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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19652/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (CUI: 037ILG9), rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Alessandro Domenico Semeraro del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 29.4.2024, notificato il 23.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari/protezione speciale.
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 18.6.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniuge del cittadino nigeriano
[...]
il Questore di Torino, con provvedimento prot. nr. 689/2024, reso in data 29.4.2024 e CP_2
notificato il 23.5.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, in quanto la ricorrente non ha prodotto il certificato di idoneità alloggiativa, documento essenziale al rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 22.11.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 14.5.2025, durante la quale veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e parte attrice formulava le conclusioni;
la causa veniva dunque trattenuta in decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È utile rammentare che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 286/98 (rubricato
“permesso di soggiorno per motivi familiari”), a mente del quale il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato -tra le altre ipotesi- “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare” (comma 1, lett. c).
La citata norma richiama, pur implicitamente, l'art. 29 D.Lgs. 286/98, che disciplina i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare.
Nello specifico, la suddetta disposizione onera lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del ricongiungimento familiare, la disponibilità di:
a) un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Con riguardo al requisito reddituale, la norma precisa che “ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, comprovando la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel caso di specie sono stati versati agli atti documenti attestanti la sussistenza di un reddito minimo derivante da fonti lecite e rientrante nei parametri normativi (cfr. doc. 17, 18, 19, 20 e 21) e il rapporto di coniugio (cfr. doc. 3), nonché lo stato di famiglia e il certificato di residenza (cfr. doc.
23).
Quanto all'idoneità alloggiativa, la difesa ha rappresentato e documentato che l'intero nucleo familiare vive a Torino in via Daneo 20, presso un alloggio messo a disposizione dalla
[...]
rappresentando che tale fondazione non è legittimata a richiedere il certificato di Controparte_3
idoneità abitativa. In ogni caso, al riguardo, la richiedente è madre di quattro figli, due dei quali minori di anni 14: nel caso di specie, quindi, si applica l'art. 29, co. 3 d. lgs. 286/1998 secondo cui non è necessaria la produzione del certificato di idoneità alloggiativa, ma “è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”. Sul punto, la difesa ha depositato in atti la relativa dichiarazione (cfr. doc. 23).
In conclusione, l'istruttoria espletata consente di ritenere integrati i presupposti per il rilascio del permesso richiesto e il ricorso deve dunque essere accolto.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame delle domande presentate in via subordinata.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, tenuto conto che la documentazione inerente la condiziona abitativa della richiedente, idonea all'accoglimento del ricorso, è stata aggiornata solo nel corso della presente causa e, quindi, successivamente all'emanazione del provvedimento amministrativo di diniego (cfr. Cass Civ. n. 19947/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 29 e 30 D.Lvo
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio, in favore di Parte_1
nata a [...] il [...] (CUI: , del permesso di soggiorno per
[...] Nume_1
motivi familiari;
- Compensa le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 19.5.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19652/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (CUI: 037ILG9), rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Alessandro Domenico Semeraro del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 29.4.2024, notificato il 23.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari/protezione speciale.
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 18.6.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniuge del cittadino nigeriano
[...]
il Questore di Torino, con provvedimento prot. nr. 689/2024, reso in data 29.4.2024 e CP_2
notificato il 23.5.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, in quanto la ricorrente non ha prodotto il certificato di idoneità alloggiativa, documento essenziale al rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 22.11.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 14.5.2025, durante la quale veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e parte attrice formulava le conclusioni;
la causa veniva dunque trattenuta in decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È utile rammentare che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 286/98 (rubricato
“permesso di soggiorno per motivi familiari”), a mente del quale il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato -tra le altre ipotesi- “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare” (comma 1, lett. c).
La citata norma richiama, pur implicitamente, l'art. 29 D.Lgs. 286/98, che disciplina i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare.
Nello specifico, la suddetta disposizione onera lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del ricongiungimento familiare, la disponibilità di:
a) un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Con riguardo al requisito reddituale, la norma precisa che “ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, comprovando la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel caso di specie sono stati versati agli atti documenti attestanti la sussistenza di un reddito minimo derivante da fonti lecite e rientrante nei parametri normativi (cfr. doc. 17, 18, 19, 20 e 21) e il rapporto di coniugio (cfr. doc. 3), nonché lo stato di famiglia e il certificato di residenza (cfr. doc.
23).
Quanto all'idoneità alloggiativa, la difesa ha rappresentato e documentato che l'intero nucleo familiare vive a Torino in via Daneo 20, presso un alloggio messo a disposizione dalla
[...]
rappresentando che tale fondazione non è legittimata a richiedere il certificato di Controparte_3
idoneità abitativa. In ogni caso, al riguardo, la richiedente è madre di quattro figli, due dei quali minori di anni 14: nel caso di specie, quindi, si applica l'art. 29, co. 3 d. lgs. 286/1998 secondo cui non è necessaria la produzione del certificato di idoneità alloggiativa, ma “è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”. Sul punto, la difesa ha depositato in atti la relativa dichiarazione (cfr. doc. 23).
In conclusione, l'istruttoria espletata consente di ritenere integrati i presupposti per il rilascio del permesso richiesto e il ricorso deve dunque essere accolto.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame delle domande presentate in via subordinata.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, tenuto conto che la documentazione inerente la condiziona abitativa della richiedente, idonea all'accoglimento del ricorso, è stata aggiornata solo nel corso della presente causa e, quindi, successivamente all'emanazione del provvedimento amministrativo di diniego (cfr. Cass Civ. n. 19947/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 29 e 30 D.Lvo
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio, in favore di Parte_1
nata a [...] il [...] (CUI: , del permesso di soggiorno per
[...] Nume_1
motivi familiari;
- Compensa le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 19.5.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta