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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2910/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARTEL ANNAROSA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to FINI TERESA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in AZ MO (PN) il 05/10/1996, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza non definitiva sullo status n. 310/2024, pubblicata il
07/05/2024 e passata in giudicato il 10/12/2024 – R.G. 2910/2022- Tribunale
Ordinario di Pordenone;
1 con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], con il patrocino Persona_2
dell'avv.to ALBANESE SILVIO, nominato in corso di causa curatore speciale dei minori,
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/07/2025 e cioè “1. revocarsi la nomina del curatore speciale;
2. affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti f istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. assegnarsi la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza sita in Pordenone,
Via Stradelle n. 3, al padre;
4. mantenere un mandato di sostegno e vigilanza da parte del Servizio sociale competente per il Comune di Pordenone e la prosecuzione del percorso consultoriale (quest'ultimo su accesso volontario delle parti);
5. disporsi che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16,30) alla sera alle 20,30; a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera ore 21.00, compatibilmente con il lavoro a turni della sig.ra durante l'estate per 20 giorni, anche non Pt_1
2 consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività
natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al
7 gennaio. Per le festività pasquali: la metà comprensiva del giorno di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
6. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi permarranno con loro.
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento al padre in forma tracciabile entro il giorno 5 di ciascun mese dell'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio;
tuttavia, preso atto delle attuali condizioni economiche della signora sospendersi Pt_1
provvisoriamente l'assegno mensile fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino e comunque sino al 01/03/2026. Da tale data, il predetto assegno, qualora il reddito netto mensile (risultante dalla somma delle buste paga percepite nel corso dell'anno precedente e da qualunque altro reddito percepito al netto delle relative imposte e dichiarato (esclusi i rimborsi spese forfettari) suddivisa per 12) risulti minore di € 1.200,00, la signora Pt_1
corrisponderà al signor la somma di € 50,00 per ciascun figlio Al fine CP_1
di consentire il suddetto calcolo, la signora si farà parte diligente Pt_1
consegnando all'ex coniuge, entro il 20 gennaio di ogni anno, a partire dal2026, le buste paga dalla stessa percepite nel corso dell'anno precedente e qualunque altra documentazione atta a determinare il predetto reddito da cui resta espressamente escluso solo quanto percepito a titolo di canone dell'immobile di Udine sino a maggio 2025.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
7. disporsi che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio
3 stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data22 febbraio 2018;
8. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, così
come l'indennità INPS per il figlio se dovuta, mentre le detrazioni _1
fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
9. Il sig. si impegna a liberare dall'ipoteca l'immobile di Udine di CP_1
proprietà della signora Pt_1
10. Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 27/12/2022, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in AZ MO (PN) in data 05/10/1996; ha dedotto che dall'unione sono nati i figli e , in atti generalizzati _1 Per_2
e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha
chiesto, inoltre, una separazione con addebito in capo al convenuto;
ha chiesto l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente e stabile residenza presso la madre, con assegnazione della casa coniugale sita in Pordenone
(PN), Via Stradelle 3, di proprietà del marito;
ha chiesto che il padre veda e tenga i figli con tempi certi secondo quanto sarà ritenuto opportuno;
ha chiesto di disporre in capo al padre a titolo di mantenimento indiretto dei figli un assegno mensile pari ad una somma da determinarsi in corso di causa, con spese straordinarie da suddividere al 50% tra i genitori e assegno unico al
100% a favore della madre;
inoltre, ha richiesto un conferimento di incarico al
Consultorio competente.
Con provvedimento del 29/12/2022, il Presidente f.f. ha fissato udienza al
27/02/2023 e ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di
4 Pordenone di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli,
e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità. Ha, inoltre, disposto l'audizione indiretta dei minori (consentita dal vecchio rito), delegando il Consultorio familiare competente per il Comune di Pordenone, in persona di esperto psicologo,
affinché provveda all'audizione dei minori sopra generalizzati, previo accertamento delle loro capacità di discernimento ove minori di dodici anni e informandoli della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, che non rimarrà segreto, nonché del fatto che il Tribunale terrà conto del loro pensiero e che lo prenderà in considerazione insieme agli altri discorsi che ha ascoltato.
L'audizione è stata condotta sui seguenti temi: la percezione delle figure genitoriali e il rapporto e la frequentazione con i genitori, quanto tempo trascorrono e quali attività sono soliti svolgere con ciascun genitore;
l'opportunità o meno dell'attuale collocazione presso il padre o di altra modalità di frequentazione con ciascun genitore.
