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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 737/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 737 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- c.f. - elettivamente domiciliata per questo Parte_1 C.F._1 procedimento in Lamezia Terme (CZ), Via Galvani n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Aldo FERRARO – CF
- del Foro di Lamezia Terme, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in CodiceFiscale_2 calce al ricorso;
-parte ricorrente-
e
(c.f. ), in persona del e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dalla sola parte ricorrente in data 7 ottobre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2025, l'avv. – rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Aldo FERRARO – agendo nei riguardi del , in persona del suo Ministro pro- Controparte_1 tempore, proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione in materia di giustizia, emesso in data 28 maggio 2025 dal Giudice monocratico del Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del dott. Gian
AR NI, successivamente notificato in data 5 giugno 2025 (vedi in allegato), con il quale era stata disposta nei suoi riguardi la liquidazione dell'importo di € 820,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a titolo di compensi professionali ex art. 106 bis T.U.S.G. per l'attività difensiva prestata a favore della sig.ra imputata nel procedimento penale n° 2618/2014 R.G.N.R. Persona_1
Esponeva - in punto di fatto – di avere impugnato il citato decreto dal momento che la liquidazione per come adottata aveva avuto come presupposto che uno soltanto sarebbe stato il procedimento celebrato nei confronti dell'imputata, nonostante in esso fossero stati riuniti altri 5 procedimenti penali ciascuno dei quali, non
1 vertendosi in ipotesi di bis in idem, avrebbe avuto un'oggettività sua propria con diversità di imputazioni, di persone offese, e di conseguenza di parti civili in ciascuno di essi ritualmente costituite.
Aggiungeva che – ai fini della corretta ricostruzione del fatto – era necessario premettere che, nei confronti della sig.ra come dettagliatamente ricostruito nella richiesta di liquidazione, era stato celebrato, Persona_1 oltre al procedimento n. 2618/2014 R.G.N.R. al cui interno era stato appunto emesso l'impugnato decreto di liquidazione, anche gli ulteriori 5 procedimenti penali, ovvero:
1) proc. pen. n° 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.;
2) proc. pen. n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R.;
3) proc. pen. n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R.;
4) proc. pen. n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.;
5) proc. pen. n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R.
In ciascuno dei 5 citati procedimenti penali era stata sempre ammessa al patrocinio a spese Persona_1 dello Stato, con i provvedimenti resi rispettivamente il 15 giugno 2017 nel primo;
il 4 maggio 2017 nel secondo;
il 4 maggio 2017 nel terzo;
il 18 ottobre 2017 nel quarto;
ed in data 11 ottobre 2017 nel quinto (vedi in allegato), con la conseguenza che la ricorrente avrebbe ben potuto avanzare 6 diverse richieste di liquidazione dei suoi compensi professionali e coltivare 6 diversi procedimenti con analogo epilogo, avendo invece optato per la riunione dei tutti i procedimenti penali in uno solo.
La riunione processuale era stata infatti disposta - su istanza dello stesso difensore ricorrente - all'udienza del
20 febbraio 2020 per il procedimento n. 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R. (dopo la celebrazione di altre 3 udienze con apertura del dibattimento;
vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R. (dopo la celebrazione di altre 4 udienze, con articolazione di questioni preliminari a quella del 20/09/2018, vedi verbali in atti); all'udienza del 6 dicembre
2018 per il procedimento n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R dopo la celebrazione di altre 3 udienze, vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016
R.G.N.R (dopo la celebrazione di altre 3 udienze;
vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R (dopo la celebrazione di altre 3 udienze;
vedi verbali in atti).
Come detto, i reati contestati a nel procedimento penale n. 2618/2014 R.G.N.R. (quello Persona_1
“principale”, le cui imputazioni allegava al fascicolo processuale), ovverosia ben n. 37 episodi di truffa ai danni di altrettanti soggetti e 9 ipotesi di appropriazione indebita, erano diversi – e ciò sia nella qualificazione giuridica che nelle modalità di consumazione - da quelli contestati negli altri procedimenti, potendo pertanto ragionevolmente escludersi che essi avessero ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.
