Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01866/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02322/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Ruffini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO-Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- Imm., emesso in data 22 settembre 2021, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. -OMISSIS-rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 11 gennaio 2016;
di ogni altro atto o provvedimento del procedimento seguito ad esso, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, impugna il provvedimento emesso in data 22 settembre 2021, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. -OMISSIS-rilasciato in data 11 gennaio 2016.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
La Sezione, con ordinanza n. 45 del 14 gennaio 2022, ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 3 aprile 2025.
Con il primo motivo di ricorso, l’interessato sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato sulla base di un semplice automatismo discendente dalle condanne penali a suo carico, senza l’effettuazione di un adeguato giudizio di pericolosità sociale e senza bilanciamento degli interessi contrapposti. Viene pertanto dedotta la violazione dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999.
Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
In base all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Il precedente art. 4, comma 3, stabilisce a sua volta che <<Non è ammesso in Italia lo straniero […] che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite>>.
Dal combinato disposto di queste disposizioni si ricava che il permesso di soggiorno non può essere rinnovato se il titolare è persona socialmente pericolosa.
Ciò chiarito, va ora osservato che, contrariamente da quanto sostenuto nel ricorso, l’Amministrazione ha nella fattispecie compiuto una valutazione approfondita della situazione personale del ricorrente, della sua pericolosità, dei suoi legami familiari e del suo inserimento nel contesto sociale. La decisione di rifiutare il rinnovo del titolo di soggiorno è stata quindi assunta valutando adeguatamente i contrapposti interessi e formulando un giudizio di opportunità scevro da vizi logici il quale non può, per questa ragione, essere censurato da questo Giudice.
In proposito si deve rilevare che, nel provvedimento impugnato, si dà atto che il ricorrente, negli anni 1996, 1997 e 2000, ha subito tre sentenze di condanna per i reati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, porto d’armi abusivo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Si evince inoltre che, nell’anno 2019, lo stesso ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali; e che, nell’anno 2020, è stato arrestato in flagranza per i reati di violenza sessuale e minaccia commessi nei confronti di persona minorenne.
Questi fatti hanno indotto l’Autorità a ritenere che l’interessato abbia dimostrato di non accettare le comuni regole di convivenza civile.
L’Amministrazione ha tenuto conto dei legami familiari che si trovano in Italia ma, con un giudizio non inficiato da vizi logici, ha altresì rilevato che il ricorrente, per le ragioni anzidette, presenta una forte inclinazione delinquenziale che ne comporta l’attuale pericolosità sociale.
Si deve pertanto ritenere che nella fattispecie si sia proceduto ad una concreta valutazione della personalità del soggetto interessato; e che l’Amministrazione, lungi dal basare la propria decisione sul mero automatismo derivante dalle condanne penali, abbia formulato un concreto giudizio di pericolosità, bilanciando i contrapposti interessi e considerando recessive le esigenze di tutela dell’unità familiare rispetto all’interesse ad allontanare dallo Stato i soggetti socialmente pericolosi.
Per queste ragioni va ribadita l’infondatezza della censura in esame.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente rileva che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato con notevole ritardo, dopo quasi quattro anni dalla presentazione dell’istanza. Viene pertanto dedotta la violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Anche questa censura è infondata posto che, per costante orientamento giurisprudenziale, la violazione del termine di conclusione del procedimento non costituisce causa di illegittimità del provvedimento tardivo (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, sez. I, 18 settembre 2024, n. 1224).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere respinto.
Ritiene il Collegio che sussistano comunque giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.