, nel costituirsi nel procedimento in data 13/02/2023, non Controparte_1
si è opposto alla domanda di separazione promossa dalla ricorrente;
ha chiesto, inoltre, di assegnarsi la casa coniugale di proprietà del convenuto alla moglie fino a quando la stessa non reperirà altra idonea abitazione da rinvenirsi entro e non oltre la fine dell'anno 2023, mentre il marito sarebbe rimasto nella seconda unità abitativa adiacente alla casa coniugale;
ogni coniuge provvederà alla manutenzione e alle spese di conduzione della casa assegnata;
ha chiesto un affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori,
secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con tempi di permanenza paritari tra i due genitori e con un calendario meglio dettagliato in comparsa;
5 ha dichiarato che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto dei figli minori nel periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascuno di loro, con spese straordinarie e assegno unico suddivisi al 50% tra i genitori,
beneficiando, infine delle detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%; ha dichiarato l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e, in conclusione, ha chiesto che per far fronte alla pesante rata mensile di mutuo garantito da ipoteca sulle proprietà dei coniugi, il canone di locazione dell'appartamento di Udine, di proprietà della moglie, sia utilizzato per concorrere al pagamento del suddetto mutuo fino al rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente, dopo di che tale canone verrà trattenuto dalla moglie.
In data 24/02/2023 è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emerso che gli operatori hanno dichiarato essere necessario stabilire delle regole chiare in ordine all'affidamento dei minori e alla loro collocazione,
tenendo conto, altresì, che i genitori, durante gli incontri individuali hanno espresso agli operatori la considerazione che sarebbe più opportuno avere domicili separati per evitare ogni forma di controllo e interferenza sulla vita dell'altro. In conclusione, hanno evidenziato, per favorire una crescita più
serena dei minori e meno coinvolta nel conflitto degli adulti, l'opportunità di un servizio educativo domiciliare che possa supportare i genitori nel costruire un nuovo equilibrio familiare senza sovraesporre i minori ai problemi della coppia.
All'esito dell'udienza del 27/02/2023, il Presidente f.f. si è riservato e,
successivamente, con ordinanza del 29/03/2023, ha sciolto la riserva disponendo che il Consultorio Distretto del Noncello espleti con urgenza l'ascolto delegato dei minori, secondo quanto già disposto con decreto del
29/12/2022, alla luce delle considerazioni come svolte in motivazione e ha aggiornato la causa all'udienza del 17/04/2023.
6 In data 14/04/2023 è stata acquisita relazione del Consultorio incaricato dalla quale si è evinto che permane una forte conflittualità tra le parti, stante però la collaborazione positiva in seguito all'episodio che ha visto il figlio _1
ricoverato in terapia intensiva d'urgenza presso l'Is. Burlo Garofalo di Trieste,
precisando che tale situazione ha fatto emergere inizialmente una mancata fiducia del convenuto verso le osservazioni della ricorrente sulla gravità
clinica del minore e, pertanto, ritenuta troppo apprensiva verso il minore;
ma,
successivamente il convenuto s'è dovuto ricredere, dichiarando fondate le osservazioni della ricorrente in merito allo stato di salute del minore. In
conclusione, gli operatori hanno dichiarato di ritenere maggiormente tutelante nei confronti dei minori la proposta a codesto Tribunale di disporre l'affido al
Servizio Sociale del comune di residenza (Pordenone), quale agente regolatore delle dinamiche familiari, fintanto che la coppia non raggiuga un sufficiente equilibrio nel nuovo assetto familiare, difficilmente raggiungile allo stato attuale delle cose rispetto, principalmente, alle questioni economiche ed abitative riportate da tutti i membri della famiglia. Dalla relazione del Servizio
Sociale allegata alla suddetta relazione del Consultorio, è emerso che è stato attivato il servizio di educativa territoriale (marzo-settembre 2022) con il consenso materno scritto e formalizzato e con il consenso paterno ottenuto telefonicamente, peraltro, solo dietro forte pressione degli operatori. Il
suddetto servizio è stato sospeso, in quanto poco incisivo rispetto ai reali bisogni dei minori e perché non rinnovabile senza il consenso di entrambi genitori. La questione che ha destato maggiore preoccupazione è stata quella sul versante sanitario, dove il padre non ha dato il consenso per la presa in carico del figlio al Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, _1
nonostante la prescrizione della PLS e l'appuntamento di prima visita già
fissato. Il convenuto, infatti, ha contattato direttamente il CUP chiedendo l'annullamento di tale prestazione;
inoltre, la gestione della figlia Per_2
7 presso la NPIA è apparsa discontinua e condizionata dal consenso paterno e dalla non volontà di accompagnarla ai colloqui.
All'esito dell'udienza del 17/04/2023, con ordinanza del 28/04/2023, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, “1.
Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affida i figli minori e , in atti generalizzati, Persona_1 Persona_2
ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Pordenone.
3. Dispone che i Servizi Sociali mantengano i minori collocati presso la casa familiare in misura paritaria con entrambi i genitori. Rimette all'Ente
affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici della competente Asl, di garantire una sollecita presa in carico dei minori per un sostegno psicologico e/o psicoterapeutico, volto a supportarli in tutte le loro necessità evolutive,
comprese quelle inerenti al profilo scolastico.