Ed infatti, erano stati nella specie contestati:
a) il reato di cui all'art. art. 646 commi 1 e 3 c.p. commesso nel settembre 2014 ai danni di Parte_2
e nel primo procedimento penale recante il n. 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.;
[...] Parte_3 vedi imputazioni in atti;
b) il reato di cui all'art. 640 commi 1 e 3 c.p. commesso il 07/12/2015 ai danni di nel secondo procedimento penale recante il n. 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R., Parte_4 vedi imputazioni in atti;
2 c) il reato di cui all'art. 640 commi 1 e 3 c.p. commesso dal 08/04/2014 al 28/05/2014 ai danni di Pt_5
nel terzo procedimento penale recante il n. 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R., vedi imputazioni
[...] in atti;
d) il reato di cui all'art. 640 commi 1 e 3 c.p. commesso il 02/07/2014 ai danni di nel Controparte_3 quarto procedimento penale recante il n. 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.; vedi imputazioni in atti;
e) il reato di cui all'art. 640 commi 1 e 3 e 55 comma 9 D.lgs. 231/2007 commesso dal 2014 ad aprile 2016 ai danni di , e art. 640 commi 1 e 3 e 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007 commesso dal dicembre Parte_6
2013 a febbraio 2016 ai danni di nel quinto procedimento penale recante il n. 897/2018 R.G.T. Parte_7
– n° 1935/2016 R.G.N.R.; vedi imputazioni in atti).
Nonostante ciò, il Giudice del dibattimento, “stante la mole degli atti”, aveva ritenuto di dovere liquidare esclusivamente per la “fase studio” i valori medi riducendoli, purtuttavia, del 50%, mentre per la “fase introduttiva” e per la “fase di discussione” ha provveduto a determinare il compenso applicando i valori minimi riducendo, poi, ulteriormente di 1/3 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pervenendo - così - alla liquidazione finale di € 820,00, oltre accessori oggetto del presente gravame.
Tutto ciò premesso in fatto, in punto di diritto chiedeva la revoca del provvedimento liquidatorio, contestando innanzitutto l'affermazione in virtù della quale il giudicante aveva affermato “di non poter aderire alla richiesta avanzata dal difensore di sommare, ai fini della liquidazione dei compensi, i singoli procedimenti successivamente riuniti in un unico procedimento, poiché, all'esito della riunione è stato celebrato un unico processo”, ritenendo – a suo modo di vedere sbrigativamente - che l'attività difensiva fosse stata espletata in un unico processo, concluso con declaratoria dell'estinzione del reato per esito positivo della prova operando la liquidazione delle sole fasi “studio” e “introduttiva” ma nulla riconoscendo rispetto all'attività professionale svolta nelle 16 udienze che avevano consentito la celebrazione di un simultaneus processus.
Così facendo, aveva dunque disatteso la norma di cui all'art. 12 del D.M. 55/2014, speculare a quella di cui all'art. 4 stesso D.M., secondo cui “Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto”.
Conseguentemente, poiché nel caso di specie ricorreva la ipotesi prevista dalla citata norma posto che la riunione aveva incrementato il numero delle imputazioni, aveva certamente errato il Giudice del Tribunale di
Lamezia Terme ad affermare che non sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione autonoma delle fasi di studio ed introduttiva espletate nei singoli procedimenti penali precedentemente alla riunione.
E ciò in quanto, la liquidazione dei compensi del difensore avrebbe dovuto avvenire per ciascuno dei 5 procedimenti riuniti esclusivamente per la “fase studio” e “fase introduttiva” fino al momento della disposta riunione, ed avrebbe dovuto essere riconosciuta la “fase studio” e la “fase introduttiva” anche nel procedimento principale “più antico”, per poi essere liquidata la “fase decisionale” (unica per tutti i procedimenti, quello
3 principale ed i 5 ad esso riuniti) con la maggiorazione ai sensi dell'art. 12 comma 2 D.M. 55/2014, per poi essere operata la riduzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Approccio metodologico, questo, convalidato dal consolidato insegnamento della Suprema Corte rispetto alle tariffe di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (e che trova applicazione anche con riferimento al D.M. 55/2014) laddove era stato affermato che “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (cfr. Cass. 10 novembre 2015, n. 22883; Cass., 3 settembre 2013, n.
