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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/12/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gagiotti Presidente dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.4.2024, assunto in decisione all'udienza in data 12.11.2025
e vertente tra
(CF: , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Monzese (MI) Via Santa Maria n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Amodeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Corso Indipendenza n. 20, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(CF: ), nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Poretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano (MI), Viale Brianza n. 31, giusta procura in atti;
RESISTENTE nonché nei confronti di
Avv. (C.F. ), quale curatore speciale dei minori , CP_2 C.F._3 Per_1 Per_2
e , in virtù di decreto di nomina del Tribunale dei Minorenni del 04.08.2022 nell'ambito
[...] Persona_3 del procedimento N. 1694/2022 R.G.E., rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Milano, Via Rugabella n. 1;
pagina 1 di 3 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 16.4.2024, così provvede: CP_1
I.Pronuncia la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 CP_1 matrimonio in Cologno Monzese in data 19.4.2008 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cologno Monzese al n. 20, parte I, anno 2008);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
pagina 2 di 3 III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
IV. Spese di lite al definitivo
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.12.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gagiotti Presidente dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.4.2024, assunto in decisione all'udienza in data 12.11.2025
e vertente tra
(CF: , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Monzese (MI) Via Santa Maria n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Amodeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Corso Indipendenza n. 20, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(CF: ), nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Poretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano (MI), Viale Brianza n. 31, giusta procura in atti;
RESISTENTE nonché nei confronti di
Avv. (C.F. ), quale curatore speciale dei minori , CP_2 C.F._3 Per_1 Per_2
e , in virtù di decreto di nomina del Tribunale dei Minorenni del 04.08.2022 nell'ambito
[...] Persona_3 del procedimento N. 1694/2022 R.G.E., rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Milano, Via Rugabella n. 1;
pagina 1 di 3 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 16.4.2024, così provvede: CP_1
I.Pronuncia la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 CP_1 matrimonio in Cologno Monzese in data 19.4.2008 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cologno Monzese al n. 20, parte I, anno 2008);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
pagina 2 di 3 III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
IV. Spese di lite al definitivo
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.12.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3