4. Nomina curatore speciale dei minori e , in Persona_1 Persona_2
atti generalizzati, l'Avv. Silvio Albanese del foro di Pordenone.
5. CONFERISCE al curatore speciale, ai sensi dell'art. 80, ultimo comma, c.p.c.
il potere di adottare, nell'interesse esclusivo dei minori, previa audizione dei
Servizi affidatari e dei genitori, le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico dei minori, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti,
sino alla revoca dell'incarico al curatore. Il curatore speciale e l'Ente
affidatario, per l'effetto, eserciteranno i poteri connessi con la responsabilità
genitoriale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità
8 sanitarie. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le altre scelte di straordinaria amministrazione, che eserciteranno congiuntamente, e per tutte le scelte di ordinaria amministrazione, per le quali potranno operare disgiuntamente.
6. Dispone che i figli minori stiano con i genitori secondo il seguente schema:
prima settimana – dalla domenica sera alle 19,00 alla domenica successiva alle
19,00 con la madre;
durante la settimana di competenza della madre, i minori staranno con il padre il martedì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola alle 20,30; seconda settimana – dalla domenica sera alle 19,00 alla domenica successiva alle 19,00 con il padre;
durante la settimana di competenza del padre, i minori staranno con la madre il martedì e il giovedì pomeriggio,
dall'uscita di scuola alle 20,30; visto l'impegno lavorativo della madre nei giorni feriali dalle 5,30 alle 9,30, nella settimana di competenza della madre, i figli saranno accompagnati a scuola dal padre o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, da persona di fiducia incaricata dai genitori.
7. Assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Pordenone,
Via Stradelle n. 3, alla madre fatta eccezione per la porzione di Parte_2
immobile multipiano, che sarà abitata dal padre che ne è Controparte_1
proprietario esclusivo, e della porzione cd. “dependance” che rimane nella disponibilità del padre , che ne è proprietario esclusivo. Controparte_1
8. DELEGA l'Ente affidatario per la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita dei minori con la madre e il padre, secondo quanto previsto al punto n. 6, prevedendo sin da subito l'inserimento di una figura educativa domiciliare, che possa sostenere il singolo genitore nell'espletamento di una più consona e tutelante funzione genitoriale.
9. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli.
10. Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed
9 avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018.
11. L'assegno unico universale e le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
12. DA' ATTO che la moglie ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento a proprio favore.
13. DISPONE che l'Ente affidatario riferisca a questo Ufficio sull'attività svolta entro il 30 ottobre 2023 e AUTORIZZA il curatore speciale al deposito di memoria di costituzione almeno dieci giorni prima della prossima udienza.
14. Dispone la prosecuzione dell'incarico già conferito al Consultorio familiare
Distretto del Noncello, assegnando termine per relazione di aggiornamento entro il 30 ottobre 2023”. Inoltre, ha nominato sé stessa Giudice istruttore e ha fissato udienza di comparizione e trattazione davanti a sé in data 20/11/2023.
Con ordinanza del 06/12/2023, il Giudice istruttore, per tutti i motivi paventati nelle premesse della suddetta ordinanza, in modifica e ad integrazione dei provvedimenti provvisori del 28/04/2023, fermo restando ogni altro provvedimento assunto in punto di affido dei minori, intervento dei Servizi
coinvolti e del Curatore speciale, nonché ripartizione delle spese straordinarie:
“1. dispone la collocazione prevalente dei figli presso il padre nella casa familiare;
2. revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Pordenone, Via Stradelle n.
3 (nella porzione specificata nella predetta ordinanza) alla moglie Parte_1
la quale se n'è già allontanata;
[...]
3. dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Pordenone, Via Stradelle
n. 3, con ogni arredo, pertinenza e porzione, al marito , che ne Controparte_1
è anche il proprietario;
4. dispone che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le
10 seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alla sera alle
20,30; a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
5. DELEGA l'Ente affidatario per la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita dei minori con la madre secondo quanto previsto al punto precedente, anche mediante l'inserimento/proseguimento di una figura educativa domiciliare;
6. dispone che la madre provveda al mantenimento dei figli in Parte_1
via indiretta, mediante versamento al padre dell'importo di Controparte_1
euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio) da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dal mese di novembre 2023, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
7. dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre in quanto collocatario prevalente, con decorrenza da novembre 2023, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
8. Conferma gli incarichi al Servizio affidatario e al Consultorio familiare
Distretto del Noncello, assegnando termine per una relazione di aggiornamento entro il 21 giugno 2024”. Inoltre, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; ha inviato le parti a depositare, unitamente alla seconda memoria, ove non in atti, documentazione fiscale e bancaria e/o
11 postale a decorrere dall'anno 2021, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
d) proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
f) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private. Infine, ha rinviato la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 28/06/2024 e ha rimesso, visto l'art. 709-bis c.p.c., dovendo il processo continuare per le questioni concernenti l'affido e il mantenimento della prole, la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo “status”, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, secondo comma, c.p.c., di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, ove le parti intendano esercitare tale facoltà, comunque prevista dalla legge.