20147 e Cass., 22 luglio 2009, n. 17095, citate a sostegno in atti;
ed ancora “la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. del 31/05/2022 n° 17693; nonché “la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa”, e ciò “in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. 9333/2024), ragion per cui chiedeva che - in applicazione del detto pacifico orientamento della Suprema Corte - la liquidazione dei compensi avrebbe dovuto essere pari ad €. 5.658,38 oltre accessori di legge, per come così di seguito precisato:
1) Proc. Pen. n° 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Totale €. 1.040,00
2) Proc. Pen. n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Totale €. 1.040,00
3) Proc. Pen. n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Totale €. 1.040,00
4) Proc. Pen. n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
5) Proc. Pen. n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Totale €. 1.040,00
Procedimento principale
N° 1150/2016 R.G.DIB. – n° 2618/2014 R.G.N.R.
4 Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Fase Decisionale €. 1.418,00
Totale €. 2.458,00
Riepilogo:
1) Proc. Pen. n° 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R. €. 1.040,00
2) Proc. Pen. n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R. €. 1.040,00
3) Proc. Pen. n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R. €. 1.040,00
4) Proc. Pen. n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R. €. 1.040,00
5) Proc. Pen. n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R. €. 1.040,00
Proc. Pen. N° 1150/2016 R.G.DIB. – n° 2618/2014 R.G.N.R. €. 2.458,00
Maggiorazione 30% sulla sola fase decisionale €. 425,40
Riduzione ex art. 106 bis DPR 115/2002 €. 2.425,02
Totale €. 5.658,38
Oltre a ciò, il Giudice monocratico aveva erroneamente liquidato i valori medi solamente in relazione alla fase di studio, mentre per le restanti fasi quelli minimi, mentre avrebbe sempre dovuto liquidare i valori medi, per ognuna delle fasi processuali in oggetto, tenuto conto della mole degli atti processuali, del numero delle imputazioni e delle udienze celebrate.
Tutto ciò premesso, lo stesso ricorreva al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme affinché Volesse fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. assegnando al ricorrente termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, a comparire innanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, all'udienza che sarà all'uopo fissata invitando il convenuto stesso a costituirsi nel termine di 10 (dieci) giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e così, in sua rituale presenza, ovvero dichiarata contumacia, sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis e giusta la narrativa del presente atto, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di € 5.658,38, oltre accessori di legge, così come sopra determinato, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale recante il n. 2618/2014
R.G.N.R., a cui sono stati riuniti i procedimenti penali n° 941/201448535 – 0968.201060 - P. IVA
.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.; n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R.; n° 1063/2017 P.IVA_2
R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R.; n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.; n° 897/2018 R.G.T. – n°
1935/2016 R.G.N.R. nonché condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro in via Gioacchino da Fiore
n. 34, alla refusione delle spese anche del presente procedimento, da quantificare con separata nota di riservato deposito (vedi ricorso in atti).
5 La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 7 ottobre 2025 a cura della sola parte ricorrente in previsione dell'udienza del 14 ottobre 2025 e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, precisava le conclusioni e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva effettivamente la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, nei limiti e con le precisazioni che ci si accinge ad illustrare.
È intanto pacifico che – nella vicenda in esame – il difensore ricorrente ha trattato, oltre al procedimento cd. principale - n. 2618/2014 R.G.N.R. al cui interno era stato appunto emesso l'impugnato decreto di liquidazione
- anche ulteriori 5 procedimenti penali, ovvero:
1) proc. pen. n° 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.;
2) proc. pen. n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R.;
3) proc. pen. n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R.;
4) proc. pen. n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.;
5) proc. pen. n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R.
