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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1659/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1659/2019 R.G. pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Abbate, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Lucrezio Caro n. 50
PARTE OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Petillo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 36.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 460/2019, R.G. N. 1260/2019, emesso dal Tribunale di Lagonegro il 18/10/2019, su istanza della con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 65.332,00, Controparte_1
nonché spese e competenze della procedura monitoria, in forza del rapporto intercorso tra le parti relativo alla fornitura di servizi alberghieri. A sostegno della proposta opposizione deduceva:
pagina 1 di 6 l'integrale pagamento delle fatture emesse da relativamente ai servizi usufruiti;
Controparte_1
l'intervenuta deroga, per accordo inter partes, della pattuizione contenuta nella proposta di contratto del 21/08/2018 relativa alla fatturazione del c.d. “vuoto per pieno”, con conseguente inoperatività della stessa;
il pagamento relativo alle camere della struttura alberghiera effettivamente utilizzate, tanto che l'opposta aveva emesso fatture mensili contabilizzando i costi per le sole camere utilizzate. Eccepiva la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali, la nullità della condizione contrattuale
“vuoto per pieno” per ingannevole formulazione della proposta, eccessiva onerosità, squilibrio tra le prestazioni. Precisava, infine, che se la ricorrente avesse agito in maniera corretta, la Parte_1
avrebbe attivato per tempo i rimedi di cui agli artt. 1448 e 1467 c.c., con conseguente risoluzione del contratto.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: “a) Accertare e dichiarare che le parti hanno derogato la condizione vuoto per pieno di cui all'offerta del 21.08.2018; b) dichiarare nulla e priva di efficacia la condizione vuoto per pieno per violazione dei principi di correttezza e buona fede, ovvero per essere ingannevole la formulazione della proposta, ovvero, per eccessiva onerosità e sbilanciamento delle prestazioni in danno di per l'effetto; c) Revocare e dichiarare privo di efficacia il D.I. N. Pt_1
460/2019 R.G.1260/2019; d) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/04/2020, si costituiva in giudizio la società contestando l'avversa opposizione in quanto pretestuosa, infondata e, comunque, non CP_1
provata.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “A) Respingere l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e di cui all'atto di citazione notificato ad istanza di alla società in data Parte_1 Controparte_1
12.12.2019, poiché infondato in fatto e diritto e comunque non provate le ragioni e/o i motivi di cui allo stesso atto ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.; B) Per quanto sub. A, confermare il decreto ingiuntivo n. 460/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro – R.G. 1260/2019 del 18.10.2019, notificato all'opponente il 06.11.2019; C) Per quanto sub A e B condannare la società in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di Euro 65.332,00 come portata nel decreto ingiuntivo de quo oltre gli interessi nella misura maggiore ex D.lgs 192/2012 a far data dal 09.07.2019 quale momento di costituzione in mora dell'opponente, con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza del 02/03/2021, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
pagina 2 di 6 La causa, istruita mediante produzione documentale, subiva diversi rinvii in prosieguo precisazione delle conclusioni, motivati da esigenze di ruolo e, infine, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. emesso all'esito dell'udienza cartolare del 03/02/2025, veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione, per le ragioni che saranno ora esposte, non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento: per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 460/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro all'esito del procedimento iscritto al n. 1260/2019 R.G., deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Giova preliminarmente osservare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si istaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento del giudice, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi,
modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che l'azione proposta dalla va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento Controparte_1
contrattuale: la pretesa fatta valere dall'opposta, infatti, si fonda su di un contratto per la fornitura di servizi residenziali alberghieri stipulato dalle parti in data 21/08/2018.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
pagina 3 di 6 del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova
del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto
dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento
ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia
dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per
difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Ebbene, nel caso di specie la ha dato prova dell'esistenza del titolo (contratto del Controparte_1
21/08/2018) in virtù del quale è stata emessa la fattura n. 251 del 01/04/2019 (alla quale, peraltro, può riconoscersi valenza indiziaria) ed ha indicato con precisazione le singole prestazioni per le quali rivendica il diritto al compenso (cfr. all. 2 fascicolo monitorio).
