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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7744 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 25789/2024 R.G.;
premesso che con ordinanza del 16.9.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 28.10.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.11.2024 il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla in data 15.7.1997, ha dedotto: CP_2
- che in data 1.6.1999 ha presentato all' domanda (n. 633/LATT) di riscatto degli anni CP_1 accademici di durata legale attribuita al corso della conseguita laurea in ingegneria per gli anni dal 1/11/1988 al 1/11/1993;
- che l' , solo in data 9.8.2024 riscontrava tale istanza rappresentando che era decorso CP_1 il termine di prescrizione ordinaria;
- di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo. Sulla base di tali premesse, e contestando l'applicazione alla domanda di riscatto degli anni di laura della decadenza di cui all'art. 47 del DPR 639/70, ha così concluso:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al riscatto degli anni Parte_1 universitari di cui alla domanda amministrativa del 01/06/1999, limitatamente al periodo dal 1988 al 1993, corrispondente alla durata legale del corso di laurea in ingegneria
- per l'effetto, ordinare all di quantificare e comunicare al ricorrente l'ammontare CP_1 della relativa riserva matematica (calcolata alla data della domanda del 01/06/1999) e di conseguenza l'importo da corrispondere ed il termine per l'adempimento vinte le spese di lite.
1 All'udienza di discussione, preso atto della mancata notifica del ricorso a cura del ricorrente, la causa è stata rinviata ex art. 291 c.p.c.
CP_ All'esito della rinotifica del ricorso si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, eccependo la decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1970, ha concluso per il rigetto del ricorso.
***
La domanda è fondata.
Deve premettersi che è pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, oltre che risultante dalla documentazione in atti (cfr. doc. 1 della CP_ produzione attorea) che in data 1.6.1999 il ricorrente ha presentato all' domanda di riscatto degli anni di laurea.
Deve, inoltre, rilevarsi che, su invito del Tribunale, il ricorrente ha depositato certificazione della Università degli Studi Federico II di Napoli, da cui si evince che effettivamente: egli ha conseguito la laurea in ingegneria, per essersi iscritto al relativo corso di laurea nel 1988; che la durata legale di quest'ultimo all'epoca era di cinque anni.
Ciò posto, si rileva che l' si è limitato ad eccepire la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 CP_1 richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 20924/2018.
Orbene, ritiene il Tribunale di aderire alla più recente giurisprudenza di legittimità, condividendone le motivazioni, che ritiene che la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 non trova applicazione alla domanda di riscatto della laurea ai fini pensionistici.
In particolare, la Suprema Corte si è così pronunciata nella sentenza n. 13630/2020:
Va premesso che questa Corte ha in passato ritenuto che la domanda di riscatto del corso di laurea rientrerebbe senz'altro tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché ad essa sarebbe applicabile il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, fermo restando che la maturazione del termine non escluderebbe che il riscatto possa essere chiesto successivamente, ancorché con riferimento ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda (così Cass. n. 15521 del 2008; nello stesso senso, Cass. n. 20924 del 2018). Si tratta tuttavia di un'opzione interpretativa alla quale il Collegio non ritiene che possa essere data continuità, dal momento che, oltre ad essere stata affermata da Cass. n. 15521 del 2008 in modo affatto apodittico (e poi tralaticiamente richiamata da Cass. n. 20924 del 2018), appare difficilmente conciliabile sia con la lettera dell'art. 47, cit., sia con la sua ratio, quale è stata delineata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
