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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/07/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2696/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2696 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 trattenuta in decisione il 6.03.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Pontedera, Corso
Principe Amedeo n. 33 presso lo studio dell'Avv. Amal Abu Awwad, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fausto Giglioli in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Pisa, Via D. Cavalca n. 45 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Luigi Benvenuto, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c. appellato
Oggetto: Comunione e Condominio.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione al D.I. n. 16 del 13.02.2016 con il quale il Giudice di Pace di San Miniato aveva ingiunto al Parte_2 il pagamento di € 926,22 in favore di , a titolo
[...] Controparte_1 di compensi per l'attività da quest'ultima svolta quale amministratrice di condominio. Nell'occasione, il aveva proposto opposizione eccependo, in rito, la Parte_1 nullità del D.I. opposto per incompetenza territoriale del Giudice di Pace di San Miniato
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria. Segnatamente, l'opposizione si fondava sulla responsabilità per mala gestio dell'amministratrice di condominio che, secondo la difesa opponente: - aveva indebitamente prelevato somme dal conto corrente condominiale senza fornire i relativi giustificativi di spesa;
- aveva omesso di convocare le assemblee condominiali e di approvare i rendiconti annuali;
- aveva omesso di consegnare tutta la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione condominiali, recando un danno alla condomina, quanto alle detrazioni dalla stessa Persona_1 richieste per l'efficientamento energetico.
Concludeva l'opponente per la revoca del D.I. opposto o, comunque, per la compensazione della somma ivi ingiunta con le somme spettanti in via riconvenzionale a titolo di restituzione dell'indebito e di risarcimento del danno.
La opposta insisteva per il riconoscimento del proprio diritto di credito CP_1 quale compenso per l'attività professionale svolta, deducendo il corretto adempimento alle obbligazioni assunte in qualità di amministratrice di condominio.
La causa di primo grado veniva istruita mediante CTU tesa a valutare la regolarità delle operazioni bancarie effettuate dall'amministratrice presso il conto corrente condominiale, nonché a valutare la rendicontazione dei lavori nell'interesse della condomina Persona_1
Al termine dell'istruttoria, con sentenza n. 40 del 10.02.2020 il Giudice di Pace di San
Miniato, ritenuta la propria competenza territoriale, rigettava integralmente l'opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale dell'opponente, condannando quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 22.07.2020, il Parte_2 ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone l'integrale
[...] riforma. L'appellante, nel dettaglio, ha lamentato la omessa/carente motivazione del giudice di prime cure, il quale avrebbe apoditticamente aderito alle conclusioni
“illogiche e lacunose” della CTU senza tenere in adeguata considerazione le osservazioni di parte e rigettando illegittimamente l'opposizione.
pag. 2/7 Con comparsa di costituzione del 20.11.2020 si è costituita in giudizio l'appellata
, ribadendo le difese svolte nel giudizio di primo grado circa la Controparte_1 correttezza del proprio operato e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
La causa – istruita per tabulas - è stata assegnata a questo giudice in data 9.01.2025 e, in seguito all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 6.03.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. La causa di primo grado verteva dell'accertamento del diritto al compenso maturato da , in qualità di amministratrice del condominio odierno Controparte_1 appellante, nel periodo dal maggio 2012 al marzo 2015 e, in particolare, dl diritto al compenso per l'attività professionale svolta nel corso dell'anno 2013, come da fattura n.
2 del 01.04.2014.
Il presente giudizio di gravame verte, in sostanza, di un unico motivo di appello con cui il ha lamentato la omessa/carente motivazione da Parte_3 parte del giudice di prime cure il quale, in tesi, avrebbe fatto proprie acriticamente le risultanze della CTU senza considerarne le incongruenze e le lacune, giungendo illegittimamente al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
3. Invero, l'onere di puntuale motivazione che grava sull'organo giudicante non può e non deve tradursi in una specifica e puntuale motivazione delle ragioni della condivisione (o meno) degli esiti dell'elaborato del CTU. Come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, “La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente;
apparenza che ricorre, come ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (ex multis, Cass. civ., sez. II, 19.07.2025, n. 20258).
pag. 3/7 E' vero che nel caso in cui le parti sollevino puntuali contestazioni all'elaborato peritale l'onere motivazionale del giudice è aggravato dall'esplicitazione delle ragioni che lo hanno condotto a disattendere tali osservazioni (la Suprema Corte, sul punto, ha affermato che “Qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. civ. sez. 1, 20.11.2023, n. 32069); tuttavia, si tratta di un onere che riguarda le sole questioni esaminate dal CTU, non anche quelle estranee all'accertamento peritale che la parte (o il suo CTP) ha, comunque, sottoposto al CTU o al giudice.