Parte opponente, di converso, non ha provato quanto dedotto e cioè, da un lato, l'efficacia estintiva dei pagamenti effettuati per i servizi resi da controparte e, dall'altro, l'intervenuta deroga per accordo tra le parti alla c.d. clausola “vuoto per pieno” contenuta nel contratto posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1
Con riferimento alla prima eccezione, infatti, la circostanza che l'opponente abbia versato alla società opposta una somma pari ad € 39.608,00 non esclude la debenza dell'ulteriore somma di € 65.332,00: la stessa opponente, difatti, non contesta specificamente il riepilogo dei pagamenti dovuti allegata al fascicolo monitorio, documentazione dalla quale emerge che l'importo saldato dall'opponente corrisponde solo ad una quota della somma complessivamente dovuta dal , pari ad € Parte_1
104.940,00 in applicazione della clausola c.d. “vuoto per pieno”. Ebbene, come è noto, con tale pagina 4 di 6 tipologia di pattuizione, l'operatore turistico si impegna a pagare al fornitore l'importo integrale dei servizi acquistati, anche nel caso in cui questi non siano venduti ai clienti sotto forma di pacchetti turistici. In definitiva, con il contratto vuoto per pieno il rischio dell'invenduto grava in capo al
[...]
in quanto il gestore della struttura ha diritto al pagamento anche se i servizi offerti CP_2
(pernottamento, ecc.) non vengano poi venduti ai clienti finali. Con il contratto vuoto per pieno, dunque, il fornitore viene pagato per il semplice fatto di aver messo a disposizione (e, quindi, riservato) certi servizi ai possibili clienti del tour operator.
Al riguardo - venendo così alla seconda eccezione sollevata dal Gruppo PSC - la società opponente sostiene che le parti abbiano consensualmente stabilito di derogare alla suddetta pattuizione, il che sarebbe desumibile dal fatto che la società opposta ha emesso fatture mensili contabilizzando i costi per le sole camere effettivamente utilizzate.
Tale ricostruzione, tuttavia, appare priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo in alcun modo emerso in corso di giudizio che le parti abbiano inteso derogare all'accordo raggiunto con la stipula del contratto del 21 agosto 2018; né peraltro la circostanza che la abbia Controparte_1 contabilizzato di volta in volta i costi sostenuti per le camere effettivamente utilizzate dall'opponente può valere nel senso di ritenere che la società opposta abbia inteso derogare alla clausola “vuoto per pieno” o comunque rinunciare a parte del corrispettivo dovuto.
Priva di pregio appare, infine, l'eccezione di nullità del contratto sollevata dall'opponente, la quale ultima sostiene che l'offerta formulata da controparte sia “ingannevole” nella parte in cui essa si è limitata ad indicare il prezzo giornaliero delle camere singole e doppie senza esplicitare il prezzo totale mensile o per l'intero periodo.
Ed invero, posto che, come è noto, le ipotesi di nullità negoziale sono tassative, ed in mancanza di una norma che sancisca la nullità del contratto nel caso invocato da controparte, la relativa doglianza va senz'altro respinta, atteso, peraltro, che quand'anche la condotta di parte opposta fosse stata effettivamente contraria ai doveri di correttezza e buona fede imposti dall'ordinamento, ciò non avrebbe comunque potuto incidere sulla validità delle pattuizioni, esaurendosi sul piano della violazione di regole di comportamento.
