inattendibile la connessa misurazione della massa grassa corporea.
15. Con ordinanza n. 2318/2022 del 7 aprile 2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente ritenendo insussistente il fumus boni iuris .
16. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
17. Il ricorso è infondato e va respinto.
18. In primo luogo va considerato che in tema di procedure di selezione concorsuale, la giurisprudenza amministrativa, dalla quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, ha costantemente affermato in linea di principio che:
- le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d'altra parte, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili indici di inattendibilità;
- i requisiti di idoneità fisica devono essere posseduti al momento dell'accertamento in sede concorsuale. Ciò in quanto alcuni parametri fisici personali, tra i quali quelli influenzati dal peso, sono suscettibili di variare nel tempo, incidendo sul valore dell'indice di massa grassa;
- in sede di arruolamento del personale l'accertamento sulla idoneità psico-fisica dei canditati è, per detta ragione, irripetibile;
- in particolare, “ L'insussistenza della condizione di inidoneità al reclutamento per eccesso di massa grassa non può essere accertata mediante una verificazione, espletata a...mesi di distanza dalla visita in sede di procedura concorsuale, in quanto i requisiti di idoneità vanno valutati - pena la violazione della par condicio tra i candidati - al momento della visita medica ” (Consiglio di Stato sez. IV, 2 dicembre 2020, n. 7634);
19. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'esclusione del ricorrente non sia inficiata da vizi logico-valutativi, essendo stato il giudizio d'inidoneità dell’Amministrazione formulato all'esito di due accertamenti svolti, a distanza di circa due mesi e mezzo, con la medesima strumentazione e dal risultato sostanzialmente omogeneo:
- il primo, compiuto in data 29 settembre 2021, dalla Sottocommissione medica per il primo accertamento, che ha attestato una percentuale di massa grassa pari al 26,5%.
- il secondo, eseguito in data 15 dicembre 2021 dalla Sottocommissione per la visita medica di revisione, che ha accertato, utilizzando i medesimi macchinari della prima visita, una percentuale di massa grassa pari al 25,7%.
20. Tanto considerato, in entrambi i casi il ricorrente è stato giudicato non idoneo, per aver conseguito un punteggio relativamente alla massa grassa superiore, pur tenendo conto dello scostamento del 10%, ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con DPR n. 207 del 17 dicembre 2015, al limite normativamente previsto.
21. Come evidenziato dall’Amministrazione in sede difensiva, la rilevazione dei valori della massa grassa avviene utilizzando la medesima strumentazione in ossequio ad una serie di regole e disposizioni fissate dalla direttiva del Corpo attuativa del D.P.R. 207/2015, e che devono essere applicate, pertanto, da tutte le FF.AA. e di Polizia in occasione dell’effettuazione di tale tipologia di esami.
22. Il che spiega per quali ragioni l’effettuazione di tali rilevazioni mediante l’utilizzo di macchinari, metodiche, tarature, calibrature e parametri differenti può condurre, in taluni casi, come nella fattispecie in esame, a risultanze sostanzialmente diverse.
23. Da ciò, se ne può agevolmente inferire che le disomogeneità dei risultati conseguiti dal ricorrente in relazione al dato di causa, che di regola variano da struttura a struttura, possono dare luogo a difformità e diversità di valori rispetto alle risultanze di analoghi accertamenti condotti nell’ambito delle procedure reclutative nelle FF.AA. e di Polizia.
24. Ciò spiega per quale ragione gli esiti degli accertamenti effettuati dal ricorrente presso strutture diverse, sebbene accreditate con il SSN, oltre a risultare notevolmente disomogenei tra loro, come dimostra, in particolare, l’esito del 14 dicembre 2021 (17%) comparato con quello del 22 dicembre 2021 (22,8%), risultino anche disallineati rispetto agli accertamenti svolti in sede concorsuale, senza che ciò infici l’attendibilità di questi ultimi né da poterli ritenere affetti da rilevanti e manifeste abnormità (cfr. relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato, Cons. Stato, sez. IV, n. 117/2020 e n. 1640/2016; con riferimento ai reclutamenti nelle FF.AA. e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1720/2020; n. 5615/2017; n. 4038/2016; n. 2870/2016).
25. Per le richiamate argomentazioni il Collegio esclude la possibilità della richiesta CTU/ verificazione, posto che “ se si fondasse l'ammissione alla procedura su tale dato si metterebbe in crisi l'intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio "della infungibilità", anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti - che sarebbe permanentemente "esposto" ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l'Amministrazione ne promuove l'accertamento. Del resto è notorio che alcuni parametri fisici - e quelli influenzati dal peso in particolare - sono soggetti nel tempo a continue modificazioni ” (Cons. Stato, Sez. IV, 1 luglio 2020, n. 4228).
26. Per le ragioni esposte, ritiene il Collegio che non possa essere espresso un giudizio di inattendibilità della misurazione dell'indice di massa grassa del ricorrente eseguita, nelle due visite svolte, dalla Commissione di concorso.
27. Parimenti infondate risultano le doglianze con cui parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe assunto un contegno “ostruzionistico” l’accesso dello stesso agli atti concorsuali, atteso che dalla documentazione in atti risulta che l’Amministrazione ha correttamente operato, conformandosi, in base alla normativa vigente, alla necessità di procedere alla regolarizzazione, alle concrete modalità di esecuzione dell’accesso, alla determinazione del corrispettivo in caso di estrazione di copie, alla necessità che l’accesso, attesa la natura della documentazione di cui veniva richiesta l’ostensione, avvenisse presso il competente Ufficio del Centro di Reclutamento.
28. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
29. Le spese processuali, tenuto conto di tutte le circostanze della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le strutture sanitarie indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.