Nella fattispecie, le osservazioni del CTP della parte opponente erano tese a dimostrare una responsabilità dell'amministratore del condominio per mala gestio, questione che, di per sé, esulava dal quesito conferito al CTU, avendo natura giuridica e non tecnica.
La circostanza è stata posta in evidenza dallo stesso CTU, il quale - in sede di risposta alle osservazioni ricevute - ha dato atto che “il quesito formulato …omissis… non richiede un giudizio sull'intera gestione amministrativo-contabile della rag. CP_1
e ancora “l'esposizione effettuata dalla dott.ssa si fonda su presunzioni Persona_2 ed assunzioni di principio non del tutto verificabili”.
In tale contesto, il giudice di primo grado ha correttamente assolto all'onere di motivazione puntuale allo stesso incombente, in presenza di questioni giuridiche che, di evidenza, non facevano parte del quesito sottoposto al CTU.
4. In ogni caso, le motivazioni espresse dal giudice di prime cure circa la correttezza dell'operato dell'amministratore di condominio sono immuni da censure.
In particolare, con riferimento al primo quesito formulato, il CTU ha acclarato che ogni prelievo e/o trasferimento di denaro fatto dalla (o in favore della amministratrice) ha trovato riscontro nelle voci di spesa indicate in bilancio. Si vedano, a CP_1 titolo esemplificativo, i prelievi del 29.10.2013, del 04.02.2014 e del 04.04.2014 per complessivi € 1102,42, pari alle somme indicate in bilancio – sezione situazione patrimoniale e di cassa (doc. 17 opposta). Il bilancio consuntivo per il 2012 e quello preventivo del 2013 sono stati approvati all'assemblea del 16.04.2014, mentre quello pag. 4/7 consuntivo del 2014 risulta essere stato approvato in occasione dell'assemblea del
26.03.2015 (doc. 3 opponente), senza che alle approvazioni abbiano fatto seguito opposizioni o impugnazioni di alcuno dei condomini;
di talché ogni contestazione circa la debenza o meno delle somme ivi indicate risulta, ad oggi (come già nel giudizio di primo grado), tardiva (art. 1137 c.c.).
Inoltre, il CTU, pur in assenza di documentazione attestante gli avvenuti esborsi, ha verificato la corrispondenza di quanto prelevato dall'amministratore di condominio rispetto a quanto indicato in bilancio. Altra parte dei prelievi, quali quello del
27.10.2014 e del 10.11.2014 relativi rispettivamente alla fattura n. 24 del 01.10.2014 e agli adempimenti fiscali F24 (doc. 18 opposta), hanno poi trovato ampio riscontro per tabulas.
5. A fronte di tale ricostruzione dei rapporti patrimoniali, immune da vizi, risultano del tutto indimostrate le allegazioni della parte appellante circa la ventilata mala gestio dell'amministratrice, fonte di responsabilità risarcitoria. Segnatamente, il ha ventilato una lesione patrimoniale a danno della condomina Parte_1 [...]
con riferimento a detta domanda, correttamente il giudice di primo grado ha Per_1 escluso la legittimazione attiva del , talché è irrilevante l'assolvimento Parte_1
(o meno) dell'onere motivazionale da parte del giudice di primo grado circa l'adesione alle risultanze della CTU.
In proposito, è appena il caso di rammentare che il , quale centro autonomo Parte_1 di imputazione di interessi giuridicamente rilevanti, è dotato di legittimazione processuale che può accompagnarsi a quella dei singoli condomini in ragione della loro partecipazione;
viceversa, il non può agire in luogo dei condomini a tutela Parte_1 di diritti individuali direttamente riferibili ad uno di essi, difettando in questo caso un rapporto di rappresentanza necessaria a legittimare l'ente condominiale ad agire in giudizio.