A tutto quanto detto consegue l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono il principio della soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda desunto dalla somma ingiunta, con riduzione del
50% in ragione della scarsa complessità delle questioni di fatto e diritto trattate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 460/2019, emesso dal Tribunale di Lagonegro il 18/10/2019, dichiarandone la definitiva esecutività nei confronti di parte opponente;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che Controparte_1 liquida € 7.052,00 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 29/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1659/2019 R.G. pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Abbate, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Lucrezio Caro n. 50
PARTE OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Petillo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 36.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 460/2019, R.G. N. 1260/2019, emesso dal Tribunale di Lagonegro il 18/10/2019, su istanza della con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 65.332,00, Controparte_1
nonché spese e competenze della procedura monitoria, in forza del rapporto intercorso tra le parti relativo alla fornitura di servizi alberghieri. A sostegno della proposta opposizione deduceva:
pagina 1 di 6 l'integrale pagamento delle fatture emesse da relativamente ai servizi usufruiti;
Controparte_1
l'intervenuta deroga, per accordo inter partes, della pattuizione contenuta nella proposta di contratto del 21/08/2018 relativa alla fatturazione del c.d. “vuoto per pieno”, con conseguente inoperatività della stessa;
il pagamento relativo alle camere della struttura alberghiera effettivamente utilizzate, tanto che l'opposta aveva emesso fatture mensili contabilizzando i costi per le sole camere utilizzate. Eccepiva la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali, la nullità della condizione contrattuale
“vuoto per pieno” per ingannevole formulazione della proposta, eccessiva onerosità, squilibrio tra le prestazioni. Precisava, infine, che se la ricorrente avesse agito in maniera corretta, la Parte_1
avrebbe attivato per tempo i rimedi di cui agli artt. 1448 e 1467 c.c., con conseguente risoluzione del contratto.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: “a) Accertare e dichiarare che le parti hanno derogato la condizione vuoto per pieno di cui all'offerta del 21.08.2018; b) dichiarare nulla e priva di efficacia la condizione vuoto per pieno per violazione dei principi di correttezza e buona fede, ovvero per essere ingannevole la formulazione della proposta, ovvero, per eccessiva onerosità e sbilanciamento delle prestazioni in danno di per l'effetto; c) Revocare e dichiarare privo di efficacia il D.I. N. Pt_1
460/2019 R.G.1260/2019; d) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/04/2020, si costituiva in giudizio la società contestando l'avversa opposizione in quanto pretestuosa, infondata e, comunque, non CP_1
provata.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “A) Respingere l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e di cui all'atto di citazione notificato ad istanza di alla società in data Parte_1 Controparte_1
12.12.2019, poiché infondato in fatto e diritto e comunque non provate le ragioni e/o i motivi di cui allo stesso atto ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.; B) Per quanto sub. A, confermare il decreto ingiuntivo n. 460/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro – R.G. 1260/2019 del 18.10.2019, notificato all'opponente il 06.11.2019; C) Per quanto sub A e B condannare la società in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di Euro 65.332,00 come portata nel decreto ingiuntivo de quo oltre gli interessi nella misura maggiore ex D.lgs 192/2012 a far data dal 09.07.2019 quale momento di costituzione in mora dell'opponente, con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza del 02/03/2021, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
pagina 2 di 6 La causa, istruita mediante produzione documentale, subiva diversi rinvii in prosieguo precisazione delle conclusioni, motivati da esigenze di ruolo e, infine, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. emesso all'esito dell'udienza cartolare del 03/02/2025, veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione, per le ragioni che saranno ora esposte, non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento: per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 460/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro all'esito del procedimento iscritto al n. 1260/2019 R.G., deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Giova preliminarmente osservare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si istaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento del giudice, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi,
modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che l'azione proposta dalla va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento Controparte_1
contrattuale: la pretesa fatta valere dall'opposta, infatti, si fonda su di un contratto per la fornitura di servizi residenziali alberghieri stipulato dalle parti in data 21/08/2018.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
pagina 3 di 6 del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova
del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto
dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento
ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia
dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per
difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Ebbene, nel caso di specie la ha dato prova dell'esistenza del titolo (contratto del Controparte_1
21/08/2018) in virtù del quale è stata emessa la fattura n. 251 del 01/04/2019 (alla quale, peraltro, può riconoscersi valenza indiziaria) ed ha indicato con precisazione le singole prestazioni per le quali rivendica il diritto al compenso (cfr. all. 2 fascicolo monitorio).