Con ordinanza del 08/07/2024, il Giudice relatore, “preliminarmente, preso atto delle allarmanti condizioni di salute del minore in atti Persona_1
generalizzato, come documentate dal curatore speciale, approva e convalida l'operato sinora svolto dal curatore speciale, non ravvisandosi elementi contrari all'ordine pubblico e all'interesse superiore del minore e conferma, richiamando l'ordinanza del 28/04/2023, che i poteri del Curatore Speciale
siano da intendersi estesi a tutti i trattamenti medici e sanitari di cui _1
possa aver bisogno, compresa l'autorizzazione alle emotrasfusioni;
[...]
12 […]”, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato a tal fine l'udienza del 31/01/2025.
Con ordinanza del 20/06/2025, il Giudice relatore ha promosso una conciliazione della causa, tenendo conto di tutti gli atti e i documenti depositati in corso di causa, del seguente tenore: “1. revocarsi la nomina del curatore speciale;
2. affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. assegnarsi la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in sita in
Pordenone, Via Stradelle n. 3, al padre;
4. mantenere un mandato di sostegno e vigilanza da parte del Servizio sociale competente per il Comune di Pordenone e la prosecuzione del percorso consultoriale (quest'ultimo su accesso volontario delle parti);
5. disporsi che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16,30) alla sera alle 20,30; a fine settimana alternati, nella giornata del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 21.00; durante l'estate per 20
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori
13 possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
5. disporsi che la madre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento al padre dell'importo di euro 300,00 mensili (euro 150,00
a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dal raggiungimento dell'accordo. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
6. disporsi che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
7. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre,
mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
8. Spese di lite compensate”. Infine, ha rinviato la causa all'udienza del
12/09/2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali, in parte aderendo ad alcuni punti della proposta conciliativa, in parte integrando la stessa con nuovi patti e, all'udienza del 07/07/2025 (anticipata dal Giudice relatore stante l'accordo raggiunto dalle parti), tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
14 dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato. Le domande non espressamente riproposte nelle conclusioni
(come quella sull'addebito) devono intendersi rinunciate.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in AZ MO (PN), in CP_1
data 05/10/1996;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ZA CI (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 37, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
revoca il mandato al Curatore speciale Avv. Albanese Silvio;
dispone l'affido dei figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza
15 dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza sita in Pordenone, Via
Stradelle n. 3, al padre;
dispone la prosecuzione del mandato di sostegno e di vigilanza da parte del
Servizio sociale competente per il Comune di Pordenone e la prosecuzione del percorso consultoriale, quest'ultimo su accesso volontario delle parti;
dispone che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16,30) alla sera alle 20,30; a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera ore 21.00, compatibilmente con il lavoro a turni della sig.ra durante l'estate per 20 giorni, anche non Pt_1
consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività
natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7
gennaio. Per le festività pasquali: la metà comprensiva del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi permarranno con loro.
Dispone che la madre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento al padre in forma tracciabile entro il giorno 5 di ciascun mese dell'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio;
dato atto delle attuali condizioni economiche della signora sospende provvisoriamente, Pt_1
sull'accordo delle parti, l'assegno mensile fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino e comunque sino al 01/03/2026. Da tale data, il predetto assegno, qualora il reddito netto mensile (risultante dalla somma delle buste paga percepite nel corso dell'anno precedente e da qualunque altro reddito percepito al netto delle relative imposte e dichiarato (esclusi i rimborsi spese forfettari) suddivisa per 12) risulti minore di € 1.200,00, la signora Pt_1
16 corrisponderà al signor la somma di € 50,00 per ciascun figlio. Al fine CP_1
di consentire il suddetto calcolo, la signora si farà parte diligente Pt_1
consegnando all'ex coniuge, entro il 20 gennaio di ogni anno, a partire dal
2026, le buste paga dalla stessa percepite nel corso dell'anno precedente e qualunque altra documentazione atta a determinare il predetto reddito da cui resta espressamente escluso solo quanto percepito a titolo di canone dell'immobile di Udine sino a maggio 2025. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, così
come l'indennità INPS per il figlio se dovuta, mentre le detrazioni _1
fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
dà atto che il sig. si impegna a liberare dall'ipoteca l'immobile di CP_1
Udine di proprietà della signora Pt_1
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 17/07/2025
Si comunichi al Curatore speciale Avv. Albanese Silvio, al Servizio Sociale
del Comune di Pordenone e al Consultorio Familiare di Pordenone.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2910/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARTEL ANNAROSA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to FINI TERESA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in AZ MO (PN) il 05/10/1996, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza non definitiva sullo status n. 310/2024, pubblicata il
07/05/2024 e passata in giudicato il 10/12/2024 – R.G. 2910/2022- Tribunale
Ordinario di Pordenone;
1 con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], con il patrocino Persona_2
dell'avv.to ALBANESE SILVIO, nominato in corso di causa curatore speciale dei minori,
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/07/2025 e cioè “1. revocarsi la nomina del curatore speciale;
2. affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti f istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. assegnarsi la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza sita in Pordenone,
Via Stradelle n. 3, al padre;
4. mantenere un mandato di sostegno e vigilanza da parte del Servizio sociale competente per il Comune di Pordenone e la prosecuzione del percorso consultoriale (quest'ultimo su accesso volontario delle parti);
5. disporsi che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16,30) alla sera alle 20,30; a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera ore 21.00, compatibilmente con il lavoro a turni della sig.ra durante l'estate per 20 giorni, anche non Pt_1
2 consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività
natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al
7 gennaio. Per le festività pasquali: la metà comprensiva del giorno di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
6. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi permarranno con loro.