Nel giudizio di primo grado il non ha ventilato un danno proprio, bensì Parte_1
l'ipotetico danno sofferto da uno dei condomini, soggetto terzo rispetto al giudizio, e ciò senza dimostrare che detto condomino abbia lamentato alcunché in merito alla documentazione ottenuta ai fini delle detrazioni fiscali, e senza che il medesimo condomino abbia agito per il risarcimento del danno.
pag. 5/7 6. Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere immune da censure anche la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale, introdotta dal medesimo in sede di opposizione. Non sussiste infatti alcun vizio di omessa Parte_1 motivazione, poiché i fatti dedotti a sostegno della domanda riconvenzionale sono i medesimi fatti allegati quali fatti estintivi del diritto di credito della e tutti CP_1 sono stati adeguatamente considerati dal giudice di pace, sul presupposto che l'infondatezza degli stessi valesse tanto a confermare il d.i. opposto quanto a rigettare la domanda riconvenzionale.
7. Attesa la soccombenza dell'opponente, che qui si conferma, correttamente le spese di lite sono state poste a carico del , in applicazione del principio generale Parte_1 di cui all'art. 91 c.p.c. (e non sussistendo motivi per addivenire alla compensazione).
Ancora, in punto di spese, il giudice di prime cure ha condannato la parte opponente al risarcimento del danno in favore della parte opposta per abuso dello strumento processuale, in applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
In merito a tale ultimo profilo si rileva che l'appellante, nel presente giudizio, ha censurato la condanna alle spese di lite e per responsabilità aggravata senza null'altro aggiungere sul punto, limitandosi ad una generica domanda di riforma della sentenza di primo grado anche in parte qua.
Dal momento che la soccombenza totale, già pronunciata in primo grado, è confermata per le medesime ragioni già esplicitate nella sentenza impugnata e che, pertanto,
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. era manifestamente infondata sin dal momento della sua introduzione (avendo il agito pur nella consapevolezza, ad esempio, che Parte_1 fossero decorsi i termini per impugnare il bilancio condominiale), va confermata la sanzione per abuso dello strumento processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
8. Al rigetto dell'appello consegue la integrale conferma della sentenza di primo grado.
9. Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico della parte appellante in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM
147/2022, del valore della controversia, dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
pag. 6/7 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza del Giudice di Pace di
San Miniato n. 40 del 10.02.2020, depositata il 13.2.2020 e pubblicata in pari data;
CONDANNA la parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA, infine, la parte appellante al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa il 31/7/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2696 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 trattenuta in decisione il 6.03.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Pontedera, Corso
Principe Amedeo n. 33 presso lo studio dell'Avv. Amal Abu Awwad, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fausto Giglioli in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Pisa, Via D. Cavalca n. 45 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Luigi Benvenuto, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c. appellato
Oggetto: Comunione e Condominio.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione al D.I. n. 16 del 13.02.2016 con il quale il Giudice di Pace di San Miniato aveva ingiunto al Parte_2 il pagamento di € 926,22 in favore di , a titolo
[...] Controparte_1 di compensi per l'attività da quest'ultima svolta quale amministratrice di condominio. Nell'occasione, il aveva proposto opposizione eccependo, in rito, la Parte_1 nullità del D.I. opposto per incompetenza territoriale del Giudice di Pace di San Miniato
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria. Segnatamente, l'opposizione si fondava sulla responsabilità per mala gestio dell'amministratrice di condominio che, secondo la difesa opponente: - aveva indebitamente prelevato somme dal conto corrente condominiale senza fornire i relativi giustificativi di spesa;
- aveva omesso di convocare le assemblee condominiali e di approvare i rendiconti annuali;
- aveva omesso di consegnare tutta la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione condominiali, recando un danno alla condomina, quanto alle detrazioni dalla stessa Persona_1 richieste per l'efficientamento energetico.
Concludeva l'opponente per la revoca del D.I. opposto o, comunque, per la compensazione della somma ivi ingiunta con le somme spettanti in via riconvenzionale a titolo di restituzione dell'indebito e di risarcimento del danno.
La opposta insisteva per il riconoscimento del proprio diritto di credito CP_1 quale compenso per l'attività professionale svolta, deducendo il corretto adempimento alle obbligazioni assunte in qualità di amministratrice di condominio.