È parimenti pacifico che – in ciascuno dei detti 5 citati procedimenti penali - era stata sempre Persona_1 ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, con provvedimenti resi rispettivamente il 15 giugno 2017 nel primo;
il 4 maggio 2017 nel secondo;
il 4 maggio 2017 nel terzo;
il 18 ottobre 2017 nel quarto;
ed in data 11 ottobre 2017 nel quinto (vedi in allegato), con la conseguenza che la ricorrente avrebbe
– per come da essa sostenuto nel ricorso in oggetto ben potuto avanzare 6 diverse richieste di liquidazione dei suoi compensi professionali e coltivare 6 diversi procedimenti con analogo epilogo, avendo invece optato per la riunione dei tutti i procedimenti penali in uno soltanto.
La riunione processuale era stata infatti disposta - su istanza dello stesso difensore ricorrente - all'udienza del
20 febbraio 2020 per il procedimento n. 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R. (dopo la celebrazione di altre 3 udienze con apertura del dibattimento;
vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R. (dopo la celebrazione di altre 4 udienze, con articolazione di questioni preliminari a quella del 20/09/2018, vedi verbali in atti); all'udienza del 6 dicembre
2018 per il procedimento n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R dopo la celebrazione di altre 3 udienze, vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016
R.G.N.R (dopo la celebrazione di altre 3 udienze;
vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R (dopo la celebrazione di altre 3 udienze;
vedi verbali in atti).
6 Il Giudice Monocratico – nella pronuncia del decreto impugnato – ha liquidato le somme asseritamente spettanti al difensore come se le attività riguardassero un unico processo unitario, stante la detta avvenuta e successiva riunione processuale e di ciò si lamenta appunto principalmente il ricorrente, assumendo che – pur a fronte di un compenso unitario per la fase di definizione del procedimento (fase decisionale), una volta intervenuta la riunione – le fase di studio ed introduttiva avrebbero dovuto essere liquidate separatamente – per ciascun processo.
L'eccezione è fondata e trova appiglio e fondamento nel costante, consolidato e condivisibile insegnamento della Suprema Corte rispetto alle tariffe di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (e che trova applicazione anche con riferimento al D.M. 55/2014) laddove si afferma che “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (cfr. Cass. 10 novembre 2015, n. 22883; Cass.,
3 settembre 2013, n. 20147 e Cass., 22 luglio 2009, n. 17095, citate a sostegno in atti;
ed ancora “la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. del 31/05/2022
n° 17693; nonché “la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa”, e ciò “in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. 9333/2024); ne deriva che la liquidazione deve avvenire per ciascuno dei cinque processi satellite.
Ritiene tuttavia lo scrivente che le fasi da riconoscere vadano contenute nei valori minimi, stante il carattere sostanzialmente unitario e ripetitivo delle questioni sottese;
dunque, nella misura complessiva di € 521,00 – di cui € 237,00 per la fase di studio ed € 284,00 per quella introduttiva – per un totale di € 2.605,00; per la complessità del procedimento una volta riunito la fase decisionale univa va invece determinata nella misura media pari ad € 1.418,00; il tutto per un totale di € 4.023,00 (€ 2.605,00 per le fasi di studio ed introduttive per i singoli processi, prima della riunione, ai valori minimi;
€ 1418,00 per la discussione finale – unitaria – ai valori medi); deve applicarsi la riduzione di 1/3 in applicazione del disposto di cui all'art. 106 bis del DPR n.
115/2002, per un totale di € 2.695,41,oltre accessori di legge, per effetto della pregressa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, ponendone il pagamento a carico dello Stato.
