Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 96 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Pt_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Como, Via E.Pessina n. 8
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con l'Avv. CALABRIA MATTEO. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Lamezia Terme (Cz) Via G. Sinopoli n.53
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ATP
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 23 gennaio 2024, l' Parte_2
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Como,
[...]
contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo Controparte_1 effettuato ex art. 445 bis c.p.c. su ricorso dell'opposta, e chiedendo al Tribunale di
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
*** * *** contesta le risultanze della perizia depositata dal CTU nominato nell'ambito Pt_1 del procedimento per ATP promosso da ex art. 445 bis c.p.c., Controparte_1 perizia che si è conclusa con l'accertamento della sussistenza in capo all'interessato delle condizioni utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Secondo
l' in sede di consulenza, non sarebbero state correttamente Controparte_2 valutate la patologia del richiedente e la ricorrenza delle condizioni necessarie al riconoscimento del beneficio di cui si discute.
In particolare, l' deduce che “la CTU, disposta nella precedente fase Controparte_2 di giudizio, presenta insuperabili mende nella valutazione medico-sanitaria del richiedente. In particolare, la valutazione finale della relazione tecnica redatta dal Dott. nel Persona_1 procedimento per ATP R.G.L. 869/2023 pare fondarsi prioritariamente su poco persuasivi riscontri documentali. La dott.ssa presso l' di Como, inoltre, osserva che Persona_2 Pt_1
“Documentalmente, sino alla data del Giugno 2023, non si hanno riscontri di una necessità di accudimento in un soggetto (peraltro non paziente neoplastico) che, al novembre 2022 aveva un
Barthel Index di 90/100. La decorrenza quindi dalla data della domanda (12/2022) non risulta motivata (non sufficiente infatti il riferito dai familiari)”. Il CTU, Dott. dunque, ha Persona_1 trascurato ciò che è stato puntualmente rilevato dal medico dell' che smentisce, con specifici Pt_1 riferimenti fattuali, l'asserita, improbabile, grave disabilità del Sig. ”. CP_1
Le doglianze dell' , tuttavia, non possono essere condivise. Controparte_2
Chiamato a chiarimenti, l'Esperto del Tribunale ha evidenziato: “Si concorda con le osservazioni del CTP relativamente alla mancanza di riscontri documentali che evidenzino, al momento della presentazione della domanda, una condizione di assoluta incapacità a deambulare o a svolgere gli atti quotidiani della vita. Tuttavia è opportuno segnalare che: la lettera di dimissione dell' Ospedale Valduce - Recupero e Riabilitazione Funzionale in data 16.11.2022 evidenziava un quadro di TETRAPARESI IN DISTROFIA MIOTONICA DI STEINERT
2 DEFICIT DISVENTILATORIO RESTRITTIVO, DISLIPIDEMIA , DISFAGIA ,
EPISODI DI BRADICARDIA, ESITI DI TRAUMA CRANIO-ENCEFALICO. Si rilevava Scala Morse: (09/11/2022) - Tot. 30,00 - Medio rischio caduta;
tetraparesi ipostenia muscolatura glutea e antigravitaria arti inferiori- deficit stenico dei plantiflessori e dorsiflessori bilateralmente . Scala Barthel: (09/11/2022) - 90/100 - Dipendenza Minima, Autonomo nella cura di sè e nelle attività della vita quotidiana ma con facilitazioni Cammino possibile con walker 4 ruote . In data 06.06.2023 il paziente effettuava una visita Fisiatrica (dr.ssa ) Persona_3 presso UOC di Raibilitazione territoriale ASST Lariana, in cui veniva registrato un indice di
Barthel di 65/100. L'esame obiettivo rilevava :” vigile, collaborante, quadro di ipotonotrofia generalizzata, con predisposizioni ad adattamenti esegue i passaggi di postura ed i trasferimenti lentamente, possibile deambulazione con appoggio a deambulatore 4 ruote con vicinanza di una persona per elevato rischio di caduta a causa di improvvisa perdita di forza , con scarsa endurance e andatura a piccoli passi. Presenti mioclonie soprattutto emisoma di sinistra. Necessita di aiuto nell'igiene, vestizione della parte inferiore del corpo. Ora, considerando che la distrofia miotonica di
IN è una patologia ad andamento progressivo, risulta poco probabile che il paziente abbia subìto un rapido e improvviso peggioramento delle condizioni neurologiche nell'arco temporale di soli
