CA
Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/03/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1189 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
tra
elettivamente domiciliata in Barletta, viale Dante Parte_1
Alighieri n. 17, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bonadies, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliato in Roma, viale di Controparte_1
Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------ coatta amministrativa, Parte_2 contumace ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellate
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1286/20 del 14.9.20, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dei
[...] doveri propri dell'intermediario finanziario, e ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese giudiziali in favore di in Controparte_1 qualità di incorporante di mentre le ha compensate Controparte_2 nei rapporti tra e Controparte_1 [...]
. Parte_3
Con citazione del 28.9.20, la ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della propria domanda, con vittoria di spese.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ed Controparte_1 interponendo appello incidentale condizionato, in caso di accoglimento di quello principale, per sentirsi estromettere dal giudizio, unica legittimata passiva essendo Parte_3
, con vittoria di spese.
[...]
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 23 febbraio 2024, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 26.1.24 né a quella successiva, fissata ex art. 309 cpc, del 23.2.24.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n.
112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione Parte_1 del 28.9.20, avverso la sentenza n. 1286/20 del 14.9.20 emessa dal
Tribunale di Trani, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.