Parte opponente, di converso, non ha provato quanto dedotto e cioè, da un lato, l'efficacia estintiva dei pagamenti effettuati per i servizi resi da controparte e, dall'altro, l'intervenuta deroga per accordo tra le parti alla c.d. clausola “vuoto per pieno” contenuta nel contratto posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1
Con riferimento alla prima eccezione, infatti, la circostanza che l'opponente abbia versato alla società opposta una somma pari ad € 39.608,00 non esclude la debenza dell'ulteriore somma di € 65.332,00: la stessa opponente, difatti, non contesta specificamente il riepilogo dei pagamenti dovuti allegata al fascicolo monitorio, documentazione dalla quale emerge che l'importo saldato dall'opponente corrisponde solo ad una quota della somma complessivamente dovuta dal , pari ad € Parte_1
104.940,00 in applicazione della clausola c.d. “vuoto per pieno”. Ebbene, come è noto, con tale pagina 4 di 6 tipologia di pattuizione, l'operatore turistico si impegna a pagare al fornitore l'importo integrale dei servizi acquistati, anche nel caso in cui questi non siano venduti ai clienti sotto forma di pacchetti turistici. In definitiva, con il contratto vuoto per pieno il rischio dell'invenduto grava in capo al
[...]
in quanto il gestore della struttura ha diritto al pagamento anche se i servizi offerti CP_2
(pernottamento, ecc.) non vengano poi venduti ai clienti finali. Con il contratto vuoto per pieno, dunque, il fornitore viene pagato per il semplice fatto di aver messo a disposizione (e, quindi, riservato) certi servizi ai possibili clienti del tour operator.
Al riguardo - venendo così alla seconda eccezione sollevata dal Gruppo PSC - la società opponente sostiene che le parti abbiano consensualmente stabilito di derogare alla suddetta pattuizione, il che sarebbe desumibile dal fatto che la società opposta ha emesso fatture mensili contabilizzando i costi per le sole camere effettivamente utilizzate.
Tale ricostruzione, tuttavia, appare priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo in alcun modo emerso in corso di giudizio che le parti abbiano inteso derogare all'accordo raggiunto con la stipula del contratto del 21 agosto 2018; né peraltro la circostanza che la abbia Controparte_1 contabilizzato di volta in volta i costi sostenuti per le camere effettivamente utilizzate dall'opponente può valere nel senso di ritenere che la società opposta abbia inteso derogare alla clausola “vuoto per pieno” o comunque rinunciare a parte del corrispettivo dovuto.
Priva di pregio appare, infine, l'eccezione di nullità del contratto sollevata dall'opponente, la quale ultima sostiene che l'offerta formulata da controparte sia “ingannevole” nella parte in cui essa si è limitata ad indicare il prezzo giornaliero delle camere singole e doppie senza esplicitare il prezzo totale mensile o per l'intero periodo.
Ed invero, posto che, come è noto, le ipotesi di nullità negoziale sono tassative, ed in mancanza di una norma che sancisca la nullità del contratto nel caso invocato da controparte, la relativa doglianza va senz'altro respinta, atteso, peraltro, che quand'anche la condotta di parte opposta fosse stata effettivamente contraria ai doveri di correttezza e buona fede imposti dall'ordinamento, ciò non avrebbe comunque potuto incidere sulla validità delle pattuizioni, esaurendosi sul piano della violazione di regole di comportamento.
A tutto quanto detto consegue l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono il principio della soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda desunto dalla somma ingiunta, con riduzione del
50% in ragione della scarsa complessità delle questioni di fatto e diritto trattate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 460/2019, emesso dal Tribunale di Lagonegro il 18/10/2019, dichiarandone la definitiva esecutività nei confronti di parte opponente;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che Controparte_1 liquida € 7.052,00 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 29/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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