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento al padre in forma tracciabile entro il giorno 5 di ciascun mese dell'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio;
tuttavia, preso atto delle attuali condizioni economiche della signora sospendersi Pt_1
provvisoriamente l'assegno mensile fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino e comunque sino al 01/03/2026. Da tale data, il predetto assegno, qualora il reddito netto mensile (risultante dalla somma delle buste paga percepite nel corso dell'anno precedente e da qualunque altro reddito percepito al netto delle relative imposte e dichiarato (esclusi i rimborsi spese forfettari) suddivisa per 12) risulti minore di € 1.200,00, la signora Pt_1
corrisponderà al signor la somma di € 50,00 per ciascun figlio Al fine CP_1
di consentire il suddetto calcolo, la signora si farà parte diligente Pt_1
consegnando all'ex coniuge, entro il 20 gennaio di ogni anno, a partire dal2026, le buste paga dalla stessa percepite nel corso dell'anno precedente e qualunque altra documentazione atta a determinare il predetto reddito da cui resta espressamente escluso solo quanto percepito a titolo di canone dell'immobile di Udine sino a maggio 2025.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
7. disporsi che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio
3 stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data22 febbraio 2018;
8. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, così
come l'indennità INPS per il figlio se dovuta, mentre le detrazioni _1
fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
9. Il sig. si impegna a liberare dall'ipoteca l'immobile di Udine di CP_1
proprietà della signora Pt_1
10. Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 27/12/2022, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in AZ MO (PN) in data 05/10/1996; ha dedotto che dall'unione sono nati i figli e , in atti generalizzati _1 Per_2
e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha
chiesto, inoltre, una separazione con addebito in capo al convenuto;
ha chiesto l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente e stabile residenza presso la madre, con assegnazione della casa coniugale sita in Pordenone
(PN), Via Stradelle 3, di proprietà del marito;
ha chiesto che il padre veda e tenga i figli con tempi certi secondo quanto sarà ritenuto opportuno;
ha chiesto di disporre in capo al padre a titolo di mantenimento indiretto dei figli un assegno mensile pari ad una somma da determinarsi in corso di causa, con spese straordinarie da suddividere al 50% tra i genitori e assegno unico al
100% a favore della madre;
inoltre, ha richiesto un conferimento di incarico al
Consultorio competente.
Con provvedimento del 29/12/2022, il Presidente f.f. ha fissato udienza al
27/02/2023 e ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di
4 Pordenone di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli,
e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità. Ha, inoltre, disposto l'audizione indiretta dei minori (consentita dal vecchio rito), delegando il Consultorio familiare competente per il Comune di Pordenone, in persona di esperto psicologo,
affinché provveda all'audizione dei minori sopra generalizzati, previo accertamento delle loro capacità di discernimento ove minori di dodici anni e informandoli della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, che non rimarrà segreto, nonché del fatto che il Tribunale terrà conto del loro pensiero e che lo prenderà in considerazione insieme agli altri discorsi che ha ascoltato.
L'audizione è stata condotta sui seguenti temi: la percezione delle figure genitoriali e il rapporto e la frequentazione con i genitori, quanto tempo trascorrono e quali attività sono soliti svolgere con ciascun genitore;
l'opportunità o meno dell'attuale collocazione presso il padre o di altra modalità di frequentazione con ciascun genitore.
