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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 3466/2022 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in atti) Parte_1
Parte appellante
E
(avv. Luigi Caporaso) CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.cc. del 6/5/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, il proponeva gravame avverso la Parte_1
sentenza nr. 74/2022 con cui il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale nr. 7977/2021 del - Polizia Municipale. A sostegno Parte_1
del gravame deduceva l'erroneità della pronuncia per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità. Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo tutti i motivi non esaminati dal primo giudice.
p. 1/3
2. Per ragioni di ordine logico-sistematiche va esaminato prima il motivo di opposizione relativo alla tardività della notifica del verbale opposto, motivo non è esaminato dal primo giudice. Il motivo è fondato, atteso che la notifica del verbale è avvenuta oltre il termine di 90 gg.
dall'accertamento di cui all'art. 201 del Codice della Strada. Infatti, l'infrazione è stata accertata il
18/7/2021 e la notifica è stata effettuata con atto spedito il 5/11/2021 e ricevuto in data 8/11/2021,
laddove il termine ultimo scadenza il 16/10/2021. A nulla rileva il fatto che un primo tentativo di notifica effettuato il 14/9/2021 non è andato a buon fine, atteso che l'indirizzo cui tale notifica è
stata effettuata (c.da Gran Potenza) non corrisponde a quello indicato sulla visura PRA prodotta dallo stesso . Infatti, su tale atto è indicato che l'indirizzo di Parte_1 Persona_1
è, a far data dal 1°/4/2021 (dunque, già da prima della data di accertamento dell'infrazione) via
Gran Potenza nr. 22, indirizzo cui poi è stato effettivamente notificato il verbale in data 8/11/2021.
D'altronde, l'ente a seguito del primo fallito tentativo di notifica ha atteso oltre un mese e mezzo per effettuare un secondo tentativo di notifica – quello poi andato a buon fine perché effettuato all'indirizzo indicato sulla visura PRA – incorrendo in decadenza anche per la propria condotta negligente di “attesa” di un siffatto termine dilatorio tra la prima e la seconda notifica.
3. In definitiva, l'opposizione proposta da è accolta in ragione della Persona_1
notifica del verbale opposto oltre il termine di cui all'art. 201 C.D.S. La sentenza di primo grado, pertanto, va confermata seppure per ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado. In tal senso, “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare,
a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cassazione, Sez. 6-5, sent. nr. 3594/2014).
4. Tutto ciò premesso, l'appello è rigettato ed è confermata l'impugnata sentenza, la cui motivazione è integrata con le argomentazioni di cui innanzi.
5. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite sino ad €.1.100, valori minimi di liquidazione,
con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase istruttoria.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 74/2022, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza la cui motivazione è integrata come in motivazione;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di parte appellata, che liquida in €.381 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti;
- dà atto che parte appellante è tenuta a versare all'erario un importo pari a quello del contributo unificato già versato ex art. 13, co. 1 bis D.P.R. 115/2002.
Benevento, 8 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 3466/2022 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in atti) Parte_1
Parte appellante
E
(avv. Luigi Caporaso) CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.cc. del 6/5/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, il proponeva gravame avverso la Parte_1
sentenza nr. 74/2022 con cui il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale nr. 7977/2021 del - Polizia Municipale. A sostegno Parte_1
del gravame deduceva l'erroneità della pronuncia per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità. Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo tutti i motivi non esaminati dal primo giudice.
p. 1/3
2. Per ragioni di ordine logico-sistematiche va esaminato prima il motivo di opposizione relativo alla tardività della notifica del verbale opposto, motivo non è esaminato dal primo giudice. Il motivo è fondato, atteso che la notifica del verbale è avvenuta oltre il termine di 90 gg.
dall'accertamento di cui all'art. 201 del Codice della Strada. Infatti, l'infrazione è stata accertata il
18/7/2021 e la notifica è stata effettuata con atto spedito il 5/11/2021 e ricevuto in data 8/11/2021,
laddove il termine ultimo scadenza il 16/10/2021. A nulla rileva il fatto che un primo tentativo di notifica effettuato il 14/9/2021 non è andato a buon fine, atteso che l'indirizzo cui tale notifica è
stata effettuata (c.da Gran Potenza) non corrisponde a quello indicato sulla visura PRA prodotta dallo stesso . Infatti, su tale atto è indicato che l'indirizzo di Parte_1 Persona_1
è, a far data dal 1°/4/2021 (dunque, già da prima della data di accertamento dell'infrazione) via
Gran Potenza nr. 22, indirizzo cui poi è stato effettivamente notificato il verbale in data 8/11/2021.
D'altronde, l'ente a seguito del primo fallito tentativo di notifica ha atteso oltre un mese e mezzo per effettuare un secondo tentativo di notifica – quello poi andato a buon fine perché effettuato all'indirizzo indicato sulla visura PRA – incorrendo in decadenza anche per la propria condotta negligente di “attesa” di un siffatto termine dilatorio tra la prima e la seconda notifica.
3. In definitiva, l'opposizione proposta da è accolta in ragione della Persona_1
notifica del verbale opposto oltre il termine di cui all'art. 201 C.D.S. La sentenza di primo grado, pertanto, va confermata seppure per ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado. In tal senso, “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare,
a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cassazione, Sez. 6-5, sent. nr. 3594/2014).
4. Tutto ciò premesso, l'appello è rigettato ed è confermata l'impugnata sentenza, la cui motivazione è integrata con le argomentazioni di cui innanzi.
5. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite sino ad €.1.100, valori minimi di liquidazione,
con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase istruttoria.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 74/2022, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza la cui motivazione è integrata come in motivazione;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di parte appellata, che liquida in €.381 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti;
- dà atto che parte appellante è tenuta a versare all'erario un importo pari a quello del contributo unificato già versato ex art. 13, co. 1 bis D.P.R. 115/2002.
Benevento, 8 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3