La causa di primo grado veniva istruita mediante CTU tesa a valutare la regolarità delle operazioni bancarie effettuate dall'amministratrice presso il conto corrente condominiale, nonché a valutare la rendicontazione dei lavori nell'interesse della condomina Persona_1
Al termine dell'istruttoria, con sentenza n. 40 del 10.02.2020 il Giudice di Pace di San
Miniato, ritenuta la propria competenza territoriale, rigettava integralmente l'opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale dell'opponente, condannando quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 22.07.2020, il Parte_2 ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone l'integrale
[...] riforma. L'appellante, nel dettaglio, ha lamentato la omessa/carente motivazione del giudice di prime cure, il quale avrebbe apoditticamente aderito alle conclusioni
“illogiche e lacunose” della CTU senza tenere in adeguata considerazione le osservazioni di parte e rigettando illegittimamente l'opposizione.
pag. 2/7 Con comparsa di costituzione del 20.11.2020 si è costituita in giudizio l'appellata
, ribadendo le difese svolte nel giudizio di primo grado circa la Controparte_1 correttezza del proprio operato e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
La causa – istruita per tabulas - è stata assegnata a questo giudice in data 9.01.2025 e, in seguito all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 6.03.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. La causa di primo grado verteva dell'accertamento del diritto al compenso maturato da , in qualità di amministratrice del condominio odierno Controparte_1 appellante, nel periodo dal maggio 2012 al marzo 2015 e, in particolare, dl diritto al compenso per l'attività professionale svolta nel corso dell'anno 2013, come da fattura n.
2 del 01.04.2014.
Il presente giudizio di gravame verte, in sostanza, di un unico motivo di appello con cui il ha lamentato la omessa/carente motivazione da Parte_3 parte del giudice di prime cure il quale, in tesi, avrebbe fatto proprie acriticamente le risultanze della CTU senza considerarne le incongruenze e le lacune, giungendo illegittimamente al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
3. Invero, l'onere di puntuale motivazione che grava sull'organo giudicante non può e non deve tradursi in una specifica e puntuale motivazione delle ragioni della condivisione (o meno) degli esiti dell'elaborato del CTU. Come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, “La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente;
apparenza che ricorre, come ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (ex multis, Cass. civ., sez. II, 19.07.2025, n. 20258).
pag. 3/7 E' vero che nel caso in cui le parti sollevino puntuali contestazioni all'elaborato peritale l'onere motivazionale del giudice è aggravato dall'esplicitazione delle ragioni che lo hanno condotto a disattendere tali osservazioni (la Suprema Corte, sul punto, ha affermato che “Qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. civ. sez. 1, 20.11.2023, n. 32069); tuttavia, si tratta di un onere che riguarda le sole questioni esaminate dal CTU, non anche quelle estranee all'accertamento peritale che la parte (o il suo CTP) ha, comunque, sottoposto al CTU o al giudice.
Nella fattispecie, le osservazioni del CTP della parte opponente erano tese a dimostrare una responsabilità dell'amministratore del condominio per mala gestio, questione che, di per sé, esulava dal quesito conferito al CTU, avendo natura giuridica e non tecnica.
La circostanza è stata posta in evidenza dallo stesso CTU, il quale - in sede di risposta alle osservazioni ricevute - ha dato atto che “il quesito formulato …omissis… non richiede un giudizio sull'intera gestione amministrativo-contabile della rag. CP_1
e ancora “l'esposizione effettuata dalla dott.ssa si fonda su presunzioni Persona_2 ed assunzioni di principio non del tutto verificabili”.
In tale contesto, il giudice di primo grado ha correttamente assolto all'onere di motivazione puntuale allo stesso incombente, in presenza di questioni giuridiche che, di evidenza, non facevano parte del quesito sottoposto al CTU.
4. In ogni caso, le motivazioni espresse dal giudice di prime cure circa la correttezza dell'operato dell'amministratore di condominio sono immuni da censure.
In particolare, con riferimento al primo quesito formulato, il CTU ha acclarato che ogni prelievo e/o trasferimento di denaro fatto dalla (o in favore della amministratrice) ha trovato riscontro nelle voci di spesa indicate in bilancio. Si vedano, a CP_1 titolo esemplificativo, i prelievi del 29.10.2013, del 04.02.2014 e del 04.04.2014 per complessivi € 1102,42, pari alle somme indicate in bilancio – sezione situazione patrimoniale e di cassa (doc. 17 opposta). Il bilancio consuntivo per il 2012 e quello preventivo del 2013 sono stati approvati all'assemblea del 16.04.2014, mentre quello pag. 4/7 consuntivo del 2014 risulta essere stato approvato in occasione dell'assemblea del
26.03.2015 (doc. 3 opponente), senza che alle approvazioni abbiano fatto seguito opposizioni o impugnazioni di alcuno dei condomini;
di talché ogni contestazione circa la debenza o meno delle somme ivi indicate risulta, ad oggi (come già nel giudizio di primo grado), tardiva (art. 1137 c.c.).