, nel costituirsi nel procedimento in data 13/02/2023, non Controparte_1
si è opposto alla domanda di separazione promossa dalla ricorrente;
ha chiesto, inoltre, di assegnarsi la casa coniugale di proprietà del convenuto alla moglie fino a quando la stessa non reperirà altra idonea abitazione da rinvenirsi entro e non oltre la fine dell'anno 2023, mentre il marito sarebbe rimasto nella seconda unità abitativa adiacente alla casa coniugale;
ogni coniuge provvederà alla manutenzione e alle spese di conduzione della casa assegnata;
ha chiesto un affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori,
secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con tempi di permanenza paritari tra i due genitori e con un calendario meglio dettagliato in comparsa;
5 ha dichiarato che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto dei figli minori nel periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascuno di loro, con spese straordinarie e assegno unico suddivisi al 50% tra i genitori,
beneficiando, infine delle detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%; ha dichiarato l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e, in conclusione, ha chiesto che per far fronte alla pesante rata mensile di mutuo garantito da ipoteca sulle proprietà dei coniugi, il canone di locazione dell'appartamento di Udine, di proprietà della moglie, sia utilizzato per concorrere al pagamento del suddetto mutuo fino al rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente, dopo di che tale canone verrà trattenuto dalla moglie.
In data 24/02/2023 è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emerso che gli operatori hanno dichiarato essere necessario stabilire delle regole chiare in ordine all'affidamento dei minori e alla loro collocazione,
tenendo conto, altresì, che i genitori, durante gli incontri individuali hanno espresso agli operatori la considerazione che sarebbe più opportuno avere domicili separati per evitare ogni forma di controllo e interferenza sulla vita dell'altro. In conclusione, hanno evidenziato, per favorire una crescita più
serena dei minori e meno coinvolta nel conflitto degli adulti, l'opportunità di un servizio educativo domiciliare che possa supportare i genitori nel costruire un nuovo equilibrio familiare senza sovraesporre i minori ai problemi della coppia.
All'esito dell'udienza del 27/02/2023, il Presidente f.f. si è riservato e,
successivamente, con ordinanza del 29/03/2023, ha sciolto la riserva disponendo che il Consultorio Distretto del Noncello espleti con urgenza l'ascolto delegato dei minori, secondo quanto già disposto con decreto del
29/12/2022, alla luce delle considerazioni come svolte in motivazione e ha aggiornato la causa all'udienza del 17/04/2023.
6 In data 14/04/2023 è stata acquisita relazione del Consultorio incaricato dalla quale si è evinto che permane una forte conflittualità tra le parti, stante però la collaborazione positiva in seguito all'episodio che ha visto il figlio _1
ricoverato in terapia intensiva d'urgenza presso l'Is. Burlo Garofalo di Trieste,
precisando che tale situazione ha fatto emergere inizialmente una mancata fiducia del convenuto verso le osservazioni della ricorrente sulla gravità
clinica del minore e, pertanto, ritenuta troppo apprensiva verso il minore;
ma,
successivamente il convenuto s'è dovuto ricredere, dichiarando fondate le osservazioni della ricorrente in merito allo stato di salute del minore. In
conclusione, gli operatori hanno dichiarato di ritenere maggiormente tutelante nei confronti dei minori la proposta a codesto Tribunale di disporre l'affido al
Servizio Sociale del comune di residenza (Pordenone), quale agente regolatore delle dinamiche familiari, fintanto che la coppia non raggiuga un sufficiente equilibrio nel nuovo assetto familiare, difficilmente raggiungile allo stato attuale delle cose rispetto, principalmente, alle questioni economiche ed abitative riportate da tutti i membri della famiglia. Dalla relazione del Servizio
Sociale allegata alla suddetta relazione del Consultorio, è emerso che è stato attivato il servizio di educativa territoriale (marzo-settembre 2022) con il consenso materno scritto e formalizzato e con il consenso paterno ottenuto telefonicamente, peraltro, solo dietro forte pressione degli operatori. Il
suddetto servizio è stato sospeso, in quanto poco incisivo rispetto ai reali bisogni dei minori e perché non rinnovabile senza il consenso di entrambi genitori. La questione che ha destato maggiore preoccupazione è stata quella sul versante sanitario, dove il padre non ha dato il consenso per la presa in carico del figlio al Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, _1
nonostante la prescrizione della PLS e l'appuntamento di prima visita già
fissato. Il convenuto, infatti, ha contattato direttamente il CUP chiedendo l'annullamento di tale prestazione;
inoltre, la gestione della figlia Per_2
7 presso la NPIA è apparsa discontinua e condizionata dal consenso paterno e dalla non volontà di accompagnarla ai colloqui.
All'esito dell'udienza del 17/04/2023, con ordinanza del 28/04/2023, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, “1.
Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affida i figli minori e , in atti generalizzati, Persona_1 Persona_2
ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Pordenone.
3. Dispone che i Servizi Sociali mantengano i minori collocati presso la casa familiare in misura paritaria con entrambi i genitori. Rimette all'Ente
affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici della competente Asl, di garantire una sollecita presa in carico dei minori per un sostegno psicologico e/o psicoterapeutico, volto a supportarli in tutte le loro necessità evolutive,
comprese quelle inerenti al profilo scolastico.