La natura della controversia, la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistenti, il parziale accoglimento della domanda, legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella persona del Presidente del Tribunale quale Giudice
Monocratico, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal Tribunale Penale monocratico di Lamezia Terme in data 8 maggio 2025, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF - nel procedimento Parte_1 C.F._1
7 penale a quo, nella misura complessiva pari ad € 2.695,41, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%,
IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 14/10/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 737 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- c.f. - elettivamente domiciliata per questo Parte_1 C.F._1 procedimento in Lamezia Terme (CZ), Via Galvani n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Aldo FERRARO – CF
- del Foro di Lamezia Terme, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in CodiceFiscale_2 calce al ricorso;
-parte ricorrente-
e
(c.f. ), in persona del e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dalla sola parte ricorrente in data 7 ottobre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2025, l'avv. – rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Aldo FERRARO – agendo nei riguardi del , in persona del suo Ministro pro- Controparte_1 tempore, proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione in materia di giustizia, emesso in data 28 maggio 2025 dal Giudice monocratico del Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del dott. Gian
AR NI, successivamente notificato in data 5 giugno 2025 (vedi in allegato), con il quale era stata disposta nei suoi riguardi la liquidazione dell'importo di € 820,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a titolo di compensi professionali ex art. 106 bis T.U.S.G. per l'attività difensiva prestata a favore della sig.ra imputata nel procedimento penale n° 2618/2014 R.G.N.R. Persona_1
Esponeva - in punto di fatto – di avere impugnato il citato decreto dal momento che la liquidazione per come adottata aveva avuto come presupposto che uno soltanto sarebbe stato il procedimento celebrato nei confronti dell'imputata, nonostante in esso fossero stati riuniti altri 5 procedimenti penali ciascuno dei quali, non
1 vertendosi in ipotesi di bis in idem, avrebbe avuto un'oggettività sua propria con diversità di imputazioni, di persone offese, e di conseguenza di parti civili in ciascuno di essi ritualmente costituite.
Aggiungeva che – ai fini della corretta ricostruzione del fatto – era necessario premettere che, nei confronti della sig.ra come dettagliatamente ricostruito nella richiesta di liquidazione, era stato celebrato, Persona_1 oltre al procedimento n. 2618/2014 R.G.N.R. al cui interno era stato appunto emesso l'impugnato decreto di liquidazione, anche gli ulteriori 5 procedimenti penali, ovvero:
1) proc. pen. n° 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.;
2) proc. pen. n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R.;
3) proc. pen. n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R.;
4) proc. pen. n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.;
5) proc. pen. n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R.
In ciascuno dei 5 citati procedimenti penali era stata sempre ammessa al patrocinio a spese Persona_1 dello Stato, con i provvedimenti resi rispettivamente il 15 giugno 2017 nel primo;
il 4 maggio 2017 nel secondo;
il 4 maggio 2017 nel terzo;
il 18 ottobre 2017 nel quarto;
ed in data 11 ottobre 2017 nel quinto (vedi in allegato), con la conseguenza che la ricorrente avrebbe ben potuto avanzare 6 diverse richieste di liquidazione dei suoi compensi professionali e coltivare 6 diversi procedimenti con analogo epilogo, avendo invece optato per la riunione dei tutti i procedimenti penali in uno solo.
La riunione processuale era stata infatti disposta - su istanza dello stesso difensore ricorrente - all'udienza del
20 febbraio 2020 per il procedimento n. 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R. (dopo la celebrazione di altre 3 udienze con apertura del dibattimento;
vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R. (dopo la celebrazione di altre 4 udienze, con articolazione di questioni preliminari a quella del 20/09/2018, vedi verbali in atti); all'udienza del 6 dicembre
2018 per il procedimento n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R dopo la celebrazione di altre 3 udienze, vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016
R.G.N.R (dopo la celebrazione di altre 3 udienze;
vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R (dopo la celebrazione di altre 3 udienze;
vedi verbali in atti).
Come detto, i reati contestati a nel procedimento penale n. 2618/2014 R.G.N.R. (quello Persona_1
“principale”, le cui imputazioni allegava al fascicolo processuale), ovverosia ben n. 37 episodi di truffa ai danni di altrettanti soggetti e 9 ipotesi di appropriazione indebita, erano diversi – e ciò sia nella qualificazione giuridica che nelle modalità di consumazione - da quelli contestati negli altri procedimenti, potendo pertanto ragionevolmente escludersi che essi avessero ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.