6 mesi, ma è possibile che già nel Novembre 2022 fossero presenti gravi limitazioni del grado di autonomia. In merito alla specifica del CTP relativa ai requisiti necessari al riconoscimento dell'indennità di acompagnamento “...Per impossibilità s'intende l'incapacità assoluta - non la mera, anche grave, difficoltà - di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita. “. è evidente che il sig. risulti deambulante con ausili, ma questo elemento non indica la sussistenza Controparte_1 di una autonomia personale nella gestione della propria persona. Ciò è dimostrato dalle numerose cadute registrate che evidenziano come l'imprevedibilità del loro accadimento può attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera. Comunque, al momento delle operazioni peritali, svolte in data 25.10.2023 il Sig. presentava sicuramente uno stato di grave Controparte_1 difficoltà ad eseguire i passaggi posturali, nonché a camminare anche per brevi tragitti senza l'aiuto di un accompagnatore, per ipostenia ed instabilità con tendenza alla retropulsione;
nonché venivano rilevati tremori involontari con deficit della forza muscolare, limitazioni nei movimenti di flessione delle articolazioni interfalangee distali, con movimenti di prensione apprezzabilmente ipovalidi, ipoestesie delle estremità, che rendevano necessario il supporto di un accompagnatore per la vestizione.
In conclusione è indubbio che le condizioni cliniche pongono il Sig. in una netta Controparte_1 condizione di severa e marcata riduzione dell'autonomia personale soprattutto correlata alla sua età,
3 con la necessita di una attenzione assistenziale permanente continuativa e globale sia nella sua sfera personale che in quella di relazione e che, in assenza di evidenze documentali, devono essere riconosciute almeno dalla data di effettuazione delle operazioni peritali. Premesso quanto sopra ed in merito ai quesiti specifici si conclude che: il Sig. sulla base della Controparte_1 documentazione acquisita e delle valutazioni cliniche, è da ritenersi INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) in misura del 100%( cento per cento) e riconoscimento dei diritti di indennità di accompagnamento dalla data delle operazioni peritali , cioè dal 25.10.2023” (cfr. chiarimenti depositati in data
23 settembre 2024).
Da quanto verificato dal Consulente dell'Ufficio emerge che parte ricorrente non
è in grado di deambulare autonomamente in modo efficace né in sicurezza anche per brevi tragitti senza l'aiuto di un accompagnatore. A ciò si aggiunga che il nominato
CTU ha evidenziato la presenza di tremori involontari con deficit della forza muscolare, limitazioni nei movimenti di flessione delle articolazioni interfalangee distali, con movimenti di prensione apprezzabilmente ipovalidi, ipoestesie delle estremità, che rendevano necessario il supporto di un accompagnatore per la vestizione .Tanto basta per ritenere che il giudizio del CTU non sia la conseguenza di un'errata valutazione della patologia del periziando, bensì il risultato della corretta ponderazione delle ricadute sostanziali delle condizioni del ricorrente avuto specifico riguardo alla effettiva possibilità di deambulare utilmente e utilmente compiere gli atti quotidiani della vita.
*
Alla luce di quanto sin qui osservato, deve ritenersi che sia Controparte_1 soggetto in possesso dei requisiti di cui alla Legge 18/1980 e, segnatamente, “soggetto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”, e che tale condizione invalidante, in assenza di evidenze documentali, debba essere riconosciuta almeno dalla data di effettuazione delle operazioni peritali (cfr. Chiarimenti CTU).
L'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
*
4 La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in Pt_1 dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta che è “da ritenersi Controparte_1
INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(L.509/88 L. 124/98) in misura del 100% (cento per cento) e riconoscimento dei diritti di indennità di accompagnamento dalla data delle operazioni peritali , cioè dal 25.10.2023”.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 Pt_1 oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Calabria
Matteo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 1° aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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