4. Nomina curatore speciale dei minori e , in Persona_1 Persona_2
atti generalizzati, l'Avv. Silvio Albanese del foro di Pordenone.
5. CONFERISCE al curatore speciale, ai sensi dell'art. 80, ultimo comma, c.p.c.
il potere di adottare, nell'interesse esclusivo dei minori, previa audizione dei
Servizi affidatari e dei genitori, le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico dei minori, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti,
sino alla revoca dell'incarico al curatore. Il curatore speciale e l'Ente
affidatario, per l'effetto, eserciteranno i poteri connessi con la responsabilità
genitoriale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità
8 sanitarie. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le altre scelte di straordinaria amministrazione, che eserciteranno congiuntamente, e per tutte le scelte di ordinaria amministrazione, per le quali potranno operare disgiuntamente.
6. Dispone che i figli minori stiano con i genitori secondo il seguente schema:
prima settimana – dalla domenica sera alle 19,00 alla domenica successiva alle
19,00 con la madre;
durante la settimana di competenza della madre, i minori staranno con il padre il martedì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola alle 20,30; seconda settimana – dalla domenica sera alle 19,00 alla domenica successiva alle 19,00 con il padre;
durante la settimana di competenza del padre, i minori staranno con la madre il martedì e il giovedì pomeriggio,
dall'uscita di scuola alle 20,30; visto l'impegno lavorativo della madre nei giorni feriali dalle 5,30 alle 9,30, nella settimana di competenza della madre, i figli saranno accompagnati a scuola dal padre o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, da persona di fiducia incaricata dai genitori.
7. Assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Pordenone,
Via Stradelle n. 3, alla madre fatta eccezione per la porzione di Parte_2
immobile multipiano, che sarà abitata dal padre che ne è Controparte_1
proprietario esclusivo, e della porzione cd. “dependance” che rimane nella disponibilità del padre , che ne è proprietario esclusivo. Controparte_1
8. DELEGA l'Ente affidatario per la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita dei minori con la madre e il padre, secondo quanto previsto al punto n. 6, prevedendo sin da subito l'inserimento di una figura educativa domiciliare, che possa sostenere il singolo genitore nell'espletamento di una più consona e tutelante funzione genitoriale.
9. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli.
10. Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed
9 avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018.
11. L'assegno unico universale e le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
12. DA' ATTO che la moglie ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento a proprio favore.
13. DISPONE che l'Ente affidatario riferisca a questo Ufficio sull'attività svolta entro il 30 ottobre 2023 e AUTORIZZA il curatore speciale al deposito di memoria di costituzione almeno dieci giorni prima della prossima udienza.
14. Dispone la prosecuzione dell'incarico già conferito al Consultorio familiare
Distretto del Noncello, assegnando termine per relazione di aggiornamento entro il 30 ottobre 2023”. Inoltre, ha nominato sé stessa Giudice istruttore e ha fissato udienza di comparizione e trattazione davanti a sé in data 20/11/2023.
Con ordinanza del 06/12/2023, il Giudice istruttore, per tutti i motivi paventati nelle premesse della suddetta ordinanza, in modifica e ad integrazione dei provvedimenti provvisori del 28/04/2023, fermo restando ogni altro provvedimento assunto in punto di affido dei minori, intervento dei Servizi
coinvolti e del Curatore speciale, nonché ripartizione delle spese straordinarie:
“1. dispone la collocazione prevalente dei figli presso il padre nella casa familiare;
2. revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Pordenone, Via Stradelle n.
3 (nella porzione specificata nella predetta ordinanza) alla moglie Parte_1
la quale se n'è già allontanata;
[...]
3. dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Pordenone, Via Stradelle
n. 3, con ogni arredo, pertinenza e porzione, al marito , che ne Controparte_1
è anche il proprietario;
4. dispone che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le
10 seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alla sera alle
20,30; a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
5. DELEGA l'Ente affidatario per la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita dei minori con la madre secondo quanto previsto al punto precedente, anche mediante l'inserimento/proseguimento di una figura educativa domiciliare;
6. dispone che la madre provveda al mantenimento dei figli in Parte_1
via indiretta, mediante versamento al padre dell'importo di Controparte_1
euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio) da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dal mese di novembre 2023, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
7. dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre in quanto collocatario prevalente, con decorrenza da novembre 2023, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
8. Conferma gli incarichi al Servizio affidatario e al Consultorio familiare
Distretto del Noncello, assegnando termine per una relazione di aggiornamento entro il 21 giugno 2024”. Inoltre, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; ha inviato le parti a depositare, unitamente alla seconda memoria, ove non in atti, documentazione fiscale e bancaria e/o
11 postale a decorrere dall'anno 2021, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
d) proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
f) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private. Infine, ha rinviato la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 28/06/2024 e ha rimesso, visto l'art. 709-bis c.p.c., dovendo il processo continuare per le questioni concernenti l'affido e il mantenimento della prole, la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo “status”, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, secondo comma, c.p.c., di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, ove le parti intendano esercitare tale facoltà, comunque prevista dalla legge.