Ed infatti, erano stati nella specie contestati:
a) il reato di cui all'art. art. 646 commi 1 e 3 c.p. commesso nel settembre 2014 ai danni di Parte_2
e nel primo procedimento penale recante il n. 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.;
[...] Parte_3 vedi imputazioni in atti;
b) il reato di cui all'art. 640 commi 1 e 3 c.p. commesso il 07/12/2015 ai danni di nel secondo procedimento penale recante il n. 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R., Parte_4 vedi imputazioni in atti;
2 c) il reato di cui all'art. 640 commi 1 e 3 c.p. commesso dal 08/04/2014 al 28/05/2014 ai danni di Pt_5
nel terzo procedimento penale recante il n. 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R., vedi imputazioni
[...] in atti;
d) il reato di cui all'art. 640 commi 1 e 3 c.p. commesso il 02/07/2014 ai danni di nel Controparte_3 quarto procedimento penale recante il n. 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.; vedi imputazioni in atti;
e) il reato di cui all'art. 640 commi 1 e 3 e 55 comma 9 D.lgs. 231/2007 commesso dal 2014 ad aprile 2016 ai danni di , e art. 640 commi 1 e 3 e 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007 commesso dal dicembre Parte_6
2013 a febbraio 2016 ai danni di nel quinto procedimento penale recante il n. 897/2018 R.G.T. Parte_7
– n° 1935/2016 R.G.N.R.; vedi imputazioni in atti).
Nonostante ciò, il Giudice del dibattimento, “stante la mole degli atti”, aveva ritenuto di dovere liquidare esclusivamente per la “fase studio” i valori medi riducendoli, purtuttavia, del 50%, mentre per la “fase introduttiva” e per la “fase di discussione” ha provveduto a determinare il compenso applicando i valori minimi riducendo, poi, ulteriormente di 1/3 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pervenendo - così - alla liquidazione finale di € 820,00, oltre accessori oggetto del presente gravame.
Tutto ciò premesso in fatto, in punto di diritto chiedeva la revoca del provvedimento liquidatorio, contestando innanzitutto l'affermazione in virtù della quale il giudicante aveva affermato “di non poter aderire alla richiesta avanzata dal difensore di sommare, ai fini della liquidazione dei compensi, i singoli procedimenti successivamente riuniti in un unico procedimento, poiché, all'esito della riunione è stato celebrato un unico processo”, ritenendo – a suo modo di vedere sbrigativamente - che l'attività difensiva fosse stata espletata in un unico processo, concluso con declaratoria dell'estinzione del reato per esito positivo della prova operando la liquidazione delle sole fasi “studio” e “introduttiva” ma nulla riconoscendo rispetto all'attività professionale svolta nelle 16 udienze che avevano consentito la celebrazione di un simultaneus processus.
Così facendo, aveva dunque disatteso la norma di cui all'art. 12 del D.M. 55/2014, speculare a quella di cui all'art. 4 stesso D.M., secondo cui “Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto”.
Conseguentemente, poiché nel caso di specie ricorreva la ipotesi prevista dalla citata norma posto che la riunione aveva incrementato il numero delle imputazioni, aveva certamente errato il Giudice del Tribunale di
Lamezia Terme ad affermare che non sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione autonoma delle fasi di studio ed introduttiva espletate nei singoli procedimenti penali precedentemente alla riunione.
E ciò in quanto, la liquidazione dei compensi del difensore avrebbe dovuto avvenire per ciascuno dei 5 procedimenti riuniti esclusivamente per la “fase studio” e “fase introduttiva” fino al momento della disposta riunione, ed avrebbe dovuto essere riconosciuta la “fase studio” e la “fase introduttiva” anche nel procedimento principale “più antico”, per poi essere liquidata la “fase decisionale” (unica per tutti i procedimenti, quello
3 principale ed i 5 ad esso riuniti) con la maggiorazione ai sensi dell'art. 12 comma 2 D.M. 55/2014, per poi essere operata la riduzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Approccio metodologico, questo, convalidato dal consolidato insegnamento della Suprema Corte rispetto alle tariffe di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (e che trova applicazione anche con riferimento al D.M. 55/2014) laddove era stato affermato che “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (cfr. Cass. 10 novembre 2015, n. 22883; Cass., 3 settembre 2013, n.