Inoltre, il CTU, pur in assenza di documentazione attestante gli avvenuti esborsi, ha verificato la corrispondenza di quanto prelevato dall'amministratore di condominio rispetto a quanto indicato in bilancio. Altra parte dei prelievi, quali quello del
27.10.2014 e del 10.11.2014 relativi rispettivamente alla fattura n. 24 del 01.10.2014 e agli adempimenti fiscali F24 (doc. 18 opposta), hanno poi trovato ampio riscontro per tabulas.
5. A fronte di tale ricostruzione dei rapporti patrimoniali, immune da vizi, risultano del tutto indimostrate le allegazioni della parte appellante circa la ventilata mala gestio dell'amministratrice, fonte di responsabilità risarcitoria. Segnatamente, il ha ventilato una lesione patrimoniale a danno della condomina Parte_1 [...]
con riferimento a detta domanda, correttamente il giudice di primo grado ha Per_1 escluso la legittimazione attiva del , talché è irrilevante l'assolvimento Parte_1
(o meno) dell'onere motivazionale da parte del giudice di primo grado circa l'adesione alle risultanze della CTU.
In proposito, è appena il caso di rammentare che il , quale centro autonomo Parte_1 di imputazione di interessi giuridicamente rilevanti, è dotato di legittimazione processuale che può accompagnarsi a quella dei singoli condomini in ragione della loro partecipazione;
viceversa, il non può agire in luogo dei condomini a tutela Parte_1 di diritti individuali direttamente riferibili ad uno di essi, difettando in questo caso un rapporto di rappresentanza necessaria a legittimare l'ente condominiale ad agire in giudizio.
Nel giudizio di primo grado il non ha ventilato un danno proprio, bensì Parte_1
l'ipotetico danno sofferto da uno dei condomini, soggetto terzo rispetto al giudizio, e ciò senza dimostrare che detto condomino abbia lamentato alcunché in merito alla documentazione ottenuta ai fini delle detrazioni fiscali, e senza che il medesimo condomino abbia agito per il risarcimento del danno.
pag. 5/7 6. Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere immune da censure anche la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale, introdotta dal medesimo in sede di opposizione. Non sussiste infatti alcun vizio di omessa Parte_1 motivazione, poiché i fatti dedotti a sostegno della domanda riconvenzionale sono i medesimi fatti allegati quali fatti estintivi del diritto di credito della e tutti CP_1 sono stati adeguatamente considerati dal giudice di pace, sul presupposto che l'infondatezza degli stessi valesse tanto a confermare il d.i. opposto quanto a rigettare la domanda riconvenzionale.
7. Attesa la soccombenza dell'opponente, che qui si conferma, correttamente le spese di lite sono state poste a carico del , in applicazione del principio generale Parte_1 di cui all'art. 91 c.p.c. (e non sussistendo motivi per addivenire alla compensazione).
Ancora, in punto di spese, il giudice di prime cure ha condannato la parte opponente al risarcimento del danno in favore della parte opposta per abuso dello strumento processuale, in applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
In merito a tale ultimo profilo si rileva che l'appellante, nel presente giudizio, ha censurato la condanna alle spese di lite e per responsabilità aggravata senza null'altro aggiungere sul punto, limitandosi ad una generica domanda di riforma della sentenza di primo grado anche in parte qua.
Dal momento che la soccombenza totale, già pronunciata in primo grado, è confermata per le medesime ragioni già esplicitate nella sentenza impugnata e che, pertanto,
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. era manifestamente infondata sin dal momento della sua introduzione (avendo il agito pur nella consapevolezza, ad esempio, che Parte_1 fossero decorsi i termini per impugnare il bilancio condominiale), va confermata la sanzione per abuso dello strumento processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
8. Al rigetto dell'appello consegue la integrale conferma della sentenza di primo grado.
9. Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico della parte appellante in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM
147/2022, del valore della controversia, dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
pag. 6/7 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza del Giudice di Pace di
San Miniato n. 40 del 10.02.2020, depositata il 13.2.2020 e pubblicata in pari data;
CONDANNA la parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA, infine, la parte appellante al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa il 31/7/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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