Con ordinanza del 08/07/2024, il Giudice relatore, “preliminarmente, preso atto delle allarmanti condizioni di salute del minore in atti Persona_1
generalizzato, come documentate dal curatore speciale, approva e convalida l'operato sinora svolto dal curatore speciale, non ravvisandosi elementi contrari all'ordine pubblico e all'interesse superiore del minore e conferma, richiamando l'ordinanza del 28/04/2023, che i poteri del Curatore Speciale
siano da intendersi estesi a tutti i trattamenti medici e sanitari di cui _1
possa aver bisogno, compresa l'autorizzazione alle emotrasfusioni;
[...]
12 […]”, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato a tal fine l'udienza del 31/01/2025.
Con ordinanza del 20/06/2025, il Giudice relatore ha promosso una conciliazione della causa, tenendo conto di tutti gli atti e i documenti depositati in corso di causa, del seguente tenore: “1. revocarsi la nomina del curatore speciale;
2. affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. assegnarsi la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in sita in
Pordenone, Via Stradelle n. 3, al padre;
4. mantenere un mandato di sostegno e vigilanza da parte del Servizio sociale competente per il Comune di Pordenone e la prosecuzione del percorso consultoriale (quest'ultimo su accesso volontario delle parti);
5. disporsi che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16,30) alla sera alle 20,30; a fine settimana alternati, nella giornata del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 21.00; durante l'estate per 20
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori
13 possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
5. disporsi che la madre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento al padre dell'importo di euro 300,00 mensili (euro 150,00
a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dal raggiungimento dell'accordo. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
6. disporsi che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
7. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre,
mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
8. Spese di lite compensate”. Infine, ha rinviato la causa all'udienza del
12/09/2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali, in parte aderendo ad alcuni punti della proposta conciliativa, in parte integrando la stessa con nuovi patti e, all'udienza del 07/07/2025 (anticipata dal Giudice relatore stante l'accordo raggiunto dalle parti), tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
14 dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato. Le domande non espressamente riproposte nelle conclusioni
(come quella sull'addebito) devono intendersi rinunciate.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in AZ MO (PN), in CP_1
data 05/10/1996;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ZA CI (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 37, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
revoca il mandato al Curatore speciale Avv. Albanese Silvio;
dispone l'affido dei figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza
15 dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza sita in Pordenone, Via
Stradelle n. 3, al padre;
dispone la prosecuzione del mandato di sostegno e di vigilanza da parte del
Servizio sociale competente per il Comune di Pordenone e la prosecuzione del percorso consultoriale, quest'ultimo su accesso volontario delle parti;
dispone che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16,30) alla sera alle 20,30; a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera ore 21.00, compatibilmente con il lavoro a turni della sig.ra durante l'estate per 20 giorni, anche non Pt_1
consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività
natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7
gennaio. Per le festività pasquali: la metà comprensiva del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi permarranno con loro.
Dispone che la madre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento al padre in forma tracciabile entro il giorno 5 di ciascun mese dell'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio;
dato atto delle attuali condizioni economiche della signora sospende provvisoriamente, Pt_1
sull'accordo delle parti, l'assegno mensile fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino e comunque sino al 01/03/2026. Da tale data, il predetto assegno, qualora il reddito netto mensile (risultante dalla somma delle buste paga percepite nel corso dell'anno precedente e da qualunque altro reddito percepito al netto delle relative imposte e dichiarato (esclusi i rimborsi spese forfettari) suddivisa per 12) risulti minore di € 1.200,00, la signora Pt_1
16 corrisponderà al signor la somma di € 50,00 per ciascun figlio. Al fine CP_1
di consentire il suddetto calcolo, la signora si farà parte diligente Pt_1
consegnando all'ex coniuge, entro il 20 gennaio di ogni anno, a partire dal
2026, le buste paga dalla stessa percepite nel corso dell'anno precedente e qualunque altra documentazione atta a determinare il predetto reddito da cui resta espressamente escluso solo quanto percepito a titolo di canone dell'immobile di Udine sino a maggio 2025. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, così
come l'indennità INPS per il figlio se dovuta, mentre le detrazioni _1
fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
dà atto che il sig. si impegna a liberare dall'ipoteca l'immobile di CP_1
Udine di proprietà della signora Pt_1
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 17/07/2025
Si comunichi al Curatore speciale Avv. Albanese Silvio, al Servizio Sociale
del Comune di Pordenone e al Consultorio Familiare di Pordenone.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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