20147 e Cass., 22 luglio 2009, n. 17095, citate a sostegno in atti;
ed ancora “la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. del 31/05/2022 n° 17693; nonché “la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa”, e ciò “in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. 9333/2024), ragion per cui chiedeva che - in applicazione del detto pacifico orientamento della Suprema Corte - la liquidazione dei compensi avrebbe dovuto essere pari ad €. 5.658,38 oltre accessori di legge, per come così di seguito precisato:
1) Proc. Pen. n° 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Totale €. 1.040,00
2) Proc. Pen. n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Totale €. 1.040,00
3) Proc. Pen. n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Totale €. 1.040,00
4) Proc. Pen. n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
5) Proc. Pen. n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R.
Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Totale €. 1.040,00
Procedimento principale
N° 1150/2016 R.G.DIB. – n° 2618/2014 R.G.N.R.
4 Fase di Studio €. 473,00
Fase Introduttiva €. 567,00
Fase Decisionale €. 1.418,00
Totale €. 2.458,00
Riepilogo:
1) Proc. Pen. n° 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R. €. 1.040,00
2) Proc. Pen. n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R. €. 1.040,00
3) Proc. Pen. n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R. €. 1.040,00
4) Proc. Pen. n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R. €. 1.040,00
5) Proc. Pen. n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R. €. 1.040,00
Proc. Pen. N° 1150/2016 R.G.DIB. – n° 2618/2014 R.G.N.R. €. 2.458,00
Maggiorazione 30% sulla sola fase decisionale €. 425,40
Riduzione ex art. 106 bis DPR 115/2002 €. 2.425,02
Totale €. 5.658,38
Oltre a ciò, il Giudice monocratico aveva erroneamente liquidato i valori medi solamente in relazione alla fase di studio, mentre per le restanti fasi quelli minimi, mentre avrebbe sempre dovuto liquidare i valori medi, per ognuna delle fasi processuali in oggetto, tenuto conto della mole degli atti processuali, del numero delle imputazioni e delle udienze celebrate.
Tutto ciò premesso, lo stesso ricorreva al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme affinché Volesse fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. assegnando al ricorrente termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, a comparire innanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, all'udienza che sarà all'uopo fissata invitando il convenuto stesso a costituirsi nel termine di 10 (dieci) giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e così, in sua rituale presenza, ovvero dichiarata contumacia, sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis e giusta la narrativa del presente atto, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di € 5.658,38, oltre accessori di legge, così come sopra determinato, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale recante il n. 2618/2014
R.G.N.R., a cui sono stati riuniti i procedimenti penali n° 941/201448535 – 0968.201060 - P. IVA
.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.; n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R.; n° 1063/2017 P.IVA_2
R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R.; n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.; n° 897/2018 R.G.T. – n°
1935/2016 R.G.N.R. nonché condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro in via Gioacchino da Fiore
n. 34, alla refusione delle spese anche del presente procedimento, da quantificare con separata nota di riservato deposito (vedi ricorso in atti).
5 La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 7 ottobre 2025 a cura della sola parte ricorrente in previsione dell'udienza del 14 ottobre 2025 e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, precisava le conclusioni e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva effettivamente la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, nei limiti e con le precisazioni che ci si accinge ad illustrare.
È intanto pacifico che – nella vicenda in esame – il difensore ricorrente ha trattato, oltre al procedimento cd. principale - n. 2618/2014 R.G.N.R. al cui interno era stato appunto emesso l'impugnato decreto di liquidazione
- anche ulteriori 5 procedimenti penali, ovvero:
1) proc. pen. n° 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R.;
2) proc. pen. n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R.;
3) proc. pen. n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R.;
4) proc. pen. n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016 R.G.N.R.;
5) proc. pen. n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R.