2 Dal punto di vista letterale, infatti, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, assoggetta l'azione giudiziaria al termine di decadenza sia "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici" che "per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24"; ed è palese che la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi prima facie appartenente al novero delle controversie in materia di "trattamenti pensionistici", dal momento che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato (così Cass. nn. 18238 del 2002 e 16828 del 2019), e dunque attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell'evento protetto che dà titolo ai corrispondenti "trattamenti pensionistici", ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali (rectius, della corrispondente riserva matematica L. n. 1338 del 1962, ex art. 13) e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato. Vero è che, a partire da Cass. n. 1576 del 2013, un consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità ha affermato che nell'ambito delle controversie relative ai "trattamenti pensionistici" sono da includere anche quelle volte ad ottenere i benefici della rivalutazione contributiva previsti da leggi speciali (ad es., L. n. 113 del 1985, art. 9, comma 2; L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8), che attengono non al rapporto giuridico previdenziale propriamente inteso, bensì al rapporto contributivo (v., nello stesso senso, tra le numerose, Cass. nn. 7934 del 2014 e 12087 del 2017). E' però altrettanto vero che tale estensione è stata giustificata sul presupposto che, in quei casi, oggetto della domanda era il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia, che è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie e che consiste in una contribuzione figurativa attribuita a speciali categorie di lavoratori assicurati, tale di per sè sola da comportare un incremento del trattamento pensionistico futuro ovvero, a seconda dei casi, la rideterminazione del trattamento pensionistico in essere (così, specialmente, Cass. n. 12087 del 2017, cit., in motivazione). E se in casi del genere l'estensione del regime decadenziale appare affatto coerente con la ratio del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, cit., che - come più volte statuito da questa Corte di legittimità - è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011, 3990 del 2016, 28639 del 2018), altrettanto non può dirsi nel caso, che qui occupa, del riscatto, trattandosi di istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria e oneroso per l'istante che ne faccia domanda, che è tenuto a pagare il 50% della riserva matematica necessaria a generare la rendita pari alla quota di pensione che gli spetterebbe in relazione ai contributi omessi nel periodo degli studi per conseguire la laurea (v. L. n. 114 del 1974, art.
2-novies, che ha abrogato la L. n. 153 del 1969, art. 50).
3 Si deve piuttosto rilevare che di tale estraneità del riscatto rispetto sia al novero dei "trattamenti pensionistici" stricto sensu che all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare a totale carico del sistema previdenziale pubblico le provvidenze spettanti all'assicurato è riprova il fatto che le stesse pronunce, dianzi ricordate, che hanno affermato l'assoggettabilità delle controversie in materia di riscatto alla decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, cit., hanno comunque ritenuto di escludere per il diritto al riscatto ciò che invece della decadenza è conseguenza normale e indefettibile, ossia l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda (giurisprudenza consolidata: v. da ult. Cass. n. 21039 del 2018): che è, ovviamente, conclusione contraddittoria rispetto alla premessa dell'applicabilità del regime decadenziale, ma affatto ragionevole se, come invece deve essere riconosciuto, si muove dall'opposta premessa che, in casi del genere, la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, non trovi applicazione alcuna, potendosi a tutto concedere discorrere della natura essenziale o meno, ex art. 1457 c.c., del termine che, in esito all'accoglimento dell'istanza di riscatto, sia stato stabilito dall'ente previdenziale per il versamento della riserva matematica e della conseguente decadenza in cui sia incorso l'interessato che non l'abbia rispettato (cfr. in tal senso Cass. nn. 708 del 1992 e 16142 del 2002, dove peraltro la precisazione che, trattandosi di giudizio da effettuare alla stregua delle previsioni del D.M. 19 febbraio 1981, che è atto amministrativo non normativo, la relativa questione è censurabile per cassazione solo in relazione alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5).
Per tali motivi, la domanda deve essere accolta.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente al riscatto degli anni dal 1988 al 1993 relativi alla durata legale del corso di laurea in ingegneria, di cui alla domanda amministrativa dell'1.6.1999; b) per l'effetto, condanna l' di quantificare e comunicare al ricorrente l'ammontare della CP_1 relativa riserva matematica a suo carico, calcolata alla data della domanda del 01/06/1999 e, dunque, il conseguente l'importo da corrispondere all'Ente medesimo, nonché il termine per il relativo pagamento;
CP_ c) condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa e spese forfettizzate nella misura del 15%, nonché € 118,50 per contributo unificato.
Si comunichi.