È parimenti pacifico che – in ciascuno dei detti 5 citati procedimenti penali - era stata sempre Persona_1 ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, con provvedimenti resi rispettivamente il 15 giugno 2017 nel primo;
il 4 maggio 2017 nel secondo;
il 4 maggio 2017 nel terzo;
il 18 ottobre 2017 nel quarto;
ed in data 11 ottobre 2017 nel quinto (vedi in allegato), con la conseguenza che la ricorrente avrebbe
– per come da essa sostenuto nel ricorso in oggetto ben potuto avanzare 6 diverse richieste di liquidazione dei suoi compensi professionali e coltivare 6 diversi procedimenti con analogo epilogo, avendo invece optato per la riunione dei tutti i procedimenti penali in uno soltanto.
La riunione processuale era stata infatti disposta - su istanza dello stesso difensore ricorrente - all'udienza del
20 febbraio 2020 per il procedimento n. 941/2017 R.G.T. – n° 476/2016 R.G.N.R. (dopo la celebrazione di altre 3 udienze con apertura del dibattimento;
vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 949/2017 R.G.T. – n° 104/2016 R.G.N.R. (dopo la celebrazione di altre 4 udienze, con articolazione di questioni preliminari a quella del 20/09/2018, vedi verbali in atti); all'udienza del 6 dicembre
2018 per il procedimento n° 1063/2017 R.G.T. – n° 2627/2015 R.G.N.R dopo la celebrazione di altre 3 udienze, vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 519/2018 R.G.T. – n° 1207/2016
R.G.N.R (dopo la celebrazione di altre 3 udienze;
vedi verbali in atti); all'udienza del 20 febbraio 2020 per il procedimento n° 897/2018 R.G.T. – n° 1935/2016 R.G.N.R (dopo la celebrazione di altre 3 udienze;
vedi verbali in atti).
6 Il Giudice Monocratico – nella pronuncia del decreto impugnato – ha liquidato le somme asseritamente spettanti al difensore come se le attività riguardassero un unico processo unitario, stante la detta avvenuta e successiva riunione processuale e di ciò si lamenta appunto principalmente il ricorrente, assumendo che – pur a fronte di un compenso unitario per la fase di definizione del procedimento (fase decisionale), una volta intervenuta la riunione – le fase di studio ed introduttiva avrebbero dovuto essere liquidate separatamente – per ciascun processo.
L'eccezione è fondata e trova appiglio e fondamento nel costante, consolidato e condivisibile insegnamento della Suprema Corte rispetto alle tariffe di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (e che trova applicazione anche con riferimento al D.M. 55/2014) laddove si afferma che “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (cfr. Cass. 10 novembre 2015, n. 22883; Cass.,
3 settembre 2013, n. 20147 e Cass., 22 luglio 2009, n. 17095, citate a sostegno in atti;
ed ancora “la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. del 31/05/2022
n° 17693; nonché “la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa”, e ciò “in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. 9333/2024); ne deriva che la liquidazione deve avvenire per ciascuno dei cinque processi satellite.
Ritiene tuttavia lo scrivente che le fasi da riconoscere vadano contenute nei valori minimi, stante il carattere sostanzialmente unitario e ripetitivo delle questioni sottese;
dunque, nella misura complessiva di € 521,00 – di cui € 237,00 per la fase di studio ed € 284,00 per quella introduttiva – per un totale di € 2.605,00; per la complessità del procedimento una volta riunito la fase decisionale univa va invece determinata nella misura media pari ad € 1.418,00; il tutto per un totale di € 4.023,00 (€ 2.605,00 per le fasi di studio ed introduttive per i singoli processi, prima della riunione, ai valori minimi;
€ 1418,00 per la discussione finale – unitaria – ai valori medi); deve applicarsi la riduzione di 1/3 in applicazione del disposto di cui all'art. 106 bis del DPR n.
115/2002, per un totale di € 2.695,41,oltre accessori di legge, per effetto della pregressa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, ponendone il pagamento a carico dello Stato.
La natura della controversia, la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistenti, il parziale accoglimento della domanda, legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella persona del Presidente del Tribunale quale Giudice
Monocratico, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal Tribunale Penale monocratico di Lamezia Terme in data 8 maggio 2025, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF - nel procedimento Parte_1 C.F._1
7 penale a quo, nella misura complessiva pari ad € 2.695,41, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%,
IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 14/10/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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