In Napoli, il 28.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
4
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 25789/2024 R.G.;
premesso che con ordinanza del 16.9.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 28.10.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.11.2024 il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla in data 15.7.1997, ha dedotto: CP_2
- che in data 1.6.1999 ha presentato all' domanda (n. 633/LATT) di riscatto degli anni CP_1 accademici di durata legale attribuita al corso della conseguita laurea in ingegneria per gli anni dal 1/11/1988 al 1/11/1993;
- che l' , solo in data 9.8.2024 riscontrava tale istanza rappresentando che era decorso CP_1 il termine di prescrizione ordinaria;
- di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo. Sulla base di tali premesse, e contestando l'applicazione alla domanda di riscatto degli anni di laura della decadenza di cui all'art. 47 del DPR 639/70, ha così concluso:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al riscatto degli anni Parte_1 universitari di cui alla domanda amministrativa del 01/06/1999, limitatamente al periodo dal 1988 al 1993, corrispondente alla durata legale del corso di laurea in ingegneria
- per l'effetto, ordinare all di quantificare e comunicare al ricorrente l'ammontare CP_1 della relativa riserva matematica (calcolata alla data della domanda del 01/06/1999) e di conseguenza l'importo da corrispondere ed il termine per l'adempimento vinte le spese di lite.
1 All'udienza di discussione, preso atto della mancata notifica del ricorso a cura del ricorrente, la causa è stata rinviata ex art. 291 c.p.c.
CP_ All'esito della rinotifica del ricorso si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, eccependo la decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1970, ha concluso per il rigetto del ricorso.
***
La domanda è fondata.
Deve premettersi che è pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, oltre che risultante dalla documentazione in atti (cfr. doc. 1 della CP_ produzione attorea) che in data 1.6.1999 il ricorrente ha presentato all' domanda di riscatto degli anni di laurea.
Deve, inoltre, rilevarsi che, su invito del Tribunale, il ricorrente ha depositato certificazione della Università degli Studi Federico II di Napoli, da cui si evince che effettivamente: egli ha conseguito la laurea in ingegneria, per essersi iscritto al relativo corso di laurea nel 1988; che la durata legale di quest'ultimo all'epoca era di cinque anni.
Ciò posto, si rileva che l' si è limitato ad eccepire la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 CP_1 richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 20924/2018.
Orbene, ritiene il Tribunale di aderire alla più recente giurisprudenza di legittimità, condividendone le motivazioni, che ritiene che la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 non trova applicazione alla domanda di riscatto della laurea ai fini pensionistici.
In particolare, la Suprema Corte si è così pronunciata nella sentenza n. 13630/2020:
Va premesso che questa Corte ha in passato ritenuto che la domanda di riscatto del corso di laurea rientrerebbe senz'altro tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché ad essa sarebbe applicabile il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, fermo restando che la maturazione del termine non escluderebbe che il riscatto possa essere chiesto successivamente, ancorché con riferimento ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda (così Cass. n. 15521 del 2008; nello stesso senso, Cass. n. 20924 del 2018). Si tratta tuttavia di un'opzione interpretativa alla quale il Collegio non ritiene che possa essere data continuità, dal momento che, oltre ad essere stata affermata da Cass. n. 15521 del 2008 in modo affatto apodittico (e poi tralaticiamente richiamata da Cass. n. 20924 del 2018), appare difficilmente conciliabile sia con la lettera dell'art. 47, cit., sia con la sua ratio, quale è stata delineata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
2 Dal punto di vista letterale, infatti, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, assoggetta l'azione giudiziaria al termine di decadenza sia "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici" che "per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24"; ed è palese che la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi prima facie appartenente al novero delle controversie in materia di "trattamenti pensionistici", dal momento che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato (così Cass. nn. 18238 del 2002 e 16828 del 2019), e dunque attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell'evento protetto che dà titolo ai corrispondenti "trattamenti pensionistici", ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali (rectius, della corrispondente riserva matematica L. n. 1338 del 1962, ex art. 13) e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato. Vero è che, a partire da Cass. n. 1576 del 2013, un consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità ha affermato che nell'ambito delle controversie relative ai "trattamenti pensionistici" sono da includere anche quelle volte ad ottenere i benefici della rivalutazione contributiva previsti da leggi speciali (ad es., L. n. 113 del 1985, art. 9, comma 2; L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8), che attengono non al rapporto giuridico previdenziale propriamente inteso, bensì al rapporto contributivo (v., nello stesso senso, tra le numerose, Cass. nn. 7934 del 2014 e 12087 del 2017). E' però altrettanto vero che tale estensione è stata giustificata sul presupposto che, in quei casi, oggetto della domanda era il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia, che è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie e che consiste in una contribuzione figurativa attribuita a speciali categorie di lavoratori assicurati, tale di per sè sola da comportare un incremento del trattamento pensionistico futuro ovvero, a seconda dei casi, la rideterminazione del trattamento pensionistico in essere (così, specialmente, Cass. n. 12087 del 2017, cit., in motivazione). E se in casi del genere l'estensione del regime decadenziale appare affatto coerente con la ratio del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, cit., che - come più volte statuito da questa Corte di legittimità - è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011, 3990 del 2016, 28639 del 2018), altrettanto non può dirsi nel caso, che qui occupa, del riscatto, trattandosi di istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria e oneroso per l'istante che ne faccia domanda, che è tenuto a pagare il 50% della riserva matematica necessaria a generare la rendita pari alla quota di pensione che gli spetterebbe in relazione ai contributi omessi nel periodo degli studi per conseguire la laurea (v. L. n. 114 del 1974, art.
2-novies, che ha abrogato la L. n. 153 del 1969, art. 50).
3 Si deve piuttosto rilevare che di tale estraneità del riscatto rispetto sia al novero dei "trattamenti pensionistici" stricto sensu che all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare a totale carico del sistema previdenziale pubblico le provvidenze spettanti all'assicurato è riprova il fatto che le stesse pronunce, dianzi ricordate, che hanno affermato l'assoggettabilità delle controversie in materia di riscatto alla decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, cit., hanno comunque ritenuto di escludere per il diritto al riscatto ciò che invece della decadenza è conseguenza normale e indefettibile, ossia l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda (giurisprudenza consolidata: v. da ult. Cass. n. 21039 del 2018): che è, ovviamente, conclusione contraddittoria rispetto alla premessa dell'applicabilità del regime decadenziale, ma affatto ragionevole se, come invece deve essere riconosciuto, si muove dall'opposta premessa che, in casi del genere, la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, non trovi applicazione alcuna, potendosi a tutto concedere discorrere della natura essenziale o meno, ex art. 1457 c.c., del termine che, in esito all'accoglimento dell'istanza di riscatto, sia stato stabilito dall'ente previdenziale per il versamento della riserva matematica e della conseguente decadenza in cui sia incorso l'interessato che non l'abbia rispettato (cfr. in tal senso Cass. nn. 708 del 1992 e 16142 del 2002, dove peraltro la precisazione che, trattandosi di giudizio da effettuare alla stregua delle previsioni del D.M. 19 febbraio 1981, che è atto amministrativo non normativo, la relativa questione è censurabile per cassazione solo in relazione alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5).
Per tali motivi, la domanda deve essere accolta.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente al riscatto degli anni dal 1988 al 1993 relativi alla durata legale del corso di laurea in ingegneria, di cui alla domanda amministrativa dell'1.6.1999; b) per l'effetto, condanna l' di quantificare e comunicare al ricorrente l'ammontare della CP_1 relativa riserva matematica a suo carico, calcolata alla data della domanda del 01/06/1999 e, dunque, il conseguente l'importo da corrispondere all'Ente medesimo, nonché il termine per il relativo pagamento;
CP_ c) condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa e spese forfettizzate nella misura del 15%, nonché € 118,50 per contributo unificato.
Si comunichi.
In Napoli, il 28.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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